Art. 3. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:
1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70 , recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 , sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , e' prorogato al 30 ottobre 1995." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La legge 22 febbraio 1996, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall' articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295 , e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996. "
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:
1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70 , recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 , sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , e' prorogato al 30 ottobre 1995." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La legge 22 febbraio 1996, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall' articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295 , e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996. "