Versione
19 settembre 2000
19 settembre 2000
Art. 13. (Operatori amministrativo-contabili) 1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, gia' operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).