CA
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/05/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. RI AR Rizzo Presidente e relatore dr. RI Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 08.01.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ignazio Nardacci (C.F. ) per procura in atti C.F._2
– Appellante – E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Tristano (C.F. ) per C.F._6 procura in atti
– Appellati –
Controparte_4
Appellata contumace OGGETTO: usucapione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti:
Il giudizio trae origine da un'azione di regolamento di confini tra due terreni di proprietà delle parti, originariamente proposta da RI AR ed Controparte_4
dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
L'azione si basa sulla prospettazione di un accordo, in sede di divisione ereditaria, eseguito in modo difforme nell'elevare il muro di confine nella proprietà degli attori, di cui è chiesto l'arretramento.
I convenuti, , e nel costituirsi in giudizio, hanno CP_1 CP_2 Controparte_3
proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, stante il possesso inequivoco, ininterrotto e pacifico per oltre venti anni.
La domanda riconvenzionale ha determinato la dichiarazione di incompetenza del
Giudice di Pace adito e, altresì, la sospensione dell'azione di regolamento di confini.
Il giudizio è stato riassunto innanzi al tribunale territorialmente competente da parte di
, e ai fini dell'accertamento dell'intervenuta CP_1 CP_2 Controparte_3
usucapione della porzione di fondo in contestazione.
Gli attori in riassunzione, hanno dedotto che l'intero fondo, insieme ad altri beni, era oggetto di una comunione ereditaria pro indiviso, a seguito della morte del nonno, nell'anno 1962, che aveva lasciato sette figli, tra i cui i rispettivi padri delle parti in causa;
solo nell'anno 1984, si è proceduto alla divisione formale tra i figli, ed i padri delle parti avevano frazionato il fondo, dividendolo con la piantumazione di alberi, alla fine dell'anno 1985, e successivamente costruendo insieme il muro in contestazione, completato nel 1990, previo accordo sulla definizione del confine.
e hanno opposto un'occupazione illegittima della CP_4 Parte_1
parte di terreno di loro proprietà mediante la costruzione del muro, che sarebbe avvenuta solo nell'anno 1996 e, dunque, il mancato decorso del termine per l'acquisto,
a titolo di usucapione. § Il Tribunale, con la sentenza n. 3577/2020, ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area scoperta, a confine tra la proprietà delle attrici, individuata in
Catasto Comune di Roma al Foglio 883 particelle 279, 280, 291, 282, 77,72,195, e la proprietà delle convenute e , descritta al Parte_1 Controparte_4
Catasto Comune di Roma al Foglio 883 particelle 186 e 10; ha definito l'area usucapita con la consistenza di cui agli allegati 7, 8 e 11 della relazione tecnica disposta d'ufficio del 11/05/2018, a firma ingegnere Per_1
per una superficie di mq 350,00;
[...]
ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
ha dichiarato la compensazione delle spese di giudizio, tranne quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, poste, in solido, a carico delle convenute.
ha impugnato la decisione. Parte_1
La prima censura riguarda la decorrenza del termine utile ad usucapire, coincidente con la data di costruzione del muro. L'appellante lamenta un esame incompleto della prova per testi, e sottopone all'esame di questa Corte le deposizioni di e Testimone_1
del tutto trascurate in sentenza e da valutare unitamente a quella resa Testimone_2
da ritenuta erroneamente inattendibile. Una compiuta valutazione della prova Per_2
per testi rivelerebbe un contrasto tale da non poter stabilire con certezza né l'epoca di costruzione del muro e, quindi, la data del termine iniziale di decorrenza del possesso, né il protrarsi di esso uti dominus ininterrottamente, per tutto il tempo necessario per usucapire. Ancora, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto considerare le contestazioni ultradecennali del possesso, incompatibili con la sussistenza dell'ulteriore requisito del possesso pacifico, così come le fotografie in atti da cui emergerebbe l'assenza del muro fino all'anno 1994.
Con la seconda ed ultima critica, viene eccepita la nullità dell'atto di citazione in riassunzione, perché incerta la porzione di fondo controversa e la lacuna sarebbe stata colmata solo attraverso la relazione del c.t.u.. La ctu sarebbe esplorativa e, come tale inammissibile, con la conseguenza che le relative spese, per il principio di causalità, dovevano essere poste a carico degli attori in riassunzione.
Capovolgendo l'ordine delle critiche, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
L'eccezione è stata proposta, per la prima volta, in appello, ma non vi sono preclusioni processuali, trattandosi di una questione che può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice di appello. Il problema non si è posto innanzi al tribunale e, in effetti, la domanda risulta conforme al modello legale, avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione. La domanda è stata proposta, in risposta all'azione di regolamento dei confini, individuando “l'area in contestazione in una sottile striscia di terreno lungo l'attuale confine tra i due fondi per circa 5-6 metri di larghezza”. L'oggetto (mediato) della domanda è chiaro e le convenute, originariamente attrici, si sono difese ampiamente, richiamando l'azione di regolamento di confini con specifico riferimento alla situazione dei luoghi ed all'area contesa. (Cass. Civ. n. 17023/2003 e Cass Civ n. 27670/2008).
L'infondatezza dell'eccezione travolge il rigetto della censura in punto di spese di ctu.
§ Quanto al merito della controversia, in questo giudizio, si controverte esclusivamente della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ed il nucleo della controversia è costituito dall'accertamento del termine iniziale della decorrenza del possesso utile ai sensi dell'art.1158 cc ovvero, come si è detto, dall'individuazione dell'epoca in cui il muro è stato costruito, perché precedentemente i due fondi erano intercomunicanti.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della interruzione del termine di usucapione ventennale, hanno efficacia interruttiva solamente quegli atti giudiziari, che siano diretti ad ottenere “ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente o, comunque, atti che comportino, per il possessore, “la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa”.
Di conseguenza, in applicazione di questi principi, si è ritenuto (Cass. n. 9845/2003) che neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art.2943 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi Cass.
Civ. n.30079/2019. Del resto, il possesso può essere esercitato anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.
La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione. (Cass. n. 4084/2024)
In concreto, costituisce il primo atto interruttivo e la domanda è stata notificata nel gennaio 2015, con la conseguenza che il possesso deve essere iniziato almeno venti anni prima. Il tribunale ha ritenuto individuata la data di inizio quantomeno nell'anno
1990, dando rilievo principalmente alla prova per testi.
Il ragionamento può essere così riassunto, dall'aereofotogramma, a colori, risalente all'anno 1988, non si ricava la presenza del muro, mentre le riproduzioni fotografiche dell'anno 1994 non offrono elementi indicativi riguardo alla sua presenza;
ciò sia sulla base dell'indagine del CTU che per esame diretto, unitamente alle altre immagini fotografiche in atti;
dalle memorie difensive delle convenute, emerge che il muro esisteva quantomeno nell'anno 1996, ma dirimente è la prova per testi da cui emerge, invece, la presenza in epoca precedente, quantomeno nell'anno 1990; si dà rilievo alla deposizione del teste , particolarmente attendibile, per aver partecipato alla Tes_3
costruzione del muro, nell'interesse delle due proprietà, e si sottolinea l'attendibilità intrinseca della deposizione nella parte relativa all'accordo tra i proprietari, non potendo essere diversamente, in considerazione del lungo tempo trascorso fino alle azioni giudiziarie di regolamento dei confini e di accertamento dell'acquisto per usucapione;
si aggiunge, infine, che la deposizione trova conferma, quanto all'epoca della costruzione, nelle dichiarazioni di altro teste, che gestiva, fin dall'anno 1987, un deposito giudiziario, a circa 3 metri di distanza dal muro.
L'appellante, per contestare la motivazione, richiama foto allegate alla comparsa di costituzione in primo grado (doc. 13, 14 e 15 ), prive di data certa e, diversamente da quanto sostenuto, anche esaminate dal tribunale (“…le altre diverse fotografie prodotte dalle parti… dalle quali non emerge in alcun modo il periodo a cui risalgono le diverse riproduzioni”); contesta la mancata acquisizione a colori della foto aerea, anno 1994, dimenticando che si tratta di una produzione, in bianco e nero, della stessa appellante/convenuta e non è chiaro perché il tribunale avrebbe dovuto disporne
(d'ufficio?) l'acquisizione a colori, in un giudizio regolato dal principio dispositivo.
Contesta la pacificità del possesso richiamando la corrispondenza tra le parti, che, però, non è rilevante ai fini che interessano: come si è detto, non può costituire un atto interruttivo dell'usucapione e il possesso può essere esercitato anche contro la volontà del proprietario. “Come chiaramente si evince dall'art. 1163 cc, pacifico è il possesso acquistato in modo non violento e detta qualità non vien meno, per il solo fatto che
l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà è svolta dall'agente in contrasto con la volontà della parte che si dichiara titolare del diritto, ciò che invece costituisce il possesso di mala fede, che la legge considera valido per usucapione sol che perduri, con tutti gli altri caratteri, per un ventennio.” (Cass., a sez. unite, sent. n.
2088/1990).
Quanto alla prova per testi, in una valutazione complessiva ed unitaria delle deposizioni raccolte, la decisione non muta: il teste è il figlio della convenuta, TE
rimasta contumace in appello, e nipote dell'appellante; lo strettissimo vincolo familiare impone un particolare rigore nella valutazione dell'attendibilità della deposizione ed, al riguardo, è sufficiente sottolineare che riferisce di fatti avvenuti quando era bambino,
a suo dire, circa sette anni d'età, confermando una foto, che dovrebbe (?) risalire all'anno 1995, a dimostrazione dell'assenza del muro. Il teste cugino delle Tes_2
parti, ha dichiarato di aver contribuito alla costruzione del muro, nell'anno 1996. La dichiarazione è risultata contrastante con quella resa, immediatamente prima, dal teste , che ugualmente ha partecipato ai lavori, ed ha indicato, pur con Testimone_4
qualche esitazione, l'anno 1990. Messi a confronto, i due testi hanno confermato le rispettive dichiarazioni. Solo il tra i testimoni, che hanno eseguito i lavori, Tes_2
ha indicato l'anno 1996, mentre la deposizione di converge Testimone_4
sostanzialmente con quella del terzo operaio, , posta a base della decisione. In Tes_3
questo ambito, si inserisce anche la dichiarazione dell'altro teste, ugualmente utilizzata in sentenza, che gestiva un deposito giudiziario a 3 metri di distanza dal muro e non legato da alcun vincolo con le parti. La deposizione del teste è, invece, meno Per_2
attendibile, trattandosi di un soggetto che frequentava saltuariamente i luoghi e si è limitato genericamente ad affermare “….il muro non c'era in quanto in quel luogo ho perso il mio cane nel 1995”.
In conclusione, considerato, come da missive in atti, anche il conflitto tra il teste e suo zio , suo datore di lavoro, si può ritenere dimostrato l'intervenuto Tes_2 Tes_5
acquisto per usucapione.
Giova precisare, in diritto, che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale ( cfr. Cass. n. 3487 /2019).
§ L'appello va rigettato ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, tenendo conto delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria del tutto mancata), con l'obbligo di pagamento, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/02, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , e avverso la sentenza n.
[...] CP_1 CP_3 Controparte_2
3577/2020, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli Parte_1
appellati costituiti, che si liquidano in complessivi € 2.900,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dichiara l'appellante, tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 28.5.2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa RI AR Rizzo