Sentenza 14 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 3 maggio 2021
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 25/01/2022, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00238/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2019, proposto da
Musardo Alessandra, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Musardo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per
la sostituzione del Commissario ad acta , per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 203/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, nell’ambito del giudizio n. 238/2019 per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 133/18 Cron., n. 113/18 Rep. della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, datato 16 gennaio 2018 e depositato il 18 gennaio 2018, nel procedimento n. 487/2017 R.G.V.G., munito di formula esecutiva il 23 gennaio 2018.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14 febbraio 2020 n. 203, questo Tribunale ordinava al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, di cui in epigrafe, nominando, nel caso di ulteriore inottemperanza, “ quale Commissario ad acta il Dirigente responsabile p.t. dell’Ufficio I Direzione Centrale degli Affari Giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che vi provvederà entro il termine dei successivi giorni sessanta ”.
Con istanza notificata il 23 dicembre 2020 e depositata il 30 dicembre 2020, parte ricorrente, premesso, in particolare, che:
- “ Essendo decorsi i termini assegnati all’Amministrazione per la spontanea ottemperanza (primi sessanta giorni) nonché quelli assegnati al Commissario ad acta a seguito di comunicazione a cura di parte ricorrente (secondi sessanta giorni, cfr. all. 2).
Considerato che la scrivente, da ultimo, con nota del 09.10.2020 (all. 3) provvedeva invano a richiedere ulteriormente al medesimo Commissario di adottare gli atti d’ufficio di propria competenza senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro nonostante il decorso di ulteriori sessanta giorni ”;
- ha chiesto “ la sostituzione del commissario ad acta, con oneri e spese a carico della resistente, attesa la perdurante e ingiustificata inottemperanza ”.
Con ordinanza 3 maggio 2021, n. 617, questa Sezione ha assegnato “ al Commissario ad acta, Dirigente responsabile pro tempore dell’Ufficio I Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento dell’incarico ”.
Con nota depositata in giudizio il 19 ottobre 2021, parte ricorrente ha chiesto che “ sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario ad acta provveduto in merito, con condanna della P.A. resistente alle spese di lite, atteso il notevole ritardo e la dispendiosa attività profusa per l’ottemperanza della sentenza ”.
All’udienza in camera di consiglio del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione sull’incidente di esecuzione.
2. - Considerato l’avvenuto adempimento, come comunicato da parte ricorrente con la predetta nota del 19 ottobre 2021, va dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta.
3. - Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite della presente fase, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso è venuto a trovarsi (si veda, tra le ultime, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9 ottobre 2019, n. 6892, secondo cui “ Il T.A.R. può… anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; e, inoltre, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima - quater , 20 marzo 2019, n. 3685; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, 7 febbraio 2019, n. 1616).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta , di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO