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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2567 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 04.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Di Calabria, il 10.12.1962), rappresentato e difeso dall'avv. Luppino
Sebastiano, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Via Piave, n. 8, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] - Parte_2 C.F._2
Cile), il 03.10.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Arena Francesco Giorgio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Condera, n.
48, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 20.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Assisi (PG) il 26.04.2004;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Assisi (PG) il 26.04.2004; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 208 del 19.07.2018 (dep. il 26.07.2018) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che questi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 17.05.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 17.05.2018
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; -rilevato che le parti, con le note scritte depositate in data 21.02.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.10.2024, il quale ha espresso il parere in data 23.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
20.09.2024 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Assisi (PG) in data 26.04.2004 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Assisi (PG), atto n. 18, Parte 2, Serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il pregresso rapporto di coniugio, anche con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale, che sono economicamente indipendenti, e nessun assegno divorzile sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro coniuge;
2) spese legali compensate;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Assisi (PG) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 04.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2567 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 04.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Di Calabria, il 10.12.1962), rappresentato e difeso dall'avv. Luppino
Sebastiano, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Via Piave, n. 8, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] - Parte_2 C.F._2
Cile), il 03.10.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Arena Francesco Giorgio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Condera, n.
48, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 20.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Assisi (PG) il 26.04.2004;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Assisi (PG) il 26.04.2004; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 208 del 19.07.2018 (dep. il 26.07.2018) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che questi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 17.05.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 17.05.2018
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; -rilevato che le parti, con le note scritte depositate in data 21.02.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.10.2024, il quale ha espresso il parere in data 23.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
20.09.2024 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Assisi (PG) in data 26.04.2004 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Assisi (PG), atto n. 18, Parte 2, Serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il pregresso rapporto di coniugio, anche con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale, che sono economicamente indipendenti, e nessun assegno divorzile sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro coniuge;
2) spese legali compensate;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Assisi (PG) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 04.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna