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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
s.n.c. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fevola (c.f. C.F._1
– pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio sito in Latina, Piazza della Libertà n. 21, giusta procura in atti;
opponente (aggiudicataria)
E ersona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1
(C.F. e P. Iva nella sua qualità di cessionaria dei crediti di P.IVA_1 Controparte_2
e per essa, quale mandataria, con sede in Verona, Viale
[...] CP_3 dell'Agricoltura n. 7, C.f. e P. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_2
Piselli (c.f. – pec ) ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale dei Parioli n. 74, giusta procura in atti;
opposto (creditore procedente)
NONCHE'
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, (C.F. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lollo (C.F. C.F._4
– pec ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_3
presso il suo studio in Roma, Lungotevere Prati n. 21-22, giusta procura in atti;
opposto (perito estimatore)
E
AVV. nata a [...] il [...] (C.F. ), con CP_5 C.F._6 domicilio professionale in Latina, Via G. Carducci n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Guglielmo (C.F. – pec ed C.F._7 Email_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, in Via dei Cappuccini n. 40, giusta procura in atti;
opposto (custode e professionista delegato)
E
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
(C.F. entrambe residenti in [...]
Europa n. 22, opposte contumaci (debitrici esecutate)
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 20.03.2025, emesso all'esito dell'udienza del 12.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta e gli scritti conclusivi entro i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinqiues c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “L'attrice, , contrariis reiectis, si riporta Parte_1 all'atto introduttivo del presente giudizio chiedendone l'integrale accoglimento e insiste per
l'ammissione delle prove orali ivi ritualmente articolate.
Ribadisce l'eccezione di carenza di titolarità del diritto di credito e della legittimazione sostanziale ad agire/resistere in giudizio quale cessionaria del credito della Controparte_1 per violazione dell'art. 1264 comma 1 c.c.
Si riporta in particolare alle conclusioni già rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento, e insiste affinchè la S.V. Ill.ma voglia dichiarare la nullità della declaratoria di decadenza dell'aggiudicataria e della confisca della cauzione dalla stessa Parte_1
versata, emessa dal G.E. in data 29.02.2024 e, conseguentemente, dichiarare che
l'attrice/opponente non è tenuta a corrispondere il saldo del prezzo di aggiudicazione e dichiarare altresì il diritto della stessa ad ottenere la restituzione della cauzione di €
7.500,00, versata con assegno circolare n. 6004488294-12, tratto su Cassa Centrale Banca, non trasferibile, intestato all' Avv. Alessia Boschi Esec. R.G. 577/14, con conseguente condanna della suddetta procedura esecutiva, alla restituzione in favore di . Parte_1
In subordine, l'attrice chiede accertarsi la responsabilità del creditore procedente, per i motivi sopra esposti, con conseguente condanna dello stesso, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla stessa ed in particolare al danno pari all'importo di € 7.500,00 già versato a titolo di cauzione nonché relativi alle somme che parte opponente potrebbe essere costretta a pagare in virtù del mancato versamento del prezzo di aggiudicazione.”.
Conclusioni dell'opposta cessionaria e per essa, quale mandataria, Controparte_1
“in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità e/o CP_3
inammissibilità della domanda e della opposizione proposta per i motivi sopra dedotti;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
relativamente a domande restitutorie e/o risarcitorie ovvero a condotte processuali
[...]
tenute dal precedente creditore procedente;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la titolarità della Controparte_1
relativamente al credito per cui è causa, nonché la irritualità, improponibilità, inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni tutte sollevate dall'opponente anche perché tardive, rigettare le stesse in quanto infondate e non provate dichiarando la legittimazione ad agire della quale mandataria della o, in subordine e nella CP_3 Controparte_1
denegata ipotesi in cui Codesto G.E. non ritenga superata detta eccezione dalla documentazione prodotta, concedere termine ex art. 182 c.p.c.;
- sempre in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della relativamente a domande restitutorie e/o risarcitorie ovvero a Controparte_1
condotte processuali tenute dalle Banche cedenti;
rigettare le domande e l'opposizione promossa dalla sig.ra in quanto Parte_1 improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e, per l'effetto accertare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 577/2014 del Tribunale di Latina e la vendita come compiuta, come pure l'aggiudicazione del bene;
- condannare parte attrice/opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. sulla base del comportamento processuale da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto con condanna alle spese di lite.”.
Conclusioni dell'opposta Arch. : “accolga le conclusioni della Arch. CP_4 CP_4 dichiarando l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla inammissibile Pt_1
improcedibili per le ragioni già esposte, con il favore delle spese di lite ai sensi del D.M.
147/22”.
Conclusioni dell'opposta Avv. “1) preliminarmente, estromettere il CP_5
delegato Avv. dal giudizio in quanto non litisconsorte necessario;
2) in ogni CP_5 caso e nel merito, rigettare l'azione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esaustivamente evidenziate negli scritti difensivi. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 617, 2° comma c.p.c. da essa proposta avverso l'aggiudicazione dichiarata dal professionista delegato, avv. nell'ambito della procedura CP_5 esecutiva immobiliare R.G.E. n. 577/2014, all'esito dell'esperimento di vendita tenutosi in data 18.04.2023, nel quale la stessa è risultata aggiudicataria del lotto unico al prezzo di euro
185.000,00.
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.09.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: Parte_1
- di essersi aggiudicato l'immobile sito a Latina, in Via Montebello n. 38, identificato al
NCEU del Comune di Latina al foglio 142, particella 136 sub 1, a seguito della partecipazione alla vendita senza incanto del 18.04.2023, tenuta dal professionista delegato avv. nella CP_5
procedura esecutiva R.G.E. n. 577/2014;
- che prima della scadenza del termine per il versamento del saldo prezzo (termine del
16.08.2023) e, precisamente, in data 11.08.2023, è venuta a conoscenza che l'immobile aggiudicato risulta parzialmente edificato sull'area di sedime di proprietà di terzi;
- che tale circostanza non risultava dalla perizia di stima redatta dall'esperto stimatore arch.
richiamata nell'avviso di vendita;
CP_4
- che in virtù del principio dell'accessione, la porzione dell'immobile costruita sull'area di sedime altrui viene attratta al terreno, configurandosi un'ipotesi di vendita di aliud pro alio;
- che l'aggiudicazione va, pertanto, dichiarata nulla e/o revocata, non coincidendo l'immobile descritto nella perizia di stima e nell'ordinanza di vendita con quello effettivamente aggiudicato, con conseguente diritto dell'opponente ad ottenere la restituzione della cauzione versata, pari ad euro 7.500,00, oltre all'esenzione della stessa dal versare il saldo del prezzo di aggiudicazione e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno che la stessa dovesse subire qualora l'aggiudicazione non venisse dichiarata nulla e/o revocata;
- che di tale circostanza sono responsabili il perito estimatore, il quale ha omesso di indicare nella perizia di stima che una parte dell'immobile pignorato è stato costruito su terreno altrui, nonché il creditore procedente, per avere, quest'ultimo, assoggettato a pignoramento beni non appartenenti ai debitori esecutati.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 19.01.2024, si è costituito il perito estimatore, arch. CP_4 deducendo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione proposta atteso che: - contro gli atti del professionista è esperibile non già il rimedio di cui all'art. 617, 2° comma c.p.c., riservato esclusivamente agli atti del GE, bensì quello di cui all'art. 591 ter c.p.c.;
- nella relazione di stima, non contestata nel termine, è stata evidenziata la parziale abusività del bene pignorato.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 22.01.2024, si è costituito il professionista delegato, avv. CP_5
deducendo:
[...]
- l'inapplicabilità nelle vendite coattive delle garanzie di cui all'art. 2922 c.c.;
- che nella perizia di stima l'esperto stimatore ha espressamente individuato ed indicato le parti abusive non sanabili dell'immobile pignorato e che tale abusività è stata ribadita anche in sede di vendita, prima dell'apertura della gara, sicché l'opponente era pienamente a conoscenza dello stato in cui versava l'immobile staggito;
- che l'avviso di vendita è stato redatto in conformità con quanto previsto nell'ordinanza di vendita predisposta dal G.E..
Ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Con comparsa depositata il 22.01.2024 si è costituita la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, deducendo l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza CP_3 dell'opposizione proposta, chiedendone il relativo rigetto.
In particolare, ha dedotto:
- la formazione del c.d. giudicato cautelare sulle questioni oggetto del presente giudizio, atteso che le stesse sono state sollevate ben 4 anni prima da , il quale, Parte_2 dichiarandosi proprietario di una parte dell'immobile pignorato, ricadente sul suolo di sua proprietà, per l'intervenuta “accessione”, ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione, rigettata con provvedimento cautelare del 3.10.2019, a cui non ha fatto seguito l'introduzione del giudizio di merito;
- la tardività dell'opposizione proposta in quanto l'opponente, stante il vincolo di parentela esistente con , già conosceva o avrebbe potuto conoscere, utilizzando l'ordinaria Parte_2 diligenza, lo stato in cui versava l'immobile pignorato e successivamente aggiudicato;
- che il verbale di aggiudicazione è un atto del delegato, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio del reclamo di cui all'art. 591 ter c.p.c. e non già con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- che difetta, in ogni caso, in capo alla cessionaria la legittimazione passiva a contraddire atteso che le contestazioni sollevate dall'opponente attengono, al più, a comportamenti riconducibili agli ausiliari del giudice o alla cedente alla Controparte_2 quale è succeduta in virtù di contratto di cessione dei crediti del 4.12.2019 ad esecuzione già iniziata;
- che l'opposizione è infondata, atteso che l'immobile aggiudicato risulta appartenere alle esecutate.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 10.04.2024, nella quale l'opponente ha dedotto, per la prima volta, il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria per asserita violazione dell'art. 1264 c.c., la causa, ritenuta Controparte_1
matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025, per la remissione in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha dato atto di essere stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del G.E. del 29.2.2024.
L'opponente e l'opposta hanno provveduto nei termini di legge al deposito Controparte_1
degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, la domanda integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c. relativamente alla dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria essendo contestato il diritto della stessa ad agire esecutivamente in forza del Controparte_1 titolo azionato;
integrano, invece, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2°,
c.p.c. gli argomenti diretti a contestare l'aggiudicazione provvisoria dichiarata dal professionista delegato in relazione alla vendita del 18.04.2023.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle debitrici esecutate e Controparte_6
le quali, pur ritualmente citate, non si sono costituite. Controparte_8
L'opposizione è inammissibile oltre che infondata e non merita accoglimento per i seguenti motivi.
L'opponente contesta la regolarità non già di un atto esecutivo, bensì di un atto del professionista delegato - vale a dire il verbale di aggiudicazione dallo stesso redatto all'esito dell'esperimento di vendita tenutosi in data 18.04.2023 - avverso il quale il rimedio esperibile non è quello della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c. bensì quello previsto all'art. 591 ter c.p.c., a norma del quale “avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione” il quale provvede con ordinanza.
Il rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è, infatti, esperibile unicamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, unico titolare del potere di direzione e di controllo del processo esecutivo.
Alla luce di ciò, l'opposizione ex art. 617, comma 2° c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
Comunque, anche laddove volesse ritenersi l'opposizione ex art. 617, comma 2° c.p.c., ammissibile, essa è in ogni caso infondata nel merito.
Con il presente giudizio parte opponente asserisce che, successivamente all'aggiudicazione pronunciata in suo favore, è venuta a conoscenza che l'immobile aggiudicato (sito a Latina, in
Via Montebello n. 38, identificato al NCEU del Comune di Latina al foglio 142, particella
136 sub 1), risulta parzialmente edificato su terreno altrui. Circostanza quest'ultima, emersa soltanto a seguito della relazione tecnica redatta, su incarico di , dal geometra Parte_2
in data 11.08.2023, vale a dire 5 giorni prima della scadenza del termine previsto per il CP_9
versamento del saldo prezzo di aggiudicazione (il 16.08.2023); di converso, tale abusività, invece, non è emersa dalla perizia di stima redatta in data 19.02.2018 dall'arch. esperto CP_4 stimatore nominato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 577/2014.
Ebbene, le deduzioni attoree risultano destituite di fondamento.
Si veda, in primo luogo, come nella relazione di stima redatta dall'esperto stimatore, richiamata nell'avviso di vendita, è stato precisato, nella parte “DESCRIZIONE” (pag. 3 della perizia), che “la zona adibita a cucina/pranzo, ripostiglio e bagno nell'angolo sud-ovest dell'unità residenziale è stata realizzata senza titolo edificatorio, così come la porzione di bagno e camera da letto sito lungo il fianco nord. In particolare, mi riferisco alla chiusura del balcone (mq 7,20) di ingresso riportato sugli elaborati a base di titolo edificatorio
(Autorizzazione alla Costruzione rilasciata in data 23.11.1950 prot. n. 20566) e all'ampliamento lungo il fianco sud-ovest (mq 33,08). Pertanto, la superficie utile senza
l'ampliamento suddetto è di mq 87,00. (omissis) Allo stato attuale la superficie lorda è di mq
151,55 tuttavia la superficie lorda al netto degli ampliamenti realizzati senza titolo edificatorio, si riduce a mq 104,59.” e nella parte “CORRISPONDENZA CATASTALE” che
“Dal confronto della planimetria in atti (allegato n.2) con le risultanze del rilievo (allegato
n.8) sono state riscontrate delle difformità:
- tettoia non riportata (abusivamente realizzata);
- ampliamento piano terra (chiusura balcone di ingresso abusivamente realizzato ed ampliamento lungo il fianco sud-ovest);
- diversa distribuzione interna.
La situazione così come è rappresentata in atti non corrisponde allo stato dei luoghi. In particolare nella documentazione in atti, il manufatto identificato al foglio 142, particella 132, subalterno 9, avente categoria C/3 è rappresentato al confine mentre dal rilievo effettuato in data 11.01.2018 si evince la non corrispondenza con la configurazione planimetrica in atti. Altresì viene rilevato l'ampliamento in aderenza all'unità residenziale con destinazione residenziale, il tutto realizzato senza alcun titolo autorizzativo pertanto una eventuale variazione catastale dovrà essere eseguita contestualmente al rispristino dei luoghi così come rappresentato negli elaborati a base di Autorizzazione alla Costruzione rilasciata in data 23.11.1950 prot. n. 20566”.
Conseguentemente, dalla stessa emerge chiaramente come una parte dell'immobile staggito sia abusiva e non sanabile, con obbligo di rispristino.
Inoltre, la relazione tecnica che l'odierna opponente deposita e pone alla base delle relative domande è stata redatta dal geometra su incarico di , il quale Persona_1 Parte_2 nell'aprile 2019 aveva proposto l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., fondata sulle medesime contestazioni oggi sollevate dall'odierna opponente. Si fa rilevare che la domanda formulata dal predetto in via sommaria, è stata rigettata con provvedimento del 3.10.2019, al quale non ha fatto seguito l'introduzione del giudizio di merito.
Appare, dunque, poco probabile che l'odierna opponente nel momento in cui ha partecipato alla vendita senza incanto - all'esito della quale è risultata aggiudicataria - non fosse a conoscenza delle reali condizioni in cui versava l'immobile pignorato sia perché le relative irregolarità sono state espressamente esplicitate nella perizia di stima redatta dall'Arch. CP_4 richiamata nell'avviso di vendita (tant'è vero che il valore di stima dell'immobile pignorato è stato determinato tenuto conto della superficie al netto degli interventi non autorizzati), sia perché il vincolo di parentela esistente con lascia presumere che la Parte_2
stessa fosse consapevole delle difformità, oggi denunciate, sin dal 2019 – anno in cui il ha proposto l'opposizione ex art. 619 c.p.c. – e ciononostante ha deciso di Parte_2 partecipare all'asta.
Comunque, anche volendo prescindere dalla conoscenza effettiva delle difformità oggi denunciate, non si ravvisa nel caso di specie un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, la quale ricorre “in tutti i casi in cui il bene oggetto dell'ordinanza di vendita non coincide con quello oggetto dell'aggiudicazione; il relativo concetto viene poi esteso tanto alle ipotesi in cui la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua funzione economico-sociale, tanto a quelle in cui risulti del tutto compromessa la destinazione del bene all'uso preso in considerazione nell'ordinanza di vendita quale elemento determinane per la formazione dell'offerta d'acquisto” (Cass. n. 7708/2014). Orbene, nel caso di specie l'opponente aggiudicataria si è limitata ad evidenziare che “una parte dell'immobile oggetto di aggiudicazione provvisoria è stato costruito sulla proprietà di un terzo”; detta circostanza non incide né sulla tipologia di bene posto in vendita, né sulle qualità necessarie per assolvere alla sua funzione economico-sociale, né sulla sua destinazione d'uso, comportando la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi in conformità con le planimetrie catastali. Infatti, l'operatività del principio dell'accessione non ha determinato l'acquisto della proprietà dell'intero bene posto in vendita in capo al proprietario del suolo confinante, essendo interessata dallo sconfinamento solo una piccola parte dell'immobile pignorato.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione ex art. 617, comma 2° c.p.c., la quale resta, comunque, inammissibile, è anche infondata.
Quanto all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2° c.p.c. con la quale l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta e, per essa, della mandataria Controparte_1
ad agire esecutivamente nei confronti delle debitrici esecutate, in virtù del CP_3 titolo azionato, per violazione dell'art. 1264 c.c., la stessa va dichiarata inammissibile costituendo essa una domanda nuova rispetto a quelle formulate in fase cautelare.
È noto, infatti, come la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione imponga una identità delle domande formulate nel ricorso proposto al giudice dell'esecuzione rispetto a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito.
Ebbene, dalla lettura del ricorso presentato dinanzi al Giudice dell'esecuzione emerge chiaramente come la titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria non è Controparte_1
mai stata contestata dall'opponente la quale, anzi, fino a questo momento ha assunto un comportamento compatibile con il riconoscimento di detta titolarità.
Da ciò deriva, dunque, l'inammissibilità della domanda volta ad accertare l'asserita carenza di titolarità del diritto di credito e della legittimazione sostanziale ad agire/resistere in giudizio in capo alla cessionaria del credito della per violazione dell'art. 1264 comma 1 Controparte_1
c.c.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere tale domanda ammissibile, la stessa è infondata.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della stessa, va preliminarmente evidenziato che l'eccezione di carenza della titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria CP_1
è stata sollevata dall'opponente, per la prima volta, in sede di prima udienza di
[...]
comparizione delle parti tenutasi successivamente al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., sicché il primo atto difensivo utile con il quale l'opposta poteva prendere posizione su detta eccezione, risulta essere la comparsa conclusionale. Ne consegue che la CP_ produzione documentale depositata dall'opposta e, per essa, dalla mandataria CP_3
unitamente alla comparsa conclusionale, comprovante la titolarità del credito in capo alla stessa, deve ritenersi ammissibile.
Ciò precisato, l'eccezione risulta infondata nel merito.
È noto, infatti, come nelle operazioni di cessione dei crediti individuabili “in blocco” ed in quelle di cartolarizzazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione svolge, inter alia, anche la funzione di cui all'art. 1264, comma 1° c.c., vale a dire quella di rendere edotti i debitori ceduti della intervenuta cessione del credito, senza che sia necessario, ai fini della sua opponibilità ed efficacia nei confronti di quest'ultimi, che vi sia una specifica notificazione in tale senso. Principio questo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264 cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (Cass. n. 10200 del 16.04.2021). CP_ Ebbene, nel caso di specie l'opposta ha provveduto a tale onere pubblicando nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2019 l'avviso con il quale ha dato atto di aver acquistato, in data 4.12.2019, da Unione di Banche Italiane s.p.a. tutti i crediti da quest'ultima vantati derivanti da “contratti di finanziamenti, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/99.”
Conseguentemente, nessuna violazione dell'art. 1264 c.c. può dirsi essersi realizzata.
Va inoltre aggiunto che la Gazzetta Ufficiale, oltre ad assolvere alla funzione di cui all'art. 1264 c.c., costituisce documento sufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria tutte le volte in cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale indichi in maniera chiara e puntuale i criteri utili ad individuare il blocco di crediti oggetto di cessione, ciò anche nell'ipotesi in cui il relativo contratto di cessione non sia stato prodotto in giudizio dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019).
Principio quest'ultimo ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha chiarito che “in caso di cessione in blocco dei crediti di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.
Inoltre, nel caso di specie l'opposta ha prodotto in giudizio, oltre alla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale n.145 del 10.12.2019, anche il contratto di cessione dei crediti del 4.12.2019 con
Unione di Banche Italiane s.p.a. (incorporante l'allora banca mutuante Controparte_2
, con l'elenco delle posizioni cedute, all'interno del quale si rinviene la
[...]
posizione vantata nei confronti delle debitrici esecutate, derivante dal contratto di mutuo fondiario del 5 agosto del 2010 (numero rapporto 0378630).
Peraltro, nel presente giudizio l'opponente non ha mai dedotto che il credito azionato nei confronti delle debitrici esecutate non presenti le caratteristiche di quelli oggetto di cessione, dolendosi unicamente della mancata notificazione nei confronti di quest'ultime della intervenuta cessione ai sensi dell'art. 1264, comma 1 c.c. che, come sopra evidenziato, risulta incombente non richiesto, stante l'effetto di pubblicità della pubblicazione dell'avviso sulla
G.U.
Alla luce di quanto sopra esposto è stata dimostrata la titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria sicché anche per tale ulteriore motivo l'opposizione va Controparte_1
rigettata.
Quanto fine alla richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta nei Controparte_1 confronti dell'opponente la stessa non può essere accolta non ricorrendone i presupposti.
Infatti, da una parte, l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato e, dall'altro, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata e alla fase decisionale relativamente alle opposte Arch.
e Avv. le quali, nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., non hanno CP_4 CP_5
provveduto a precisare le loro conclusioni e a depositare i propri scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Parte_1 [...]
e, per essa, della mandataria nella misura di euro 4.000,00 (di cui CP_1 CP_3
euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) e in favore delle opposte e. nella misura di CP_4 CP_5
euro 2.000,00 ciascuna (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio ed euro 800,00 per la fase introduttiva), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'opposta e, per essa, dalla mandataria CP_10
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_3
Così deciso in Latina il 16.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli