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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24/6/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia minore Persona_1 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi Controparte_2 legittimi di nato il [...] e deceduto il Controparte_2
13/4/19, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Bonanni Ezio del Foro di Roma, presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, via Crescenzio n.2
APPELLANTI
E
in persona dell'amministratore delegato Controparte_3 CP_4
, rapp.ta e difesa dagli avv. Claudio Ciancio, Stefania
[...] Ciancio e Adelaide Sibilio, presso lo studio dei quali in Napoli alla Via Generale G. Orsini n. 46, elett.te domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/1/25, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza n.6464/24, pubblicata il 14/10/24 e notificata il 13 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, a definizione del giudizio introdotto dagli stessi nei confronti della volto CP_3 ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale e catastrofale subito dal loro dante causa, nonché di quello iure proprio da perdita del rapporto parentale, nella misura quantificata nell'atto introduttivo del giudizio, aveva dichiarato l'improponibilità della domanda risarcitoria iure hereditario e rigettato quella iure proprio, con compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno censurato entrambe le statuizioni sostenendo, quanto a quella di improponibilità, che la conciliazione intervenuta il 21/9/17 non poteva precludere la domanda risarcitoria proposta, in quanto l'evoluzione e/o l'insorgenza del quadro clinico che aveva determinato il decesso del non era prevedibile al momento Pt_2 di tale transazione, che non poteva riguardare eventi futuri. Quanto al danno parentale iure proprio hanno sostenuto la nullità ed erroneità della decisione laddove aveva rilevato carenze allegatorie del ricorso di prime cure, del tutto insussistenti e comunque non concesso termine per l'integrazione ex art. 164 c.p.c., applicabile anche al processo del lavoro;
hanno evidenziato di avere anche articolato una prova in punto di danno patito dai congiunti, che non era stata ammessa, e prodotto varia documentazione (allegati da 1 a 28) che dava conto della responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della società datrice di lavoro nella causazione dell'evento dannoso.
Ribadita, quindi, la responsabilità della società datrice di lavoro per la mancata adozione delle misure di sicurezza, in violazione dell'art. 2087 c.c., parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: nel merito, in accoglimento del dispiegato atto di appello, e previa istruttoria, accogliere tutti i singoli mezzi di impugnazione, e con essi anche tutte le domande di I grado, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e per gli effetti dichiarare nulla e di nessun effetto la c.d. conciliazione (doc. 7) e comunque non rilevanti le clausole di stile ivi riportate, ed in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande iure hereditario [Sigg.ri (vedova), Parte_1 Parte_2
, , con condanna dell'appellata a Parte_3 Parte_4 risarcire tali danni iure hereditario e liquidarli per 1/3 alla vedova e ulteriore 2/6 per ciascuno degli altri figli, per gli importi in atti, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
e accogliere anche le domande iure proprio e quindi condannare la parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti singolarmente dalla vedova, dagli orfani [Sigg.ri (vedova), Parte_1 Parte_2
, ], nonché singolarmente anche uno Parte_3 Parte_4 per uno dai nipoti [Sigg.ri , CP_1 Controparte_2
e quindi anche la minore , con gli importi in atti, Persona_1 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni.
In ogni caso, con accoglimento di ogni altra domanda di I grado, come da ricorso introduttivo del giudizio che si intende qui riscritto, e quindi con condanna di parte appellata al risarcimento di tutti i danni come equitativamente quantificati nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i titoli, motivi e ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alle successive difese e ai su dispiegati mezzi di impugnazione.”
Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto CP_3
l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto per i vari motivi esposti nella memoria difensiva.
All'esito dell'udienza e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Per una migliore comprensione delle ragioni del gravame e della presente decisione, in punto di fatto occorre premettere che, come si legge nella sentenza impugnata e risulta in atti, con ricorso dell'8.6.2023, gli attuali appellanti, nella loro rispettiva qualità di moglie, figli e nipoti del defunto , deducevano Controparte_2 che il loro dante causa aveva lavorato dall'1.12.1971 al 18.09.1981 alle dipendenze della , per poi passare senza soluzione di CP_5 continuità alle dipendenze della , e a far data dall' Controparte_6
1.8.1987 della e infine di dal 30.03.1990 alla CP_5 CP_7 cessazione del rapporto avvenuta il 31.05.1993; -che l' poi CP_7 veniva posta in liquidazione, incorporata in e poi in CP_8
; che le mansioni svolte dal erano di “addetto CP_3 Pt_2 ritiro produzione”, di “attrezzista”, di “operatore palco treni a nastro”, “operatore deposito rotoli e finimenti” e “operatore recoiler” nell'area lavoro della Laminazione;
che l' aveva CP_9 attestato l'esposizione ad amianto dello stesso per il periodo 1.5.72/31.1.87; che in particolare, l'amianto, era utilizzato per proteggere i lavoratori da forti irraggiamenti dell'area laminazione”; che il dante causa, che aveva ottenuto già dall' CP_9 nel 2014, il riconoscimento di una malattia professionale, definita dall'ente come “asbestosi polmonare con lieve deficit funzionale in cardiopatico”, con un indennizzo in rendita del 16%”, nel 2016 si sottoponeva a controlli e accertamenti sanitari per l'aggravarsi della detta patologia, che evidenziavano “una severa riduzione della funzione di pompa del cuore” e “presenza di elettrocateteri nelle sezioni destre”, rilevati dall'ecocardiogramma del 18.3.2016; una
“fibrosi polmonare” rilevata dalla tac del 18.1.2017; una
“significativa riduzione della FVC” e della “capacità di diffusione alveolocapillare” come da spirometria del 17.1.2017; che la dott.ssa incaricata, nel 2018, di redigere una relazione Persona_2 medico-legale, valutò il danno in ragione dell'85% considerando la patologia cardiaca, casualmente collegata con quella respiratoria (asbestosi); che la scomparsa del , avvenuta a distanza di Pt_2 pochi mesi, non consentì l'avvio della pratica di aggravamento, tuttavia a seguito del decesso la vedova ottenne la rendita di cui all'art. 85 del DPR 1124/1965; che la patologia asbesto correlata, oltre che dai documenti richiamati, era documentata anche dalla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare del 5.12.2016, rx e tac torace del 2016, lettera di dimissioni della Clinica Maugeri del 2018; che a seguito di dispnea manifestatasi nel 2019, cui seguì visita cardiologica in data 26.2.2019, il ebbe la Pt_2 convinzione che le affezioni morbose sofferte fossero irreversibili, tanto che manifestò tale convinzione a parenti e amici prima del decesso che intervenne in data 13.4.2019 dopo una fortissima dispnea.
Tanto esposto, dedotta la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento dannoso stante la violazione dell'obbligo di sicurezza, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale da intendersi come danno biologico terminale e catastrofale, jure ereditario, oltre al danno jure proprio, in favore di ciascun erede, per perdita del rapporto parentale nella misura indicata in ricorso.
In diritto, dunque, la domanda risarcitoria per danni, iure hereditatis, si fonda sulla violazione dell'art. 2087 c.c., mentre quella connessa per danni iure proprio sull'art. 2043 c.c..
Come è noto, la prima disposizione codicistica, considerata dalla giurisprudenza una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica (cfr. Cass. sez. lav. 7/3/2006 n. 4840, Cass. 2016/18503, Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, n.291).
Come la Suprema Corte ha avuto, più volte, modo di affermare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.- la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva- al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio per evitare il danno;
la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di tali misure comporta la sua responsabilità contrattuale, (così Cass. n. 3786 del 2009, n.21590 del 2008, Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2016, n.21882, Cass. 2018, n. 5066 e Cass. n.8911 del 2019).
Tanto premesso, può essere esaminato a questo punto l'articolato motivo di censura che attiene alla statuizione con cui è stata dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria formulata iure hereditario, in accoglimento dell'eccezione della per CP_3 la documentata conciliazione in sede giudiziale, intervenuta tra il dante causa degli attuali impugnanti e la predetta società.
Sul punto specifico si legge in sentenza quanto segue: “Parte resistente ha depositato in atti un verbale di conciliazione giudiziale del 21.9.2017 nel quale, in relazione al giudizio instaurato dal dante causa per il risarcimento del danno differenziale per la medesima patologia in relazione al medesimo rapporto di lavoro, il de cujus ha espressamente dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione e, in particolare, ““di non aver null'altro a pretendere” nei confronti della che accettava CP_3 la detta rinuncia, “per effetto di quanto dichiarato e richiesto nel ricorso e comunque per qualsiasi motivo o causa comunque connesso o dipendente dalle patologie contratte e di cui il ricorrente si è dichiarato affetto e le loro eventuali successive evoluzioni”.
Con la transazione di cui sopra, quindi, le parti hanno inteso chiudere e prevenire qualsivoglia futura lite in relazione alla patologia denunciata nel pregresso giudizio e anche in relazione agli aggravamenti della stessa.
Detta transazione, avvenuta in sede giudiziale è inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Ciò premesso ritiene il giudicante che a tale documento debba assegnarsi valore e significato preclusivo della proponibilità del presente giudizio, per essere intervenuta una conciliazione volta allo scopo di produrre una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva, di ogni controversia inerente la patologia sofferta (v. Cass., n. 6838/2000; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2197; 18 maggio 1998, n. 4963; 4 ottobre 1998, n. 5355). Deve, invero, affermarsi che la formula abdicativa di ampio contenuto contenuta nel verbale di conciliazione abbia un'efficacia estesa a tutte le vicende che traevano origine da tale patologia.
Alla riferita dichiarazione del dante causa degli attuali istanti, di accettare la somma indicata nel verbale transattivo, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa “dipendente dalle patologie contratte e di cui il ricorrente si è dichiarato affetto e loro eventuali successive evoluzioni” (consistenti, come si evince dal ricorso relativo al giudizio esitato nella conciliazione, in “asbestosi polmonare con lieve deficit funzionale in cardiopatico”, dedotte anche nel presente giudizio), non può attribuirsi, rispetto a potenziali ulteriori controversie, valore di mera dichiarazione di scienza o di opinione assolutoria da quelle pretese, (che non precludono al dichiarante la possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto non soddisfatto), né tantomeno può assegnarsi il mero significato di una formula di <>, dovendo invece considerarsi espressione della genuina consapevolezza, per il suo autore, di un contenuto abdicativo generalizzato e onnicomprensivo.
L'accordo non risulta essere mai stato impugnato, neppure con la proposizione dell'odierno ricorso giudiziario, peraltro depositato a distanza di quasi sei anni dalla transazione.
Non inficia le considerazioni espresse il principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo Cass. n. 25603 dell'1/09/2023) per il quale il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n. 20981 del 12/10/2011).
Gli stessi principi sono applicati dalla Suprema Corte anche in tema di revisione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. (Cass. n. 31574 del 25/10/2022 e Cass. 27 dicembre 2016 n. 27031), che ha esaminato funditus la questione, affermando che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, e' necessario che la parte individui specificamente " gli elementi idonei (...) a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato", che sono da ricondurre " ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento.
Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, nell'atto introduttivo non vi è alcuna allegazione –e tanto meno prova- circa il danno alla persona che si sarebbe aggravato e che questo poteva definirsi imprevedibile. Anzi, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa della società convenuta, nessun rilievo è stato formulato. Ne consegue la dichiarazione di improponibilità della domanda risarcitoria proposta iure hereditatis”.
Questa la motivazione della sentenza impugnata che la Corte condivide appieno, non ritenendo idonee per una diversa valutazione della domanda in esame le censure formulate in proposito da parte appellante, in particolare circa la diversità del danno fatto valere rispetto a quello oggetto di conciliazione e circa l'imprevedibilità dell'evolversi del quadro clinico, in conseguenza del quale era intervenuto il decesso il 13 aprile 2019.
Si osserva, invero, che con la conciliazione, stipulata tra le parti, è stato definito, in via transattiva, il giudizio promosso nell'anno 2016 dal per l'accertamento della responsabilità Pt_2 datoriale ex art. 2087 c.c. e per il risarcimento del danno differenziale biologico, quantitativo e qualitativo, rispetto a quello risarcito dall' con riferimento alla dedotta malattia CP_9 professionale (asbestosi), che si assumeva collegata alle lavorazioni svolte con esposizione all'amianto presso lo stabilimento di Bagnoli, conciliazione di cui non vi era alcuna menzione nell'atto introduttivo del giudizio degli attuali appellanti. Tale conciliazione è intervenuta a settembre 2017, quando il quadro clinico si era già apprezzabilmente evoluto ed aggravato, come risulta dalla pregressa esposizione in fatto circa tutti gli accertamenti diagnostici effettuati e richiamati nel ricorso di prime cure, (ivi compresa la prescrizione dell'ossigenoterapia), la stragrande maggioranza dei quali risale a data antecedente la conciliazione.
Non si può, quindi, assolutamente sostenere che il peggioramento della situazione delle patologie preesistenti (asbestosi e patologia cardiaca, questa seconda già esistente dal 1997, data di intervento di bypass, e non certo collegata all'esposizione all'amianto) non fosse prevedibile all'epoca della transazione, come dedotto da parte appellante, che, peraltro, ha anche evidenziato, in maniera poco comprensibile (cfr pag. 12 del ricorso in appello) che “il decesso non è avvenuto per asbestosi in sé, per quanto oggetto della conciliazione, ma per le complicazioni cardiache, ovvero in ogni caso sempre per asbestosi”, in tal modo rendendo anche poco chiara la causa del decesso del dante causa degli appellanti.
Nessun dubbio, quindi, che la dedotta evoluzione della patologia oggetto di transazione ed anche della presente vertenza fosse già prevedibile e pertanto rientrante nella piena consapevolezza del
, che ritenne comunque di chiudere la vertenza con una Pt_2 conciliazione inoppugnabile ex art. 2113 c.c., in quanto intervenuta in sede giudiziale e, pertanto, del tutto ultronee sono le domande di cui alle conclusioni del ricorso di appello con cui si sostiene anche la sua invalidità.
Vanno a questo punto richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25603/2023, già citata nella sentenza impugnata, che si attagliano perfettamente alla fattispecie concreta, (a differenza delle altre varie sentenze citate in appello, che si riferiscono a casi del tutto diversi di danni non ancora concretizzatisi al momento della conciliazione), che danno piena contezza della già ritenuta improponibilità della domanda in esame.
Ed invero la suprema Corte, dopo avere ribadito il condiviso principio acquisito in giurisprudenza, secondo cui il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Sentenza n.20981 del 12/10/2011), ha altresì affermato quanto segue: “Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il danno alla persona che si sarebbe aggravato non poteva definirsi imprevedibile per mancanza della relativa prova, dato che l'appellante non aveva fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione;
né la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l'asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento;
e tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall'appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1.2019.
7.- In proposito devono ritenersi pure inammissibili, per difetto di autosufficienza, le tesi sostenute dal ricorrente secondo cui egli avrebbe dedotto argomentazioni e capitoli di prova sulla imprevedibilità che non sarebbero stati emessi né in primo né in secondo grado;
mentre sono inidonei a provare l'imprevedibilità i soli fatti relativi all'aggravamento che sono stati trascritti in ricorso;
trattandosi di requisiti diversi, siccome è imprevedibile non già il fatto che non è noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto), ma è tale solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.
8.- Sono contraddittorie inoltre le censure volte a sostenere che la Corte abbia commesso un vizio di ultrapetizione avendo rigettato la domanda sulla base di rilievi e circostanze mai prospettate dal ricorrente posto che la causa petendi ritenuta non provata dalla sentenza d'appello, ossia la imprevedibilità dell'aggravamento, non sarebbe stata prospettata come causa esclusiva del fatto presupposto della domanda. In realtà senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità da parte del ricorrente, non è vero che la domanda si potesse fondare su una pluralità di allegazioni ciascuna idonea a costituire valida argomentazione (come sostiene il ricorrente dimenticando che si parla di due requisiti diversi).
9.- Il ricorso si contraddice anche sostenendo che il lavoratore non poteva invertire l'onere della prova a suo sfavore sulla imprevedibilità ma, ciò nonostante, avrebbe chiesto di provare la imprevedibilità ed infine che avrebbe provato anche il fatto positivo contrario. In realtà allo scopo, come già detto, non basta l'evoluzione patologica successiva all'accordo transattivo occorrendo dimostrare che essa fosse anche imprevedibile.
10.- Soprattutto va chiarito ed evidenziato che sono infondate le censure che prospettano la violazione dell'art. 2697 c.c. ed il malgoverno dell'onere della prova, atteso che ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.
11.- Non rileva infine neppure l'obiezione secondo cui ponendo a carico dell'attore di provare l'imprevedibile dell'aggravamento si finirebbe in tal modo ad addossare all'attore l'onere della prova della prova negativa, atteso che, come questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022, Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Si tratta di principi che risultano particolarmente consoni alla materia in oggetto dei danni alla persona coperti dalla transazione ed alla sua normale efficacia preclusiva, che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma con lo spostamento di una difficile prova a carico del convenuto che nulla potrebbe sapere dell'aggravamento subito dalla vittima e della sua prevedibilità o meno”.
In conclusione, alla luce di quanto fin qui riportato, correttamente il Tribunale ha escluso che fosse stata data concreta allegazione e prova dell'imprevedibilità del dedotto aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla avvenuta transazione, con la conseguente declaratoria di improponibilità della domanda.
Venendo ora all'esame delle censure formulate avverso la statuizione di rigetto alla domanda di risarcimento proposta iure proprio, si osserva, in punto di diritto, che, come già evidenziato dal Tribunale, tale domanda, formulata da soggetti estranei al rapporto di lavoro, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., costituendo il rapporto di lavoro mera occasione della responsabilità oggetto di accertamento.
Ed invero, in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.. (cfr Cass. N. 14615 del 2020, N. 2 del 2020, Cass. civ n.907/18, 2024/32072 e 2025/9972).
Nel caso concreto, quindi, non possono valere le regole sul riparto dell'onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, e proprie di quella specifica ipotesi di responsabilità contrattuale nella quale il datore di lavoro può incorrere verso il lavoratore per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, che, nel caso di specie, non è neanche più accertabile per effetto della conciliazione giudiziale che ha definito il precedente giudizio.
Vale invece la regola per cui il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell'evento dannoso, non operando alcuna presunzione di colpa, oltre che il nesso di causalità.
Ciò significa che è a carico del terzo, in questo caso degli odierni impugnanti, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ex art. 2043 c.c. e quindi del fatto illecito, della colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche, che, se adottate, non avrebbero determinato l'evento dannoso, oltre ovviamente la prova del danno non patrimoniale che si assume subito in conseguenza del decesso, in questo caso del cd. danno parentale.
Orbene, il Tribunale ha disatteso tale domanda sul rilievo che i ricorrenti si fossero limitati a richiedere gli importi indicati per ciascuno di essi in ricorso sulla base delle tabelle di Roma, senza tuttavia allegare e provare il paventato danno non patrimoniale.
A tal uopo ha richiamato i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche…” (cfr in parte motiva, n. 2614/23).
Tale motivazione è censurata dagli attuali impugnanti i quali, in via preliminare, sostengono che la sentenza sia affetta da nullità, per non avere il Giudice tenuto conto delle deduzioni e delle prove fornite a sostegno della domanda iure proprio e per non avere, una volta ritenute le stesse insufficienti, rilevato d'ufficio la genericità del ricorso e concesso il termine per la sua integrazione ex art. 164 c.p.c., sostenendo che non era neanche chiaro se il giudice avesse emesso una pronuncia di rito o di merito, dolendosi altresì della mancata ammissione delle prova testimoniale sulle circostanze capitolate in ricorso.
Orbene, va premesso che la pronuncia del giudice, come è evidente dalla motivazione, non è di mero rito, ossia di nullità del ricorso per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, essendo stata la domanda rigettata nel merito per la rilevata mancata concreta allegazione e conseguente prova del danno fatto valere;
ne consegue che tutte le obiezioni formulate circa la mancata concessione del termine ex art. 164 c.p.c. non sono pertinenti (del tutto inammissibile poi la richiesta subordinata a quella istruttoria formulata, in questa sede del gravame, nelle note scritte per l'udienza cartolare, di dichiarare la nullità in rito della domanda), e pertanto non si ravvisa il dedotto vizio di nullità della decisione in questa sede impugnata.
Riportata la questione sui corretti binari, si osserva che, se è vero quanto osservato dagli impugnanti, ossia che, “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici o massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di stretta parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (cfr Cass. 2022/25541, 22/22397 e più recentemente Cass. 2024/7669), è altrettanto vero che, come rilevato nella sentenza da ultima citata, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) vale in concreto quanto all'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova), che è precipuamente l'aspetto su cui si è soffermato il Tribunale.
In ogni caso, ritornando al discorso circa l'onere della prova, incombente esclusivamente sugli odierni impugnanti, quanto alla responsabilità extracontrattuale di parte resistente, non può non rilevarsi come, sotto questo profilo, la domanda sia del tutto sfornita di prova, atteso che la responsabilità colposa della nella causazione del decesso del (anche a ritenerlo CP_3 Pt_2 conseguente alla malattia asbestosica e non alla cardiopatia ischemica o a tale patologia aggravata dalla sindrome respiratoria), responsabilità che non può ritenersi presunta e non può certo evincersi, come sostiene parte appellante, dalla intervenuta conciliazione, il cui valore confessorio è del tutto insussistente, né, in automatico, dalla documentazione attestante l'avvenuta esposizione all'amianto e la natura professionale della patologia accertata dall' , doveva essere concretamente allegata e CP_9 provata.
Nel caso di specie, però, le allegazioni contenute nei capitoli di prova, richiamati in questo grado di appello, sono del tutto generiche e non idonee a supportare tale specifica prova.
Nulla di specifico, invero, nel ricorso è stato allegato sotto il profilo delle cautele omesse ed in particolare non si ascrive alla società appellata alcuna condotta omissiva neppure in via del tutto generica.
La parte appellante, inoltre, non ha minimamente addotto le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, individuando i punti salienti che con essa intendeva dimostrare e la decisività degli stessi. Come già in precedenza osservato, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 cod. civ. non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata iure proprio in questo giudizio debba comunque seguire il proprio ambito, a nulla rilevando che l'azione ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale ed è soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere di dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva: in altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 10578 del 2018, in motivazione).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va disatteso, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, come integrata dalla motivazione di questa Corte.
Le spese del presente grado si compensano stante la complessità e problematicità delle questioni affrontate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 24/6/25
Il Presidente rel. est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24/6/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia minore Persona_1 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi Controparte_2 legittimi di nato il [...] e deceduto il Controparte_2
13/4/19, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Bonanni Ezio del Foro di Roma, presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, via Crescenzio n.2
APPELLANTI
E
in persona dell'amministratore delegato Controparte_3 CP_4
, rapp.ta e difesa dagli avv. Claudio Ciancio, Stefania
[...] Ciancio e Adelaide Sibilio, presso lo studio dei quali in Napoli alla Via Generale G. Orsini n. 46, elett.te domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/1/25, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza n.6464/24, pubblicata il 14/10/24 e notificata il 13 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, a definizione del giudizio introdotto dagli stessi nei confronti della volto CP_3 ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale e catastrofale subito dal loro dante causa, nonché di quello iure proprio da perdita del rapporto parentale, nella misura quantificata nell'atto introduttivo del giudizio, aveva dichiarato l'improponibilità della domanda risarcitoria iure hereditario e rigettato quella iure proprio, con compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno censurato entrambe le statuizioni sostenendo, quanto a quella di improponibilità, che la conciliazione intervenuta il 21/9/17 non poteva precludere la domanda risarcitoria proposta, in quanto l'evoluzione e/o l'insorgenza del quadro clinico che aveva determinato il decesso del non era prevedibile al momento Pt_2 di tale transazione, che non poteva riguardare eventi futuri. Quanto al danno parentale iure proprio hanno sostenuto la nullità ed erroneità della decisione laddove aveva rilevato carenze allegatorie del ricorso di prime cure, del tutto insussistenti e comunque non concesso termine per l'integrazione ex art. 164 c.p.c., applicabile anche al processo del lavoro;
hanno evidenziato di avere anche articolato una prova in punto di danno patito dai congiunti, che non era stata ammessa, e prodotto varia documentazione (allegati da 1 a 28) che dava conto della responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della società datrice di lavoro nella causazione dell'evento dannoso.
Ribadita, quindi, la responsabilità della società datrice di lavoro per la mancata adozione delle misure di sicurezza, in violazione dell'art. 2087 c.c., parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: nel merito, in accoglimento del dispiegato atto di appello, e previa istruttoria, accogliere tutti i singoli mezzi di impugnazione, e con essi anche tutte le domande di I grado, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e per gli effetti dichiarare nulla e di nessun effetto la c.d. conciliazione (doc. 7) e comunque non rilevanti le clausole di stile ivi riportate, ed in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande iure hereditario [Sigg.ri (vedova), Parte_1 Parte_2
, , con condanna dell'appellata a Parte_3 Parte_4 risarcire tali danni iure hereditario e liquidarli per 1/3 alla vedova e ulteriore 2/6 per ciascuno degli altri figli, per gli importi in atti, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
e accogliere anche le domande iure proprio e quindi condannare la parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti singolarmente dalla vedova, dagli orfani [Sigg.ri (vedova), Parte_1 Parte_2
, ], nonché singolarmente anche uno Parte_3 Parte_4 per uno dai nipoti [Sigg.ri , CP_1 Controparte_2
e quindi anche la minore , con gli importi in atti, Persona_1 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni.
In ogni caso, con accoglimento di ogni altra domanda di I grado, come da ricorso introduttivo del giudizio che si intende qui riscritto, e quindi con condanna di parte appellata al risarcimento di tutti i danni come equitativamente quantificati nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i titoli, motivi e ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alle successive difese e ai su dispiegati mezzi di impugnazione.”
Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto CP_3
l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto per i vari motivi esposti nella memoria difensiva.
All'esito dell'udienza e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Per una migliore comprensione delle ragioni del gravame e della presente decisione, in punto di fatto occorre premettere che, come si legge nella sentenza impugnata e risulta in atti, con ricorso dell'8.6.2023, gli attuali appellanti, nella loro rispettiva qualità di moglie, figli e nipoti del defunto , deducevano Controparte_2 che il loro dante causa aveva lavorato dall'1.12.1971 al 18.09.1981 alle dipendenze della , per poi passare senza soluzione di CP_5 continuità alle dipendenze della , e a far data dall' Controparte_6
1.8.1987 della e infine di dal 30.03.1990 alla CP_5 CP_7 cessazione del rapporto avvenuta il 31.05.1993; -che l' poi CP_7 veniva posta in liquidazione, incorporata in e poi in CP_8
; che le mansioni svolte dal erano di “addetto CP_3 Pt_2 ritiro produzione”, di “attrezzista”, di “operatore palco treni a nastro”, “operatore deposito rotoli e finimenti” e “operatore recoiler” nell'area lavoro della Laminazione;
che l' aveva CP_9 attestato l'esposizione ad amianto dello stesso per il periodo 1.5.72/31.1.87; che in particolare, l'amianto, era utilizzato per proteggere i lavoratori da forti irraggiamenti dell'area laminazione”; che il dante causa, che aveva ottenuto già dall' CP_9 nel 2014, il riconoscimento di una malattia professionale, definita dall'ente come “asbestosi polmonare con lieve deficit funzionale in cardiopatico”, con un indennizzo in rendita del 16%”, nel 2016 si sottoponeva a controlli e accertamenti sanitari per l'aggravarsi della detta patologia, che evidenziavano “una severa riduzione della funzione di pompa del cuore” e “presenza di elettrocateteri nelle sezioni destre”, rilevati dall'ecocardiogramma del 18.3.2016; una
“fibrosi polmonare” rilevata dalla tac del 18.1.2017; una
“significativa riduzione della FVC” e della “capacità di diffusione alveolocapillare” come da spirometria del 17.1.2017; che la dott.ssa incaricata, nel 2018, di redigere una relazione Persona_2 medico-legale, valutò il danno in ragione dell'85% considerando la patologia cardiaca, casualmente collegata con quella respiratoria (asbestosi); che la scomparsa del , avvenuta a distanza di Pt_2 pochi mesi, non consentì l'avvio della pratica di aggravamento, tuttavia a seguito del decesso la vedova ottenne la rendita di cui all'art. 85 del DPR 1124/1965; che la patologia asbesto correlata, oltre che dai documenti richiamati, era documentata anche dalla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare del 5.12.2016, rx e tac torace del 2016, lettera di dimissioni della Clinica Maugeri del 2018; che a seguito di dispnea manifestatasi nel 2019, cui seguì visita cardiologica in data 26.2.2019, il ebbe la Pt_2 convinzione che le affezioni morbose sofferte fossero irreversibili, tanto che manifestò tale convinzione a parenti e amici prima del decesso che intervenne in data 13.4.2019 dopo una fortissima dispnea.
Tanto esposto, dedotta la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento dannoso stante la violazione dell'obbligo di sicurezza, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale da intendersi come danno biologico terminale e catastrofale, jure ereditario, oltre al danno jure proprio, in favore di ciascun erede, per perdita del rapporto parentale nella misura indicata in ricorso.
In diritto, dunque, la domanda risarcitoria per danni, iure hereditatis, si fonda sulla violazione dell'art. 2087 c.c., mentre quella connessa per danni iure proprio sull'art. 2043 c.c..
Come è noto, la prima disposizione codicistica, considerata dalla giurisprudenza una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica (cfr. Cass. sez. lav. 7/3/2006 n. 4840, Cass. 2016/18503, Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, n.291).
Come la Suprema Corte ha avuto, più volte, modo di affermare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.- la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva- al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio per evitare il danno;
la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di tali misure comporta la sua responsabilità contrattuale, (così Cass. n. 3786 del 2009, n.21590 del 2008, Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2016, n.21882, Cass. 2018, n. 5066 e Cass. n.8911 del 2019).
Tanto premesso, può essere esaminato a questo punto l'articolato motivo di censura che attiene alla statuizione con cui è stata dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria formulata iure hereditario, in accoglimento dell'eccezione della per CP_3 la documentata conciliazione in sede giudiziale, intervenuta tra il dante causa degli attuali impugnanti e la predetta società.
Sul punto specifico si legge in sentenza quanto segue: “Parte resistente ha depositato in atti un verbale di conciliazione giudiziale del 21.9.2017 nel quale, in relazione al giudizio instaurato dal dante causa per il risarcimento del danno differenziale per la medesima patologia in relazione al medesimo rapporto di lavoro, il de cujus ha espressamente dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione e, in particolare, ““di non aver null'altro a pretendere” nei confronti della che accettava CP_3 la detta rinuncia, “per effetto di quanto dichiarato e richiesto nel ricorso e comunque per qualsiasi motivo o causa comunque connesso o dipendente dalle patologie contratte e di cui il ricorrente si è dichiarato affetto e le loro eventuali successive evoluzioni”.
Con la transazione di cui sopra, quindi, le parti hanno inteso chiudere e prevenire qualsivoglia futura lite in relazione alla patologia denunciata nel pregresso giudizio e anche in relazione agli aggravamenti della stessa.
Detta transazione, avvenuta in sede giudiziale è inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Ciò premesso ritiene il giudicante che a tale documento debba assegnarsi valore e significato preclusivo della proponibilità del presente giudizio, per essere intervenuta una conciliazione volta allo scopo di produrre una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva, di ogni controversia inerente la patologia sofferta (v. Cass., n. 6838/2000; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2197; 18 maggio 1998, n. 4963; 4 ottobre 1998, n. 5355). Deve, invero, affermarsi che la formula abdicativa di ampio contenuto contenuta nel verbale di conciliazione abbia un'efficacia estesa a tutte le vicende che traevano origine da tale patologia.
Alla riferita dichiarazione del dante causa degli attuali istanti, di accettare la somma indicata nel verbale transattivo, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa “dipendente dalle patologie contratte e di cui il ricorrente si è dichiarato affetto e loro eventuali successive evoluzioni” (consistenti, come si evince dal ricorso relativo al giudizio esitato nella conciliazione, in “asbestosi polmonare con lieve deficit funzionale in cardiopatico”, dedotte anche nel presente giudizio), non può attribuirsi, rispetto a potenziali ulteriori controversie, valore di mera dichiarazione di scienza o di opinione assolutoria da quelle pretese, (che non precludono al dichiarante la possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto non soddisfatto), né tantomeno può assegnarsi il mero significato di una formula di <>, dovendo invece considerarsi espressione della genuina consapevolezza, per il suo autore, di un contenuto abdicativo generalizzato e onnicomprensivo.
L'accordo non risulta essere mai stato impugnato, neppure con la proposizione dell'odierno ricorso giudiziario, peraltro depositato a distanza di quasi sei anni dalla transazione.
Non inficia le considerazioni espresse il principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo Cass. n. 25603 dell'1/09/2023) per il quale il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n. 20981 del 12/10/2011).
Gli stessi principi sono applicati dalla Suprema Corte anche in tema di revisione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. (Cass. n. 31574 del 25/10/2022 e Cass. 27 dicembre 2016 n. 27031), che ha esaminato funditus la questione, affermando che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, e' necessario che la parte individui specificamente " gli elementi idonei (...) a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato", che sono da ricondurre " ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento.
Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, nell'atto introduttivo non vi è alcuna allegazione –e tanto meno prova- circa il danno alla persona che si sarebbe aggravato e che questo poteva definirsi imprevedibile. Anzi, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa della società convenuta, nessun rilievo è stato formulato. Ne consegue la dichiarazione di improponibilità della domanda risarcitoria proposta iure hereditatis”.
Questa la motivazione della sentenza impugnata che la Corte condivide appieno, non ritenendo idonee per una diversa valutazione della domanda in esame le censure formulate in proposito da parte appellante, in particolare circa la diversità del danno fatto valere rispetto a quello oggetto di conciliazione e circa l'imprevedibilità dell'evolversi del quadro clinico, in conseguenza del quale era intervenuto il decesso il 13 aprile 2019.
Si osserva, invero, che con la conciliazione, stipulata tra le parti, è stato definito, in via transattiva, il giudizio promosso nell'anno 2016 dal per l'accertamento della responsabilità Pt_2 datoriale ex art. 2087 c.c. e per il risarcimento del danno differenziale biologico, quantitativo e qualitativo, rispetto a quello risarcito dall' con riferimento alla dedotta malattia CP_9 professionale (asbestosi), che si assumeva collegata alle lavorazioni svolte con esposizione all'amianto presso lo stabilimento di Bagnoli, conciliazione di cui non vi era alcuna menzione nell'atto introduttivo del giudizio degli attuali appellanti. Tale conciliazione è intervenuta a settembre 2017, quando il quadro clinico si era già apprezzabilmente evoluto ed aggravato, come risulta dalla pregressa esposizione in fatto circa tutti gli accertamenti diagnostici effettuati e richiamati nel ricorso di prime cure, (ivi compresa la prescrizione dell'ossigenoterapia), la stragrande maggioranza dei quali risale a data antecedente la conciliazione.
Non si può, quindi, assolutamente sostenere che il peggioramento della situazione delle patologie preesistenti (asbestosi e patologia cardiaca, questa seconda già esistente dal 1997, data di intervento di bypass, e non certo collegata all'esposizione all'amianto) non fosse prevedibile all'epoca della transazione, come dedotto da parte appellante, che, peraltro, ha anche evidenziato, in maniera poco comprensibile (cfr pag. 12 del ricorso in appello) che “il decesso non è avvenuto per asbestosi in sé, per quanto oggetto della conciliazione, ma per le complicazioni cardiache, ovvero in ogni caso sempre per asbestosi”, in tal modo rendendo anche poco chiara la causa del decesso del dante causa degli appellanti.
Nessun dubbio, quindi, che la dedotta evoluzione della patologia oggetto di transazione ed anche della presente vertenza fosse già prevedibile e pertanto rientrante nella piena consapevolezza del
, che ritenne comunque di chiudere la vertenza con una Pt_2 conciliazione inoppugnabile ex art. 2113 c.c., in quanto intervenuta in sede giudiziale e, pertanto, del tutto ultronee sono le domande di cui alle conclusioni del ricorso di appello con cui si sostiene anche la sua invalidità.
Vanno a questo punto richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25603/2023, già citata nella sentenza impugnata, che si attagliano perfettamente alla fattispecie concreta, (a differenza delle altre varie sentenze citate in appello, che si riferiscono a casi del tutto diversi di danni non ancora concretizzatisi al momento della conciliazione), che danno piena contezza della già ritenuta improponibilità della domanda in esame.
Ed invero la suprema Corte, dopo avere ribadito il condiviso principio acquisito in giurisprudenza, secondo cui il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Sentenza n.20981 del 12/10/2011), ha altresì affermato quanto segue: “Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il danno alla persona che si sarebbe aggravato non poteva definirsi imprevedibile per mancanza della relativa prova, dato che l'appellante non aveva fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione;
né la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l'asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento;
e tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall'appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1.2019.
7.- In proposito devono ritenersi pure inammissibili, per difetto di autosufficienza, le tesi sostenute dal ricorrente secondo cui egli avrebbe dedotto argomentazioni e capitoli di prova sulla imprevedibilità che non sarebbero stati emessi né in primo né in secondo grado;
mentre sono inidonei a provare l'imprevedibilità i soli fatti relativi all'aggravamento che sono stati trascritti in ricorso;
trattandosi di requisiti diversi, siccome è imprevedibile non già il fatto che non è noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto), ma è tale solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.
8.- Sono contraddittorie inoltre le censure volte a sostenere che la Corte abbia commesso un vizio di ultrapetizione avendo rigettato la domanda sulla base di rilievi e circostanze mai prospettate dal ricorrente posto che la causa petendi ritenuta non provata dalla sentenza d'appello, ossia la imprevedibilità dell'aggravamento, non sarebbe stata prospettata come causa esclusiva del fatto presupposto della domanda. In realtà senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità da parte del ricorrente, non è vero che la domanda si potesse fondare su una pluralità di allegazioni ciascuna idonea a costituire valida argomentazione (come sostiene il ricorrente dimenticando che si parla di due requisiti diversi).
9.- Il ricorso si contraddice anche sostenendo che il lavoratore non poteva invertire l'onere della prova a suo sfavore sulla imprevedibilità ma, ciò nonostante, avrebbe chiesto di provare la imprevedibilità ed infine che avrebbe provato anche il fatto positivo contrario. In realtà allo scopo, come già detto, non basta l'evoluzione patologica successiva all'accordo transattivo occorrendo dimostrare che essa fosse anche imprevedibile.
10.- Soprattutto va chiarito ed evidenziato che sono infondate le censure che prospettano la violazione dell'art. 2697 c.c. ed il malgoverno dell'onere della prova, atteso che ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.
11.- Non rileva infine neppure l'obiezione secondo cui ponendo a carico dell'attore di provare l'imprevedibile dell'aggravamento si finirebbe in tal modo ad addossare all'attore l'onere della prova della prova negativa, atteso che, come questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022, Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Si tratta di principi che risultano particolarmente consoni alla materia in oggetto dei danni alla persona coperti dalla transazione ed alla sua normale efficacia preclusiva, che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma con lo spostamento di una difficile prova a carico del convenuto che nulla potrebbe sapere dell'aggravamento subito dalla vittima e della sua prevedibilità o meno”.
In conclusione, alla luce di quanto fin qui riportato, correttamente il Tribunale ha escluso che fosse stata data concreta allegazione e prova dell'imprevedibilità del dedotto aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla avvenuta transazione, con la conseguente declaratoria di improponibilità della domanda.
Venendo ora all'esame delle censure formulate avverso la statuizione di rigetto alla domanda di risarcimento proposta iure proprio, si osserva, in punto di diritto, che, come già evidenziato dal Tribunale, tale domanda, formulata da soggetti estranei al rapporto di lavoro, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., costituendo il rapporto di lavoro mera occasione della responsabilità oggetto di accertamento.
Ed invero, in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.. (cfr Cass. N. 14615 del 2020, N. 2 del 2020, Cass. civ n.907/18, 2024/32072 e 2025/9972).
Nel caso concreto, quindi, non possono valere le regole sul riparto dell'onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, e proprie di quella specifica ipotesi di responsabilità contrattuale nella quale il datore di lavoro può incorrere verso il lavoratore per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, che, nel caso di specie, non è neanche più accertabile per effetto della conciliazione giudiziale che ha definito il precedente giudizio.
Vale invece la regola per cui il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell'evento dannoso, non operando alcuna presunzione di colpa, oltre che il nesso di causalità.
Ciò significa che è a carico del terzo, in questo caso degli odierni impugnanti, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ex art. 2043 c.c. e quindi del fatto illecito, della colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche, che, se adottate, non avrebbero determinato l'evento dannoso, oltre ovviamente la prova del danno non patrimoniale che si assume subito in conseguenza del decesso, in questo caso del cd. danno parentale.
Orbene, il Tribunale ha disatteso tale domanda sul rilievo che i ricorrenti si fossero limitati a richiedere gli importi indicati per ciascuno di essi in ricorso sulla base delle tabelle di Roma, senza tuttavia allegare e provare il paventato danno non patrimoniale.
A tal uopo ha richiamato i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche…” (cfr in parte motiva, n. 2614/23).
Tale motivazione è censurata dagli attuali impugnanti i quali, in via preliminare, sostengono che la sentenza sia affetta da nullità, per non avere il Giudice tenuto conto delle deduzioni e delle prove fornite a sostegno della domanda iure proprio e per non avere, una volta ritenute le stesse insufficienti, rilevato d'ufficio la genericità del ricorso e concesso il termine per la sua integrazione ex art. 164 c.p.c., sostenendo che non era neanche chiaro se il giudice avesse emesso una pronuncia di rito o di merito, dolendosi altresì della mancata ammissione delle prova testimoniale sulle circostanze capitolate in ricorso.
Orbene, va premesso che la pronuncia del giudice, come è evidente dalla motivazione, non è di mero rito, ossia di nullità del ricorso per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, essendo stata la domanda rigettata nel merito per la rilevata mancata concreta allegazione e conseguente prova del danno fatto valere;
ne consegue che tutte le obiezioni formulate circa la mancata concessione del termine ex art. 164 c.p.c. non sono pertinenti (del tutto inammissibile poi la richiesta subordinata a quella istruttoria formulata, in questa sede del gravame, nelle note scritte per l'udienza cartolare, di dichiarare la nullità in rito della domanda), e pertanto non si ravvisa il dedotto vizio di nullità della decisione in questa sede impugnata.
Riportata la questione sui corretti binari, si osserva che, se è vero quanto osservato dagli impugnanti, ossia che, “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici o massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di stretta parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (cfr Cass. 2022/25541, 22/22397 e più recentemente Cass. 2024/7669), è altrettanto vero che, come rilevato nella sentenza da ultima citata, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) vale in concreto quanto all'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova), che è precipuamente l'aspetto su cui si è soffermato il Tribunale.
In ogni caso, ritornando al discorso circa l'onere della prova, incombente esclusivamente sugli odierni impugnanti, quanto alla responsabilità extracontrattuale di parte resistente, non può non rilevarsi come, sotto questo profilo, la domanda sia del tutto sfornita di prova, atteso che la responsabilità colposa della nella causazione del decesso del (anche a ritenerlo CP_3 Pt_2 conseguente alla malattia asbestosica e non alla cardiopatia ischemica o a tale patologia aggravata dalla sindrome respiratoria), responsabilità che non può ritenersi presunta e non può certo evincersi, come sostiene parte appellante, dalla intervenuta conciliazione, il cui valore confessorio è del tutto insussistente, né, in automatico, dalla documentazione attestante l'avvenuta esposizione all'amianto e la natura professionale della patologia accertata dall' , doveva essere concretamente allegata e CP_9 provata.
Nel caso di specie, però, le allegazioni contenute nei capitoli di prova, richiamati in questo grado di appello, sono del tutto generiche e non idonee a supportare tale specifica prova.
Nulla di specifico, invero, nel ricorso è stato allegato sotto il profilo delle cautele omesse ed in particolare non si ascrive alla società appellata alcuna condotta omissiva neppure in via del tutto generica.
La parte appellante, inoltre, non ha minimamente addotto le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, individuando i punti salienti che con essa intendeva dimostrare e la decisività degli stessi. Come già in precedenza osservato, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 cod. civ. non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata iure proprio in questo giudizio debba comunque seguire il proprio ambito, a nulla rilevando che l'azione ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale ed è soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere di dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva: in altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 10578 del 2018, in motivazione).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va disatteso, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, come integrata dalla motivazione di questa Corte.
Le spese del presente grado si compensano stante la complessità e problematicità delle questioni affrontate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 24/6/25
Il Presidente rel. est.