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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione
R.G. 865/2024
La Corte D'Appello di Genova, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 865/2024 proposta da:
(C.F. Parte_1
), C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), E
[...] C.F._3
(C.F. Parte_4
), e elettivamente domiciliati in La Spezia, Viale C.F._4
Italia n 211 presso lo studio dell'avv. LO GIUDICE ANDREA che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. SINOPOLI
MARIA CRISTINA come da mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(PER ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in La Spezia, Piazza Caduti per la Libertà n. 26 presso lo studio dell'avv. MICHELI FRANCESCA che la rappresenta e difende inforza di mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello Civile di Genova, respinta ogni contraria istanza, ritenuto fondato il motivo di appello di cui all'atto introduttivo del 24.09.2024 e notificato a mezzo pec alla parte appellata in pari data, riformare l'impugnata ordinanza e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda proposta da controparte, per difetto dell'interesse alla sua proposizione di cui all'art.
100 cpc.” Con vittoria di spese di lite. per parte appellata: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza 796/2024 del Tribunale della
Spezia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza repert. n. 796/2024 del 04/07/2024, il Tribunale della
Spezia accogliendo la domanda formulata da Parte_5
rappresentata da dichiarava che Controparte_1 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_4
, sono eredi puri
[...] Parte_3
e semplici del de cuius , deceduto Persona_1
in data 5/10/2015, spese compensate.
L'attrice deduceva:
pag. 2/10 di aver acquistato pro-soluto da nell'ambito di Controparte_3
un'operazione di cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti in data 19 aprile 2022, taluni crediti;
di aver dato notizia della cessione ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016, a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II – Foglio delle Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022; che tra i crediti ceduti vi era il credito vantato dalla cedente Banca Intesa
San Paolo Spa nei confronti dei convenuti per cui era pendente presente esecuzione immobiliare;
che il credito derivava da contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito
Notaio della Spezia, in data 9.08.2006, con cui Banca Persona_2
Intesa Spa concedeva a Parte_1 [...]
(dante causa per successione dei convenuti) e Persona_1
quali parte mutuataria e datrice di Parte_2
ipoteca, di € 175.000,00, garantito da ipoteca immobiliare;
che non risultava la trascrizione della dichiarazione di successione e voltura catastale in favore degli eredi legittimi, in seguito al decesso di
[...]
, subentranti come per legge nella quota di 1/3 Persona_1
della proprietà del de cuius, per cui chiedeva l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità.
2. All'esito del giudizio, svolto nella contumacia dei convenuti ritualmente citati e non costituiti, il Tribunale accoglieva la domanda ritenuto l'interesse all'accertamento dell'accettazione tacita da parte dell'attrice per poter procedere alla regolarizzazione delle trascrizioni al fine di proseguire pag. 3/10 il processo esecutivo nei confronti dei resistenti anche nella qualità di eredi della quota di 1/3 dell'immobile pignorato appartenuta al de cuius, non risultando formale accettazione dell'eredità da parte loro e ritenuto provato che i resistenti hanno compiuto una serie di atti che "presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di erede".
3. Avverso la sentenza proponevano appello
[...]
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3
formulando un Parte_4
unico motivo:
3.1. Violazione degli artt. 100 cpc e 115 cpc – mancanza di prova dell'interesse processuale della parte appellata a proporre la domanda oggetto di giudizio.
In particolare, parte appellante deduceva che controparte non ha dimostrato di aver acquisito da la titolarità del credito azionato nella Controparte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 32/2022 RG pendente innanzi al
Tribunale della Spezia, essendosi limitata a produrre in giudizio la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II – Foglio delle
Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022, che si limita a rinviare, per l'individuazione dei crediti asseritamente ceduti da da Controparte_3
al “ … Contratto di Cessione, come risultanti da Parte_5
apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sara' messa a
pag. 4/10 disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www
[...]
, senza, d'altra parte, produrre il relativo contratto Controparte_4
di cessione.
In conseguenza della mancata prova della cessione del contratto mancava la prova dell'interesse ad agire di ad ottenere la pronuncia in CP_2
quanto non poteva essere parte nella procedura esecutiva.
3.2. Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma CP_2
della sentenza assumendo che il contratto di cessione era stato oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
che il credito era rinvenibile nei link pubblicati da Banca San Paolo e ove risultava la cessione e CP_2
l'elenco dei crediti ceduti, tra cui quello riconducibile al dante causa degli appellanti in osservanza alla legge sulla cartolarizzazione delle cessioni dei crediti.
Deduceva inoltre che nessuna contestazione sul punto era stata dedotta in primo grado né nel giudizio di esecuzione pendente nel quale era parte in qualità di cessionaria. CP_2
3.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. L'appellante contesta la sussistenza dell'interesse ad gire di CP_2
sul presupposto della carenza di prova della cessione del credito da
[...]
parte di . Controparte_3
pag. 5/10 4.2 Si osserva preliminarmente che la questione attiene più correttamente alla legittimazione ad agire della parte e che, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia la contestazione di controparte non soggiace alle decadenze di legge per formulare le eccezioni.
Pertanto, la mancata contestazione in primo grado non esime la Corte, a fronte della formulazione del motivo di appello, dal suo esame.
4.3. Ciò posto, si osserva che la Corte di Cassazione con orientamento costante ha sancito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
4.4. Va d'altra parte menzionata altresì la più recente decisione che ha distinto l'ipotesi in cui viene contestata la cessione del singolo credito da quella cui viene contestata la prova del contratto di cessione, ha precisato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva
pag. 6/10 al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
pag. 7/10 caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
4.5. Nella specie si verte nell'ipotesi da ultima indicata: parte appellante ha contestato in questo grado di giudizio, essendo rimasta contumace in primo grado, la esistenza stessa del contratto di cessione.
Tuttavia, la doglianza è infondata.
4.6. Nella specie, infatti, già in primo grado ha depositato la CP_2
Gazzetta Ufficiale da cui risulta la pubblicazione dell'avviso della cessione nel quale sono indicati: la data del contratto del 19 aprile 2022; le categorie dei crediti oggetto del contratto (“derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" …); i link dei siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni in cui i crediti ceduti sono specificatamente individuati con il codice identificativo del rapporto.
Ha prodotto altresì il contratto di mutuo, sopra decritto, in data 9/8/2006 e il contratto di rinegoziazione del mutuo da parte degli odierni appellanti con , in data 3/8/2017, da cui risulta attribuito, all'art. 5, Controparte_3
un nuovo codice identificativo (0R19047132135) che è il medesimo codice identificativo indicato nell'elenco dei crediti ceduti.
pag. 8/10 Infatti, a seguito della contestazione formulata dagli appellanti, nel presente grado di giudizio ha altresì prodotto la “schermata” tratta da detti link da cui risulta il credito oggetto di causa.
4.6. Seppure la pubblicazione della cessione sia avvenuta ad opera della sola cessionaria, alla luce di tali evidente probatorie nonché in ragione della indicazione dei link sia della cedente INTESASANPAOLO che della cessionaria nei quali risulta indicato il credito oggetto di causa, sia il fatto che non solo ha prodotto i contratti di mutuo e di CP_2
rinegoziazione ma è parte nel giudizio di esecuzione forzata nei confronti degli appellanti, deve ritenersi sussistente la prova della cessione e conseguentemente la legittimazione della appellata ed il suo interesse ad agire.
5. Ciò posto l'appello va rigettato, né assumono alcun rilievo, le deduzioni formulate dagli appellanti nella comparsa conclusionale in cui hanno chiesto, sostanzialmente, anche l'accertamento della fondatezza della domanda di accettazione tacita, in quanto inammissibili, non avendo formulato specifico motivo di appello.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in ragione della natura e dell'oggetto della causa di non particolare complessità.
7. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello/ reclamo è stato integralmente rigettato.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria azione, istanza ed eccezione respinta,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
,
[...] Parte_2
, , e
[...] Parte_3
avverso Parte_4
l'ordinanza del Tribunale della Spezia, Repert. n. 796/2024 del 04/07/2024 che conferma;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00 se minimi per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 28/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione
R.G. 865/2024
La Corte D'Appello di Genova, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 865/2024 proposta da:
(C.F. Parte_1
), C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), E
[...] C.F._3
(C.F. Parte_4
), e elettivamente domiciliati in La Spezia, Viale C.F._4
Italia n 211 presso lo studio dell'avv. LO GIUDICE ANDREA che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. SINOPOLI
MARIA CRISTINA come da mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(PER ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in La Spezia, Piazza Caduti per la Libertà n. 26 presso lo studio dell'avv. MICHELI FRANCESCA che la rappresenta e difende inforza di mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello Civile di Genova, respinta ogni contraria istanza, ritenuto fondato il motivo di appello di cui all'atto introduttivo del 24.09.2024 e notificato a mezzo pec alla parte appellata in pari data, riformare l'impugnata ordinanza e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda proposta da controparte, per difetto dell'interesse alla sua proposizione di cui all'art.
100 cpc.” Con vittoria di spese di lite. per parte appellata: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza 796/2024 del Tribunale della
Spezia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza repert. n. 796/2024 del 04/07/2024, il Tribunale della
Spezia accogliendo la domanda formulata da Parte_5
rappresentata da dichiarava che Controparte_1 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_4
, sono eredi puri
[...] Parte_3
e semplici del de cuius , deceduto Persona_1
in data 5/10/2015, spese compensate.
L'attrice deduceva:
pag. 2/10 di aver acquistato pro-soluto da nell'ambito di Controparte_3
un'operazione di cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti in data 19 aprile 2022, taluni crediti;
di aver dato notizia della cessione ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016, a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II – Foglio delle Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022; che tra i crediti ceduti vi era il credito vantato dalla cedente Banca Intesa
San Paolo Spa nei confronti dei convenuti per cui era pendente presente esecuzione immobiliare;
che il credito derivava da contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito
Notaio della Spezia, in data 9.08.2006, con cui Banca Persona_2
Intesa Spa concedeva a Parte_1 [...]
(dante causa per successione dei convenuti) e Persona_1
quali parte mutuataria e datrice di Parte_2
ipoteca, di € 175.000,00, garantito da ipoteca immobiliare;
che non risultava la trascrizione della dichiarazione di successione e voltura catastale in favore degli eredi legittimi, in seguito al decesso di
[...]
, subentranti come per legge nella quota di 1/3 Persona_1
della proprietà del de cuius, per cui chiedeva l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità.
2. All'esito del giudizio, svolto nella contumacia dei convenuti ritualmente citati e non costituiti, il Tribunale accoglieva la domanda ritenuto l'interesse all'accertamento dell'accettazione tacita da parte dell'attrice per poter procedere alla regolarizzazione delle trascrizioni al fine di proseguire pag. 3/10 il processo esecutivo nei confronti dei resistenti anche nella qualità di eredi della quota di 1/3 dell'immobile pignorato appartenuta al de cuius, non risultando formale accettazione dell'eredità da parte loro e ritenuto provato che i resistenti hanno compiuto una serie di atti che "presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di erede".
3. Avverso la sentenza proponevano appello
[...]
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3
formulando un Parte_4
unico motivo:
3.1. Violazione degli artt. 100 cpc e 115 cpc – mancanza di prova dell'interesse processuale della parte appellata a proporre la domanda oggetto di giudizio.
In particolare, parte appellante deduceva che controparte non ha dimostrato di aver acquisito da la titolarità del credito azionato nella Controparte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 32/2022 RG pendente innanzi al
Tribunale della Spezia, essendosi limitata a produrre in giudizio la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II – Foglio delle
Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022, che si limita a rinviare, per l'individuazione dei crediti asseritamente ceduti da da Controparte_3
al “ … Contratto di Cessione, come risultanti da Parte_5
apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sara' messa a
pag. 4/10 disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www
[...]
, senza, d'altra parte, produrre il relativo contratto Controparte_4
di cessione.
In conseguenza della mancata prova della cessione del contratto mancava la prova dell'interesse ad agire di ad ottenere la pronuncia in CP_2
quanto non poteva essere parte nella procedura esecutiva.
3.2. Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma CP_2
della sentenza assumendo che il contratto di cessione era stato oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
che il credito era rinvenibile nei link pubblicati da Banca San Paolo e ove risultava la cessione e CP_2
l'elenco dei crediti ceduti, tra cui quello riconducibile al dante causa degli appellanti in osservanza alla legge sulla cartolarizzazione delle cessioni dei crediti.
Deduceva inoltre che nessuna contestazione sul punto era stata dedotta in primo grado né nel giudizio di esecuzione pendente nel quale era parte in qualità di cessionaria. CP_2
3.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. L'appellante contesta la sussistenza dell'interesse ad gire di CP_2
sul presupposto della carenza di prova della cessione del credito da
[...]
parte di . Controparte_3
pag. 5/10 4.2 Si osserva preliminarmente che la questione attiene più correttamente alla legittimazione ad agire della parte e che, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia la contestazione di controparte non soggiace alle decadenze di legge per formulare le eccezioni.
Pertanto, la mancata contestazione in primo grado non esime la Corte, a fronte della formulazione del motivo di appello, dal suo esame.
4.3. Ciò posto, si osserva che la Corte di Cassazione con orientamento costante ha sancito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
4.4. Va d'altra parte menzionata altresì la più recente decisione che ha distinto l'ipotesi in cui viene contestata la cessione del singolo credito da quella cui viene contestata la prova del contratto di cessione, ha precisato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva
pag. 6/10 al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
pag. 7/10 caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
4.5. Nella specie si verte nell'ipotesi da ultima indicata: parte appellante ha contestato in questo grado di giudizio, essendo rimasta contumace in primo grado, la esistenza stessa del contratto di cessione.
Tuttavia, la doglianza è infondata.
4.6. Nella specie, infatti, già in primo grado ha depositato la CP_2
Gazzetta Ufficiale da cui risulta la pubblicazione dell'avviso della cessione nel quale sono indicati: la data del contratto del 19 aprile 2022; le categorie dei crediti oggetto del contratto (“derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" …); i link dei siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni in cui i crediti ceduti sono specificatamente individuati con il codice identificativo del rapporto.
Ha prodotto altresì il contratto di mutuo, sopra decritto, in data 9/8/2006 e il contratto di rinegoziazione del mutuo da parte degli odierni appellanti con , in data 3/8/2017, da cui risulta attribuito, all'art. 5, Controparte_3
un nuovo codice identificativo (0R19047132135) che è il medesimo codice identificativo indicato nell'elenco dei crediti ceduti.
pag. 8/10 Infatti, a seguito della contestazione formulata dagli appellanti, nel presente grado di giudizio ha altresì prodotto la “schermata” tratta da detti link da cui risulta il credito oggetto di causa.
4.6. Seppure la pubblicazione della cessione sia avvenuta ad opera della sola cessionaria, alla luce di tali evidente probatorie nonché in ragione della indicazione dei link sia della cedente INTESASANPAOLO che della cessionaria nei quali risulta indicato il credito oggetto di causa, sia il fatto che non solo ha prodotto i contratti di mutuo e di CP_2
rinegoziazione ma è parte nel giudizio di esecuzione forzata nei confronti degli appellanti, deve ritenersi sussistente la prova della cessione e conseguentemente la legittimazione della appellata ed il suo interesse ad agire.
5. Ciò posto l'appello va rigettato, né assumono alcun rilievo, le deduzioni formulate dagli appellanti nella comparsa conclusionale in cui hanno chiesto, sostanzialmente, anche l'accertamento della fondatezza della domanda di accettazione tacita, in quanto inammissibili, non avendo formulato specifico motivo di appello.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in ragione della natura e dell'oggetto della causa di non particolare complessità.
7. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello/ reclamo è stato integralmente rigettato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria azione, istanza ed eccezione respinta,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
,
[...] Parte_2
, , e
[...] Parte_3
avverso Parte_4
l'ordinanza del Tribunale della Spezia, Repert. n. 796/2024 del 04/07/2024 che conferma;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00 se minimi per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 28/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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