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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 249 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 249 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ZAPPELLI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-viste inoltre le note del 19.05.2025, con le quali le parti hanno precisato che, dal trasferimento immobiliare di cui al ricorso, discendano effetti meramente obbligatori;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. trasferirà ai figli e – entro e non oltre il termine Parte_1 Controparte_1 CP_2
di tre mesi a far data dall'udienza presidenziale - la proprietà dell'appartamento con annesso garage sito in Rimini, Via Bonvicini n.
8 - immobili distinti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di
Rimini al Foglio 84, particella n.853, sub 4, zona cens.1, Cat. A/3, classe 5, cons. 6,5 vani, R.C.590,1 6, nonché al Foglio 84, particella n.853, sub 1, zona cens.1, Cat. C/6, classe 4, cons. 24 mq.,R.C.154,94.
La Sig.ra accetta tale trasferimento in favore della prole, rinunciando espressamente, per Parte_2
l'effetto, alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile;
3) I ricorrenti danno atto che le pattuizioni concernenti il trasferimento immobiliare di cui al precedente
§2, rivestono natura meramente obbligatoria, intendendo gli stessi assumere in questa sede esclusivamente l'obbligo di trasferire con successivo rogito notarile - da stipularsi entro il termine convenuto di tre mesi dall'emissione della sentenza - la proprietà dell'immobile ivi descritto.
4) I ricorrenti danno infine atto che - con il perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui sopra
- nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato ogni rapporto dare-avere esistente tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 28.08.1994 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 272 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 249 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ZAPPELLI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-viste inoltre le note del 19.05.2025, con le quali le parti hanno precisato che, dal trasferimento immobiliare di cui al ricorso, discendano effetti meramente obbligatori;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. trasferirà ai figli e – entro e non oltre il termine Parte_1 Controparte_1 CP_2
di tre mesi a far data dall'udienza presidenziale - la proprietà dell'appartamento con annesso garage sito in Rimini, Via Bonvicini n.
8 - immobili distinti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di
Rimini al Foglio 84, particella n.853, sub 4, zona cens.1, Cat. A/3, classe 5, cons. 6,5 vani, R.C.590,1 6, nonché al Foglio 84, particella n.853, sub 1, zona cens.1, Cat. C/6, classe 4, cons. 24 mq.,R.C.154,94.
La Sig.ra accetta tale trasferimento in favore della prole, rinunciando espressamente, per Parte_2
l'effetto, alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile;
3) I ricorrenti danno atto che le pattuizioni concernenti il trasferimento immobiliare di cui al precedente
§2, rivestono natura meramente obbligatoria, intendendo gli stessi assumere in questa sede esclusivamente l'obbligo di trasferire con successivo rogito notarile - da stipularsi entro il termine convenuto di tre mesi dall'emissione della sentenza - la proprietà dell'immobile ivi descritto.
4) I ricorrenti danno infine atto che - con il perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui sopra
- nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato ogni rapporto dare-avere esistente tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 28.08.1994 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 272 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3