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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 696/2021 R.G. promossa da
(P.IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale Ing.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madonna (C.F.: ) CP_2 C.F._1
per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
Domenico Zippo (C.F.: ) per procura alle liti a margine dell'atto di citazione C.F._3
del giudizio di primo grado
-APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata, successiva all'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale Controparte_3 Controparte_4
di S. Maria Capua Vetere per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà sito in San Tammaro alla Via Giovanni Gentile, Parco Europa, in occasione dell'incendio sviluppatosi in data 5.2.2012, complessivamente stimati in euro 67.450,00,
in virtù della polizza n. X00299498, che garantiva il fabbricato nel quale insisteva l'unità
immobiliare per tale tipologia di rischio.
La convenuta, costituendosi, contestava la domanda, eccependo, in particolare, che l'efficacia della garanzia assicurativa andava ridotta ex art. 1907 c.c., in considerazione della differenza tra il valore del fabbricato assicurato, stimato in sede di accertamento del danno in complessivi euro
1.067.200,00, e quello dichiarato in sede di stipula della polizza pari a euro 619.749,00, con deroga proporzionale fino al 10% per complessivi euro 681.723,90, dal momento che tale cospicua differenza tra valore assicurato del bene oggetto di garanzia e valore effettivo dello stesso aveva dato vita alla tipica ipotesi della sottoassicurazione, con conseguente scopertura assicurativa nella misura del 51%.
Sulla scorta di detta eccezione, deduceva che l'indennizzo si poteva riconoscere nella somma di euro 24.500,00, come da atto conservativo di accertamento del danno depositato in giudizio.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3140 depositata il 31.12.2020, il Tribunale
accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 51.468,55,
oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI fino alla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di lite, liquidate in euro
786,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale e oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 12.2.2021 ed iscritta a ruolo il 18.2.2021 proponeva Controparte_4
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In
riforma parziale della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la fondatezza della eccezione di
parziale scopertura assicurativa sollevata dalla in primo grado e, per Controparte_5
l'effetto, quantificarsi il diritto del all'indennizzo assicurativo nella misura di € Controparte_3
24.500,00 o nella diversa misura che l'adita Corte determinerà; B) Ancora in riforma della
sentenza impugnata, dichiararsi integralmente compensate le spese di lite per il primo grado di
giudizio od, in subordine, procedersi alla parziale compensazione delle stesse in considerazione
dell'accoglimento solo parziale delle avverse istanze. C) Vinte le spese del presente grado di
giudizio”.
L'appellato, costituendosi in data 16.9.2024, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con condanna di controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 18.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione temporis,
atteso che l'atto contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U. 16.11.2017, n. 27199; ord. 13.12.2022, n. 36481).
Invero, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parziale scopertura del contratto assicurativo motivando (v. pag. 4 della sentenza): “La parte tuttavia non ha depositato le condizioni generali di contratto dalle quali
evincere l'applicabilità o meno al caso di specie dell'art. 1907 c.c. che prevede la possibilità di
deroga. La parte cioè non ha dato prova della stipula di un negozio accessorio al contratto di
assicurazione, soggetto, anch'esso a forma scritta ad probationem, in virtù del quale stabiliscono
un determinato valore assicurabile”.
L'appellante ha confutato il suddetto passaggio motivazionale argomentando che essa convenuta aveva provato la parziale scopertura, in quanto all'atto della costituzione in giudizio aveva depositato sia la polizza da cui si evinceva il valore dell'immobile per il quale era stata prestata garanzia, sia la relazione tecnica a firma del suo tecnico di fiducia, Studio Onda S.r.l., in cui era indicato il più alto valore del fabbricato colpito dal rischio garantito;
conseguentemente, avendo adempiuto all'onere probatorio a suo carico, incombeva su controparte documentare l'esistenza di eventuali patti in deroga alle disposizioni di legge.
Secondo la compagnia assicurativa, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e determinare l'ammontare dell'indennizzo secondo la formula “Indennizzo = danno x somma assicurata/valore reale”, per cui, poiché il rapporto tra la somma assicurata ed il valore accertato dell'immobile aveva determinato la sottoassicurazione nella misura del 51%, l'esposizione di essa appellante andava ridotta secondo tale proporzione, con l'effetto che era congruo l'importo indicato nell'accordo conservativo depositato in atti.
Pertanto, sul presupposto che fosse stato fatto malgoverno della regola sull'onere della prova,
l'appellante ha chiesto alla Corte di ridurre l'entità dell'indennizzo nella misura risultante dalla succitata equazione, accertando che l'importo dovuto era quello di euro 24.500,00.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso. Il contratto di assicurazione ha natura di negozio a prestazioni corrispettive, per cui tra le prestazioni di ciascuna delle parti deve esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico,
con necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore (v. Cass. civ., 30.10.2010, n. 10596).
L'art. 1907 c.c., stabilendo che “Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta”, contiene la cd. regola proporzionale, in base alla quale l'assicuratore è tenuto a corrispondere un'indennità ridotta in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile;
tuttavia, la clausola di riserva “a meno che non sia diversamente convenuto” consente la deroga convenzionale alla regola proporzionale, deroga che avviene con le clausole che prevedono lo scoperto obbligatorio, la franchigia semplice o relativa e l'assicurazione a primo rischio (con la quale viene indennizzato il danno effettivamente subito ma entro dei massimali prestabiliti).
Orbene, una volta eccepito che nella polizza era stato indicato come valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato quello di euro 619.749,00, mentre esso era di euro 1.067.200,00 avuto riguardo alla riduzione del 20% per degrado dell'iniziale valore di euro 1.334.000,00, calcolando moltiplicando il numero dei mc. (5.800) per la somma di euro 230,00, e dimostrato tali assunti con la documentazione versata in atti, era onere dell'attore dimostrare, per tabulas, la deroga alla CP_3
regola proporzionale, sicché non è condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice che ha fatto carico all'eccipiente di provare un fatto che rientrava nell'onere probatorio dell'attore, il quale,
peraltro, nulla ha controdedotto all'eccezione sollevata dalla convenuta, con l'effetto che è rimasto incontestato il diverso valore di ricostruzione del fabbricato rispetto a quello indicato in polizza.
Pertanto, dovendosi determinare l'indennizzo secondo la formula “danno per valore assicurato/valore reale”, non essendo stato censurato il criterio adoperato dal primo giudice per quantificare il danno nella misura di euro 51.468,55 alla data del deposito della pronuncia, l'indennizzo da riconoscersi a da parte del giudice di primo grado era pari ad Controparte_3
euro 29.889,00 (51.468,55 x 619.749 : 1.067.200), su cui decorrono gli interessi come indicato dalla pronuncia impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
La riforma della sentenza gravata travolge la statuizione sulle spese contenuta nella pronuncia di primo grado e importa una nuova regolamentazione valutando la soccombenza in base all'esito complessivo del giudizio, tenendo conto del risultato finale conseguito dall'attore.
Conseguentemente, le spese vanno liquidate applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez.
6 - L, ord. 10.12.2018, n. 31884), e quantificate nella misura media per il procedimento di a.t.p. e per il giudizio di primo grado, tranne che per la fase istruttoria per la quale si ritengono congrui i parametri minimi non essendo stata svolta alcuna attività all'esito del deposito delle memorie istruttorie, e secondo i parametri minimi per il giudizio di appello, in considerazione del modesto pregio delle difese, escludendo la fase trattazione/istruttoria, essendo la costituzione avvenuta solo a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, condanna al pagamento della minor somma di Controparte_4
euro 29.889,00, su cui decorrono gli interessi come indicato nella pronuncia impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il Controparte_4
procedimento di a.t.p. in euro 3.056,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., per il giudizio di primo grado in euro 786,00 per esborsi ed in euro 6.713,00
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. e per il presente giudizio in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A
ed I.V.A.
Napoli, 3 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 696/2021 R.G. promossa da
(P.IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale Ing.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madonna (C.F.: ) CP_2 C.F._1
per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
Domenico Zippo (C.F.: ) per procura alle liti a margine dell'atto di citazione C.F._3
del giudizio di primo grado
-APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata, successiva all'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale Controparte_3 Controparte_4
di S. Maria Capua Vetere per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà sito in San Tammaro alla Via Giovanni Gentile, Parco Europa, in occasione dell'incendio sviluppatosi in data 5.2.2012, complessivamente stimati in euro 67.450,00,
in virtù della polizza n. X00299498, che garantiva il fabbricato nel quale insisteva l'unità
immobiliare per tale tipologia di rischio.
La convenuta, costituendosi, contestava la domanda, eccependo, in particolare, che l'efficacia della garanzia assicurativa andava ridotta ex art. 1907 c.c., in considerazione della differenza tra il valore del fabbricato assicurato, stimato in sede di accertamento del danno in complessivi euro
1.067.200,00, e quello dichiarato in sede di stipula della polizza pari a euro 619.749,00, con deroga proporzionale fino al 10% per complessivi euro 681.723,90, dal momento che tale cospicua differenza tra valore assicurato del bene oggetto di garanzia e valore effettivo dello stesso aveva dato vita alla tipica ipotesi della sottoassicurazione, con conseguente scopertura assicurativa nella misura del 51%.
Sulla scorta di detta eccezione, deduceva che l'indennizzo si poteva riconoscere nella somma di euro 24.500,00, come da atto conservativo di accertamento del danno depositato in giudizio.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3140 depositata il 31.12.2020, il Tribunale
accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 51.468,55,
oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI fino alla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di lite, liquidate in euro
786,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale e oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 12.2.2021 ed iscritta a ruolo il 18.2.2021 proponeva Controparte_4
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In
riforma parziale della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la fondatezza della eccezione di
parziale scopertura assicurativa sollevata dalla in primo grado e, per Controparte_5
l'effetto, quantificarsi il diritto del all'indennizzo assicurativo nella misura di € Controparte_3
24.500,00 o nella diversa misura che l'adita Corte determinerà; B) Ancora in riforma della
sentenza impugnata, dichiararsi integralmente compensate le spese di lite per il primo grado di
giudizio od, in subordine, procedersi alla parziale compensazione delle stesse in considerazione
dell'accoglimento solo parziale delle avverse istanze. C) Vinte le spese del presente grado di
giudizio”.
L'appellato, costituendosi in data 16.9.2024, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con condanna di controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 18.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione temporis,
atteso che l'atto contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U. 16.11.2017, n. 27199; ord. 13.12.2022, n. 36481).
Invero, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parziale scopertura del contratto assicurativo motivando (v. pag. 4 della sentenza): “La parte tuttavia non ha depositato le condizioni generali di contratto dalle quali
evincere l'applicabilità o meno al caso di specie dell'art. 1907 c.c. che prevede la possibilità di
deroga. La parte cioè non ha dato prova della stipula di un negozio accessorio al contratto di
assicurazione, soggetto, anch'esso a forma scritta ad probationem, in virtù del quale stabiliscono
un determinato valore assicurabile”.
L'appellante ha confutato il suddetto passaggio motivazionale argomentando che essa convenuta aveva provato la parziale scopertura, in quanto all'atto della costituzione in giudizio aveva depositato sia la polizza da cui si evinceva il valore dell'immobile per il quale era stata prestata garanzia, sia la relazione tecnica a firma del suo tecnico di fiducia, Studio Onda S.r.l., in cui era indicato il più alto valore del fabbricato colpito dal rischio garantito;
conseguentemente, avendo adempiuto all'onere probatorio a suo carico, incombeva su controparte documentare l'esistenza di eventuali patti in deroga alle disposizioni di legge.
Secondo la compagnia assicurativa, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e determinare l'ammontare dell'indennizzo secondo la formula “Indennizzo = danno x somma assicurata/valore reale”, per cui, poiché il rapporto tra la somma assicurata ed il valore accertato dell'immobile aveva determinato la sottoassicurazione nella misura del 51%, l'esposizione di essa appellante andava ridotta secondo tale proporzione, con l'effetto che era congruo l'importo indicato nell'accordo conservativo depositato in atti.
Pertanto, sul presupposto che fosse stato fatto malgoverno della regola sull'onere della prova,
l'appellante ha chiesto alla Corte di ridurre l'entità dell'indennizzo nella misura risultante dalla succitata equazione, accertando che l'importo dovuto era quello di euro 24.500,00.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso. Il contratto di assicurazione ha natura di negozio a prestazioni corrispettive, per cui tra le prestazioni di ciascuna delle parti deve esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico,
con necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore (v. Cass. civ., 30.10.2010, n. 10596).
L'art. 1907 c.c., stabilendo che “Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta”, contiene la cd. regola proporzionale, in base alla quale l'assicuratore è tenuto a corrispondere un'indennità ridotta in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile;
tuttavia, la clausola di riserva “a meno che non sia diversamente convenuto” consente la deroga convenzionale alla regola proporzionale, deroga che avviene con le clausole che prevedono lo scoperto obbligatorio, la franchigia semplice o relativa e l'assicurazione a primo rischio (con la quale viene indennizzato il danno effettivamente subito ma entro dei massimali prestabiliti).
Orbene, una volta eccepito che nella polizza era stato indicato come valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato quello di euro 619.749,00, mentre esso era di euro 1.067.200,00 avuto riguardo alla riduzione del 20% per degrado dell'iniziale valore di euro 1.334.000,00, calcolando moltiplicando il numero dei mc. (5.800) per la somma di euro 230,00, e dimostrato tali assunti con la documentazione versata in atti, era onere dell'attore dimostrare, per tabulas, la deroga alla CP_3
regola proporzionale, sicché non è condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice che ha fatto carico all'eccipiente di provare un fatto che rientrava nell'onere probatorio dell'attore, il quale,
peraltro, nulla ha controdedotto all'eccezione sollevata dalla convenuta, con l'effetto che è rimasto incontestato il diverso valore di ricostruzione del fabbricato rispetto a quello indicato in polizza.
Pertanto, dovendosi determinare l'indennizzo secondo la formula “danno per valore assicurato/valore reale”, non essendo stato censurato il criterio adoperato dal primo giudice per quantificare il danno nella misura di euro 51.468,55 alla data del deposito della pronuncia, l'indennizzo da riconoscersi a da parte del giudice di primo grado era pari ad Controparte_3
euro 29.889,00 (51.468,55 x 619.749 : 1.067.200), su cui decorrono gli interessi come indicato dalla pronuncia impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
La riforma della sentenza gravata travolge la statuizione sulle spese contenuta nella pronuncia di primo grado e importa una nuova regolamentazione valutando la soccombenza in base all'esito complessivo del giudizio, tenendo conto del risultato finale conseguito dall'attore.
Conseguentemente, le spese vanno liquidate applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez.
6 - L, ord. 10.12.2018, n. 31884), e quantificate nella misura media per il procedimento di a.t.p. e per il giudizio di primo grado, tranne che per la fase istruttoria per la quale si ritengono congrui i parametri minimi non essendo stata svolta alcuna attività all'esito del deposito delle memorie istruttorie, e secondo i parametri minimi per il giudizio di appello, in considerazione del modesto pregio delle difese, escludendo la fase trattazione/istruttoria, essendo la costituzione avvenuta solo a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, condanna al pagamento della minor somma di Controparte_4
euro 29.889,00, su cui decorrono gli interessi come indicato nella pronuncia impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il Controparte_4
procedimento di a.t.p. in euro 3.056,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., per il giudizio di primo grado in euro 786,00 per esborsi ed in euro 6.713,00
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. e per il presente giudizio in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A
ed I.V.A.
Napoli, 3 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola