Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento cat. -OMISSIS- Cont. Cit. del 13 ottobre 2023, notificato a mani addì 17 ottobre 2023, reso dal Questore di Palermo, di rigetto per irricevibilità dell’istanza presentata il 14 settembre 2023 a mezzo posta assicurata -OMISSIS- con cui la cittadina straniera -OMISSIS- aveva chiesto il rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno rilasciatole per la medesima causale dal Questore di Pisa con decorrenza dal 3 agosto 2020 al 10 marzo 2022 e di ogni atto ad esso connesso, prodromico e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria del 26 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso introduttivo, veniva impugnato il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto dalla ricorrente e se ne lamentava l’illegittimità perché assunto: a) in violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 perché l’amministrazione avrebbe adottato l’atto motivando per relationem rispetto a un precedente diniego del 23 gennaio 2023, mai impugnato e, secondo la prospettiva della ricorrente, mai conosciuto; b) in violazione dell’art. 8 CEDU, nella parte in cui tutela il diritto di istruzione;
Rilevato che, nelle more della decisione del ricorso, sopravveniva il decreto del 26 gennaio 2024 con cui l’amministrazione revocava il provvedimento impugnato e, successivamente, con cui rilasciava il permesso di soggiorno per motivi di studio all’interessata;
Ritenuto che sia cessata la materia del contendere per avere l’interessata conseguito il titolo agognato e, quanto alle spese, di poter disporre la loro compensazione in ragione del carattere incontestato della regolarità della notifica telematica del primo diniego e, comunque, perché dalla ricostruzione dell’intera vicenda si può desumere che la documentazione rilevante al fine del rilascio del permesso di soggiorno sia stata offerta per lo più in occasione dell’istanza di riesame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO