Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile – composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 922/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall' Avv. Davide Lo Giudice;
appellante
CONTRO
, con sede sociale in Irlanda (EE), e con sede secondaria in Controparte_1
Milano Cod. Fisc. , nella qualità di procuratrice speciale della P.IVA_1
società società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_2
sede in Milano, Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonia Fauci;
P.IVA_2
appellata
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._2
(C.F.: ) nato ad [...] il [...]; Controparte_4 C.F._3
appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante: “-…Sempre Pregiudizialmente, ritenere e dichiarare
che la causa in oggetto andava disposta la chiamata in causa di Agenzia Entrate
Riscossione, cui era comune il contraddittorio, e comunque andava mutato il rito,
e, conseguentemente, dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, rimettere le
parti avanti il Tribunale di Agrigento ex art. 354 cpc - Nel merito, in totale riforma
della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, ritenere e
dichiarare improcedibile ed inammissibile la domanda ex art. 702 bis C.P.C. e
comunque infondata, rigettando tutte le domande avversarie. -Ritenere e
dichiarare, in ogni caso, inefficaci per intervenuta prescrizione del credito le
ipoteche iscritte dalla SE spa e, conseguentemente, ordinarsi la cancellazione
delle stesse e dichiararsi avverata la condizione sospensiva, con conseguente
efficacia del trasferimento immobiliare in favore del Sig. . -Con Controparte_4
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore degli onorari in caso di esito vittorioso del presente
giudizio, che dichiara, in tal caso, di rinunciare alla liquidazione del gratuito
patrocinio, sempre che non venga pronunciata compensazione tra le parti delle
spese del giudizio”. 3
Conclusioni dell'appellata: “…Ritenere e Dichiarare l'inammissibilità e/o la
improcedibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art.342 cpc, per difetto dei
requisiti di specificità, richiesti dalla suddetta disposizione, per i motivi tutti in
narrativa esposti;
Ritenere e Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ai
sensi dell'art.348 bis cpc, stante che l'impugnazione non ha alcuna ragionevole
probabilità di essere accolta, per i motivi tutti in narrativa esposti;
Nel merito
Rigettare la proposta impugnazione, poiché inammissibile e, comunque,
assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte sopra
esposte e/o per quelle che l'Ecc.ma Corte di Merito riterrà di giustizia;
Confermare, per l'effetto, l'ordinanza, rep.n.615/2022, resa nel giudizio
sommario, ex art.702-bis cpc, pendente tra le parti iscritto al n.2474/2021 RGC,
emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 12/04/2022; Condannare l'appellante
alla refusione delle spese e dei compensi professionali, del presente gravame,
nonché al risarcimento dei danni, ex art.96 cpc, da liquidarsi equitativamente.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 8-12.4.2022 ai sensi dell'art.702 quater c.p.c. il
Tribunale di Agrigento, in totale accoglimento delle domande proposte da
[...]
, nella qualità di procuratrice speciale della società CP_1 Controparte_2
creditore procedente – in veste di seconda e ultima cessionaria di un credito ipotecario derivante da un mutuo fondiario concesso da Banco di Sicilia s.p.a.
(istituto bancario poi fusosi con alla - Controparte_5 Controparte_6 4
in una procedura esecutiva immobiliare (portante il n.ro 200/2016 R.G.)
promossa davanti alla medesima nei confronti di e CP_7 Parte_1
già soci della prefata società, dichiarava il mancato avveramento CP_3
della condizione sospensiva inserita nel contratto di compravendita del 27.7.2012
con cui la aveva venduto gli immobili poi oggetto del Controparte_6
pignoramento a , e, conseguentemente, che, a seguito della Controparte_4
CP_ sopravvenuta estinzione della tali beni erano da ritenersi di proprietà
indivisa dei due ex soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;
condannava i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello , formulando Parte_1
le conclusioni riportate in epigrafe.
Ha resistito la per come rappresentata, chiedendo che il Controparte_2
gravame venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato, con condanna dell'appellante anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. in considerazione della inconsistenza dei motivi di gravame e del fatto che già in altre sedi, in particolare nella fase di reclamo del giudizio di opposizione alla esecuzione, erano stati disattesi.
Nella perdurante contumacia delle altre parti, già rimaste intimate nel precedente grado, la causa, trattata con le modalità cartolari previste dall'art.127 ter c.p.c., è
stata posta in decisione alla data del 9.10.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*** 5
In via preliminare, parte appellante adduce la nullità derivata della ordinanza impugnata in conseguenza della scelta del giudice di primo grado di disporre la prosecuzione della trattazione del giudizio nelle forme sommario e ciò malgrado la complessità della controversia alla luce di una valutazione globale delle difese svolte dalle parti.
Il motivo si presenta generico e, comunque, privo di consistenza, avuto riguardo alla natura documentale della causa e alla rilevanza in essa solo di questioni di natura squisitamente giuridica. Del resto, è pacifico che la adozione di uno schema procedimentale anziché di un altro non determina alcun vizio del provvedimento conclusivo ove non sia allegato e dimostrato che da tale scelta sia conseguito uno specifico pregiudizio per il deducente (Cass. S.U. 3758/2009).
Palesemente priva di rilievo è anche la doglianza afferente ad una nullità che sarebbe derivata dalla omessa evocazione in giudizio di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, quale attuale titolare di ulteriori formalità iscritte sui predetti beni,
non trattandosi né litisconsorte necessario né di soggetto per il quale sarebbero stati ravvisabili un interesse alla partecipazione al giudizio o i presupposti per l'ampliamento del thema decidendum, incentrato sull'accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva che prevedeva la cancellazione di tutte le ipoteche.
Venendo alle questioni di merito, l'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione sulla scorta della quale il giudice di prime cure, disattendendo una sua specifica difesa, ha ritenuto adeguatamente fornita la prova della legittimazione attiva di E' tornato a dedurre che solo attraverso Controparte_2 6
la produzione dei contratti di cessione la controparte avrebbe potuto dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli di cui la società appellata si era resa cessionaria, richiamando, in aggiunta a quanto già testualmente sostenuto in primo grado, lo stralcio di una pronuncia di merito secondo cui, in alternativa a tale produzione, siffatta prova può ricavarsi dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzette Ufficiale solo se in esso siano state indicate “categorie di crediti
che consentano senza incertezze di ritenere che il credito azionato sia stato
ricompreso nella cessione” o se nell'elenco dei crediti ceduti siano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto.
Anche questo motivo si presenta all'evidenza infondato.
Il provvedimento impugnato, sul punto, dopo avere richiamato la cornice giurisprudenziale, ha così motivato: “occorre muovere dall'atto di fusione con
(doc. 5); come emerge dal contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta CP_5
Ufficiale il 7 dicembre 2017, la cessione di credito in favore di ha Parte_2
riguardato “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri
accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), concessi a piccole e
medie imprese nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 1970 e la data
del 20 novembre 2017 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme
tecniche, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono
qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e
per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”;
successivamente, tutti i crediti esistenti e di proprietà del cedente ) Parte_2
CP_ alla data di stipulazione sono stati ceduti a (doc. 10). Si ritiene, dunque, che 7
il rapporto afferente originariamente alla società sia Controparte_6
certamente rientrante nella descrizione richiamata;
il credito vantato riguarda la
mancata restituzione delle rate di un mutuo, credito “deteriorato” alla data della
prima cessione (cfr. precetto); il resistente, peraltro, si è limitato a introdurre
doglianze estremamente generiche e non ha neanche contestato il carattere di
credito “deteriorato”, risultando incontestata la mancata restituzione del capitale e
degli interessi da parte della società di cui era socio”.
In altre parole, il Tribunale agrigentino – non discostandosi dal precedente di merito richiamato dall'appellante - ha ritenuto, con argomentazione immune da censure e non specificamente contestata, che nell'avviso della prima cessione,
quella da a , pubblicato su G.U.RI n. 144/2017, ci fosse una CP_5 Parte_2
indicazione sufficientemente determinata della categoria dei crediti ceduti (con riferimento all'arco temporale della loro nascita, alla natura dei titoli, alla qualità
dei debitori e al fatto che si trattasse di posizioni “deteriorate” in senso tecnico),
tale da consentire di ritenervi certamente compreso quello nei confronti della aggiungendo che, a sua volta, nell'avviso della cessione Controparte_6
CP_ fatta da a spe era precisato che nel trasferimento erano compresi Pt_2
tutti i crediti oggetto del primo avviso.
Peraltro va evidenziato, anche ai fini dell'obbligo di buona fede che deve presiedere i rapporti tra i consociati, come nei due avvisi di cessione erano riportati il sito internet consultando il quale era possibile verificare l'elenco dei crediti ceduti e le generalità del soggetto giuridico a cui era possibile rivolgersi per ottenere informazioni e/o provvedere al pagamento del debito. 8
Del resto, ferma la inammissibilità, ai sensi dell'art.345 c.p.c., della produzione aggiuntiva effettuata in questo grado dalla appellata, con l'eccezione dei provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti, va ricordato che anche la giurisprudenza di legittimità più recente, citata da tale parte nei suoi scritti finali
(Cass. 29872/24, 10860/24), rimarca come dall'avviso di cessione si possono ricavare elementi adeguati ai fini della individuazione dei crediti ceduti senza che il cessionario debba necessariamente produrre in giudizio l'atto di cessione o, in caso di pluralità di passaggi, tutti i precedenti atti di cessione.
Gli altri motivi di gravame vanno dichiarati inammissibili, in quanto l'appellante si
è limitato, dopo avere trascritto i vari passaggi del provvedimento impugnato, a ripresentare, sia pure con diversa collocazione materiale all'interno dell'atto di appello e con chiose finali meramente riepilogative, il testo della comparsa di costituzione del primo grado, senza in alcun modo confrontarsi con le analitiche argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a confutazione delle sue originarie difese, venendo così meno all'obbligo impostogli dall'art. 342 c.p.c. per come esplicitato dalla Cassazione nel suo massimo consesso (v. Cassazione
civile Sezioni Unite sent. 21/03/2017, n.7155).
Vi è poi una doglianza, quella che rimarca come il giudice dell'esecuzione non possa scrutinare, neppure incidentalmente, l'acquisto della qualità di erede, che si presenta del tutto inconferente rispetto alla natura del presente giudizio di cognizione che è stato promosso proprio al fine di ottemperare ad apposito onere imposto dal giudice della procedura immobiliare.
In conclusione, la sentenza impugnata va interamente confermata. 9
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
Non si provvede ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c. non avendo l'appellata fornito prova dell'effettivo patimento di un danno dalla condotta processuale della controparte, tenuto conto che ha anzi documentato la ripresa della procedura esecutiva.
Si ravvisano, invece, i presupposti per condannare l'appellante ai sensi del comma 3 del medesimo articolo al pagamento in favore della controparte di un importo equitativamente determinato nella misura di euro 500,00, tenuto conto che l'impugnazione, per le ragioni fin qui esposte, si presenta nel suo complesso temeraria essendo consistita nella sterile e letterale riproposizione di argomentazioni prive di effettiva base giuridica, peraltro già disattese da altri organi giudiziari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza resa, ai sensi Parte_1
dell'art.702 quater c.p.c., dal Tribunale di Palermo in data 8-12.4.2022 nel procedimento n. 2474/2021.
Condanna l'appellante a rifondere alla appellata per come Controparte_2
rappresentata, le spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, ed euro 500,00 ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA. come per legge. 10
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 21.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo