Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 7581/2023 R.G.L., promossa
Per Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti UGO PROSPERO
CERRUTI,
Parte_2
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
GABRIELE ORLANDO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/03/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'atto di precetto opposto e condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.600,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
1
39.225,82 di cui € 36.437,94 a titolo di indennità risarcitoria- sulla scorta dell'ordinanza resa da questo Tribunale in data 19 aprile 2023, con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al dalla CP_1 Parte_1
e condannata quest'ultima alla reintegra del primo e al pagamento di
[...]
“un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque entro i limiti di legge, detratto
l'aliunde perceptum”- e la parte restante per spese legali, deducendo la inammissibilità del precetto per inesistenza di un titolo esecutivo liquido, e in ogni caso la errata quantificazione delle somme richieste.
Domandava pertanto di “dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullare il precetto opposto, rigettando ogni avversa domanda;
- in subordine, in parziale accoglimento dei motivi di censura esposti al sub III ridurre il quantum debeatur, facendo ricorso, se del caso, ad una CTU contabile, la cui ammissione si chiede sin d'ora”.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
In ordine alla prima censura mossa dalla ricorrente, l'opposto deduce che la sussistenza del titolo esecutivo e la liquidazione del quantum debeatur sarebbero questioni già esaminate in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione e risolte in senso favorevole all'opposto con l'ordinanza cautelare e con l'ordinanza di assegnazione, non impugnate.
Va tuttavia osservato come tale rilievo sia privo di pregio.
Ed invero, in primo luogo, deve evidenziarsi come l'opposizione a precetto non impedisca l'avvio dell'esecuzione, consentendosi dunque ai due processi di proseguire contemporaneamente, essendo l'uno distinto dall'altro, fermo restando che il creditore in tale ipotesi, se da un lato beneficerà della possibilità di non
2 attendere i tempi della opposizione a precetto avviata dal debitore, d'altro canto andrà incontro ai rischi di un eventuale successivo accoglimento del detto giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato al riguardo quanto segue:
“Nel pronunciarsi, sul punto, questa Corte ebbe a disattendere tale impostazione, ribadendo che
"l'opposizione al precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 c.p.c., ricollega ad essa unicamente l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell'esecuzione", ritenendo tale interpretazione "pienamente aderente al tenore letterale della norma", oltre che idonea e realizzare "una equilibrata, ragionevole composizione degli interessi in gioco". Difatti, sul piano letterale, "la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all'esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall'opposizione al precetto ed è bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8465 del 2011, cit.).
Ciò chiarito, contrariamente a quanto affermato dall'opposto, non può respingersi l'opposizione sulla scorta dell'asserita efficacia preclusiva dell'ordinanza di assegnazione e alla luce del principio di stabilità degli effetti dell'esecuzione sancito dalla giurisprudenza. Ed infatti, la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata sul punto dall'opposto afferisce alla diversa ipotesi di esecuzione di obblighi di fare o non fare e pone limiti allo stesso creditore (e non anche al debitore) affermando la “conseguente preclusione di ogni ulteriore azionamento del medesimo titolo esecutivo da parte del creditore che ritenga non perfettamente adempiuto, all'esito di quella procedura, il comando contenuto in detto titolo”.
L'interesse ad agire dell'opponente, poi, contestato dal sulla base CP_1
della dedotta “stabilità degli effetti dell'esecuzione”, sussiste invece in ogni caso, basti pensare alle spese di precetto che, in caso di declaratoria di illegittimità/ nullità del precetto opposto, non sarebbero più dovute.
3 Parimenti priva di pregio è la deduzione dell'opposto secondo cui l'opposizione sarebbe inammissibile per essere la quantificazione dell'importo risarcitorio riconosciuto nella sentenza, contestata dall'opponente, sub iudice nel giudizio di opposizione c.d. avverso la sentenza suddetta. CP_2
Va tuttavia rilevato che nella specie l'opponente contesta in primo luogo la possibilità della sentenza di costituire titolo esecutivo stante la genericità della condanna in essa contenuta e che in ogni caso nella specie i vizi fatti valere dalla opponente, attinenti alla quantificazione delle somme pretese dal col CP_1
precetto, risultano “successivi” alla formazione del titolo, e non afferenti al suo contenuto decisorio, proprio perché la detta quantificazione, non contenuta in sentenza, è avvenuta per la prima volta in sede di precetto.
Venendo alla censura di illiquidità del titolo esecutivo fatta valere dall'opponente, deve rammentarsi come secondo la giurisprudenza di legittimità
“La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo solo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce
l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perchè così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni
(Cassazione civile sez. lav., 02/09/2014, n.18519; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 01/08/2014, n.17537: “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per
4 mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo;
ne consegue che, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione”.).
Ebbene, nella specie, deve evidenziarsi come dal titolo esecutivo non poteva evincersi l'entità della somma oggetto di condanna, non essendovi in esso riferimenti alla retribuzione percepita dal lavoratore.
Neppure può ritenersi che la quantificazione del credito ovvero dell'indennità risarcitoria possa avvenire in base a un mero calcolo aritmetico utilizzando “dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perchè così presupposti dalle parti”, posto che nel giudizio di impugnativa del licenziamento la società aveva ritenuto che “Il paramento per il calcolo dell'indennità risarcitoria deve necessariamente essere quello della disponibilità, pari ad euro 1000,00 comprensiva della quota di TFR”, mentre il CP_1
aveva affermato che “ la commisurazione del risarcimento alla retribuzione dallo stesso percepita e non all'indennità di disponibilità corrisposta negli ultimi mesi del rapporto di lavoro”. Non può dunque ritenersi che i dati per acquisire la certezza e la liquidità del diritto di credito, anche se non menzionati nel titolo, fossero pacifici ovvero presupposti dalle parti e assunti dal giudice come certi e determinati.
Peraltro, va osservato come il detto calcolo aritmetico non sia possibile sulla scorta del titolo esecutivo e dei dati assunti nel giudizio in cui fu pronunciata la
5 sentenza, anche in quanto risulta impossibile, ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria, stabilire quale fosse l'ultima retribuzione globale di fatto del lavoratore, atteso che come dallo stesso affermato nel giudizio di opposizione ( cfr. CP_2
pag. 24 della memoria di costituzione) “l'ultimo anno in cui è stata percepita la retribuzione piena è stato il 2018, dato che la missione veniva interrotta arbitrariamente il 30.04.2019, nonostante dovesse proseguire almeno sino al 30.09.2019”, e che tuttavia non risultavano prodotti in quel giudizio né tutti i cedolini del 2018 e soprattutto quello del dicembre
2018, né quelli sino alla effettiva interruzione della missione avvenuta dopo, ovvero il 30.9.2019.
L'opposizione va dunque accolta con le conseguenziali statuizioni, anche in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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