Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato - volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2004, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICENZA 17, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 13/02/02 - R.G.N. 181/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI DOMENICO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso in via preliminare, rigetto eccezione inammissibilità del ricorso, nel merito rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del lavoro di Firenze, in accoglimento della domanda di LE NI, ha dichiarato che costei ha svolto le mansioni di segretario superiore di la classe Area Quadri 8a cat. dal 29 agosto 1988, ed ha condannato la società al riconoscimento del diritto al relativo inquadramento professionale dal 29.11.88 e conseguentemente alla ricostruzione della carriera.
La Corte d' Appello di Firenze, in accoglimento del secondo motivo dell'appello delle FF.SS. s.p.a., ha rigettato la domanda per difetto di interesse ad agire.
Il giudice d'appello ha rilevato che la NI ha cessato il rapporto con la società appellante sin dal marzo 1991; che non ha allegato quali possano essere le conseguenze utili collegate al riconoscimento di avere svolto mansioni superiori all'inquadramento professionale ricevuto dalla datrice di lavoro;
non ha dedotto che dal superiore riconoscimento rivendicato ' possa almeno derivarne una diversa considerazione professionale presso l'Amministrazione statale in cui transito' per mobilità volontaria;
ne' ha dedotto profili di danno all'immagine della lavoratrice, ne' conseguenze connesse al preteso superiore status professionale;
la riserva ad agire in separato giudizio per eventuali differenze retributive, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, non è indicativa di un risultato utile (che deve sorreggere l'interesse ad agire), perché sono dalla stessa ricorrente valutate come "eventuali".
Avverso tale sentenza, 5/13 febbraio 2002 n. 70, non notificata, ha proposto ricorso per Cassazione la NI, con atto notificato l'8 maggio 2002.
Si è costituita la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con controricorso, resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di interesse ad agire.
Il motivo è fondato.
L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto. (Cass. sez. un. 10 agosto 2000 n. 565). Applicando tale principio all'azione di accertamento della qualifica superiore, questa Corte ha ritenuto che il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, i quali possono essere successivamente accertati (Cass. 7 giugno 2003 n. 9172, la quale, in fattispecie identica alla presente, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'appello di un lavoratore il quale, benché cessato dal servizio, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di quadro, con espressa riserva, formulata sin dal ricorso introduttivo di primo grado, di far valere in separato giudizio ogni altro diritto violato e non azionato).
Tale ricaduta sul tema dell'interesse ad agire deriva dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, risalente agli anni 70, e poi costantemente seguita, sul tema della prescrizione;
in tale occasione il diritto alla qualifica è stato configurato come diritto autonomo, diverso e distinto dai singoli diritti che ad esso possano essere collegati (quali quello alle differenze retributive), sicché potremmo denominarlo diritto matrice o diritto stipite (tra le più recenti: Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 18 agosto 1999 n. 8710, 13 settembre 1997 n. 9137, 23 agosto 1997 n. 7911, 26 luglio 1996 n. 6750). Ciò posto in linea di diritto, si deve rilevare, essendo dedotto un error in procedendo, per valutare il quale questa corte è giudice del fatto, che la ricorrente aveva bene manifestato il proprio interesse ad agire.
Nel ricorso introduttivo del giudizio aveva rassegnato le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni superiori di Segretario Superiore di classe Area 5^ Quadri, 8^ categoria, sin dal 1988 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2) condannare le FF.SS. S.p.A. al riconoscimento in favore della sig.ra NI LE della superiore qualifica di Segretario Superiore di la Classe Area 5^ Quadri 8a categoria dal 1988 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
3) condannare, ancora, le FF.SS. S.p.A. alla ricostituzione di carriera della sig.ra NI LE con riserva di agire in separato giudizio per eventuali differenze retributive".
Nel verbale di prima udienza, in risposta alle deduzioni di controparte, precisò che, vertendosi in tema di ricostruzione di carriera, il termine prescrizionale per la richiesta della retribuzione corrispondente alla effettiva qualifica svolta, veniva a coincidere, per costante giurisprudenza, con quello ordinario decennale, e che in ogni caso detta azione avrebbe necessariamente spiegato i suoi effetti anche ai fini pensionistici. Nella memoria difensiva autorizzata osservava altresì "Tale ricostruzione della carriera è destinata, naturalmente, ad avere effetti anche ai fini dell'inquadramento della ricorrente nell'amministrazione ove attualmente presta servizio (dove è stata trasferita per mobilità ex L. 554/1988), della relativa retribuzione e delle future indennità di fine rapporto", circostanza quest'ultima di tutta evidenza, atteso che ai sensi del D.P.C.M. agosto 1988, n. 325, articolo 5 comma 2^, "Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
"Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati".
Essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004