Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4803 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
15.01.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gaudino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'avv. Mario D'Ario, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 09.05.2023, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Frattaminore (NA) il
[...]
09.06.2006 con e che con sentenza di questo tribunale (recante CP_1 nr. 3816/2022) del 28.10.2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando integralmente le statuizioni della sentenza di separazione (affido condiviso con collocamento delle minori presso il domicilio paterno ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, diritto di visita della madre previo accordo con il padre e tramite attivazione di incontri protetti, obbligo della madre di contribuire al mantenimento indiretto delle minori nella misura complessiva di euro 400,00 mensili), senza nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra e condannando la resistente al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 19.06.2023 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 25.10.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
2 rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2023 a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse pretese, chiedendo l'adozione di ogni opportuno provvedimento finalizzato al recupero del rapporto con le figlie e ridurre l'assegno di mantenimento a proprio carico ed in favore di queste ultime in euro 250,00, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
La resistente deduceva che il le aveva costantemente impedito di Pt_1 recuperare il rapporto con le figlie, attuando una stigmatizzazione della figura materna e detenendo comportamenti ostruzionistici tali da indurla a sporgere querela.
Rappresentava, poi, di aver chiesto continuamente ai Servizi Sociali di Per_1
l'attivazione di un calendario di visite monitorate, reso impossibile dalla mancata collaborazione del padre, il quale non si era sottoposto al percorso di sostegno delle capacità genitoriali come da invito contenuto nella sentenza di separazione.
Esponeva, poi, di percepire il reddito di cittadinanza per euro 800,00 mensili, oltre all'assegno unico per i figli, di essere tenuta al mantenimento del figlio ato Per_2 nel 2021 da una precedente relazione e di essere gravata dal canone locatizio di euro 350,00 mensili, precisando che l'inesatto adempimento dell'obbligo di mantenimento delle figlie minori su di essa gravante, imputabile alle precarie condizioni economiche, ne avevano determinato la sottoposizione a procedimento penale per il reato p. e p. dall'art. 570bis c.p.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 25.10.2023 il giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 07.11.2023, in via provvisoria confermava le condizioni stabilite in sede di separazione, in assenza di elementi tali da importarne una modifica, disponendo l'avvio dei percorsi psicologici per le minori e di sostegno alla genitorialità, e fissando per l'audizione di entrambe le minori e l'esame della relazione dei SS sui disposti percorsi l'udienza del 21.05.2024.
Pervenute in data 29.04.2024 relazione dei SS di in ordine al percorso Parte_2 di sostegno alla genitorialità per la resistente, relazione dei SS di circa gli Per_1
3 incontri di sostegno psicologico individuale rivolto alle minori e al percorso di sostegno alla genitorialità, all'udienza del 21.05.2024 il giudice, all'esito dell'audizione delle minori, sulle richieste delle parti si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 22.05.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 15.01.2025, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Nelle more, diveniva maggiorenne. Per_3
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 3816/2022) emessa il 25.10.2022 e pubblicata il 28.10.2022 con attestazione del passaggio in giudicato del
23.12.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_3
Relativamente all'affidamento della figlia minore (nata l'[...]), deve Per_4 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la
4 presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto da entrambe le parti ed attestato dal punto di vista socio- ambientale dai Servizi Sociali presso il Comune di (cfr. nota di conclusione Per_1 pervenuta in data 29.04.2024).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore, come peraltro già statuito in via provvisoria con ordinanza depositata in data 07.11.2023.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana
Si dispone, altresì, che i genitori si informino reciprocamente e regolarmente sulle
5 questioni significative relative ai figli, mantenendo attivi canali diretti di comunicazione, anche telefonici.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello del padre, con il quale ha vissuto sin Per_4 dalla separazione (occorsa nell'anno 2022), non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione della minore stessa.
Nulla deve disporsi, invece, in ordine al regime di affido della figlia in Per_3 quanto la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 15.02.2025.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione di con la madre, osserva Per_4 il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto genitore/figlio deve essere incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Rileva, tuttavia, il collegio che l'età di ormai quindicenne e capace di Per_4 autodeterminarsi, valutata unitamente alla reticenza manifestata innanzi ai SS circa la possibilità di incontrare la madre e di riprendere i rapporti con la stessa
(cfr. relazione del 29.4.2024), nonché quanto affermato dalla minore in sede di audizione dinnazi al giudice istruttore in ordine alla circostanza di non voler allo stato recuperare il rapporto con la madre, escludono l'opportunità di predisporre un calendario di visite, che saranno rimesse alla libera determinazione e volontà della minore sia nell'an sia nel quomodo.
IN ragione di quanto emerso dalla relazione dei SS, si ritiene altresì opportuno . in un'ottica di ricostruzione del rapporto madre figlia - Il attivare un percorso di sostegno psicologico congiunto madre e figlia, come suggerito dalla psicologa presso la A.S.L. di Caserta, dott.ssa , nella relazione sul percorso di sostegno Per_5 alla genitorialità pervenuta in data 29.04.2024.
Nulla deve disporsi, invece, in ordine al diritto di visita della madre con la figlia essendo la stessa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Per_3
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
6 Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico della madre in favore della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non Per_4 Per_3 economicamente autosufficiente, considerato che le stesse convivono con il padre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, ritiene il collegio di provvedere come segue.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze delle figlie,) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare di quelle della resistente, la quale beneficia di misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, prima,
e reddito di inclusione, poi), oltre a percepire l'assegno unico per i figli, per un ammontare complessivo annuo di euro 12.500,00 (cfr. autocertificazione depositata in data 01.01.2025), ed è onerata del pagamento del canone mensile
(pari ad euro 350,00) per la conduzione in locazione dell'immobile sito in
Gricignano di Aversa (cfr. contratto di locazione allegato alla comparsa di costituzione), ove vive insieme al figlio nato nel mese di luglio 2021 dalla Per_2 relazione con tale (cfr. rettifica alla relazione del 29.04.2024 Persona_6 depositata in data 16.05.2024) – circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente (e corroborata dal certificato di stato di famiglia allegato alla comparsa di costituzione)- deve porsi a carico della sig.ra l'obbligo di CP_1 corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia Per_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile Per_3 pari alla somma di euro 300,00 complessivi (euro 150,00 per ciascuna figlia).
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese al sig. Parte_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
7 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(c.f.: , nata a [...] il [...] - Atto n.
[...] C.F._2
20, Parte II, Serie A, anno 2006– celebrato in Frattaminore (NA) il 09.06.2009;
- dispone l'affido condiviso della figlia minore (nata l'[...]), con Per_4 residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita come in parte motiva indicato;
- invita le parti ad attivare supporto percorsi di sostegno psicologico per la minore presso la ASL e d'intesa con i Servizi Sociali di SUCCIVO;
Per_4
-pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere in favore del CP_1 sig. un assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 (euro Parte_1
150,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento della figlia minore e Per_4 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al Per_3
50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- manda la cancelleria per la comunicazione ai SS di . Per_1
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 28.3.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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