Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. EUGENIO GRAMOLA Presidente
Dott. UGO CINGANO Consigliere
Dott.ssa CAMILLA GATTIBONI Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta a ruolo in data 21.02.2024 al n. 31/2024 promossa con ricorso iscritto il 21.02.2024
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vito Ripullone (C.F.: – indirizzo pec: C.F._2
– FAX: 0835562264) del Foro di Matera ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in GL (MT), Corso Umberton
39, come da mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Claudia Salvador (C.F.: – indirizzo pec: C.F._4
pagina 1 di 9
Trento, Via Gianantonio Manci n. 54, come da mandato telematico in atti
APPELLATO
E CON IL PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE APPELLANTE:
- In via preliminare dichiarare, previa sospensiva, la nullità della statuizione di cui al punto n. 4), relativo capo, della sentenza in ordine al riconosciuto diritto del genitore di svolgere incontri protetti con il minore;
Per_1
- per l'effetto, in riforma della detta sentenza di primo grado, revocare ogni forma di c.d. incontro protetto.
DI PARTE RESISTENTE APPELLATA:
Rigettare l'atto di appello proposto da parte appellante e confermare il punto impugnato della sentenza con ordine verso la stessa parte appellante di rispettare quanto disposto nel provvedimento medesimo che qui si riporta:
“dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore potranno avvenire solo Per_1
previa valutazione, da parte del servizio sociale territorialmente competente unitamente al servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASP di GL (a tal fine incaricati), della sussistenza delle condizioni per una ripresa dei rapporti, avuto riguardo al preminente interesse di ed in modo che venga assicurata l'effettività e la continuità degli Per_1
incontri. In caso affermativo, gli incontri potranno avvenire solo previa idonea pagina 2 di 9 preparazione del minore e del padre all'incontro: in tal caso, le visite avverranno in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale incaricato”. con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: omissis
DEL PROCURATORE GENERALE INTERVENUTO:
Come da atti depositati il 23.04.2024 e il 05.11.2024
*
FATTO E SVOLGIMENTO
In data 21.02.2024 ha depositato appello avverso la sentenza n. Parte_2
85/2024 pubblicata il 23.01.2024 nel procedimento sub R.G. 3091/2018 del Tribunale di
Trento1, con esclusivo riferimento al capo n. 4), che censura, chiedendo la revoca di ogni forma di c.d. incontro protetto tra padre e figlio.
L'appellante lamenta che il Tribunale, nel riconoscere il diritto di visita paterno, non ha tenuto conto della lunga serie di provvedimenti giurisdizionali che dimostrano, nel complesso, una condotta pregiudizievole per il minore. Ribadisce che i c.d. “incontri protetti” sarebbero fonte di pregiudizio per la serena crescita del bambino e chiede, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento appellato, a causa del grave e irreparabile danno che potrebbe deriverebbe al minore anche dalla frequenza occasionale.
L'appellato costituendosi il 26.03.2024, contesta la fondatezza Controparte_1
dell'appello, in quanto controparte avrebbe effettuato una mera riproduzione dei provvedimenti, emessi nei vari procedimenti penali instaurati tra i due genitori, che nulla hanno a che vedere con il figlio e con l'interesse dello stesso ad avere un rapporto diretto con il padre. Richiama la differenza dei presupposti tra l'istituto degli incontri protetti e l'affidamento esclusivo, invocando il diritto alla bigenitorialità. Osserva che, quanto al rischio di destabilizzazione del minore, gli incontri protetti sarebbero, in ogni caso, subordinati a un preliminare vaglio di sussistenza delle condizioni. Eccepisce, infine, l'insussistenza di reali esigenze o di gravi e irreparabili danni, che deriverebbero al minore dalla frequentazione paterna, in quanto non è intervenuta alcuna pronuncia definitiva attestante l'attuazione di condotte violente del padre nei confronti del minore.
Riferisce, infine, che, ad oggi, nessun incontro è mai stato svolto tra padre e figlio a causa dei comportamenti ostativi, posti in essere dalla madre. Non propone appello incidentale avverso il provvedimento impugnato.
Con decreto del 29.02.2024, la Corte d'Appello ha fissato l'udienza del 02.05.2024 per la comparizione personale delle parti e assegnato i termini per la notifica dell'appello e la costituzione in giudizio. In data 04.04.2024, il difensore di ha depositato Pt_1
istanza di sostituzione dell'udienza in presenza attraverso il deposito di note di trattazione scritta e/o di rinvio dell'udienza a un periodo successivo alla conclusione degli impedimenti di salute del difensore.
È intervenuto il PG e ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte, dato atto del mancato deposito delle relazioni aggiornate del servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, limitatamente al punto sub n. 4 del dispositivo, riservando all'udienza la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato, e ha fissato l'udienza del 20.06.2024 per la comparizione delle parti.
Con istanza del 17.06.24, l'Avv. Salvador ha chiesto il rinvio dell'udienza, in quanto impossibilitata a presenziare per motivi di salute. Alla nuova udienza del 20.06.2024, la
Corte ha richiesto al Servizio Sociale informazioni in merito al contesto e alle condizioni di vita del minore, con riferimento sia all'ambiente domestico e alla cura pagina 4 di 9 delle sue esigenze, sia ai legami con la rete parentale nonché alle relazioni con le figure più significative e al suo inserimento scolastico e sociale.
All'udienza del 05.11.2024 l'Avv. di parte appellante ha chiesto di depositare documentazione, che la Corte ha acquisito, senza opposizione avversaria.
Il PG, con nota del 04.11.2024, richiamando le conclusioni già rassegnate il 21.04.24, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Le parti si sono riportate agli atti depositati e la Corte si è riservata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello proposto, impugna la sentenza n. Parte_2
85/2024 del Tribunale di Trento, contestandone il capo nel quale, ribadito il diritto del minore , a conservare rapporti con entrambe le figure genitoriali, si afferma che Per_1
deve essere prioritariamente valutato il “preminente interesse del minore a non subire alcun tipo di pregiudizio” e che, pertanto, la frequentazione padre-figlio va garantita con la previsione di una serie di prescrizioni e cautele, pure oggetto di censura.
Le ragioni poste a fondamento dell'articolato motivo d'appello non possono essere accolte, per i seguenti motivi.
In primo luogo, va condivisa l'affermazione del principio, contenuta nella sentenza impugnata, relativo al diritto della prole di conservare la relazione con entrambi i genitori, che anche la Corte di cassazione più recente ha ribadito, affermando che “…La relazione familiare necessita quindi, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati tra i genitori ed i figli, sì che non si lasci trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo. La Corte EDU ha più volte osservato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore. Il decorso del tempo pagina 5 di 9 senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell'identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile. Inoltre, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte
EDU, 4 maggio 2017, ; Corte EDU, 23 marzo 2017, c/Italia; Controparte_2 Per_2
Corte EDU, 23 Fifebbraio 2017, D c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Per_3
c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 Per_4 Per_5
giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c/Italia). Per_6
I giudici di Strasburgo hanno, altresì, precisato che, “in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli
Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato…” (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
Unitamente alle esigenze di tempestività, va sottolineata la necessità del rispetto delle condizioni di benessere del minore. Nel caso in esame, quindi, appare imprescindibile puntualizzare quanto emerso dall'attività istruttoria:
• tutte le relazioni in atti, contenenti informazioni sul minore , nato il Per_1
26.11.2016, afferenti all'andamento scolastico, alle sue relazioni familiari e pagina 6 di 9 sociali, descrivono una condizione di generale di buon inserimento e rapporti positivi con i componenti della famiglia materna a GL, dove egli risiede dal
2017 con la madre (cfr. rel. SST GL del 04.09.2019, 19.06.2024,
29.04.2024);
• la relazione padre-figlio si è interrotta, fin dalla primissima infanzia, a seguito delle condizioni di disagio e di malessere del minore (riconducibili a vissuti di incuria e maltrattamenti, che avevano indotto la madre a separarsi e ad allontanarsi dalla casa familiare: cfr. comunicazione SST GL del
08.05.2019, dep. in primo grado), come evidenziato dalla neuropsichiatria fin dal
04.09.2019 (cfr. referto visita presso l'ambulatorio NPI/ASO Sant'Arcangelo);
• la rete familiare materna risulta accudente e protettiva per il minore e anche per la madre (vittima, questa, di violenza morale e materiale, fisica, psicologica ed economica, attuata dall'appellato nel corso della convivenza, come accertato anche in sede penale in primo e secondo grado: cfr. sentenza Corte d'Appello di
Trento del 30.11.2022-24.01.2023, in atti, nella quale vengono accertati gravi condotte, che integrano la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., commesse anche alla presenza di un piccolissimo Gabriele);
• il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio
, del quale il Tribunale di Trento, con la sentenza qui impugnata, ha Per_1
disposto l'affidamento in via “c.d. super esclusiva” alla madre;
• la relazione della neuropsichiatria infantile, datata 20.06.2024, acquisita nel primo grado di giudizio, dà conto delle condizioni di fragilità del minore , che Per_1
ha ora otto anni e, previa diagnosi di “note di disturbo emozionale reattivo (…) in osservazione e note di disturbo emotivo comportamentale reattive (sfumata disfluenza) …in osservazione in sindrome da maltrattamento paterno (…)”, suggerisce l'interruzione di ogni “interferenza e contatto della figura paterna nella vita della madre e del bambino...”.
pagina 7 di 9 Va dato atto, tuttavia, che anche la professionista neuropsichiatra infantile, dell'Azienda sanitaria di Matera, che nel giugno 2024 ha svolto la consulenza su incarico del
Tribunale, ha ritenuto necessario mantenere “… un'osservazione longitudinale sul minore circa l'eventuale e, al momento, solo ipotetica e possibile futura richiesta
(presunta in età adolescenziale) di un eventuale contatto con il padre”. Ha, altresì, previsto una verifica dell'evoluzione delle condizioni del minore, con un controllo clinico tra un anno, “finalizzato al monitoraggio dello stato emozionale del bambino”.
Il rispetto e la conservazione della condizione di benessere di , come suggerite Per_1
dalla specialista, risultano garantite anche dal Tribunale che, nel contemperamento tra questo interesse e il suo diritto alla bigenitorialità, ha dato una chiara indicazione, volta a privilegiare la salute psicofisica del minore.
Pertanto, la decisione contestata appare del tutto in linea con le cautele e le modalità indicate dagli specialisti e, opportunamente, subordina a una periodica rivalutazione tecnica del servizio di Neuropsichiatria, l'accertamento dell'avverarsi delle precondizioni, solamente in presenza delle quali si potrà dare ingresso all'organizzazione eventuale di incontri con il padre.
All'appellato incombe il dovere di assicurare serenità a , attendere l'evoluzione Per_1
della sua crescita e il rafforzamento (se e quando) del suo equilibrio psicologico, consapevole del fatto che all'attuale sua fragilità egli ha -direttamente e indirettamente- concorso con le proprie condotte maltrattanti.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che il reclamo vada respinto.
In punto spese, la particolarità della vicenda, il cui fulcro è esclusivamente la tutela del benessere attuale e futuro di , e la finalità di questo procedimento, che è Per_1
l'accertamento di un diritto non nella disponibilità dei genitori, giustificano la compensazione delle spese di questo grado tra le parti.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Definitivamente decidendo,
Respinge l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Trento, n. 85/2024 del
23.01.2024.
Compensa le spese del grado tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Camilla Gattiboni Dott. Eugenio Gramola
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale aveva disposto: “1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1
e (C.F. ), con addebito al marito, autorizzando i coniugi a C.F._3 Parte_2 C.F._1 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione svolta dal ricorrente;
3) affida il figlio minore (nato il [...]) in via cd. super esclusiva alla madre, alla quale vanno rimesse anche le decisioni di
Per_1 maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), con collocazione del minore presso la madre a GL;
4) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore potranno avvenire solo previa valutazione, da parte del
Per_1 servizio sociale territorialmente competente unitamente al servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASP di GL (a tal fine incaricati), della sussistenza delle condizioni per una ripresa dei rapporti, avuto riguardo al preminente interesse di ed in modo
Per_1 che venga assicurata l'effettività e la continuità degli incontri. In caso affermativo, gli incontri potranno avvenire solo previa idonea preparazione del minore e del padre all'incontro: in tal caso, le visite avverranno in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale incaricato;
5) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 200,00 da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ciascun mese,
Per_1 Pt_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
6) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 7.616,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”. pagina 3 di 9