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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38439/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALDI ROSA, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in VIA GURDIALTO PICCOLO 79 70024 GRAVINA IN PUGLIA presso il difensore avv. CATALDI ROSA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
MICCO PADULA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI, 20 00135 ROMA presso il difensore avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti: 1) in via istruttoria: si chiede ammettere prova testimoniale del sig. sui capitoli di prova a) Testimone_1 e b) di cui alla memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.2, del 28.04.2023, depositata in pari data, nonchè le pagina 1 di 17 richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.3, del 19.05.2023, depositata in pari data, ritenute necessarie in conseguenza delle dichiarazioni di parte opposta, ovverosia: ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico della società “Chemical Plast s.r.l.” e della società “Cellophane & Paper s.r.l., della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo ambientale , nonché prova testimoniale del sig. , sui capitoli di prova A) e B) e prova testimoniale del sig. Testimone_2 [...] sui capitoli di prova C) e D) e, in caso di ammissione delle prove ex adverso richieste, si chiede Tes_3 di essere abilitati alla prova contraria. Infine, non ammettere la CTU ex adverso richiesta così come argomentato nella medesima memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.3, del 19.05.2023, depositata in pari data. 2) in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che non sono mai ricorsi i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., così come dedotto a pag. 12, dell'atto di citazione in opposizione a D.I., di cui al presente giudizio, datato il 07.10.2022, notificato in pari data al
Controparte_1
3) in via principale e nel merito: si chiede all'Ill.mo Giudicante di accogliere le domande di cui ai punti A., B., C., D., E., F. e G., rassegnate nella memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.1, del 30.03.2023, depositata in pari data: A. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni in premessa svolti, che il materiale denominato “Truciolo di Polipropilene” (alias, “Truciolo in PP neutro”) e quello denominato “Fogli 100X130 monopiegati 20MY” non è soggetto al pagamento del contributo ambientale in favore del Controparte_2
[...] B. Per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 22.111,55, addebitata nella fattura VQ 221 del 13.12.2021, di complessivi € 25.508,59, in quanto afferente a materiale (“Truciolo di Polipropilene” - alias,
“Truciolo in PP neutro”, e “Fogli 100X130 monopiegati 20MY”) non soggetto a contributo ambientale e, per l'effetto, rideterminare il credito dell'opposta in complessivi € 3.397,17. C. Dichiarare, altresì, non dovuta, per i fatti e le ragioni innanzi esposti, la somma di € 5.229,17, di cui alla fattura VI 165 del 13.03.2022, addebitata all'odierna opponente a titolo di sanzione. D. Per l'effetto, revocare il D.I. n° 13644/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 26.07.2022, depositato il 09.08.2022 (R.G. n° 21674/2022) e notificato il 30.08.3033, perché ingiustamente ed illegittimamente richiesto ed ottenuto ed, in ogni caso, per mancanza delle condizioni di ammissibilità prescritte dall'art. 633
e ss. c.p.c.
E. Per i fatti e le ragioni innanzi esposte, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società “ Parte_2 in nome collettivo” a vedersi rimborsare la complessiva somma di € 21.923,25, ingiustamente ed illegittimamente versata negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, in favore del Controparte_3
a titolo di contributo ambientale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli
[...] pagamenti e fino al soddisfo. F. Per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, a seguito di definitivo accertamento e quantificazione dei rispettivi crediti, e previa compensazione fra gli stessi, condannare il al pagamento, in favore della “ Controparte_2 [...]
in nome collettivo”, della complessiva somma di € 18.526,08 (pari alla Parte_2 differenza fra € 21.923,25, spettanti in rimborso all'opponente, ed € 3.397,17, spettanti all'opposta), ovvero di quell'altra somma maggiore e/o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli pagamenti e sino al soddisfo.
G. Condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio.
Salvezze illimitate.
Parte convenuta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti: 1) in via istruttoria ammettere interrogatorio formale degli amministratori pro tempore di
[...] sui capitoli di prova a), b), c), d), e), f) di cui alla memoria ex Controparte_4 pagina 2 di 17 art. 183 co. VI c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023, nonché prova testi-moniale con il teste Dott.
, sui capitoli di prova g), h), i), j), k), l), m), n), di cui alla memoria ex art. 183 co. VI Testimone_4
c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023 nonché CTU tecnica di cui alla memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023 e, in caso di ammis-sione della prova per testi sulle circostanze ex adverso capitolate, prova contraria con il testi-mone indicato nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2);
2) in via preliminare, concedere fin dalla prima udienza ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecu-torietà del decreto ingiuntivo n. 13644/2022 del 09/08/2022 del Tribunale di Milano, ovvero in subordine, concedere ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza esecutiva per il pagamento della somma di € 3.397,17 per capitale oltre interessi ex art. 13 del Regolamento Conai nel testo approvato il 14/07/2021 (già art. 12 del Regolamento nel testo previgente) dalla scadenza al saldo, con ogni consequenziale provvedimento, essendo tala somma non contestata;
3) in via principale e nel merito, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconven-zionale formulate da in quanto non provate ed Parte_2 Controparte_4 infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiun-tivo n. 13644/2022 del 09/08/2022 n.r.g. 21674/2022 del Tribunale di Milano;
4) con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 13644/2022 R.G. n. 21674/2022 nei confronti di
[...] per l'importo di € 30.737, 36 oltre interessi e spese processuali. Controparte_5
Quale titolo per la pronuncia del decreto a fatto valere un debito derivante dall'omesso CP_2
pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) in relazione ad alcune cessioni di imballaggi negli anni
2014 e 2019/2020 con l'aggiunta di un importo a titolo di sanzione per tale omesso pagamento.
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2022 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca.
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha riconosciuto il mancato pagamento da parte propria del c.a.c. quanto all'importo di € 3.397,17 ma ha fatto valere l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. quanto alla restante parte, con conseguente inesistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione comminata da in misura, peraltro determinata in base a criteri CP_2
asseritamente non motivati.
In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto l'accertamento del proprio credito della somma di € 21.923,25 corrispondente al c.a.c. in ipotesi pagato in relazione a prodotti per cui lo stesso non sarebbe dovuto.
In virtù di tale accertamento, l'attrice ha quindi domandato, previa compensazione tra la somma dalla medesima riconosciuta come dovuta a a titolo di c.a.c. e l'importo oggetto del credito per CP_2 somme pagate in assenza di obbligo, la condanna del al rimborso di € 18.526,08. CP_2
pagina 3 di 17 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza il Giudice Designato non ha ritenuto opportuno concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto reputando necessari approfondimenti in relazione alle eccezioni attoree.
Depositate le memorie istruttorie, non accolte le istanze di prova orale delle parti, all'udienza all'uopo fissata le stesse hanno precisato le riportate conclusioni davanti allo scrivente Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande delle parti.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna della controparte al CP_2 pagamento della somma di € 30.737,76 asseritamente dovuta, quanto ad € 22.111,55 a titolo di contributo ambientale (c.a.c.) ex artt. 221-224 D. Lgs. n. 152/2006, in ipotesi non versato in alcuni mesi degli anni 2014, 2019/ 2020 e quanto ad € 5.229,17 per sanzioni a causa dell'omesso versamento di tale contributo, con maggiorazione di interessi.
Parte
ha proposto opposizione lamentando l'inesistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. in relazione al tipo di materiale oggetto di cessione, ad esclusione di un piccolo importo (€ 3.397, 17) invece dovuto perché relativo a prodotti assoggettati all'obbligo del contributo.
In particolare, con riguardo alla prima contestazione, l'opponente ha rilevato che i materiali su cui ha applicato il c.a.c. per l'importo di € 22.111,55, consistono in trucioli di polipropilene CP_2
(individuato nelle fatture come truciolo in PP neutro) e in fogli 100X130 monopiegati 20MY.
Tali materiali sarebbero utilizzati per fini decorativi e non come imballaggi.
In relazione agli stessi non sarebbe pertanto dovuto il contributo ambientale richiesto dalla normativa di settore per gli 'imballaggi'.
La correttezza di siffatta conclusione sarebbe evincibile dal fatto che lo stesso avrebbe CP_2
riconosciuto come non dovuto il c.a.c. in relazione alle bobine-fogli di cielo stellato, riconoscendo la Parte natura meramente decorativa di tale prodotto (doc. n. 5 .
Attesa la identità di funzioni di tali fogli di cielo stellato e dei trucioli e i fogli monopiegati, identico sarebbe anche il trattamento in ordine al c.a.c., con conseguente esenzione anche di questi ultimi dall'obbligo in questione.
Nessun valore avrebbe la dichiarazione resa dalla sig.ra circa l'esistenza del Parte_2
debito della società verso per omesso versamento del c.a.c. nel periodo considerato (doc. n. 6 CP_2
fasc. mon.), visto che la stessa avrebbe reso detta dichiarazione senza avere gli idonei poteri rappresentativi.
pagina 4 di 17 L'insussistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. determinerebbe l'inapplicabilità della sanzione comminata da in misura, peraltro arbitraria. CP_2
Inoltre, alla luce della riscontrata esenzione dei trucioli e del foglio monopiegato dall'obbligo Parte del c.a.c., avrebbe diritto alla restituzione di tutte le somme versate a tale titolo ai propri fornitori negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, per l'importo complessivo di € 21.923,25.
Le esposte osservazioni condurrebbero alla revoca del decreto opposto e alla condanna del
Parte
al pagamento a favore di dell'importo di € 18.526,08, risultante dalla differenza tra il CP_2
Parte credito di alla restituzione della citata somma di € 21.923,25 e l'importo riconosciuto dovuto a di € 3.397,17. CP_2
ha sostenuto l'infondatezza di tutte le difese attoree, facendo valere l'intervenuto CP_2 riconoscimento del debito da parte dell'opponente con la dichiarazione resa dalla legale rappresentante della società.
In ogni caso, il ha affermato che i trucioli e i fogli di plastica monopiegati CP_2
rientrerebbero nella categoria di materiale da imballaggio, come evincibile dalle direttive europee, dalla normativa italiana che ha dato attuazione a tali direttive, all'interpretazione giurisprudenziale di tale normativa e, conformemente a ciò, dalla lista di tali prodotti predisposta da (doc. 21). CP_2
La sussistenza del proprio credito determinerebbe la correttezza della sanzione applicata nel rispetto delle previsioni del Regolamento, secondo i criteri ivi indicati (artt. 4 e 14 Reg.).
Quanto alla domanda di restituzione delle somme in ipotesi versate a titolo di c.a.c. per prodotti in esenzione (sempre i trucioli e i fogli monopiegati), ha lamentato un avverso difetto di CP_2
legittimazione.
Infatti, in virtù della sua qualità di utilizzatore/cessionario (e non produttore), le somme di cui
Parte chiede la restituzione in questa sede sarebbero state versate, semmai, ai fornitori della medesima, che a propria volta li avrebbero versati a CP_2
Ne discenderebbe che l'eventuale diritto al rimborso di tali somme dovrebbe essere fatto valere nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto i pagamenti in oggetto, essendo solo questi ultimi eventualmente legittimati a far valere nei confronti di un diritto alla restituzione di somme che CP_2 essi dimostrassero di aver pagato al in assenza dell'obbligo di pagamento. CP_2
In ogni caso, trattandosi di richiesta di restituzione del c.a.c. in ipotesi versato per trucioli e foglio monopiegati, la stessa sarebbe infondata nel merito, considerato che, come visto, detto materiale sarebbe qualificabile come 'imballaggio' dalla normativa di settore.
Funzionamento CP_2
pagina 5 di 17 Prima di esaminare nel dettaglio le eccezioni attoree giova premettere qualche parola in merito al funzionamento del sistema relativo al prelievo del contributo ambientale spettante ai singoli consorzi di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio di rispettiva competenza.
Al fine del conseguimento degli obiettivi ivi previsti, l'art. 224 D. Lgs. 2006/152 fissa in capo a la competenza a svolgere funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei consorzi di CP_2
filiera rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi e degli altri operatori economici coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio nonché di questi ultimi con la
Pubblica Amministrazione, ripartendo tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico.
L'art. 223 D. Lgs. n. 152/2006 prevede la costituzione di un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale d'imballaggio e stabilisce che i singoli produttori –utilizzatori, devono obbligatoriamente aderire al consorzio di competenza, qualora non optino per una delle alternative previste dall'art. 221, comma III, lett. a) e c) D. Lgs. n. 152 cit.
Secondo la lett. r dell'art. 218, comma 1, di tale Decreto sono 'produttori': i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio mentre secondo la lett. s di tale norma sono 'utilizzatori': i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Al fine di raggiungimento degli obiettivi di i consorziati devono corrispondere un CP_2 contributo, c.d. 'c.a.c.', che rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui ripartisce tra CP_2
produttori ed utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
Il prelievo del c.a.c. avviene all'atto della c.d. 'prima cessione' di imballaggi, la cui definizione
è mutata proprio a cavallo degli anni rilevanti in questa sede, e, quindi tra il 2018 e il 2019.
In particolare, fino al 31.12.2018 la prima cessione è stata ricondotta al 'trasferimento anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale: - dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati ad un auto- produttore che gli risulti o si autodichiari tale' (cfr. art. 14 co. 1 lett. c) Statuto Conai e art. 4, co. 4, del
Regolamento Conai, nelle versioni via via vigenti).
Dal 1.1.19 la prima cessione è stata fatta coincidere col trasferimento effettuato non solo dall'ultimo produttore ma anche dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
pagina 6 di 17 In attuazione di tale sistema, l'art. 14, comma 1, lett. g) dello Statuto ha stabilito che le CP_2
somme dovute da produttori e utilizzatori di imballaggi a titolo di contributo ambientale e relativi accessori siano versate a che provvede ad incassarle in nome e per conto dei consorzi costituiti a CP_2 sensi dell'art. 223 D. Lgs. n. 2006/152.
Tali somme entrano, quindi, direttamente a far parte dei mezzi propri di questi ultimi in forza delle convenzioni di cui ai successivi commi 2 e 3 di tale art. 14 Statuto Conai cit.
In adempimento di tali disposizioni Conai e i singoli consorzi di filiera, hanno, conseguentemente, sottoscritto le apposite convenzioni disciplinanti la gestione del contributo ambientale.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, in data 30.11.2015 e hanno
CP_2 CP_6 stipulato la convenzione che all'art. 2 ha stabilito che 'il contributo ambientale è incassato da in
CP_2 nome e per conto del ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. g) dello Statuto e del
CP_2 CP_2 mandato con rappresentanza di cui all'All. 1, appositamente conferito, ed è versato dal a
CP_2
nell'ammontare risultante dalle rimesse effettuate dai consorziati (…)' (doc. n. fasc. CP_6 CP_2
mon.).
Con il citato All. 1 ha, pertanto, conferito a un mandato con rappresentanza per CP_6 CP_2
l'incasso del c.a.c. relativo agli imballaggi in plastica, con l'espletamento delle attività a ciò necessarie con autonomia di organizzazione e mezzi adeguati.
La suddetta convenzione e il relativo allegato, nelle versioni via via rinnovate, hanno così disciplinato sia i rapporti interni tra e che i poteri del rappresentante erso i terzi. CP_2 CP_6 CP_2
Posto il potere di di incassare il c.a.c., passando ad esaminare la disciplina relativa alla CP_2
determinazione dello stesso ed alle modalità di pagamento sua determinazione, l'art. 224, comma 3, D.
Lgs. 2005/152 attribuisce a il compito, di determinare con le modalità individuate dallo Statuto, CP_2
in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale,
L'art. 14, comma 1, lett. c) dello Statuto stabilisce quindi che le somme dovute dai consorziati produttori e utilizzatori di imballaggio sono sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale dovuto e della tipologia del materiale di imballaggi.
L'art. 4 del Regolamento Conai statuisce che il contributo ambientale è determinato dal
Consiglio di Amministrazione A tal fine il Consiglio di Amministrazione di CP_2
Il medesimo art. 4, comma 11, dispone, infine, che 'entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorziato percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture
pagina 7 di 17 emesse o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi in relazione a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene (…). Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale dichiarazione devono essere comunicati al mediante il modello di dichiarazione approvato dal CP_2
Consiglio di Amministrazione o su delega di questo dal Comitato Esecutivo con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione;
gli stessi importi devono quindi essere versati al entro 90 CP_2 giorni dal termine di liquidazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei conti correnti bancari del CP_2 ogni relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 D. Lgs. 2006/152 (…)'.
L'art. 13 del Regolamento stabilisce inoltre che la grave violazione degli obblighi consortili ivi previsti, tra cui l'omesso pagamento del c.a.c., determina l'applicazione della sanzione pecuniaria nelle misure specificate al relativo terzo comma.
Vicende tra le parti.
Ciò premesso, dai documenti di causa emerge che nel corso di una verifica, ha riscontrato CP_2
Parte che ha dichiarato erroneamente a taluni fornitori di essere un produttore di imballaggi, con conseguente esenzione dall'obbligo del c.a.c., non essendo l'operazione qualificabile come 'prima cessione', ai sensi del Regolamento.
Secondo le procedure indicate nel regolamento, il ha quindi iniziato uno scambio via CP_2
Parte pec con per ottenere chiarimenti circa la situazione di tale società e gli adempimenti degli obblighi consortili, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.
Alla luce della documentazione ricevuta, ha quindi verificato che nel 2014 e nel biennio CP_2
2019/20 la consorziata aveva effettuato acquisti di imballaggi in esenzione dal contributo ambientale senza idoneo titolo, maturando un debito nei propri confronti di € 20.908,68 (doc. n. 17 . CP_2
Contr
In data 15.11.21 ha quindi inviato a il modello 6.5 contenente il riconoscimento di tale debito, invitando la consorziata a compilarlo debitamente (doc. n. 15 CP_2
Parte
In data 2.12.21 ha sottoscritto detto modello, allegandolo ad una mail con cui ha dato atto di essere in attesa della relativa fattura da parte di con applicazione della massima rateizzazione CP_2
da addebitarsi direttamene sul conto corrente della società (doc. n. 16 . CP_2
Contestualmente, ha avviato anche l'iter sanzionatorio nei confronti della consorziata CP_2
inadempiente, applicando la pena pecuniaria nella misura prevista dal Regolamento, pari alla metà del
50% delle somme dovute (€ 20.908,68) per l'importo di € 5.222,17.
Nella perdurante inerzia di ha agito in via monitoria per il recupero del descritto CP_8
credito, maggiorato degli interessi previsti dal Regolamento.
pagina 8 di 17 Non contestazione dell'importo di € 3.397, 17
Per comodità espositiva, giova prendere le mosse dalla parte del credito azionato relativo all'omesso pagamento del c.a.c. dell'importo di € 3.397, 17 per la cessione di materiale che la stessa ingiunta ha riconosciuto essere dovuto in quanto pacificamente qualificabile come 'imballaggio' ai sensi della relativa disciplina (cfr. infra). Parte
Considerato che erroneamente ha dichiarato che le cessioni avvenute con AR Adesivi,
(2014) e LA RL (2019) sarebbero esenti da c.a.c., la stesssa è debitrice di tale somma Parte_3
nei confronti di CP_2
Parte
Dichiarazione di in data 2.12.21
Passando a verificare la restante parte del credito azionato, rileva che, come visto, nel corso
Parte delle interlocuzioni con ha inviato, debitamente sottoscritto, all'opposto il modello 6.5. CP_2
contenente il riconoscimento del debito per omesso pagamento del contributo nell'ammontare di €
20.908,68 calcolato da ulla base della documentazione contabile fornita dalla stessa consorziata. CP_2
Nella mail di accompagnamento, l'ingiunta ha confermato la propria volontà di riconoscere il debito della società, chiedendo l'emissione della fattura e la rateizzazione del debito in questione con addebito diretto dul conto corrente (doc. n. 16 CP_2
Detta dichiarazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
Non vale a togliere pregio a tale conclusione la contestazione dell'attrice secondo cui la soggetta firmataria di tale dichiarazione, sarebbe stata priva dei poteri Parte_2
rappresentativi della società.
La doglianza attorea è fondata sulla previsione statutaria secondo cui 'l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio vengono affidate ai soci Parte_2
e i quali potranno compiere con firma disgiunta tutti gli atti di ordinaria e
[...] Parte_2 straordinaria amministrazione ed operazioni il cui importo deve essere inferiore o pari ad € 10.000,00.
Tuttavia sarà necessario l'agire congiunto e la firma abbinata dei soci e Parte_2
per operazioni di importo superiore ad € 10.000,00 per acquistare, vendere Parte_2
permutare mobili, immobili, contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni delle società, contrarre operazioni di leasing, partecipare ad appalti pubblici e privati, assumere obbligazioni anche cambiarie, stipulare con istituti di credito contratti di conto corrente con facoltà di fido, fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le banche, gli istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, acconsentire cancellazioni e annotamenti ipotecari quando il debito sia stato estinto;
rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i funzionari degli uffici del territorio da responsabilità'.
pagina 9 di 17 Considerato che l'ammontare del credito fatto valere da è più alto della soglia di € CP_2
10.000,00, l'atto di riconoscimento del debito da parte della società avrebbe dovuto essere effettuato congiuntamente dai soci amministratori con conseguente inefficacia della dichiarazione resa dalla sola
Parte_2
Posta l'effettiva poca chiarezza della citata disposizione, occorre procedere alla relativa interpretazione, secondo le norme di cui agli artt. 1362 e ss c.c. considerata la natura contrattuale
Parte dell'atto di costituzione della (artt. 2293 e 2251 c.c.).
A tal fine giova richiamare innanzitutto il dato letterale e l'interpretazione sistematica.
La prima affermazione attribuisce ai soci e Parte_2 Parte_2
l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, con poteri disgiunti, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il cui importo sia pari o inferiore ad €
10.000,00.
Con la parola 'tuttavia', la clausola prevede la necessità dell'agire congiunto dei soci/amministratori per una serie di casi specificamente indicati il cui importo sia superiore alla cifra di € 10.000,00.
La congiunzione avversativa induce a ritenere che il principio dell'amministrazione congiunta sopra la soglia di € 10.000,00 non si applicherà sempre, ma solo per le operazioni specificamente ivi indicate.
La diversa interpretazione proposta dall'attrice finirebbe per togliere significato, in violazione dell'art. 1369 c.c., alla suddetta congiunzione, essendo ovvio che se per tutte le operazioni di importo superiore ad € 10.000,00 fosse stata necessaria la firma congiunta, non sarebbe servito specificare, in modo avversativo, i singoli negozi per cui la stessa era necessaria.
L'esposta interpretazione della volontà delle parti trova conferma nella disciplina che regola il tipo di società prescelto dai sigg.ri ed in particolare nell'art. 2266 c.c. che stabilisce che la Parte_2
rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.
Ed infatti, proprio alla luce del principio generale dettato da tale articolo per il quale la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci amministratori per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, la Suprema Corte ha statuito che le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, sono di stretta interpretazione e non estensibili alle attività non indicate (Cass. 2002/13146).
In ogni caso, rileva che la menzionata dichiarazione è stata inviata dall'amministratrice
[...] dall'indirizzo pec della società, quale risultante dalla visura Parte_2 Email_1
presso la Camera di Commercio (doc. n. 3 fasc. mon. . CP_2
pagina 10 di 17 Tale indirizzo è esattamente quello indicato dall'ingiunta, che in data 14.4.21 in risposta ad una mail proveniente da così scriveva: 'con la presente sono a chiedervi di trasmettere quanto CP_2 prima a questo indirizzo pec la documentazione ai fini dell'autodenuncia relativamente al materiale di imballo acquistato nel 2014 da alcuni fornitori' (doc. n. 25 . CP_2
Il medesimo indirizzo è anche lo stesso utilizzato dall'ingiunta durante tutti gli scambi di corrispondenza con nel corso delle verifiche per il pagamento del c.a.c. con cui essa, a volte CP_2
firmandosi con il nome di a volta omettendo la firma, ha inviato la documentazione Parte_2 richiesta dal al fine di effettuare le verifiche circa l'adempimento degli obblighi consortili CP_2
(docc. nn. 8, 8.1, 10, 10.1, 14 dando atto della presenza di 7 anni di errori circa il calcolo del CP_2
c.a.c. (doc. n. 26 . CP_2
Ancora, è sempre la medesima il soggetto che sin dal 2019 ha interloquito coi Parte_2 propri fornitori circa l'attestazione di cessione tra produttori e/o commercianti, come evincibile dal doc.
n. 19.1. di Conai
Ritiene il Tribunale che i descritti elementi siano idonei ad ingenerare in l'incolpevole CP_2 affidamento circa l'effettiva sussistenza del potere rappresentativo in capo alla socia amministratrice
Parte_2
La situazione di apparenza del diritto comporta tutte le relative implicazioni nei confronti del soggetto che, senza sua colpa, confida in tale apparenza ad inclusione del riconoscimento del debito, quale confessione stragiudiziale proveniente dal titolare del diritto (Cass. 2018/18519; Cass.
1978/3146).
Da quanto precede risulta che la dichiarazione resa dalla nella mail inviata via pec Parte_2 in data 2.1.2.2021 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Come noto la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (cfr., da ultimo, Cass. 2024/10464; Cass. 2022/2091).
Obbligo di pagamento del c.a.c.
Parte
Da ciò consegue che gravava in capo ad l'onere di dare la dimostrazione della inesistenza del credito di CP_2
A tal fine l'attrice ha sostenuto che il materiale su cui ha applicato il c.a.c. sarebbe esente CP_2
dal relativo pagamento, in quanto non rientrante nella nozione di imballaggio.
pagina 11 di 17 In particolare, i fogli di plastica trasparente monopiegati e i trucioli di polipropilene sarebbero dalla stessa utilizzati a fini decorativi e non ai fini di imballo, proprio come le bobine - fogli di cielo stellato che lo stesso avrebbe riconosciuto esenti. CP_2
A fronte di tale contestazione, per verificare l'assoggettabilità o meno al c.a.c. dei citati materiali, occorre verificare la nozione di imballaggio normativa di imballaggio e la relativa interpretazione giurisprudenziale.
In particolare, l'art. 218 D. Lsg. n. 2006/152, stabilisce, per quello che rileva in questa sede, che 'Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed
i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei'.
In relazione a tale norma, la Suprema Corte, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia, ha stabilito innanzitutto che, ai fini della ricomprensione dei materiali nella nozione di 'imballaggio', le funzioni di contenimento, di protezione, di manipolazione, di consegna e presentazione delle merci non devono coesistere cumulativamente.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che la verifica della funzione svolta dai singoli materiali/prodotti, necessaria ai fini della qualifica di imballaggio, va effettuata sulla base di una valutazione ex ante ed in astratto della funzione tipica (Cass. n. 2018/19312 che richiama Corte di
Giustizia, sentenza del 29/4/2004, nella causa C-341/01; nel merito, Trib. Roma, n. 2020/3222; Trib.
Roma n. 2016/19252).
Passando a considerare a questo punto il materiale oggetto di contestazione, e prendendo le mosse dai trucioli di polipropilene, rileva che gli stessi vengono abitualmente utilizzati come materiale pagina 12 di 17 di riempimento al fine di proteggere i prodotti, spesso alimentari, posti all'interno di una scatola o di diverso contenitore, dagli urti nel trasporto.
Ed infatti, alla relativa voce nei dizionari della lingua italiana, per quello che rileva in questa sede, risulta che gli stessi costituiscono materiale utilizzato a scopo protettivo negli imballaggi (voce truciolo il dizionario Garzanti on line così recita: '1. striscia più o meno sottile, generalmente arricciata, di materiale che si asporta da un pezzo di legno o di metallo lavorato con una pialla, una piallatrice o con altre macchine utensili;
anche, sottilissimo ritaglio di carta, plastica o altro materiale usato a scopo protettivo negli imballaggi. Analogamente, il dizionario Treccani, alla voce truciolo così prevede: Materiale di scarto a forma di striscia di piccolissimo spessore, spesso arricciata, ottenuto in alcune lavorazioni del legno o del metallo, utilizzabile, se di legno, nella preparazione di truciolati, come materiale isolante o da imballaggio e nell'industria chimica, come materiale per fusione se di metallo. Per analogia, vengono dette trucioli le sottilissime strisce di carta, paglia, materiale plastico, adoperate a scopo protettivo nell'imballaggio di oggetti fragili'.
Dalle riportate definizioni emerge che la funzione usuale di tali trucioli è quella di imballo (cfr. lista esemplificativa degli imballaggi, sotto la voce 'pluribolle e simili', doc. n. 21Conai). Parte
Ciò posto, in virtù dell'art. 1988 c.c. sarebbe spettato a dare la dimostrazione che in concreto i trucioli de quibus vengono utilizzati per finalità diverse da quelle dell'imballo.
Parte
Tutt'al contrario, ha portato come esempio di utilizzo del materiale in oggetto proprio un caso in cui lo stesso viene destinato all'imballo, nel senso previsto dalla lett. a) dell'art. 218 TUA.
Le foto allegate sub doc. n. 11 della citazione evidenziano infatti che le pagliette in questione vengono usate nei cesti natalizi contenenti bottiglie di vetro (olio, vino, aceto), al fine di proteggere dette bottiglie dai danni nel trasporto, assicurando nel contempo la presentazione della merce contenuta nel cesto stesso.
Da quanto sopra, risulta la assoggettabilità del materiale di cui alle fatture azionate da al CP_2
c.a.c.
Non valgono a smentire detta conclusione le contestazioni dell'attrice, sollevata nella comparsa conclusionale di replica per la prima volta, secondo cui il c.a.c. non sarebbe dovuto, in quanto le compravendite di tali prodotti non sarebbero qualificabili come 'prime cessioni' ai sensi della menzionata normativa.
In particolare, essa non sarebbe qualificabile come utilizzatrice dei trucioli in questione visto che la stessa non li utilizzerebbe per se stessa ma li cederebbe, confezionati in sacchettini, al consumatore finale, che ne farebbe l'uso preferito.
pagina 13 di 17 L'eccezione, innanzitutto, è inammissibile in quanto tardiva e formulata in violazione del principio di non contestazione.
Infatti, la qualità di soggetto tenuto al pagamento del c.a.c. per aver effettuato una prima cessione ai sensi della sopra richiamata normativa costituisce proprio il presupposto su cui il CP_2
ha basato la propria domanda, come evidenziato in ogni atto difensivo di tale parte. Parte
Considerato che mai, prima della comparsa conclusionale di replica, ha contestato tale circostanza, la questione non può trovare accoglimento in questa sede.
In ogni caso, rileva che detta affermazione contraddice quanto dichiarato dalla stessa attrice nei citati scambi di corrispondenza con in cui essa così ha dichiarato 'la mia azienda è l'utilizzatore CP_2 dell'imballo stesso' (doc. n. 25 CP_2
Parte
Ancora, anche a seguire il cambio di prospettazione della e ad accogliere la tesi che la
Parte non sarebbe l'utilizzatrice degli imballi ma una mera distributrice degli stessi rileva che detta tesi non è comunque fondata.
Infatti, come già visto, il novellato art. 4 del Regolamento Conai ha incluso nella cosiddetta
'prima cessione' (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai) pure il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Con tale norma, il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, essendo stato, quindi, spostato, il prelievo del c.a.c. al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo 'utilizzatore' (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci). Parte
Considerato che nella tesi attorea, si sarebbe limitata a rivendere a terzi utilizzatori finali le bustine confezionate di trucioli che essa avrebbe acquistato dai propri fornitori, la stessa rientrerebbe nella categoria di commerciante di imballaggi vuoti e sarebbe, come tale, tenuta al pagamento del c.a.c.
Infatti, come visto, le operazioni contestate ed esaminate in questa sede sono relative al 2019 e al 2020, quando già vigeva il nuovo Regolamento.
L'eccezione in parte qua risulta pertanto infondata.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all'altro dei materiali su cui ha applicato CP_2
il c.a.c., e cioè i fogli 100X130 monopiegati 20MY.
Trattasi, come evincibile dal doc. n. 11 dell'attrice, dei fogli flessibili di plastica trasparente in cui viene avvolta la merce, e, quindi, nell'esempio già citato, la carta in cui viene confezionato il cesto natalizio pieno di prodotti.
pagina 14 di 17 Anche in questo caso, la funzione del materiale, trasparente e privo di identità, svolge, nella funzione comune e secondo quella valutazione prognostica richiesta dalla Corte di Giustizia e dalla
Cassazione, un'opera di contenimento della merce assicurandone il contenimento e la presentazione (v.
All. E, punto 2, lett. ii, D. Lgs. N. 2006/152, che menziona i sacchetti di plastica il e le pellicole di plastica trasparenti: cfr. anche doc. 21 . CP_2
Parte
A ciò si aggiunge che tenuta al relativo onere probatorio, non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso uso dei fogli in questione.
Analogamente a quanto sopra visto, sono inammissibili e comunque infondate le allegazioni attoree circa la non riconducibilità alle compravendite dei fogli in questione alla nozione di 'prima cessione' ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Conai.
La infondatezza delle eccezioni attoree circa l'an debitorio e la non contestazione del quantum, peraltro emergente dai documenti di conduce al rigetto della domanda posta a fondamento CP_2 dell'opposizione.
Sanzione.
La conclusione che precede determina l'infondatezza della contestazione circa l'illegittimità della sanzione che ha applicato alla consorziata a seguito della violazione da parte di CP_2 quest'ultima dell'obbligo di pagare il c.a.c..
Il mancato versamento del contributo ambientale che invece, come visto, era dovuto in base alla richiamata normativa determina la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14, del Regolamento per l'applicazione della sanzione nell'ammontare determinato in base ai criteri contenuti all'art. CP_2
13 di tale Regolamento (50% sulla metà delle somme dovute), secondo le procedure ivi previste, che, come risulta dagli atti, a seguito (cfr. docc. nn. 17 e 18 . CP_2 CP_2
Domanda riconvenzionale.
Parte
In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del proprio credito alla restituzione della somma di € 21.923,25 in ipotesi ingiustamente e illegittimamente versata negli anni 2017, 2018, 2021
e 2022 a titolo di c.a.c. per cessioni aventi ad oggetto trucioli di polipropilene e fogli monopiegati, asseritamente esenti dal relativo obbligo sia perché non qualificabili come 'imballaggio', sia perché, Parte con allegazione introdotta solo in comparsa conclusionale di replica, come sopra visto, non sarebbe utilizzatrice di tale materiale, ma solo distributrice dello stesso.
La insussistenza dell'obbligo di versare il c.a.c. in capo all'attrice determinerebbe l'assenza di titolo dei versamenti in ipotesi effettuati a soggetti che a propria volta avrebbero versato il contributo ambientale ricevuto dall'ingiunta a CP_2
pagina 15 di 17 Parte
In particolare, le somme richieste da sono quelle che risulterebbero dalla medesima pagate ai propri fornitori Chemical Plast, Chellophane & Paper s.r.l. per cessioni di imballaggio da parte di questi ultimi in qualità di cedenti alla opponente in qualità di cessionaria, con applicazione, come rilevato dal convenuto, del contributo ambientale su riga separata ed in aggiunta al prezzo di vendita, secondo la modalità tipica della prima cessione. Parte
Dalle esposte osservazioni risulta che l'azione esercitata da è un'azione di ripetizione di indebito.
Parte
Al riguardo rileva innanzitutto che non ha dato la prova del pagamento delle richieste somme ai propri fornitori, visto che la dicitura 'contributo Conai assolto ove dovuto' apposta alle fatture emesse da tali fornitori pagabili entro 60 giorni, non risultano quietanzate, con la conseguenza che non risulta documentato che le somme ivi riportate siano state effettivamente versate dall'ingiunta
(doc. n. 13 att.).
Non sono valse a supplire tale carenza probatoria le istanze istruttorie dedotte dall'attrice nella terza memoria istruttoria in quanto del tutto tardive, avendo le stesse ad oggetto istanze volte a dimostrare il versamento ai fornitori da parte propria del c.a.c., che ha contestato sin dalla CP_2
comparsa di costituzione (p. 24, punto 38)
In ogni caso rileva che l'azione di ripetizione rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, e ha, come tale, carattere personale.
Essa pertanto, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento (Cass. 2024/5268). Parte
Ne consegue che non è legittimata a chiedere a le somme in questione. CP_2
La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere rigettata.
Spese del giudizio.
Parte
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, in assenza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione perché infondata e per l'effetto conferma le statuizioni del decreto ingiuntivo opposto n. 13644/2022 R.G. 21674/2022;
pagina 16 di 17 2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice per difetto di legittimazione attiva;
3) condanna Parte_1
a pagare a
[...] Controparte_2 le spese del presente giudizio, liquidate nella misura complessiva di € 7.616,00
[...]
per onorari oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Si comunichi.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38439/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALDI ROSA, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in VIA GURDIALTO PICCOLO 79 70024 GRAVINA IN PUGLIA presso il difensore avv. CATALDI ROSA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
MICCO PADULA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI, 20 00135 ROMA presso il difensore avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti: 1) in via istruttoria: si chiede ammettere prova testimoniale del sig. sui capitoli di prova a) Testimone_1 e b) di cui alla memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.2, del 28.04.2023, depositata in pari data, nonchè le pagina 1 di 17 richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.3, del 19.05.2023, depositata in pari data, ritenute necessarie in conseguenza delle dichiarazioni di parte opposta, ovverosia: ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico della società “Chemical Plast s.r.l.” e della società “Cellophane & Paper s.r.l., della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo ambientale , nonché prova testimoniale del sig. , sui capitoli di prova A) e B) e prova testimoniale del sig. Testimone_2 [...] sui capitoli di prova C) e D) e, in caso di ammissione delle prove ex adverso richieste, si chiede Tes_3 di essere abilitati alla prova contraria. Infine, non ammettere la CTU ex adverso richiesta così come argomentato nella medesima memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.3, del 19.05.2023, depositata in pari data. 2) in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che non sono mai ricorsi i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., così come dedotto a pag. 12, dell'atto di citazione in opposizione a D.I., di cui al presente giudizio, datato il 07.10.2022, notificato in pari data al
Controparte_1
3) in via principale e nel merito: si chiede all'Ill.mo Giudicante di accogliere le domande di cui ai punti A., B., C., D., E., F. e G., rassegnate nella memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., n.1, del 30.03.2023, depositata in pari data: A. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni in premessa svolti, che il materiale denominato “Truciolo di Polipropilene” (alias, “Truciolo in PP neutro”) e quello denominato “Fogli 100X130 monopiegati 20MY” non è soggetto al pagamento del contributo ambientale in favore del Controparte_2
[...] B. Per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 22.111,55, addebitata nella fattura VQ 221 del 13.12.2021, di complessivi € 25.508,59, in quanto afferente a materiale (“Truciolo di Polipropilene” - alias,
“Truciolo in PP neutro”, e “Fogli 100X130 monopiegati 20MY”) non soggetto a contributo ambientale e, per l'effetto, rideterminare il credito dell'opposta in complessivi € 3.397,17. C. Dichiarare, altresì, non dovuta, per i fatti e le ragioni innanzi esposti, la somma di € 5.229,17, di cui alla fattura VI 165 del 13.03.2022, addebitata all'odierna opponente a titolo di sanzione. D. Per l'effetto, revocare il D.I. n° 13644/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 26.07.2022, depositato il 09.08.2022 (R.G. n° 21674/2022) e notificato il 30.08.3033, perché ingiustamente ed illegittimamente richiesto ed ottenuto ed, in ogni caso, per mancanza delle condizioni di ammissibilità prescritte dall'art. 633
e ss. c.p.c.
E. Per i fatti e le ragioni innanzi esposte, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società “ Parte_2 in nome collettivo” a vedersi rimborsare la complessiva somma di € 21.923,25, ingiustamente ed illegittimamente versata negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, in favore del Controparte_3
a titolo di contributo ambientale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli
[...] pagamenti e fino al soddisfo. F. Per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, a seguito di definitivo accertamento e quantificazione dei rispettivi crediti, e previa compensazione fra gli stessi, condannare il al pagamento, in favore della “ Controparte_2 [...]
in nome collettivo”, della complessiva somma di € 18.526,08 (pari alla Parte_2 differenza fra € 21.923,25, spettanti in rimborso all'opponente, ed € 3.397,17, spettanti all'opposta), ovvero di quell'altra somma maggiore e/o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli pagamenti e sino al soddisfo.
G. Condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio.
Salvezze illimitate.
Parte convenuta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti: 1) in via istruttoria ammettere interrogatorio formale degli amministratori pro tempore di
[...] sui capitoli di prova a), b), c), d), e), f) di cui alla memoria ex Controparte_4 pagina 2 di 17 art. 183 co. VI c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023, nonché prova testi-moniale con il teste Dott.
, sui capitoli di prova g), h), i), j), k), l), m), n), di cui alla memoria ex art. 183 co. VI Testimone_4
c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023 nonché CTU tecnica di cui alla memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2) depositata il 28/04/2023 e, in caso di ammis-sione della prova per testi sulle circostanze ex adverso capitolate, prova contraria con il testi-mone indicato nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2);
2) in via preliminare, concedere fin dalla prima udienza ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecu-torietà del decreto ingiuntivo n. 13644/2022 del 09/08/2022 del Tribunale di Milano, ovvero in subordine, concedere ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza esecutiva per il pagamento della somma di € 3.397,17 per capitale oltre interessi ex art. 13 del Regolamento Conai nel testo approvato il 14/07/2021 (già art. 12 del Regolamento nel testo previgente) dalla scadenza al saldo, con ogni consequenziale provvedimento, essendo tala somma non contestata;
3) in via principale e nel merito, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconven-zionale formulate da in quanto non provate ed Parte_2 Controparte_4 infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiun-tivo n. 13644/2022 del 09/08/2022 n.r.g. 21674/2022 del Tribunale di Milano;
4) con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 13644/2022 R.G. n. 21674/2022 nei confronti di
[...] per l'importo di € 30.737, 36 oltre interessi e spese processuali. Controparte_5
Quale titolo per la pronuncia del decreto a fatto valere un debito derivante dall'omesso CP_2
pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) in relazione ad alcune cessioni di imballaggi negli anni
2014 e 2019/2020 con l'aggiunta di un importo a titolo di sanzione per tale omesso pagamento.
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2022 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca.
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha riconosciuto il mancato pagamento da parte propria del c.a.c. quanto all'importo di € 3.397,17 ma ha fatto valere l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. quanto alla restante parte, con conseguente inesistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione comminata da in misura, peraltro determinata in base a criteri CP_2
asseritamente non motivati.
In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto l'accertamento del proprio credito della somma di € 21.923,25 corrispondente al c.a.c. in ipotesi pagato in relazione a prodotti per cui lo stesso non sarebbe dovuto.
In virtù di tale accertamento, l'attrice ha quindi domandato, previa compensazione tra la somma dalla medesima riconosciuta come dovuta a a titolo di c.a.c. e l'importo oggetto del credito per CP_2 somme pagate in assenza di obbligo, la condanna del al rimborso di € 18.526,08. CP_2
pagina 3 di 17 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza il Giudice Designato non ha ritenuto opportuno concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto reputando necessari approfondimenti in relazione alle eccezioni attoree.
Depositate le memorie istruttorie, non accolte le istanze di prova orale delle parti, all'udienza all'uopo fissata le stesse hanno precisato le riportate conclusioni davanti allo scrivente Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande delle parti.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna della controparte al CP_2 pagamento della somma di € 30.737,76 asseritamente dovuta, quanto ad € 22.111,55 a titolo di contributo ambientale (c.a.c.) ex artt. 221-224 D. Lgs. n. 152/2006, in ipotesi non versato in alcuni mesi degli anni 2014, 2019/ 2020 e quanto ad € 5.229,17 per sanzioni a causa dell'omesso versamento di tale contributo, con maggiorazione di interessi.
Parte
ha proposto opposizione lamentando l'inesistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. in relazione al tipo di materiale oggetto di cessione, ad esclusione di un piccolo importo (€ 3.397, 17) invece dovuto perché relativo a prodotti assoggettati all'obbligo del contributo.
In particolare, con riguardo alla prima contestazione, l'opponente ha rilevato che i materiali su cui ha applicato il c.a.c. per l'importo di € 22.111,55, consistono in trucioli di polipropilene CP_2
(individuato nelle fatture come truciolo in PP neutro) e in fogli 100X130 monopiegati 20MY.
Tali materiali sarebbero utilizzati per fini decorativi e non come imballaggi.
In relazione agli stessi non sarebbe pertanto dovuto il contributo ambientale richiesto dalla normativa di settore per gli 'imballaggi'.
La correttezza di siffatta conclusione sarebbe evincibile dal fatto che lo stesso avrebbe CP_2
riconosciuto come non dovuto il c.a.c. in relazione alle bobine-fogli di cielo stellato, riconoscendo la Parte natura meramente decorativa di tale prodotto (doc. n. 5 .
Attesa la identità di funzioni di tali fogli di cielo stellato e dei trucioli e i fogli monopiegati, identico sarebbe anche il trattamento in ordine al c.a.c., con conseguente esenzione anche di questi ultimi dall'obbligo in questione.
Nessun valore avrebbe la dichiarazione resa dalla sig.ra circa l'esistenza del Parte_2
debito della società verso per omesso versamento del c.a.c. nel periodo considerato (doc. n. 6 CP_2
fasc. mon.), visto che la stessa avrebbe reso detta dichiarazione senza avere gli idonei poteri rappresentativi.
pagina 4 di 17 L'insussistenza dell'obbligo di pagamento del c.a.c. determinerebbe l'inapplicabilità della sanzione comminata da in misura, peraltro arbitraria. CP_2
Inoltre, alla luce della riscontrata esenzione dei trucioli e del foglio monopiegato dall'obbligo Parte del c.a.c., avrebbe diritto alla restituzione di tutte le somme versate a tale titolo ai propri fornitori negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, per l'importo complessivo di € 21.923,25.
Le esposte osservazioni condurrebbero alla revoca del decreto opposto e alla condanna del
Parte
al pagamento a favore di dell'importo di € 18.526,08, risultante dalla differenza tra il CP_2
Parte credito di alla restituzione della citata somma di € 21.923,25 e l'importo riconosciuto dovuto a di € 3.397,17. CP_2
ha sostenuto l'infondatezza di tutte le difese attoree, facendo valere l'intervenuto CP_2 riconoscimento del debito da parte dell'opponente con la dichiarazione resa dalla legale rappresentante della società.
In ogni caso, il ha affermato che i trucioli e i fogli di plastica monopiegati CP_2
rientrerebbero nella categoria di materiale da imballaggio, come evincibile dalle direttive europee, dalla normativa italiana che ha dato attuazione a tali direttive, all'interpretazione giurisprudenziale di tale normativa e, conformemente a ciò, dalla lista di tali prodotti predisposta da (doc. 21). CP_2
La sussistenza del proprio credito determinerebbe la correttezza della sanzione applicata nel rispetto delle previsioni del Regolamento, secondo i criteri ivi indicati (artt. 4 e 14 Reg.).
Quanto alla domanda di restituzione delle somme in ipotesi versate a titolo di c.a.c. per prodotti in esenzione (sempre i trucioli e i fogli monopiegati), ha lamentato un avverso difetto di CP_2
legittimazione.
Infatti, in virtù della sua qualità di utilizzatore/cessionario (e non produttore), le somme di cui
Parte chiede la restituzione in questa sede sarebbero state versate, semmai, ai fornitori della medesima, che a propria volta li avrebbero versati a CP_2
Ne discenderebbe che l'eventuale diritto al rimborso di tali somme dovrebbe essere fatto valere nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto i pagamenti in oggetto, essendo solo questi ultimi eventualmente legittimati a far valere nei confronti di un diritto alla restituzione di somme che CP_2 essi dimostrassero di aver pagato al in assenza dell'obbligo di pagamento. CP_2
In ogni caso, trattandosi di richiesta di restituzione del c.a.c. in ipotesi versato per trucioli e foglio monopiegati, la stessa sarebbe infondata nel merito, considerato che, come visto, detto materiale sarebbe qualificabile come 'imballaggio' dalla normativa di settore.
Funzionamento CP_2
pagina 5 di 17 Prima di esaminare nel dettaglio le eccezioni attoree giova premettere qualche parola in merito al funzionamento del sistema relativo al prelievo del contributo ambientale spettante ai singoli consorzi di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio di rispettiva competenza.
Al fine del conseguimento degli obiettivi ivi previsti, l'art. 224 D. Lgs. 2006/152 fissa in capo a la competenza a svolgere funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei consorzi di CP_2
filiera rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi e degli altri operatori economici coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio nonché di questi ultimi con la
Pubblica Amministrazione, ripartendo tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico.
L'art. 223 D. Lgs. n. 152/2006 prevede la costituzione di un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale d'imballaggio e stabilisce che i singoli produttori –utilizzatori, devono obbligatoriamente aderire al consorzio di competenza, qualora non optino per una delle alternative previste dall'art. 221, comma III, lett. a) e c) D. Lgs. n. 152 cit.
Secondo la lett. r dell'art. 218, comma 1, di tale Decreto sono 'produttori': i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio mentre secondo la lett. s di tale norma sono 'utilizzatori': i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Al fine di raggiungimento degli obiettivi di i consorziati devono corrispondere un CP_2 contributo, c.d. 'c.a.c.', che rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui ripartisce tra CP_2
produttori ed utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
Il prelievo del c.a.c. avviene all'atto della c.d. 'prima cessione' di imballaggi, la cui definizione
è mutata proprio a cavallo degli anni rilevanti in questa sede, e, quindi tra il 2018 e il 2019.
In particolare, fino al 31.12.2018 la prima cessione è stata ricondotta al 'trasferimento anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale: - dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati ad un auto- produttore che gli risulti o si autodichiari tale' (cfr. art. 14 co. 1 lett. c) Statuto Conai e art. 4, co. 4, del
Regolamento Conai, nelle versioni via via vigenti).
Dal 1.1.19 la prima cessione è stata fatta coincidere col trasferimento effettuato non solo dall'ultimo produttore ma anche dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
pagina 6 di 17 In attuazione di tale sistema, l'art. 14, comma 1, lett. g) dello Statuto ha stabilito che le CP_2
somme dovute da produttori e utilizzatori di imballaggi a titolo di contributo ambientale e relativi accessori siano versate a che provvede ad incassarle in nome e per conto dei consorzi costituiti a CP_2 sensi dell'art. 223 D. Lgs. n. 2006/152.
Tali somme entrano, quindi, direttamente a far parte dei mezzi propri di questi ultimi in forza delle convenzioni di cui ai successivi commi 2 e 3 di tale art. 14 Statuto Conai cit.
In adempimento di tali disposizioni Conai e i singoli consorzi di filiera, hanno, conseguentemente, sottoscritto le apposite convenzioni disciplinanti la gestione del contributo ambientale.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, in data 30.11.2015 e hanno
CP_2 CP_6 stipulato la convenzione che all'art. 2 ha stabilito che 'il contributo ambientale è incassato da in
CP_2 nome e per conto del ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. g) dello Statuto e del
CP_2 CP_2 mandato con rappresentanza di cui all'All. 1, appositamente conferito, ed è versato dal a
CP_2
nell'ammontare risultante dalle rimesse effettuate dai consorziati (…)' (doc. n. fasc. CP_6 CP_2
mon.).
Con il citato All. 1 ha, pertanto, conferito a un mandato con rappresentanza per CP_6 CP_2
l'incasso del c.a.c. relativo agli imballaggi in plastica, con l'espletamento delle attività a ciò necessarie con autonomia di organizzazione e mezzi adeguati.
La suddetta convenzione e il relativo allegato, nelle versioni via via rinnovate, hanno così disciplinato sia i rapporti interni tra e che i poteri del rappresentante erso i terzi. CP_2 CP_6 CP_2
Posto il potere di di incassare il c.a.c., passando ad esaminare la disciplina relativa alla CP_2
determinazione dello stesso ed alle modalità di pagamento sua determinazione, l'art. 224, comma 3, D.
Lgs. 2005/152 attribuisce a il compito, di determinare con le modalità individuate dallo Statuto, CP_2
in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale,
L'art. 14, comma 1, lett. c) dello Statuto stabilisce quindi che le somme dovute dai consorziati produttori e utilizzatori di imballaggio sono sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale dovuto e della tipologia del materiale di imballaggi.
L'art. 4 del Regolamento Conai statuisce che il contributo ambientale è determinato dal
Consiglio di Amministrazione A tal fine il Consiglio di Amministrazione di CP_2
Il medesimo art. 4, comma 11, dispone, infine, che 'entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorziato percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture
pagina 7 di 17 emesse o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi in relazione a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene (…). Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale dichiarazione devono essere comunicati al mediante il modello di dichiarazione approvato dal CP_2
Consiglio di Amministrazione o su delega di questo dal Comitato Esecutivo con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione;
gli stessi importi devono quindi essere versati al entro 90 CP_2 giorni dal termine di liquidazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei conti correnti bancari del CP_2 ogni relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 D. Lgs. 2006/152 (…)'.
L'art. 13 del Regolamento stabilisce inoltre che la grave violazione degli obblighi consortili ivi previsti, tra cui l'omesso pagamento del c.a.c., determina l'applicazione della sanzione pecuniaria nelle misure specificate al relativo terzo comma.
Vicende tra le parti.
Ciò premesso, dai documenti di causa emerge che nel corso di una verifica, ha riscontrato CP_2
Parte che ha dichiarato erroneamente a taluni fornitori di essere un produttore di imballaggi, con conseguente esenzione dall'obbligo del c.a.c., non essendo l'operazione qualificabile come 'prima cessione', ai sensi del Regolamento.
Secondo le procedure indicate nel regolamento, il ha quindi iniziato uno scambio via CP_2
Parte pec con per ottenere chiarimenti circa la situazione di tale società e gli adempimenti degli obblighi consortili, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.
Alla luce della documentazione ricevuta, ha quindi verificato che nel 2014 e nel biennio CP_2
2019/20 la consorziata aveva effettuato acquisti di imballaggi in esenzione dal contributo ambientale senza idoneo titolo, maturando un debito nei propri confronti di € 20.908,68 (doc. n. 17 . CP_2
Contr
In data 15.11.21 ha quindi inviato a il modello 6.5 contenente il riconoscimento di tale debito, invitando la consorziata a compilarlo debitamente (doc. n. 15 CP_2
Parte
In data 2.12.21 ha sottoscritto detto modello, allegandolo ad una mail con cui ha dato atto di essere in attesa della relativa fattura da parte di con applicazione della massima rateizzazione CP_2
da addebitarsi direttamene sul conto corrente della società (doc. n. 16 . CP_2
Contestualmente, ha avviato anche l'iter sanzionatorio nei confronti della consorziata CP_2
inadempiente, applicando la pena pecuniaria nella misura prevista dal Regolamento, pari alla metà del
50% delle somme dovute (€ 20.908,68) per l'importo di € 5.222,17.
Nella perdurante inerzia di ha agito in via monitoria per il recupero del descritto CP_8
credito, maggiorato degli interessi previsti dal Regolamento.
pagina 8 di 17 Non contestazione dell'importo di € 3.397, 17
Per comodità espositiva, giova prendere le mosse dalla parte del credito azionato relativo all'omesso pagamento del c.a.c. dell'importo di € 3.397, 17 per la cessione di materiale che la stessa ingiunta ha riconosciuto essere dovuto in quanto pacificamente qualificabile come 'imballaggio' ai sensi della relativa disciplina (cfr. infra). Parte
Considerato che erroneamente ha dichiarato che le cessioni avvenute con AR Adesivi,
(2014) e LA RL (2019) sarebbero esenti da c.a.c., la stesssa è debitrice di tale somma Parte_3
nei confronti di CP_2
Parte
Dichiarazione di in data 2.12.21
Passando a verificare la restante parte del credito azionato, rileva che, come visto, nel corso
Parte delle interlocuzioni con ha inviato, debitamente sottoscritto, all'opposto il modello 6.5. CP_2
contenente il riconoscimento del debito per omesso pagamento del contributo nell'ammontare di €
20.908,68 calcolato da ulla base della documentazione contabile fornita dalla stessa consorziata. CP_2
Nella mail di accompagnamento, l'ingiunta ha confermato la propria volontà di riconoscere il debito della società, chiedendo l'emissione della fattura e la rateizzazione del debito in questione con addebito diretto dul conto corrente (doc. n. 16 CP_2
Detta dichiarazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
Non vale a togliere pregio a tale conclusione la contestazione dell'attrice secondo cui la soggetta firmataria di tale dichiarazione, sarebbe stata priva dei poteri Parte_2
rappresentativi della società.
La doglianza attorea è fondata sulla previsione statutaria secondo cui 'l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio vengono affidate ai soci Parte_2
e i quali potranno compiere con firma disgiunta tutti gli atti di ordinaria e
[...] Parte_2 straordinaria amministrazione ed operazioni il cui importo deve essere inferiore o pari ad € 10.000,00.
Tuttavia sarà necessario l'agire congiunto e la firma abbinata dei soci e Parte_2
per operazioni di importo superiore ad € 10.000,00 per acquistare, vendere Parte_2
permutare mobili, immobili, contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni delle società, contrarre operazioni di leasing, partecipare ad appalti pubblici e privati, assumere obbligazioni anche cambiarie, stipulare con istituti di credito contratti di conto corrente con facoltà di fido, fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le banche, gli istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, acconsentire cancellazioni e annotamenti ipotecari quando il debito sia stato estinto;
rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i funzionari degli uffici del territorio da responsabilità'.
pagina 9 di 17 Considerato che l'ammontare del credito fatto valere da è più alto della soglia di € CP_2
10.000,00, l'atto di riconoscimento del debito da parte della società avrebbe dovuto essere effettuato congiuntamente dai soci amministratori con conseguente inefficacia della dichiarazione resa dalla sola
Parte_2
Posta l'effettiva poca chiarezza della citata disposizione, occorre procedere alla relativa interpretazione, secondo le norme di cui agli artt. 1362 e ss c.c. considerata la natura contrattuale
Parte dell'atto di costituzione della (artt. 2293 e 2251 c.c.).
A tal fine giova richiamare innanzitutto il dato letterale e l'interpretazione sistematica.
La prima affermazione attribuisce ai soci e Parte_2 Parte_2
l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, con poteri disgiunti, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il cui importo sia pari o inferiore ad €
10.000,00.
Con la parola 'tuttavia', la clausola prevede la necessità dell'agire congiunto dei soci/amministratori per una serie di casi specificamente indicati il cui importo sia superiore alla cifra di € 10.000,00.
La congiunzione avversativa induce a ritenere che il principio dell'amministrazione congiunta sopra la soglia di € 10.000,00 non si applicherà sempre, ma solo per le operazioni specificamente ivi indicate.
La diversa interpretazione proposta dall'attrice finirebbe per togliere significato, in violazione dell'art. 1369 c.c., alla suddetta congiunzione, essendo ovvio che se per tutte le operazioni di importo superiore ad € 10.000,00 fosse stata necessaria la firma congiunta, non sarebbe servito specificare, in modo avversativo, i singoli negozi per cui la stessa era necessaria.
L'esposta interpretazione della volontà delle parti trova conferma nella disciplina che regola il tipo di società prescelto dai sigg.ri ed in particolare nell'art. 2266 c.c. che stabilisce che la Parte_2
rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.
Ed infatti, proprio alla luce del principio generale dettato da tale articolo per il quale la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci amministratori per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, la Suprema Corte ha statuito che le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, sono di stretta interpretazione e non estensibili alle attività non indicate (Cass. 2002/13146).
In ogni caso, rileva che la menzionata dichiarazione è stata inviata dall'amministratrice
[...] dall'indirizzo pec della società, quale risultante dalla visura Parte_2 Email_1
presso la Camera di Commercio (doc. n. 3 fasc. mon. . CP_2
pagina 10 di 17 Tale indirizzo è esattamente quello indicato dall'ingiunta, che in data 14.4.21 in risposta ad una mail proveniente da così scriveva: 'con la presente sono a chiedervi di trasmettere quanto CP_2 prima a questo indirizzo pec la documentazione ai fini dell'autodenuncia relativamente al materiale di imballo acquistato nel 2014 da alcuni fornitori' (doc. n. 25 . CP_2
Il medesimo indirizzo è anche lo stesso utilizzato dall'ingiunta durante tutti gli scambi di corrispondenza con nel corso delle verifiche per il pagamento del c.a.c. con cui essa, a volte CP_2
firmandosi con il nome di a volta omettendo la firma, ha inviato la documentazione Parte_2 richiesta dal al fine di effettuare le verifiche circa l'adempimento degli obblighi consortili CP_2
(docc. nn. 8, 8.1, 10, 10.1, 14 dando atto della presenza di 7 anni di errori circa il calcolo del CP_2
c.a.c. (doc. n. 26 . CP_2
Ancora, è sempre la medesima il soggetto che sin dal 2019 ha interloquito coi Parte_2 propri fornitori circa l'attestazione di cessione tra produttori e/o commercianti, come evincibile dal doc.
n. 19.1. di Conai
Ritiene il Tribunale che i descritti elementi siano idonei ad ingenerare in l'incolpevole CP_2 affidamento circa l'effettiva sussistenza del potere rappresentativo in capo alla socia amministratrice
Parte_2
La situazione di apparenza del diritto comporta tutte le relative implicazioni nei confronti del soggetto che, senza sua colpa, confida in tale apparenza ad inclusione del riconoscimento del debito, quale confessione stragiudiziale proveniente dal titolare del diritto (Cass. 2018/18519; Cass.
1978/3146).
Da quanto precede risulta che la dichiarazione resa dalla nella mail inviata via pec Parte_2 in data 2.1.2.2021 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Come noto la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (cfr., da ultimo, Cass. 2024/10464; Cass. 2022/2091).
Obbligo di pagamento del c.a.c.
Parte
Da ciò consegue che gravava in capo ad l'onere di dare la dimostrazione della inesistenza del credito di CP_2
A tal fine l'attrice ha sostenuto che il materiale su cui ha applicato il c.a.c. sarebbe esente CP_2
dal relativo pagamento, in quanto non rientrante nella nozione di imballaggio.
pagina 11 di 17 In particolare, i fogli di plastica trasparente monopiegati e i trucioli di polipropilene sarebbero dalla stessa utilizzati a fini decorativi e non ai fini di imballo, proprio come le bobine - fogli di cielo stellato che lo stesso avrebbe riconosciuto esenti. CP_2
A fronte di tale contestazione, per verificare l'assoggettabilità o meno al c.a.c. dei citati materiali, occorre verificare la nozione di imballaggio normativa di imballaggio e la relativa interpretazione giurisprudenziale.
In particolare, l'art. 218 D. Lsg. n. 2006/152, stabilisce, per quello che rileva in questa sede, che 'Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed
i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei'.
In relazione a tale norma, la Suprema Corte, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia, ha stabilito innanzitutto che, ai fini della ricomprensione dei materiali nella nozione di 'imballaggio', le funzioni di contenimento, di protezione, di manipolazione, di consegna e presentazione delle merci non devono coesistere cumulativamente.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che la verifica della funzione svolta dai singoli materiali/prodotti, necessaria ai fini della qualifica di imballaggio, va effettuata sulla base di una valutazione ex ante ed in astratto della funzione tipica (Cass. n. 2018/19312 che richiama Corte di
Giustizia, sentenza del 29/4/2004, nella causa C-341/01; nel merito, Trib. Roma, n. 2020/3222; Trib.
Roma n. 2016/19252).
Passando a considerare a questo punto il materiale oggetto di contestazione, e prendendo le mosse dai trucioli di polipropilene, rileva che gli stessi vengono abitualmente utilizzati come materiale pagina 12 di 17 di riempimento al fine di proteggere i prodotti, spesso alimentari, posti all'interno di una scatola o di diverso contenitore, dagli urti nel trasporto.
Ed infatti, alla relativa voce nei dizionari della lingua italiana, per quello che rileva in questa sede, risulta che gli stessi costituiscono materiale utilizzato a scopo protettivo negli imballaggi (voce truciolo il dizionario Garzanti on line così recita: '1. striscia più o meno sottile, generalmente arricciata, di materiale che si asporta da un pezzo di legno o di metallo lavorato con una pialla, una piallatrice o con altre macchine utensili;
anche, sottilissimo ritaglio di carta, plastica o altro materiale usato a scopo protettivo negli imballaggi. Analogamente, il dizionario Treccani, alla voce truciolo così prevede: Materiale di scarto a forma di striscia di piccolissimo spessore, spesso arricciata, ottenuto in alcune lavorazioni del legno o del metallo, utilizzabile, se di legno, nella preparazione di truciolati, come materiale isolante o da imballaggio e nell'industria chimica, come materiale per fusione se di metallo. Per analogia, vengono dette trucioli le sottilissime strisce di carta, paglia, materiale plastico, adoperate a scopo protettivo nell'imballaggio di oggetti fragili'.
Dalle riportate definizioni emerge che la funzione usuale di tali trucioli è quella di imballo (cfr. lista esemplificativa degli imballaggi, sotto la voce 'pluribolle e simili', doc. n. 21Conai). Parte
Ciò posto, in virtù dell'art. 1988 c.c. sarebbe spettato a dare la dimostrazione che in concreto i trucioli de quibus vengono utilizzati per finalità diverse da quelle dell'imballo.
Parte
Tutt'al contrario, ha portato come esempio di utilizzo del materiale in oggetto proprio un caso in cui lo stesso viene destinato all'imballo, nel senso previsto dalla lett. a) dell'art. 218 TUA.
Le foto allegate sub doc. n. 11 della citazione evidenziano infatti che le pagliette in questione vengono usate nei cesti natalizi contenenti bottiglie di vetro (olio, vino, aceto), al fine di proteggere dette bottiglie dai danni nel trasporto, assicurando nel contempo la presentazione della merce contenuta nel cesto stesso.
Da quanto sopra, risulta la assoggettabilità del materiale di cui alle fatture azionate da al CP_2
c.a.c.
Non valgono a smentire detta conclusione le contestazioni dell'attrice, sollevata nella comparsa conclusionale di replica per la prima volta, secondo cui il c.a.c. non sarebbe dovuto, in quanto le compravendite di tali prodotti non sarebbero qualificabili come 'prime cessioni' ai sensi della menzionata normativa.
In particolare, essa non sarebbe qualificabile come utilizzatrice dei trucioli in questione visto che la stessa non li utilizzerebbe per se stessa ma li cederebbe, confezionati in sacchettini, al consumatore finale, che ne farebbe l'uso preferito.
pagina 13 di 17 L'eccezione, innanzitutto, è inammissibile in quanto tardiva e formulata in violazione del principio di non contestazione.
Infatti, la qualità di soggetto tenuto al pagamento del c.a.c. per aver effettuato una prima cessione ai sensi della sopra richiamata normativa costituisce proprio il presupposto su cui il CP_2
ha basato la propria domanda, come evidenziato in ogni atto difensivo di tale parte. Parte
Considerato che mai, prima della comparsa conclusionale di replica, ha contestato tale circostanza, la questione non può trovare accoglimento in questa sede.
In ogni caso, rileva che detta affermazione contraddice quanto dichiarato dalla stessa attrice nei citati scambi di corrispondenza con in cui essa così ha dichiarato 'la mia azienda è l'utilizzatore CP_2 dell'imballo stesso' (doc. n. 25 CP_2
Parte
Ancora, anche a seguire il cambio di prospettazione della e ad accogliere la tesi che la
Parte non sarebbe l'utilizzatrice degli imballi ma una mera distributrice degli stessi rileva che detta tesi non è comunque fondata.
Infatti, come già visto, il novellato art. 4 del Regolamento Conai ha incluso nella cosiddetta
'prima cessione' (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai) pure il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Con tale norma, il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, essendo stato, quindi, spostato, il prelievo del c.a.c. al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo 'utilizzatore' (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci). Parte
Considerato che nella tesi attorea, si sarebbe limitata a rivendere a terzi utilizzatori finali le bustine confezionate di trucioli che essa avrebbe acquistato dai propri fornitori, la stessa rientrerebbe nella categoria di commerciante di imballaggi vuoti e sarebbe, come tale, tenuta al pagamento del c.a.c.
Infatti, come visto, le operazioni contestate ed esaminate in questa sede sono relative al 2019 e al 2020, quando già vigeva il nuovo Regolamento.
L'eccezione in parte qua risulta pertanto infondata.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all'altro dei materiali su cui ha applicato CP_2
il c.a.c., e cioè i fogli 100X130 monopiegati 20MY.
Trattasi, come evincibile dal doc. n. 11 dell'attrice, dei fogli flessibili di plastica trasparente in cui viene avvolta la merce, e, quindi, nell'esempio già citato, la carta in cui viene confezionato il cesto natalizio pieno di prodotti.
pagina 14 di 17 Anche in questo caso, la funzione del materiale, trasparente e privo di identità, svolge, nella funzione comune e secondo quella valutazione prognostica richiesta dalla Corte di Giustizia e dalla
Cassazione, un'opera di contenimento della merce assicurandone il contenimento e la presentazione (v.
All. E, punto 2, lett. ii, D. Lgs. N. 2006/152, che menziona i sacchetti di plastica il e le pellicole di plastica trasparenti: cfr. anche doc. 21 . CP_2
Parte
A ciò si aggiunge che tenuta al relativo onere probatorio, non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso uso dei fogli in questione.
Analogamente a quanto sopra visto, sono inammissibili e comunque infondate le allegazioni attoree circa la non riconducibilità alle compravendite dei fogli in questione alla nozione di 'prima cessione' ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Conai.
La infondatezza delle eccezioni attoree circa l'an debitorio e la non contestazione del quantum, peraltro emergente dai documenti di conduce al rigetto della domanda posta a fondamento CP_2 dell'opposizione.
Sanzione.
La conclusione che precede determina l'infondatezza della contestazione circa l'illegittimità della sanzione che ha applicato alla consorziata a seguito della violazione da parte di CP_2 quest'ultima dell'obbligo di pagare il c.a.c..
Il mancato versamento del contributo ambientale che invece, come visto, era dovuto in base alla richiamata normativa determina la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14, del Regolamento per l'applicazione della sanzione nell'ammontare determinato in base ai criteri contenuti all'art. CP_2
13 di tale Regolamento (50% sulla metà delle somme dovute), secondo le procedure ivi previste, che, come risulta dagli atti, a seguito (cfr. docc. nn. 17 e 18 . CP_2 CP_2
Domanda riconvenzionale.
Parte
In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del proprio credito alla restituzione della somma di € 21.923,25 in ipotesi ingiustamente e illegittimamente versata negli anni 2017, 2018, 2021
e 2022 a titolo di c.a.c. per cessioni aventi ad oggetto trucioli di polipropilene e fogli monopiegati, asseritamente esenti dal relativo obbligo sia perché non qualificabili come 'imballaggio', sia perché, Parte con allegazione introdotta solo in comparsa conclusionale di replica, come sopra visto, non sarebbe utilizzatrice di tale materiale, ma solo distributrice dello stesso.
La insussistenza dell'obbligo di versare il c.a.c. in capo all'attrice determinerebbe l'assenza di titolo dei versamenti in ipotesi effettuati a soggetti che a propria volta avrebbero versato il contributo ambientale ricevuto dall'ingiunta a CP_2
pagina 15 di 17 Parte
In particolare, le somme richieste da sono quelle che risulterebbero dalla medesima pagate ai propri fornitori Chemical Plast, Chellophane & Paper s.r.l. per cessioni di imballaggio da parte di questi ultimi in qualità di cedenti alla opponente in qualità di cessionaria, con applicazione, come rilevato dal convenuto, del contributo ambientale su riga separata ed in aggiunta al prezzo di vendita, secondo la modalità tipica della prima cessione. Parte
Dalle esposte osservazioni risulta che l'azione esercitata da è un'azione di ripetizione di indebito.
Parte
Al riguardo rileva innanzitutto che non ha dato la prova del pagamento delle richieste somme ai propri fornitori, visto che la dicitura 'contributo Conai assolto ove dovuto' apposta alle fatture emesse da tali fornitori pagabili entro 60 giorni, non risultano quietanzate, con la conseguenza che non risulta documentato che le somme ivi riportate siano state effettivamente versate dall'ingiunta
(doc. n. 13 att.).
Non sono valse a supplire tale carenza probatoria le istanze istruttorie dedotte dall'attrice nella terza memoria istruttoria in quanto del tutto tardive, avendo le stesse ad oggetto istanze volte a dimostrare il versamento ai fornitori da parte propria del c.a.c., che ha contestato sin dalla CP_2
comparsa di costituzione (p. 24, punto 38)
In ogni caso rileva che l'azione di ripetizione rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, e ha, come tale, carattere personale.
Essa pertanto, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento (Cass. 2024/5268). Parte
Ne consegue che non è legittimata a chiedere a le somme in questione. CP_2
La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere rigettata.
Spese del giudizio.
Parte
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, in assenza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione perché infondata e per l'effetto conferma le statuizioni del decreto ingiuntivo opposto n. 13644/2022 R.G. 21674/2022;
pagina 16 di 17 2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice per difetto di legittimazione attiva;
3) condanna Parte_1
a pagare a
[...] Controparte_2 le spese del presente giudizio, liquidate nella misura complessiva di € 7.616,00
[...]
per onorari oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Si comunichi.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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