TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7392/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MASO GIUSEPPE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASO GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/09/2009 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a FRANCIA il 12/05/1976, matrimonio e trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VAZZOLA, alle seguenti condizioni:
2) La casa coniugale con gli arredi, sita in Vazzola (TV), via Liberazione n. 110, viene assegnata alla sig.ra che ne è la proprietaria, che vi abiterà con i figli;
Parte_1
Per_ 3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, con la residenza ed il Per_1 Per_3
collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con possibilità del padre di tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente alle esigenze dei minori. Il padre potrà comunicare quotidianamente per telefono con i figli e far loro visita quando vorrà, previo accordo con la madre, e tenerli con sé ogni mercoledì pomeriggio sino a cena e dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera a settimane alterne. Qualora nei giorni e periodi sopra indicati il padre abbia impegni di lavoro, il giorno di visita ed il fine settimana potranno essere spostati. Il padre potrà tenere con sé i figli una settimana durante le festività natalizie, alternando il Natale ed il Capodanno con la madre di anno in anno, nonché le ferie pasquali ad anni alterni e due settimane consecutive durante il mese di agosto, in periodi da concordarsi fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
2 Per_ 4) A titolo di concorso nel mantenimento di e minorenni non ancora Per_1 Per_3
economicamente indipendente, il signor corrisponderà mensilmente alla signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di € 120,00 (centoventi/00) per ogni figlio (€ 360,00 totali con indicizzazione annua in base all'Istat), oltre le spese straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, i genitori provvederanno pertanto ciascuno al 50% così come disciplinato e previsto dal Protocollo presso il
Tribunale di Treviso;
5) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF è di competenza di entrambi i genitori al 50% mentre l'assegno unico di totali € 786,00 mensili, o quello che risulterà, previsto a favore dei figli Per_1
Per_
e rimarrà assegnato interamente alla madre;
Per_3
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, pretese economiche da rivolgersi per il reciproco mantenimento;
7) Quanto depositato sui conti correnti, personali o in comune, accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto alla divisione del loro contenuto;
8) I coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
9) I coniugi nulla oppongono al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio a favore dei figli minori;
10) Spese di lite compensate
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
4