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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato CALA' SILVANA Parte_1
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA
- Appellato - All'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.267/2023 del 22.03.2023 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda proposta con ricorso depositato il 25 novembre 2021 con cui
, deducendo di aver lavorato nel periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2019 Parte_1 alle dipendenze della quale bracciante agricolo, aveva chiesto Controparte_2
l'annullamento del provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, notificatogli in data 12.4.2021, ed il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo periodo, negatagli dall' nonché del diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, CP_1 sospendendo ogni richiesta di restituzione delle somme già versate a titolo di disoccupazione agricola e condannando l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute. Il Tribunale ha ricordato che “grava sul lavoratore istante l'onere di allegare specificamente gli elementi che integrano la fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di disoccupazione, non potendosi, altrimenti, attribuire significato all'eventuale mancata contestazione
1 del convenuto al riguardo e dovendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza assertiva imputabile all'attore”; ha dunque rilevato che, nella fattispecie, il si era limitato, in Pt_1 ricorso, ad allegare lo svolgimento di attività agricola negli anni 2018 e 2019, omettendo di allegare sia “la sussistenza del requisito – necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali oggetto di causa – costituito da almeno 102 giornate lavorative in ciascun anno di riferimento”, sia l'indicazione dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nonchè del tipo di mansioni specificamente svolte. Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 20 aprile 2023, reiterando le argomentazioni di merito già dedotte a sostegno del rivendicato diritto e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale tempestivamente indicata. Ha resistito l' con memoria del 15 maggio 2023; ribadisce che il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro si inseriva nel contesto di un accertamento ispettivo (esitato nella verifica del carattere simulato di gran parte dei rapporti instaurati con i braccianti agricoli, v. verbale del 19 marzo 2021, relativo al periodo 1.07.2016-13.08.2020) con il quale si era evidenziato l'impiego di un volume di personale dipendente di gran lunga superiore al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima – e diminuito drasticamente a seguito Controparte_3 dell'inizio delle verifiche ispettive –, e che attestava, altresì, attraverso l'analisi delle denunce Iva, un andamento assolutamente antieconomico dell'attività di impresa, i cui conti bancari non avevano evidenziato movimentazione di contanti tale da giustificare l'erogazione delle retribuzioni;
a tale stregua, evidenziava la manifesta infondatezza del gravame e delle ragioni prospettate, per la mancanza di allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti costitutivi dell'asserito rapporto di lavoro subordinato agricolo. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* L'appello è infondato e va respinto. L'art. 1 del DPR 3 dicembre 1970, n.1049 (recante norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli) stabilisce: “le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti;
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
2 iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui avallato, è nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 e n. 2739/2016) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass., 5.4.2000 n.4232, v. pure Cass., 29.5.2000 n.7093). Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice. In tale ambito, dunque, la circostanza che l – in base ad autonomo CP_1 accertamento ispettivo esitato nel su citato verbale del 19 marzo 2021– abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato agricolo perché simulato, cancellando il ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, comportava l'onere dell'odierno appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse soltanto l'asserito datore di lavoro. Premesso, pertanto, che, nella specie, l'accoglimento del gravame sia subordinato all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato, ritiene la Corte che l'appellante non abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio. Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dall'allegazione di
3 quelle circostanze sintomatiche dalle quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo. Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (da ritenere attenuata in ipotesi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata- v. Cass n.7587/2018). Elementi, quelli elencati, neppure allegati in prime cure dal ricorrente che, limitandosi a contestare l'esito dell'ispezione nonché la legittimità del provvedimento impugnato e “di tutti gli atti che ne derivano” ed omettendo, altresì, di precisare i comuni e le località in cui erano ubicati i terreni presso i quali aveva svolto le sue mansioni (neppure indicate), oltre che l'orario di lavoro osservato e i giorni della settimana in cui le aveva prestate, ha dedotto, a sostegno dell'assunto di avere svolto attività lavorativa quale “dipendente per gli anni 2018 - 2019 della
[...] sita a Palma di Montechiaro in c.da Vallone Secco con sede legale a Controparte_3
Palma di Montechiaro sulla S.S.115, 58” sede ove “svolgeva attività di bracciante agricolo per la coltivazione e raccolta di prodotti agricoli” (non meglio precisati) come risultante, a suo dire “sia dall' , dalle buste paghe e dal certificato di idoneità lavorativa rilasciato dal CP_4
Medical Center Vella, ai fini dell'assunzione”, che da una prova testimoniale, già correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, perché meramente assertiva dell'esistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall' e non articolata in CP_1 maniera circostanziata (“E' vero che il sig. ha lavorato per gli anni 2018- Parte_1
2019 alle dipendenze dalla ”; “E' vero che il sig. svolgeva lavoro di Controparte_2 Pt_1 coltivazione e raccolta alle dipendenze della ”; “E' vero che lei vedeva tutti Controparte_2
i giorni degli anni 2018-2019 il sig. sul posto di lavoro svolgere attività alle Parte_1 dipendenze della ” - v. pag. 5 ricorso). Controparte_2
Non soccorre ad emendare tale carenza di allegazione il contenuto delle note depositate dal nel corso del giudizio di primo grado, in data 21.09.2022, con Pt_1 cui lo stesso ha dedotto che quale “lavoratore agricolo dipendente dell'Azienda Agricola Bracco si recava ogni mattina alle 06.30, presso la sede di lavoro che a volte era nella zona di Naro c/da a volte in c/da Vallone Secco, c/da Cipolla e c/da Cimino, (deduzioni, Per_1 queste, peraltro difformi da quelle dedotte con l'atto di appello, nel quale sostiene, invece, di aver lavorato nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, indicando terreni siti anche nella c/da Ciccobriglio) dove lavorava nei vigneti e negli
4 uliveti ove svolgeva vari lavori di pulitura, potatura e zappatura degli ulivi, ma anche di pulitura dei tralci dei vigneti e di raccolta di uva. Il lavoro veniva svolto dal sig. dalle ore 6.30. alle Pt_1 ore 15.00, lo stesso lavorava dal lunedì al sabato, seguendo le direttive impartite del proprio datore di lavoro che lo stesso dava ad inizio settimana. Il pagamento delle retribuzioni avveniva con acconti settimanali che venivano corrisposti in contanti”; ed ha aggiunto che “Tutto quanto appena illustrato è corrispondente alle dichiarazioni rese spontaneamente agli organi accertatori durante l'accesso ispettivo del 19.03.2021”, di cui ha chiesto “l'esibizione all' al fine di CP_1 accertare la spontaneità delle risposte date da parte ricorrente al momento delle domande poste dagli organi accertatori”; va, infatti, rilevata la tardività di tali deduzioni in relazione al
“rito lavoro” in cui “l'onere di tempestiva allegazione comporta l'assolvimento dello stesso dalle parti nel loro primo scritto difensivo (nella specie, ricorso ex art. 414 cpc)”. La carenza allegatoria era, inoltre, ostativa all'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art 421 e 437 cpc, che possono riguardare soltanto fatti tempestivamente allegati dalle parti e, laddove sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. Cass. Ordinanza n.1100 del 16/01/2023 e sentenza n.25346 del 9/10/2019). La prova testimoniale che l'appellante reitera in questa sede (peraltro su capitoli diversi da quelli proposti in ricorso, ma adattati con riferimento alle nuove circostanze tardivamente dedotte con l'atto di appello) è, quindi, inammissibile.
Parimenti non utile allo scopo, a fronte della contestazione della natura fittizia del rapporto o dell'insussistenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., è la documentazione prodotta dal lavoratore per il suo carattere meramente indiziario in quanto di provenienza unilaterale (costituita dalle buste paga, dalle Comunicazioni obbligatorie Unificato Unilav anni 2018 e 2019 e dalla dichiarazione reddituale 2020) ossia formata dal presunto datore di lavoro sulla scorta dei medesimi dati che l' ha contestato, ed inidonea, quindi, a dimostrare sia CP_5
l'esistenza che la consistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso, come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Proprio perché tali documenti sono funzionali a fornire l'apparenza di regolarità nei casi di rapporti lavorativi simulati, l'indagine circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda datrice, non può fondarsi sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera. In ogni caso, la genericità del contenuto di tali Modelli Unilav (si denuncia la qualifica di “bracciante agricolo” e “tipo di lavorazione: lavori vari”) e delle buste paga (che indicano la qualifica di “operaio” e le mansioni di “coltivazione e raccolta”), nulla apportano alla tesi del ricorrente e non smentiscono l'esito dell'indagine ispettiva.
5 Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata. Nulla è dovuto per spese dalla parte appellante, nonostante la soccombenza, risultando ritualmente formata e depositata la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.267/2023 resa il 22.03.2023 dal Tribunale GL di Agrigento. Dichiara irripetibili le spese di questo grado. Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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