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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2968 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
23/11/1961
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
VICENTINA (VI) il 28/01/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato AMA'
MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vò Euganeo
(PD);
2) Confermare il mantenimento della figlia nella misura del 50% a carico di Per_1 ciascun coniuge, come da statuizione contenuta nella sentenza di separazione consensuale e sino al raggiunto l'autosufficienza economica. Nello specifico a) quanto al padre lo stesso verserà mensilmente la somma di €.500,00 CP_1 mediante accredito nel conto corrente intestato alla figlia (Isy Bank di Intesa Per_1
San Paolo s.p.a.,IBAN: [...]) entro il giorno 10 di ciascun mese;
b) quanto alla madre , la stessa provvederà a sostenere mensilmente Controparte_2 il canone di locazione dell'appartamento a AR (ove la figlia già da tempo Per_1 occupa durante la frequentazione dell'Ateneo cittadino) mediante bonifico diretto al locatore, oltre a corrispondere mensilmente alla figlia entro il giorno 10 di Per_1 ciascun mese, l'importo di € 200,00;
c) ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% per tutte le spese conseguenti e necessarie al raggiungimento del titolo universitario - e con diritto di prendere visione dei relativi documenti fiscali comprovanti il relativo costo - (a titolo di esempio: tassa di iscrizione all'Università, testi scolastici, corsi, tasse, contributi, assicurazione personale vita, etc), oltre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) o che il SSN non potrà garantire nei termini imposti dalla patologia;
d) per tutte le altre spese che la figlia non potrà affrontare con mezzi propri e Per_1 che siano essenziali per lo sviluppo e la crescita, anche sociale, saranno sempre in quota al 50% previo consenso unanime dei genitori alla spesa.
3) i coniugi, confermando di essere autosufficienti economicamente, nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
Entrambi i coniugi prestano il
2 reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VO'
(PD) in data 05/08/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 09/01/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 134/2025 pubblicata in data 19/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 134/2025 del 19/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
3 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambe al 50% l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, con le modalità su riportate, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VO' (PD) il 05/08/2000 alle condizioni CP_1 Controparte_2 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VO' (PD) al n. 13, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2968 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
23/11/1961
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
VICENTINA (VI) il 28/01/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato AMA'
MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vò Euganeo
(PD);
2) Confermare il mantenimento della figlia nella misura del 50% a carico di Per_1 ciascun coniuge, come da statuizione contenuta nella sentenza di separazione consensuale e sino al raggiunto l'autosufficienza economica. Nello specifico a) quanto al padre lo stesso verserà mensilmente la somma di €.500,00 CP_1 mediante accredito nel conto corrente intestato alla figlia (Isy Bank di Intesa Per_1
San Paolo s.p.a.,IBAN: [...]) entro il giorno 10 di ciascun mese;
b) quanto alla madre , la stessa provvederà a sostenere mensilmente Controparte_2 il canone di locazione dell'appartamento a AR (ove la figlia già da tempo Per_1 occupa durante la frequentazione dell'Ateneo cittadino) mediante bonifico diretto al locatore, oltre a corrispondere mensilmente alla figlia entro il giorno 10 di Per_1 ciascun mese, l'importo di € 200,00;
c) ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% per tutte le spese conseguenti e necessarie al raggiungimento del titolo universitario - e con diritto di prendere visione dei relativi documenti fiscali comprovanti il relativo costo - (a titolo di esempio: tassa di iscrizione all'Università, testi scolastici, corsi, tasse, contributi, assicurazione personale vita, etc), oltre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) o che il SSN non potrà garantire nei termini imposti dalla patologia;
d) per tutte le altre spese che la figlia non potrà affrontare con mezzi propri e Per_1 che siano essenziali per lo sviluppo e la crescita, anche sociale, saranno sempre in quota al 50% previo consenso unanime dei genitori alla spesa.
3) i coniugi, confermando di essere autosufficienti economicamente, nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
Entrambi i coniugi prestano il
2 reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VO'
(PD) in data 05/08/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 09/01/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 134/2025 pubblicata in data 19/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 134/2025 del 19/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
3 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambe al 50% l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, con le modalità su riportate, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VO' (PD) il 05/08/2000 alle condizioni CP_1 Controparte_2 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VO' (PD) al n. 13, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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