TRIB
Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2023
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
Stefania Muratore Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 25/02/2025;
OSSERVA
I. Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/2008,
[...]
, nato il [...] a Sfax, in [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto Parte_1 per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Siracusa, notificato in data 21.02.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere il provvedimento impugnato e, nel merito, di riconoscere lo status di rifugiato o, in via subordinata, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.
251/2007; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., D.Lgs n. 286/1998.
Con decreto del 25.07.2023 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
La Commissione Territoriale ha trasmesso gli atti della procedura amministrativa.
Il P.M. ha emesso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. è stato concesso alle parti termine perentorio fino al 25.02.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza. Con note depositate in tale data parte ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Nel corso dell'audizione del 24/1/2023, innanzi alla competente Commissione Territoriale, il richiedente ha riferito di essere cittadino tunisino, di religione musulmana;
di essere nato e cresciuto a Sfax a e di aver anche vissuto qualche mese a e di aver frequentato Pt_2 Pt_3
Pagina 1 la scuola fino alla prima media e di non aver potuto proseguire gli studi essendo stato obbligato dagli zii a lavorare per dare loro i soldi;
di aver lavorato come bracciante agricolo e come pescatore;
di avere la famiglia di origine composta dai genitori e da una RE, residenti a [...],
e da due fratelli con cui non ha più contatti;
di non essere sposato e di non avere figli.
In riferimento alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Paese, il ricorrente ha dichiarato: “in
NI non c'è la legge. Tutto quello che guadagnavo andava ai miei zii e se per esempio ritardavo a dare loro i soldi, perchè il datore di lavoro magari ritardava a pagarmi, mi piacchiavano. Una volta mi hanno anche spinto dalle scale. Anche se non lavoravo, dovevo comuque trovare il modo di pagarli. Se non possiamo pagarli, venivano a casa nostra, anche ubriachi, rompevano tutto in casa ed erano violenti con noi. Non ho vissuto una buona infanzia, non ho potuto continuare a studiare, ho dovuto lavorare per pagare i miei zii. Se fossi rimasto lì, avrebbero potuto farmi del male […] Oltre al motivo che ho detto, c'è anche il fatto che io non ho potuto vivere la mia infanzia in NI. Sono venuto qui per studiare e migliorare la mia vita” (pag. 5 del verbale di audizione). E ancora: “sono venuto qui per migliorare il mio futuro” (pag. 7 del verbale di audizione).
In riferimento alle questioni familiari, il ricorrente ha precisato: “abbiamo tante difficoltà economiche e
i miei zii paterni, fratelli di mio nonno, li trattano male […] i miei zii hanno vissuto 27 anni in Libia. Nel frattempo, mio nonno è morto e aveva lasciato in eredità la sua casa a mio padre e alla nostra famiglia. Quando
i mieii zii sono tornati dalla Libia hanno preteso la nostra casa, dicevano che non era nostra […] i miei zii hanno detto che i miei genitori devono dare loro la casa oppure devono pagare dei soldi. Mio padre lavora e quell che guadagna lo deve dare a loro. A volte i miei zii sono anche venuti in casa nostra, rompono i mobili. Hanno anche scoperto che mia madre e mia RE lavorano quindi chiedono soldi anche a loro”. E ancora: “hanno detto a mio padre che dato che lui si è preso la casa allora loro vogliono dei soldi in cambio. Mio padre ha anche provato a parlare con un avvocato ma l'avvocato gli ha chuesto molti soldi, che non potevano pagare” (pagine 4
e 5 del verbale di audizione). Al riguardo, ha precisato che oggetto delle pressioni degli zii è il padre, in quanto proprietario dell'immobile.
Il ricorrente ha continuato il racconto riferendo che i genitori hanno sporto denuncia contro gli zii, ma non hanno ottenuto protezione da parte delle autorità. Al riguardo, ha dichiarato: “la polizia non fa niente perchè è corrotta dai miei zii […] la denuncia non è andata avanti, non l'hanno mandata al Tribunale o cose del genere, la polizia diceva di tornare la prossima settimana, poi la prossima ma non facevano mai nulla […] la prima volta che ci hanno chiesto la casa siamo andati alla polizia e non hanno fatto nulla, poi hanno spinto mio fratello e allora i miei genitori sono andati di nuovo alla polizia a fare la denuncia”.
E ancora: “abbiamo sporto denuncia la prima volta nel 2017 quando ci hanno chiesto la casa e i miei zii erano appena tornati dalla Libia. Poi siamo andati di nuovo alla polizia, quando mio fratello è stato spinto, nel
Pagina 2 2020. La polizia non ha fatto altri che prendere i dati die miei genitori, ma non ha fatto altro, per questo pensiamo che siano corrotti dai miei zii. I miei zii importano petrolio e altre cose dalla Libia” (pag. 4 del verbale di audizione).
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che, non avendo dove altro vivere, il padre non vuole cedere la casa agli zii i quali, pur ottenendola, non cesserebbero di pretendere i soldi dalla propria famiglia.
In merito al percorso migratorio compiuto, il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo Paese in data 24/7/2022, partendo da Sidi Mansour, e di essere giunto a Lampedusa il giorno successivo, dopo un viaggio in barca di 16 ore.
In ordine al timore di rientrare nel proprio Paese, il ricorrente ha riferito: “la mia vita sarebbe in pericolo, i miei zii potrebbero ammazzarmi […] mi hanno detto che se fossi scappato mi avrebbero ammazzato, io poi sono partito […] se io non lavoro per loro mi ammazzeranno” (pag. 6 del verbale di audizione).
Il ricorrente ha, infine, dichiarato che frequenta la scuola e che vuole completare gli studi.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda, ritenendo il narrato privo dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto i motivi della fuga sono di natura familiare e ed economica e il timore manifestato in caso di rientro è inconsistente e inattuale. In particolare, la Commissione ha rilevato che nulla impedisce al ricorrente di rientrare presso l'abitazione del padre, l'unico a essere oggetto delle pressioni da parte degli zii.
Alla luce di ciò, la Commissione non ha rilevato circostanze idonee a giustificare né un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951, né un rischio di danno grave ai sensi 14, lett. a) e b), D.lgs 251/2007, né un rischio di danno ai sensi della lett. c), art. 14, D.lgs. citato, non essendo segnalate situazioni di conflitto o violenza generalizzata nella zona di provenienza dell'istante. La Commissione ha, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
III. Ciò posto, si osserva in diritto che l'art. 2 del D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il
“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
Pagina 3 L'art. 7 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini;
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, oppure soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello
“status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (lett. g dell'art. 2,
D.Lgs. n. 251/2007), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Nel caso di specie, non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), D. lgs.
251/2007, in quanto la vicenda narrata va ricondotta a una lite fra privati, legata a questioni ereditarie, non riconducibile ad alcuno dei cinque motivi di persecuzione previsti dall'art. 8 del
Pagina 4 d.lgs. 25/2007. Come noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal
Collegio, le liti tra privati “non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione (art. 2, lett. e,
D.Lgs. cit.), e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (art. 2, lett. g), D.Lgs. cit.)” (Cass. 9043/2019). A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dichiarato di essere, altresì, partito per ragioni economiche, al fine di migliorare il proprio futuro. Egli ha, infatti, dichiarato di voler rimanere in Italia per completare gli studi.
In ogni caso, ai fini della fondatezza e dell'attualità del timore manifestato, si rileva che, per stessa ammissione del ricorrente, egli non è stato oggetto delle vessazioni da parte degli zii, i quali hanno avanzato pretese solo nei confronti del padre, in quanto proprietario dell'immobile rivendicato.
Il ricorrente, inoltre, non è stato in grado di chiarire i motivi per i quali il padre abbia rinunciato ad adire le vie legali, limitandosi a riferire che gli zii, vantando una buona posizione economica- sociale, avrebbero corrotto le autorità.
Per tutti i suesposti motivi, non si ritiene fondato che, in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente possa andare incontro a persecuzioni o danni gravi, dovendosi quindi escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) d. lgs. 251/2007.
III.1. In ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/UE (c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.
L'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c). In relazione al rischio generale per i civili, l'articolo 15, lettera c) si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.
Pagina 5 Pertanto, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato: “Inoltre, occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43)”.
Il Collegio esclude inoltre, che in NI e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. C del D.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009); le fonti consultate, laddove evidenziano in NI l'esistenza di profili critici legati al rispetto dei diritti umani1 (tra cui tortura da parte di agenti del Governo, detenzioni e arresti arbitrari, restrizioni alla libertà di espressione e dei media2, violenza e minacce di violenza contro membri della comunità LGBTI, criminalizzazione di condotte sessuali tra adulti dello stesso sesso etc.), non depongono tuttavia a favore dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto (a titolo di esempio si veda, tra le altre: US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices:
NI, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html;
[...]
AI Report 2022/2023 – The State of the World's Human Rights, NI 2022, CP_1
27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html; Freedom House,
Freedom in the World 2023 - NI, 13 April 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html ; Human Rights Watch, World Report
2023 – NI, 12 January 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html ;
USDOS, 2021 Country Report on Human Rights Practices: NI, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html; AI Report 2021/2022 – NI 2021, 29
March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070284.html; Freedom House, Freedom in the World 2022 - NI, 28 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html; Human Rights , World Report 2022 CP_2
NI – Annual Report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html).
I dati ACLED confermano che la principale fonte di instabilità in NI è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate nel 2020 dalla crisi economica e sanitaria e poi, negli anni successivi anche dal dissenso provocato dalla svolta politica di . Per_1
Complessivamente, ACLED riporta che tra il 1 gennaio 2023 e il 1 gennaio 2024 in NI si sono verificati 33 eventi legati alla violenza politica (di cui 17 classificati come rivolte, 10 classificati come esplosioni/violenza remota, 3 come episodi di violenza contro civili;
2 come battaglie e 1 come proteste) 3, che hanno causato 9 vittime in totale (8 correlate a battaglie, e 1 a eventi di violenza contro civili)4.
Nello stesso periodo sono stati registrati 750 eventi di cui 689 classificati come proteste e 61 come scontri5 . In particolare, 667 sono stati classificati da ACLED quali proteste pacifiche, 44 come manifestazioni violente, 21 come proteste con intervento, , 17 quali episodi di “violenza di folla” come protesta caratterizzata da uso eccessivo della forza6. Tali eventi non hanno causato vittime7.
Nell'ultimo anno (2 gennaio 2024- 15 gennaio 2025), ACLED riporta che in NI si sono verificati 23 eventi legati alla violenza politica (di cui 14 classificati come rivolte, 6 classificati come esplosioni/violenza remota, 3 come battaglie) 8, che hanno causato 3 vittime in totale (1 correlata a battaglie, 1 a esplosioni/ violenza remota e 1 a rivolte)9.
Nello stesso periodo sono stati registrati 750 eventi di cui 689 classificati come proteste e 61 come scontri10 . In particolare, 667 sono stati classificati da ACLED quali proteste pacifiche, 44 come manifestazioni violente, 21 come proteste con intervento, , 17 quali episodi di “violenza di folla” come protesta caratterizzata da uso eccessivo della forza11. Tali eventi non hanno causato vittime12.
Infine il Rapporto Globale 2024 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC, non evidenzia sfollamenti a causa di conflitto e violenza che hanno interessato la NI nel 202313.
Nello stesso senso, sia il Rapporto Globale 2023 che quello del 2022 dell' non CP_3 evidenziano la presenza in NI nel 202214 e nel 202115 rispettivamente di sfollamenti associati con conflitto e violenza.
Nonostante la sopradescritta situazione politica segnata da instabilità e una crescente tensione sociale, deve concludersi che in NI non vi sia un conflitto armato in atto, tenuto conto dei parametri di cui alla sentenza Diakitè prima citata, in quanto non può ritenersi che in tale territorio vi sia una violenza indiscriminata che raggiunga un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta dedotto, né è emerso dalle dichiarazioni del ricorrente, che il predetto possa essere considerato un civile a maggior rischio di violenza indiscriminata, non risultando che egli possa subire sostanzialmente e materialmente violenza, ad esempio a causa della sua vicinanza geografica a un possibile bersaglio od in quanto meno capace di evitare i rischi di violenza indiscriminata a causa di una sua specifica condizione di vulnerabilità od in quanto persona politicamente esposta.
IV. In ordine alla possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale, va precisato che il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in 8 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025 9 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Fatality Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025. 10 ACLED Explorer, Filters applied: NI, [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 11 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: Demonstrations (Protests and Riots), Sub-event Types], url, accesso del 15.01.2025 12 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Fatality Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 13 2024 Global Report on Internal Displacement, Grid-2024, url, p.124, accesso del 12.7.2024; Il Rapporto CP_3 evidenzia, per contro, che si sono registrati nel 2023 in NI 2.600 sfollamenti dovuti a disastri naturali. 14 IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, url , accesso del 11.7.2024, p.140; 15 IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, url , p.164, accesso del 11.7.2024;
Pagina 8 vigore dal 20.12.2020, ha introdotto molteplici modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione
(D.Lgs. n. 286/1998).
In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, così prevedendo:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 15 del decreto legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito
Pagina 9 riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso
(espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.
286/1998 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, la cui domanda è stata presentata anteriormente all'emanazione del d.l. 20/2023), per il riconoscimento della protezione speciale, stante la ricorrenza degli obblighi costituzionali e internazionali vigenti, ai sensi degli artt. 19, comma 1.1 e 5, comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.
Si osserva infatti che il ricorrente è portatore di vulnerabilità soggettiva, essendo partito ed avendo viaggiato da minore, solo ed esposto ai traumi e alle sofferenze del viaggio, ed è giunto in Italia da minore straniero non accompagnato, il 23/07/2022, all'età di 17 anni (vedi modello
C3).
Egli appartiene pertanto ad una categoria legale di soggetti vulnerabili, per come previsto dall'art. 19 comma 1.2, paragrafo 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (TU Immigrazione).
Con riguardo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di protezione umanitaria in favore di minori stranieri non accompagnati, va osservato che, fin dal 2020 (Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, n.11743), la Corte di cassazione ha affermato che il giudice deve valutare la minore età del richiedente protezione, “in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 CEDU”. A fronte di tale situazione di vulnerabilità estrema e con riguardo ai motivi di protezione internazionale invocati dal ricorrente, la Corte di cassazione ha poi recentemente affermato (Cassazione civile sez. I,
Pagina 10 01/03/2023, n.6185) che la relativa infondatezza o la valutazione di non credibilità del racconto sono irrilevanti, “atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio”. Infine, con una decisione del luglio 2022 (Cassazione civile sez. I, 20/07/2022,
n.22771) la prima sezione civile della Corte ha statuito che la durata del procedimento non può andare a detrimento del richiedente e che “in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia” cosicché “i tempi del procedimento”, nel corso del quale egli raggiunga la maggiore età, “non possono essere imputati al richiedente protezione”.
Tenuto conto di ciò, il rimpatrio del ricorrente sortirebbe l'effetto di comportare una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, commi 1.1 e
1.2 e 5, comma 6, D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno.
V. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...] al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, Parte_1 commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in
L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n.
286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
rigetta le restanti domande;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente
Luca Perilli
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AI Report 2022/2023- NI-Report on the Human Rights situation covering 2022, 27 March Controparte_1 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html ; Freedom House, Freedom in the World 2023 - NI, 13 April 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html ; Human , World Report 2023 NI – CP_2 Annual Report on the human rights situation in 2022, 12 January 2023 https: et/en/document/2085505.html ; 2“Secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (SNJT) le molestie e la detenzione dei giornalisti in relazione al loro lavoro sono aumentate nell'ultimo anno e l'accesso alle informazioni diventato più difficile. Nel 2022, nell'indice sulla libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, la NI è scesa dal 73° al 94° posto” (HRW, World Report 2023 NI, supra cit,, https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html )
Pagina 6 3 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Events Counts;
1.01.2023 –1.01.2024; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025 4 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Fatality Counts;
1.01.2023 – 1.01.2024; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025. 5 ACLED Explorer, Filters applied: NI, [Events Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 6 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Events Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots), Sub-event Types], url, accesso del 15.01.2025 7 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Fatality Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025
Pagina 7
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
Stefania Muratore Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 25/02/2025;
OSSERVA
I. Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/2008,
[...]
, nato il [...] a Sfax, in [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto Parte_1 per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Siracusa, notificato in data 21.02.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere il provvedimento impugnato e, nel merito, di riconoscere lo status di rifugiato o, in via subordinata, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.
251/2007; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., D.Lgs n. 286/1998.
Con decreto del 25.07.2023 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
La Commissione Territoriale ha trasmesso gli atti della procedura amministrativa.
Il P.M. ha emesso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. è stato concesso alle parti termine perentorio fino al 25.02.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza. Con note depositate in tale data parte ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Nel corso dell'audizione del 24/1/2023, innanzi alla competente Commissione Territoriale, il richiedente ha riferito di essere cittadino tunisino, di religione musulmana;
di essere nato e cresciuto a Sfax a e di aver anche vissuto qualche mese a e di aver frequentato Pt_2 Pt_3
Pagina 1 la scuola fino alla prima media e di non aver potuto proseguire gli studi essendo stato obbligato dagli zii a lavorare per dare loro i soldi;
di aver lavorato come bracciante agricolo e come pescatore;
di avere la famiglia di origine composta dai genitori e da una RE, residenti a [...],
e da due fratelli con cui non ha più contatti;
di non essere sposato e di non avere figli.
In riferimento alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Paese, il ricorrente ha dichiarato: “in
NI non c'è la legge. Tutto quello che guadagnavo andava ai miei zii e se per esempio ritardavo a dare loro i soldi, perchè il datore di lavoro magari ritardava a pagarmi, mi piacchiavano. Una volta mi hanno anche spinto dalle scale. Anche se non lavoravo, dovevo comuque trovare il modo di pagarli. Se non possiamo pagarli, venivano a casa nostra, anche ubriachi, rompevano tutto in casa ed erano violenti con noi. Non ho vissuto una buona infanzia, non ho potuto continuare a studiare, ho dovuto lavorare per pagare i miei zii. Se fossi rimasto lì, avrebbero potuto farmi del male […] Oltre al motivo che ho detto, c'è anche il fatto che io non ho potuto vivere la mia infanzia in NI. Sono venuto qui per studiare e migliorare la mia vita” (pag. 5 del verbale di audizione). E ancora: “sono venuto qui per migliorare il mio futuro” (pag. 7 del verbale di audizione).
In riferimento alle questioni familiari, il ricorrente ha precisato: “abbiamo tante difficoltà economiche e
i miei zii paterni, fratelli di mio nonno, li trattano male […] i miei zii hanno vissuto 27 anni in Libia. Nel frattempo, mio nonno è morto e aveva lasciato in eredità la sua casa a mio padre e alla nostra famiglia. Quando
i mieii zii sono tornati dalla Libia hanno preteso la nostra casa, dicevano che non era nostra […] i miei zii hanno detto che i miei genitori devono dare loro la casa oppure devono pagare dei soldi. Mio padre lavora e quell che guadagna lo deve dare a loro. A volte i miei zii sono anche venuti in casa nostra, rompono i mobili. Hanno anche scoperto che mia madre e mia RE lavorano quindi chiedono soldi anche a loro”. E ancora: “hanno detto a mio padre che dato che lui si è preso la casa allora loro vogliono dei soldi in cambio. Mio padre ha anche provato a parlare con un avvocato ma l'avvocato gli ha chuesto molti soldi, che non potevano pagare” (pagine 4
e 5 del verbale di audizione). Al riguardo, ha precisato che oggetto delle pressioni degli zii è il padre, in quanto proprietario dell'immobile.
Il ricorrente ha continuato il racconto riferendo che i genitori hanno sporto denuncia contro gli zii, ma non hanno ottenuto protezione da parte delle autorità. Al riguardo, ha dichiarato: “la polizia non fa niente perchè è corrotta dai miei zii […] la denuncia non è andata avanti, non l'hanno mandata al Tribunale o cose del genere, la polizia diceva di tornare la prossima settimana, poi la prossima ma non facevano mai nulla […] la prima volta che ci hanno chiesto la casa siamo andati alla polizia e non hanno fatto nulla, poi hanno spinto mio fratello e allora i miei genitori sono andati di nuovo alla polizia a fare la denuncia”.
E ancora: “abbiamo sporto denuncia la prima volta nel 2017 quando ci hanno chiesto la casa e i miei zii erano appena tornati dalla Libia. Poi siamo andati di nuovo alla polizia, quando mio fratello è stato spinto, nel
Pagina 2 2020. La polizia non ha fatto altri che prendere i dati die miei genitori, ma non ha fatto altro, per questo pensiamo che siano corrotti dai miei zii. I miei zii importano petrolio e altre cose dalla Libia” (pag. 4 del verbale di audizione).
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che, non avendo dove altro vivere, il padre non vuole cedere la casa agli zii i quali, pur ottenendola, non cesserebbero di pretendere i soldi dalla propria famiglia.
In merito al percorso migratorio compiuto, il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo Paese in data 24/7/2022, partendo da Sidi Mansour, e di essere giunto a Lampedusa il giorno successivo, dopo un viaggio in barca di 16 ore.
In ordine al timore di rientrare nel proprio Paese, il ricorrente ha riferito: “la mia vita sarebbe in pericolo, i miei zii potrebbero ammazzarmi […] mi hanno detto che se fossi scappato mi avrebbero ammazzato, io poi sono partito […] se io non lavoro per loro mi ammazzeranno” (pag. 6 del verbale di audizione).
Il ricorrente ha, infine, dichiarato che frequenta la scuola e che vuole completare gli studi.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda, ritenendo il narrato privo dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto i motivi della fuga sono di natura familiare e ed economica e il timore manifestato in caso di rientro è inconsistente e inattuale. In particolare, la Commissione ha rilevato che nulla impedisce al ricorrente di rientrare presso l'abitazione del padre, l'unico a essere oggetto delle pressioni da parte degli zii.
Alla luce di ciò, la Commissione non ha rilevato circostanze idonee a giustificare né un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951, né un rischio di danno grave ai sensi 14, lett. a) e b), D.lgs 251/2007, né un rischio di danno ai sensi della lett. c), art. 14, D.lgs. citato, non essendo segnalate situazioni di conflitto o violenza generalizzata nella zona di provenienza dell'istante. La Commissione ha, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
III. Ciò posto, si osserva in diritto che l'art. 2 del D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il
“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
Pagina 3 L'art. 7 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini;
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, oppure soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello
“status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (lett. g dell'art. 2,
D.Lgs. n. 251/2007), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Nel caso di specie, non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), D. lgs.
251/2007, in quanto la vicenda narrata va ricondotta a una lite fra privati, legata a questioni ereditarie, non riconducibile ad alcuno dei cinque motivi di persecuzione previsti dall'art. 8 del
Pagina 4 d.lgs. 25/2007. Come noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal
Collegio, le liti tra privati “non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione (art. 2, lett. e,
D.Lgs. cit.), e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (art. 2, lett. g), D.Lgs. cit.)” (Cass. 9043/2019). A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dichiarato di essere, altresì, partito per ragioni economiche, al fine di migliorare il proprio futuro. Egli ha, infatti, dichiarato di voler rimanere in Italia per completare gli studi.
In ogni caso, ai fini della fondatezza e dell'attualità del timore manifestato, si rileva che, per stessa ammissione del ricorrente, egli non è stato oggetto delle vessazioni da parte degli zii, i quali hanno avanzato pretese solo nei confronti del padre, in quanto proprietario dell'immobile rivendicato.
Il ricorrente, inoltre, non è stato in grado di chiarire i motivi per i quali il padre abbia rinunciato ad adire le vie legali, limitandosi a riferire che gli zii, vantando una buona posizione economica- sociale, avrebbero corrotto le autorità.
Per tutti i suesposti motivi, non si ritiene fondato che, in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente possa andare incontro a persecuzioni o danni gravi, dovendosi quindi escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) d. lgs. 251/2007.
III.1. In ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/UE (c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.
L'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c). In relazione al rischio generale per i civili, l'articolo 15, lettera c) si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.
Pagina 5 Pertanto, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato: “Inoltre, occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43)”.
Il Collegio esclude inoltre, che in NI e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. C del D.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009); le fonti consultate, laddove evidenziano in NI l'esistenza di profili critici legati al rispetto dei diritti umani1 (tra cui tortura da parte di agenti del Governo, detenzioni e arresti arbitrari, restrizioni alla libertà di espressione e dei media2, violenza e minacce di violenza contro membri della comunità LGBTI, criminalizzazione di condotte sessuali tra adulti dello stesso sesso etc.), non depongono tuttavia a favore dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto (a titolo di esempio si veda, tra le altre: US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices:
NI, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html;
[...]
AI Report 2022/2023 – The State of the World's Human Rights, NI 2022, CP_1
27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html; Freedom House,
Freedom in the World 2023 - NI, 13 April 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html ; Human Rights Watch, World Report
2023 – NI, 12 January 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html ;
USDOS, 2021 Country Report on Human Rights Practices: NI, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html; AI Report 2021/2022 – NI 2021, 29
March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070284.html; Freedom House, Freedom in the World 2022 - NI, 28 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html; Human Rights , World Report 2022 CP_2
NI – Annual Report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html).
I dati ACLED confermano che la principale fonte di instabilità in NI è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate nel 2020 dalla crisi economica e sanitaria e poi, negli anni successivi anche dal dissenso provocato dalla svolta politica di . Per_1
Complessivamente, ACLED riporta che tra il 1 gennaio 2023 e il 1 gennaio 2024 in NI si sono verificati 33 eventi legati alla violenza politica (di cui 17 classificati come rivolte, 10 classificati come esplosioni/violenza remota, 3 come episodi di violenza contro civili;
2 come battaglie e 1 come proteste) 3, che hanno causato 9 vittime in totale (8 correlate a battaglie, e 1 a eventi di violenza contro civili)4.
Nello stesso periodo sono stati registrati 750 eventi di cui 689 classificati come proteste e 61 come scontri5 . In particolare, 667 sono stati classificati da ACLED quali proteste pacifiche, 44 come manifestazioni violente, 21 come proteste con intervento, , 17 quali episodi di “violenza di folla” come protesta caratterizzata da uso eccessivo della forza6. Tali eventi non hanno causato vittime7.
Nell'ultimo anno (2 gennaio 2024- 15 gennaio 2025), ACLED riporta che in NI si sono verificati 23 eventi legati alla violenza politica (di cui 14 classificati come rivolte, 6 classificati come esplosioni/violenza remota, 3 come battaglie) 8, che hanno causato 3 vittime in totale (1 correlata a battaglie, 1 a esplosioni/ violenza remota e 1 a rivolte)9.
Nello stesso periodo sono stati registrati 750 eventi di cui 689 classificati come proteste e 61 come scontri10 . In particolare, 667 sono stati classificati da ACLED quali proteste pacifiche, 44 come manifestazioni violente, 21 come proteste con intervento, , 17 quali episodi di “violenza di folla” come protesta caratterizzata da uso eccessivo della forza11. Tali eventi non hanno causato vittime12.
Infine il Rapporto Globale 2024 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC, non evidenzia sfollamenti a causa di conflitto e violenza che hanno interessato la NI nel 202313.
Nello stesso senso, sia il Rapporto Globale 2023 che quello del 2022 dell' non CP_3 evidenziano la presenza in NI nel 202214 e nel 202115 rispettivamente di sfollamenti associati con conflitto e violenza.
Nonostante la sopradescritta situazione politica segnata da instabilità e una crescente tensione sociale, deve concludersi che in NI non vi sia un conflitto armato in atto, tenuto conto dei parametri di cui alla sentenza Diakitè prima citata, in quanto non può ritenersi che in tale territorio vi sia una violenza indiscriminata che raggiunga un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta dedotto, né è emerso dalle dichiarazioni del ricorrente, che il predetto possa essere considerato un civile a maggior rischio di violenza indiscriminata, non risultando che egli possa subire sostanzialmente e materialmente violenza, ad esempio a causa della sua vicinanza geografica a un possibile bersaglio od in quanto meno capace di evitare i rischi di violenza indiscriminata a causa di una sua specifica condizione di vulnerabilità od in quanto persona politicamente esposta.
IV. In ordine alla possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale, va precisato che il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in 8 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025 9 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Fatality Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025. 10 ACLED Explorer, Filters applied: NI, [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 11 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Events Counts;
2.01.2024- 15.01.2025; Types: Demonstrations (Protests and Riots), Sub-event Types], url, accesso del 15.01.2025 12 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Fatality Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 13 2024 Global Report on Internal Displacement, Grid-2024, url, p.124, accesso del 12.7.2024; Il Rapporto CP_3 evidenzia, per contro, che si sono registrati nel 2023 in NI 2.600 sfollamenti dovuti a disastri naturali. 14 IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, url , accesso del 11.7.2024, p.140; 15 IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, url , p.164, accesso del 11.7.2024;
Pagina 8 vigore dal 20.12.2020, ha introdotto molteplici modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione
(D.Lgs. n. 286/1998).
In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, così prevedendo:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 15 del decreto legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito
Pagina 9 riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso
(espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.
286/1998 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, la cui domanda è stata presentata anteriormente all'emanazione del d.l. 20/2023), per il riconoscimento della protezione speciale, stante la ricorrenza degli obblighi costituzionali e internazionali vigenti, ai sensi degli artt. 19, comma 1.1 e 5, comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.
Si osserva infatti che il ricorrente è portatore di vulnerabilità soggettiva, essendo partito ed avendo viaggiato da minore, solo ed esposto ai traumi e alle sofferenze del viaggio, ed è giunto in Italia da minore straniero non accompagnato, il 23/07/2022, all'età di 17 anni (vedi modello
C3).
Egli appartiene pertanto ad una categoria legale di soggetti vulnerabili, per come previsto dall'art. 19 comma 1.2, paragrafo 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (TU Immigrazione).
Con riguardo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di protezione umanitaria in favore di minori stranieri non accompagnati, va osservato che, fin dal 2020 (Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, n.11743), la Corte di cassazione ha affermato che il giudice deve valutare la minore età del richiedente protezione, “in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 CEDU”. A fronte di tale situazione di vulnerabilità estrema e con riguardo ai motivi di protezione internazionale invocati dal ricorrente, la Corte di cassazione ha poi recentemente affermato (Cassazione civile sez. I,
Pagina 10 01/03/2023, n.6185) che la relativa infondatezza o la valutazione di non credibilità del racconto sono irrilevanti, “atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio”. Infine, con una decisione del luglio 2022 (Cassazione civile sez. I, 20/07/2022,
n.22771) la prima sezione civile della Corte ha statuito che la durata del procedimento non può andare a detrimento del richiedente e che “in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia” cosicché “i tempi del procedimento”, nel corso del quale egli raggiunga la maggiore età, “non possono essere imputati al richiedente protezione”.
Tenuto conto di ciò, il rimpatrio del ricorrente sortirebbe l'effetto di comportare una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, commi 1.1 e
1.2 e 5, comma 6, D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno.
V. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...] al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, Parte_1 commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in
L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n.
286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
rigetta le restanti domande;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente
Luca Perilli
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AI Report 2022/2023- NI-Report on the Human Rights situation covering 2022, 27 March Controparte_1 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html ; Freedom House, Freedom in the World 2023 - NI, 13 April 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html ; Human , World Report 2023 NI – CP_2 Annual Report on the human rights situation in 2022, 12 January 2023 https: et/en/document/2085505.html ; 2“Secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (SNJT) le molestie e la detenzione dei giornalisti in relazione al loro lavoro sono aumentate nell'ultimo anno e l'accesso alle informazioni diventato più difficile. Nel 2022, nell'indice sulla libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, la NI è scesa dal 73° al 94° posto” (HRW, World Report 2023 NI, supra cit,, https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html )
Pagina 6 3 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Events Counts;
1.01.2023 –1.01.2024; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025 4 ACLED Explorer, NI;
Filters applied [Fatality Counts;
1.01.2023 – 1.01.2024; Types: battles/explosions/remote violence/ Violence against civilians & Mob Violence], url, accesso del 15.01.2025. 5 ACLED Explorer, Filters applied: NI, [Events Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025 6 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Events Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots), Sub-event Types], url, accesso del 15.01.2025 7 ACLED Explorer, Filters applied: NI [Fatality Counts;
1.01.2023 – 01.01.2024; Types: Demonstrations (Protests and Riots)], url, accesso del 15.01.2025
Pagina 7