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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1711/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
3.9.2024
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e ,
[...] Parte_5
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avvocati REGAZZO ROSSANA e BRAVIN DINO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via
Mestrina n. 77
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. MORIGLIONI MASSIMO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Gioacchino Rasponi
5 Ravenna
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
1 – resistente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati RICCARDO FUSO, CARMELO FAZIO
[...]
, ANDREA CAPUTO, ERSILIA DE NISCO, SALVATORE Parte_6
COSENTINI ed IVANA BLONDA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Ivana Blonda sito in Venezia Marghera (VE),
Via S.Orsato n. 8.
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disgiuntamente o in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti,
per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di € 1.101,08 in favore del sig. quella Parte_1
di € 2.635,59 in favore del sig. quella di € 5.957,06 in favore del sig. Parte_2 Parte_3
, quella di € 3.115,23 in favore del sig. e quella di € 5.105,05 in favore
[...] Parte_4
del sig. ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero essere ritenute di Parte_5
giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto
alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma
1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva.
Per : CP_1
Respingere ogni domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre CPA ed IVA.
Per CP_2
2 ➢ in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di c.f. e P. Iva CP_3 P.IVA_1
con sede legale in Venezia (Marghera), Via dell'Elettricità n. 2 e della , c.f. e P.I. CP_4
, con sede a Roma -00187- Via Veneto 74. P.IVA_2
➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di manleva e CP_2
riconvenzionale, accertare e dichiarare che e in solido e CP_3 CP_4 CP_1
ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenuti a manlevare e garantire da ogni Controparte_2
richiesta dei ricorrenti e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei confronti, Controparte_2
in solido e di ciascuno autonomamente, di di e ai sensi del CP_3 CP_4 CP_1
combinato disposto degli art. 1298 c.c. e 29, comma 2, D.Lgs 276/2003 e, ➢ per l'effetto,
condannare la e in solido e ciascuno autonomamente, in CP_3 CP_4 CP_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a Controparte_2
da quanto e/o quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere ai ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
come coibentatori e lamentavano il non integrale pagamento degli importi dovuti per i quali agivano in giudizio sia nei confronti del datore dia lavoro che di ex art. CP_2
29 D.Lgs. 276/03, sulla premessa dell'espletamento di attività lavorativa in via esclusiva nell'ambito di subappalto conferito da detta società a . Concludevano dunque CP_1
come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio contestava le pretese avversarie in particolare con CP_1
riferimento alle voci azionate per lavoro straordinario, elemento perequativo, cd. welfare e differenze retributive per mansioni superiori.
3 3. a sua volta contestava la fondatezza della domanda di cui al ricorso e chiedeva CP_2
di essere autorizzata alla chiamata in causa di ed quali soggetti CP_5 CP_6
cui erano stati conferiti gli appalti nell'ambito dei quali operava in subappalto CP_1
nel periodo di causa, per svolgere nei loro confronti come nei confronti di CP_1
domanda di manleva.
4. Disattesa la richiesta di chiamata in causa formulata da nei confronti di CP_2
ed e separata per essere assegnata a sezione ordinaria la domanda di CP_3 CP_4
manleva e garanzia svolta da nei confronti di , per le ragioni di cui CP_2 CP_1
all'ordinanza del 3.1.2025, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna,
autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Non risultano specificamente contestate dalle convenute le circostanze di cui al ricorso in relazione ad esclusiva adibizione dei ricorrenti in subappalto presso per l'intera CP_2
durata dei rapporti alle dipendenze di né quanto a mansioni ed orari lavorativi CP_1
dei ricorrenti né quanto a mancata corresponsione delle somme rivendicate in giudizio.
6. Quanto alla non debenza delle retribuzioni per gli ultimi mesi di lavoro dei ricorrenti
[...]
e la prova orale articolata da a proposito della loro Pt_5 Parte_3 CP_1
assenza dal 7.8.2023 non sarebbe comunque idonea a dimostrare la non debenza delle retribuzioni corrispondenti, in quanto la mera assenza se non ingiustificata comporta il diritto alla retribuzione;
si rileva che le contestazioni sub doc. 9 e 10 sono CP_1
riferite ad assenze dei ricorrenti dall'1.9.2023, non sono state seguite da alcun provvedimento disciplinare e comunque non provano l'effettiva ingiustificatezza dell'assenza.
7. Quanto al diritto all'inquadramento al 2° livello, il CCNL prevede il passaggio ad esso dopo un periodo massimo di 4 mesi per i lavoratori addetti alla produzione (doc. 10 ric.,
pag. 11), tra i quali non possono non rientrare i ricorrenti in quanto pacificamente operai addetti alla coibentazione;
non rileva ad avviso del giudicante che alcuni dei ricorrenti
4 abbiano prestato attività lavorativa per più di 4 mesi nell'ambito di due diversi rapporti a tempo determinato, dovendo intendersi valorizzata dalle parti sociali l'esperienza lavorativa comunque acquisita, anche perché una diversa interpretazione creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato ed indeterminato.
8. Quanto all'elemento perequativo, lo stesso è previsto dall'art. 48 del CCNL laddove l'azienda non applichi contrattazione di secondo livello, come nella fattispecie in esame posto che dalle buste paga non risulta alcuna applicazione di voci accessorie previste da contrattazione aziendale né del resto ha dedotto alcunché a questo proposito;
CP_1
l'importo rapportato ad 485,00 annuali spetta ai lavoratori in servizio al 1° gennaio in relazione ai mesi lavorati nell'annualità precedente, in quanto non fruiscano di premi o superminimi come nella fattispecie in esame.
9. Da tutto quanto fin qui argomentato ne consegue la debenza a favore dei ricorrenti:
- quanto ad di € 415,17 + 13,44 per differenze retributive rispetto al 2° Parte_7
livello, dovuto da maggio 2023, anche per incidenza sulle ore di lavoro straordinario di cui alle buste paga, di € 68,89 per tredicesima, di € 35,86 per la relativa incidenza sul
TFR, di € 100,00 quale importo risarcitorio per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 52 CCNL, per complessivi € 633,36;
- quanto ad di € 660,80 per lavoro straordinario, di € 691,95 per differenze Parte_8
retributive rispetto al 2° livello, dovuto da maggio 2023, e di € 51,25 per la relativa incidenza sul TFR;
di € 444,58 per elemento perequativo, di € 200,00 quale importo risarcitorio per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 52 CCNL,
per complessivi € 2.048,58;
- quanto a , di € 390,72 per lavoro straordinario, di € 1.217,94 per Parte_3
tredicesima mensilità, di € 3.017,86 per retribuzione di agosto e settembre, di €
1.147,21 per TFR, di € 183,33 quale importo risarcitorio per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 52 CCNL, per importo complessivo di €
5 5.957,06 da cui detrarre l'importo di € 944,10 riferito nelle note di parte ricorrente come ulteriore acconto;
- quanto a di € 1.027,20 per lavoro straordinario, di € 622,75 + Parte_4
164,15 per differenze retributive rispetto al 2° livello, dovuto da maggio 2022,anche per incidenza sulle ore di lavoro straordinario di cui alle buste paga, e relativa incidenza sul TFR per € 46,13, di € 363,75 per elemento perequativo e di € 200,00 quale importo risarcitorio per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 52 CCNL,
per importo complessivo di € 2.423,98;
- per importo di € 316,80 per lavoro straordinario, di € 2.287,42 per Parte_5
retribuzione arretrate, di € 1.082,62 per tredicesima, di € 1.218,21 per TFR, di € 200,00
quale importo risarcitorio per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 52 CCNL, per importo complessivo di € 5.105,05.
10. va dunque condannata a corrispondere ai ricorrenti i relativi importi, oltre alla CP_1
rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
11. Stante la mancanza di specifica contestazione da parte delle resistenti dell'esclusiva utilizzazione dei ricorrenti nel subappalto presso lo stabilimento sussiste la CP_2
responsabilità di ex art. 29 D.Lgs. 276/03 in relazione agli importi – da riferire CP_2
ai crediti di natura strettamente retributiva e dunque con esclusione degli importi risarcitori per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare – di:
€ 533,36 con riferimento a Parte_7
€ 1.848,58 con riferimento a Parte_8
€ 4.829,63 con riferimento a;
Parte_3
€ 2.223,98 con riferimento a Parte_4
€ 4.905,15 con riferimento ad , Persona_1
6 per cui va condannata – in solido con - a corrispondere ai ricorrenti CP_2 CP_1
detti importi, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
a) condanna a corrispondere i seguenti importi: CP_1
€ 633,36 con riferimento a Parte_7
€ 2.048,58 con riferimento a Parte_8
€ 5.012,96 con riferimento a;
Parte_3
€ 2.423,98 con riferimento a Parte_4
€ 5.105,05 con riferimento ad , Persona_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
b) condanna a corrispondere, in solido con , ai ricorrenti ex art. 29 CP_2 CP_1
D.Lgs. 276/03 i seguenti importi:
€ 533,36 con riferimento a Parte_7
€ 1.848,58 con riferimento a Parte_8
€ 4.829,63 con riferimento a;
Parte_3
€ 2.223,98 con riferimento a Parte_4
€ 4.905,15 con riferimento ad , Persona_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
c) condanna le società resistenti a rifondere in solido tra loro ai procuratori dei ricorrenti -
che si è si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi €
7 3.500,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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