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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10369 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “indebito soggettivo”, vertente
TRA
(C.F. E P.IVA: ) con sede legale in AR P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla via Giovanni XXIII, 131, in persona dell'amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Somma Parte_2
Vesuviaba (NA) alla Via Santa Maria della Grazie a Palmentole n.12/B, presso lo studio dell'Avv. Ciro Polliere (C.F. che lo rappresenta C.F._1
e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
già con sede legale in Mondovì, _1 Controparte_2 via Torino 10/b, (C.F. ), in persona del suo amministratore P.IVA_2 delegato e legale rappr. , elettivamente domiciliata in Cuneo al CP_3
Corso Nizza n.5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Clerici del Foro di Cuneo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in
Frattaminore (NA) alla Via G. Di Vittorio n°21 ed elettivamente domiciliato in
Frattamaggiore (NA) alla Via Vittoria n°63, presso lo studio dell'Avv. Rocco
Spena, C.F. in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._2
1
separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione di incarico.
CONVENUTO
NONCHE'
, (C.F. , in persona del socio E_ P.IVA_4 accomandatario e legale rappresentante p.t., con sede legale in Frattaminore (NA) alla Via Papa Giovanni XXIII n°105.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.13396771, notificato dalla società quale ente concessionario della riscossione coattiva, per _1 conto del ente impositore, afferente all'utenza N RO
°22026/6992/8374, con il quale veniva intimato il pagamento della somma totale di € 6.007,28, a fronte di un presunto omesso versamento di alcune fatture relative ai consumi idrici per l'anno 2020.
A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché lo stesso aveva provveduto a comunicare all'ente creditore di non essere più intestatario dell'utenza di cui sopra, avendo in data 6 giugno 2017 - con atto per Notar Rep. 15188, Racc. 9031 Persona_1 registrato in data 08.06.2017 al n°11298/1T presso L'Agenzia delle Entrate di
Caserta - provveduto ad una cessione del ramo d'azienda alla ditta individuale e dal 15 giugno 2017, l'amministratore della detta società E_ CP_5
, prendeva in locazione ad uso commerciale l'immobile, in virtù di contratto
[...] registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 5.07.2017 al n°8152., ove era situato il contatore del servizio idrico, oggetto di causa.
Deduceva, altresì, parte attrice che nonostante la cessionaria con apposita dichiarazione del 6.6.2017 si fosse impegnata ad effettuare il subentro nel contratto di fornitura idrica, non provvedeva alla voltura e che in precedenza erano state notificate alla società istante altre due fatture (n°3288 del 31.10.2019 dell'importo di € 9.857,41 e n. 4882 del 3.08.2021 dell'importo di € 18.683,50),
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sempre relative al servizio idrico di cui sopra, erogato al medesimo indirizzo di utenza e all'uopo aveva, a suo dire, immediatamente, provveduto a comunicare all'ente creditore di non essere più intestatario della predetta utenza, avendo ceduto il ramo d'azienda, come da atto sopra indicato.
Concludeva, previa declaratoria di sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 13396772, per ottenere una declaratoria che: 1) accertasse
“... la insussistenza della causa debendi per carenza di legittimazione passiva e per l'effetto dichiarare la nullità, nei confronti di parte istante, dell'avviso di accertamento esecutivo n.13396771...”, su incarico dell'ente creditore
[...]
, relativo al servizio idrico utenza n°22026/6992/8374 afferente CP_6 immobile sito in Frattaminore (NA) Via Giovanni XXIII 131, relativo all'anno
2020, nonché le fatture emesse precedentemente, fattura n° 3288 del 31.10.2019 dell'importo di € 9.857,41 e n. 4882 di € 18.683,50 del 3.08.2021, erogate sempre a carico della esponente società per le causali di cui sopra;
2) per l'effetto revocasse “...l'avviso di accertamento esecutivo n.13396771, su incarico dell'ente creditore con condanna della convenuta società RO _1 nonché dell'ente creditore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
[...] presente giudizio, oltre le spese forfettarie”.
In data 08.03.2023, si costituiva con comparsa di costituzione e contestuale atto di chiamata in causa, il il quale rilevava che la RO Pt_1 non aveva “immediatamente” comunicato all'ente creditore di non essere più intestataria dell'utenza oggetto di causa e come si rilevava dalla Nota del
Responsabile dell'Ufficio Acquedotto del del 20/10/2022 RO
e dalla allegata richiesta di voltura, la ditta era E_ subentrata alla nel contratto di fornitura di acqua di cui all'opposto AR avviso solo in data 20/01/2020, e pertanto solo da quella data l'opponibilità ai terzi e gli effetti della voltura dell'utenza idrica si sarebbero perfezionati. Sosteneva inoltre il che, la aveva posto in essere una condotta omissiva, CP_6 Pt_1 colpevole e negligente e che, pur consapevole della mancata voltura delle utenze da parte della cessionaria fino al 20/01/2020, nulla aveva comunicato al convenuto circa il servizio idrico in questione, tanto che RO con la richiesta di voltura, effettuata nel 2020, la cedente infatti sottoscriveva la
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richiesta di voltura in una al nuovo intestatario dell'utenza; che la responsabilità della situazione creatasi era dunque da ascriversi in via solidale al cedente e cessionario del ramo di azienda;
che attesa la mancata voltura del servizio idrico fino alla data del 20/01/2020, aveva pieno titolo di agire in danno della cedente per il mancato pagamento della somministrazione di acqua di cui AR all'avviso di accertamento opposto e alle fatture richiamate nell'atto di opposizione. L'ente convenuto precisava, inoltre, che l'avviso esecutivo di Euro
6.007,28 si fondava sulla fattura n°3243 del 12/11/2018 di euro 5.953,32, relativa al periodo di fornitura 2018 e non 2020, come assunto da parte opponente ed ancora che la fattura n°4882 di euro 18.683,50 è stata emessa a saldo in data
17/11/2020 e non in data 03/08/2021; tuttavia, senza rinnegare la giusta individuazione del soggetto titolare dell'utenza idrica per tutti i motivi sollevati, prendendo atto che il servizio idrico era stata erogato non già in favore della Pt_1 ma della , formulava domanda di chiamata in
[...] E_ causa di quest'ultima. Rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni, chiedendo che venisse accertato che la terza chiamata in causa fosse tenuta al pagamento, in proprio ed in solido con la cedente in favore del AR [...]
, delle somme oggetto di cui all'avviso di pagamento e alle fatture CP_6 indicate, nonché veniva richiesta la condanna della E_
, in proprio ed in solido con la cedente al pagamento delle
[...] AR suddette somme per aver usufruito della somministrazione di acqua nei periodi oggi contestati
La terza chiamata in causa la ditta nonostante la rituale E_ notifica della comparsa con contestuale chiamata in causa non si costituiva nel presente giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e _1 chiedendo in caso di accoglimento della stessa accertare l'assenza di responsabilità della concessionaria per gli atti compiuti.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, parte opponente rilevava la tardività della costituzione della convenuta ed evidenziava, a mezzo del _1 suo procuratore che, l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione veniva notificato in data 10 agosto 2022, dopo due anni e 6 mesi
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dalla data di voltura, ed inoltre che il quando aveva RO conferito l'incarico alla società in data 6 maggio 2022 per il recupero di _1 dette somme, era già a conoscenza dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda e quindi della voltura in atti.
Di contro la P. A. ribadiva nelle predette memorie, la condotta omissiva del cedente, atteso che era a conoscenza della circostanza della mancata voltura, di fatto effettuata in data 20/1/2020, come da richiesta sottoscritta dalla medesima società, in uno al cessionario, e pertanto l'ente insisteva sul vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione anche senza espletamento dei mezzi istruttori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, e una volta celebrata detta udienza concedeva alle parti termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
L' opponente ritiene di non essere debitrice della somma oggetto dell'avviso di accertamento nonché delle altre fatture n. 4882 e n. 3288 in precedenza trasmesse dal di per aver ceduto la sua azienda in epoca precedente al CP_6 CP_6 formarsi del debito alla parte chiamata in causa.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta che la in data 6 AR giugno 2017, con atto per Notar Rep. 15188, Racc. 9031 registrato in data Per_1
08.06.2017 al n°11298/1T presso L'Agenzia delle Entrate di Caserta, ha ceduto il ramo d'azienda alla che l'art 7 del suddetto atto di cessione E_ prevede il subentro del cessionario nei contratti in corso, tra cui le utenze e il servizio idrico, nonché nel contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'attività relativa al ramo di azienda;
infine che in data 15.6.2017 veniva stipulato dalla nuovo contratto di locazione registrato il 5.7.2017 relativo E_ all'immobile ove è esercitata l'attività relativa al ramo di azienda ceduto (cfr. produzione di parte attrice al fol.3 e fol.2). Pertanto, per effetto della cessione del ramo di azienda e del subentro automatico nei contratti relativi alle utenze, dal mese di giugno dell'anno 2017, il servizio di somministrazione idrica - per il quale il ha emesso la fattura n°3243 del 12/11/2018 di RO euro 5.953,32, relativa al periodo di fornitura 2018 oggetto poi del presente avviso di accertamento - nonché le precedenti fatture n°3288 del 31.10.2019 di €
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9.857,41 e la n° 4882 di euro 18.683,50 è stata emessa a saldo in data 17/11/2020
- è avvenuto ad appannaggio del terzo chiamato in causa trattandosi E_ di fornitura successiva alla cessione del ramo d'azienda.
Nella specie, risulta ancora dalla documentazione in atti che intestatario formale della fornitura è rimasta la società opponente fino alla richiesta di voltura del servizio idrico datata 20.01.2020 effettuata dalla società e E_ sottoscritta anche dalla (cfr. nota dell'addetto all'ufficio tecnico fol.6 Pt_1 produzione del convenuto . RO
A riguardo, giova rilevare che l'applicazione della disciplina generale in tema di cessione d'azienda prevede la successione automatica del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio. L'effetto successorio si produce di diritto, con riferimento a tutti i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta e come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda.
Va poi aggiunto che il principio della successione ope legis nelle posizioni contrattuali si applica ai contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora integralmente eseguiti alla data di cessione dell'azienda. In caso contrario, ossia di contratti sinallagmatici interamente eseguiti da una delle due parti, troverà applicazione la disciplina dei crediti e dei debiti relativi all'azienda ceduta ex artt. 2559-2560 c.c.
A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. 28 marzo 2007 n. 7652).
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Il contratto di cessione di ramo di azienda intercorso tra le parti espressamente prevede il subentro ai sensi dell'art. 2558 c.c anche nei contratti di somministrazioni relativi a luce, acqua ecc.
Con specifico riferimento poi ai contratti di durata, qual è quello in esame, è pacifica la successione automatica dell'acquirente per il futuro, con conseguente liberazione del cedente, con possibilità di scissione temporale del contratto quanto alle prestazioni antecedenti alla cessione, che rimangono a carico del cedente.
Ed ai fini della successione nei contratti ai sensi della norma in questione, (cfr.
Cass. n. 7517/2010) l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (conf. Cass. n. 3045/2002; Cass. n. 27011/2005).
Al solo fine della conoscenza dei terzi, come è noto, l'art. 2556 co. 2 c.c., impone al notaio rogante (o autenticante la firma) dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, l'obbligo di depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per l'iscrizione entro 30 giorni dalla stipula.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha sancito che il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c. è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull'intuitus personae, a prescindere dall'accettazione e/o dalla comunicazione al terzo contraente, il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione, infatti “In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c.,
l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti
"contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività
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imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del
11/06/2018).
Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa” - Cass.
7.12.2005 n. 27011; conf.: Cass., 9.10.2013 n. 22918; cr. Cass. 1996, n. 5636: In tema di cessione di azienda, la mancata comunicazione dell'esistenza di un dato contratto da parte del cedente al cessionario, e la conseguente ignoranza dello stesso da parte di quest'ultimo, non ostano, di per sè, al verificarsi della successione del cessionario medesimo nei rapporti derivanti dal contratto ignorato e, nel mancato esercizio da parte del terzo contraente della facoltà di recesso riconosciutagli dall'art. 2558, secondo comma, cod. civ., della liberazione del cedente dagli obblighi correlativi; vedi anche Cass. n. 5495 del 12/04/2001:”
In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ.
(trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti "contratti d'impresa", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni. aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori”).
In tal senso si è condivisibilmente espresso il Tribunale di Milano nella sentenza
4.2.2016 n. 1565: Il contratto di somministrazione di energia è inerente l'impresa e nel caso di cessione/affitto azienda iscritta al Registro delle Imprese il cessionario/affittuario subentra automaticamente;
l'onere della comunicazione all'altro contraente rileva ai soli fini di consentire a questi il recesso nel termine di tre mesi, ex art. 2558 cc..
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In punto di opponibilità ai terzi dell'effetto successorio collegato alla cessione del ramo di azienda, non può evitarsi di osservare che l'atto di cessione è stato stipulato con atto pubblico, con conseguente obbligo per il notaio rogante di effettuare, nei trenta giorni successivi, ex art. 2556 u.c. cod.civ. come modificato dall'art. 6 legge 310/93, il deposito per l'iscrizione e che l'art. 2193 c.c. regola gli effetti dell'opponibilità ai terzi degli atti soggetti ad iscrizione prevedendo: “I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge".
La Corte di Cassazione, proprio sulla questione della opponibilità ai terzi della cessione di azienda o di un ramo di azienda, avvenuta per atto pubblico o scrittura privata autenticata ha affermato: “Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'articolo 2558 del Cc dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli articoli 2112 e 2610 del Cc
e 132 della legge 22 aprile 1941 - n. 633.(…). Dunque, la cessione dell'azienda è senz'altro opponibile al terzo, quanto agli effetti che essa produce nella sua sfera giuridica - anche, cioè, se egli si trovi ad intrattenere un rapporto contrattuale con il titolare dell'azienda, mutando la persona dell'altro contraente - sin dal momento della opponibilità generale della cessione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, per effetto della pubblicità-notizia, quale ha valenza nei confronti di tutti i consociati, in primis gli stessi contraenti ceduti, ove titolari di negozi non a titolo personale” (Cass. n. 10035/2023).
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Nel caso che qui ci occupa, trattasi di contratto di fornitura del servizio idrico da ritenersi indubbiamente collegato all'esercizio dell'impresa e per il quale si è verificato l'effetto successorio automatico del cessionario (espressamente previsto anche nel contratto di cessione di ramo di azienda all'art 7) a decorrere dalla data della cessione stipulata per atto pubblico e per la quale devono ritenersi assolti gli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese (circostanza per vero neppure contestata dai convenuti) con tutte le conseguenze di pubblicità legale che scaturiscono (cfr. visura camerale . Parte_3
La richiesta di voltura del contratto di fornitura inoltrata dal terzo chiamato e contenente anche la firma opponente e datata 20.01.2020 (cfr. fol.6 produzione del assume, dunque, la mera funzione di comunicazione RO della cessione al terzo ceduto, essendo l'effetto traslativo già prodotto a seguito del negozio di cessione.
In definitiva, dunque, la domanda di condanna della società attrice in proprio o in solido con la terza chiamata va disattesa per le ragioni appena poco sopra indicate.
Quanto invece alla domanda di condanna spiegata dal convenuto ente nei confronti della società terza chiamata è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, risulta comprovato dalla richiesta di voltura e dalla documentazione relativa alla cessione del ramo di azienda che la fornitura idrica a decorrere dal mese di giugno 2017 sia avvenuta a favore del cessionario terzo chiamato in causa, il quale ha preferito rimanere contumace e non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi e/o estintiva della pretesa di pagamento.
D'altro canto, vige in materia la regola di presunzione di veridicità della contabilizzazione a mezzo dei contatori, che può essere vinta dall'utente soltanto fornendo la prova oltre che della mancata corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, anche della impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (cfr. Cass. Civ., sez. III, 2.12.2002, n.17041).
Per tutti questi motivi, la domanda dell'ente convenuto è fondata e come tale va accolta con conseguente condanna della parte chiamata in causa al pagamento in favore del delle seguenti somme: euro 6.007,28 di cui RO all'avviso di pagamento opposto (anno di riferimento 2018), euro 9.857,41 di cui
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alla fattura 3288 del 31/10/2019 (anno di riferimento 2019) ed euro 18.683,50
(saldo per cessazione) di cui alla fattura 4882 del 17/11/2020.
La tardiva comunicazione al ceduto della intervenuta cessione con la richiesta di voltura inoltrata solo in data 20.1.2020, giustifica la dichiarazione di compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e i convenuti opposti.
Devono altresì compensarsi le spese nei rapporti tra e non E_ _1 essendo il terzo chiamato destinatario dell'attività del concessionario della riscossione.
Le spese nei rapporti tra la parte opposta e la parte chiamata in causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo
2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e della scarsa rilevanza dell'attività processuale compiuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- Dichiara la contumacia della terza chiamata in causa in E_ persona del suo legale rappresentante Sig. ; CP_5
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara l'insussistenza di ragioni di credito del nei confronti di per gli RO AR importi di euro 6.007,28 di cui all'avviso di pagamento opposto (anno di riferimento 2018), euro 9.857,41 di cui alla fattura 3288 del 31/10/2019
(anno di riferimento 2019) ed euro 18.683,50 (saldo per cessazione) di cui alla fattura 4882 del 17/11/2020;
- Dichiara il creditore nei confronti di RO CP_5
in persona del suo legale rappresentante Sig. , degli
[...] CP_5 importi di euro 6.007,28 di cui all'avviso di pagamento opposto (anno di riferimento 2018), euro 9.857,41 di cui alla fattura 3288 del 31/10/2019
(anno di riferimento 2019) ed euro 18.683,50 (saldo per cessazione) di cui alla fattura 4882 del 17/11/2020;
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- Condanna in persona del suo legale rappresentante Sig. E_
al pagamento in favore di degli CP_5 RO importi di euro 6.007,28 di cui all'avviso di pagamento opposto (anno di riferimento 2018), euro 9.857,41 di cui alla fattura 3288 del 31/10/2019
(anno di riferimento 2019) ed euro 18.683,50 (saldo per cessazione) di cui alla fattura 4882 del 17/11/2020, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra il AR [...]
e CP_6 _1
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Sig. E_
al pagamento in favore del delle CP_5 RO spese di giudizio che liquida in € 543,00 per esborsi ed € 3809,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra e E_ _1
Così deciso in Aversa in data 06.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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