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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 517/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ALBERTO FERRARI parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO LIBRETTI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Soncino il 10/06/2004.
Dalla loro unione sono nati in Manerbio (BS) il 17/05/1998 la figlia Per_1
e il 30/04/2000 il figlio Per_2
Con ricorso del 24/02/2023 la ha introdotto il presente giudizio, cui è Pt_1 seguita la regolare costituzione dello punti del contendere erano CP_1
l'addebito della separazione, chiesta dalla moglie;
la debenza o meno di un assegno di mantenimento a favore della che lo negava;
la Pt_1 CP_1 misura del contributo dello al mantenimento dei figli, maggiorenni CP_1 ma non ancora economicamente indipendenti e conviventi con la Pt_1
Chiamata la prima udienza in data 15/06/2023 il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed ha nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nelle more del giudizio, dopo che parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda di addebito, avendo i figli acquisito l'indipendenza economica, le parti hanno infine raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento di separazione personale dei coniugi, precisando le conclusioni in modo conforme e congiunto;
in data 06/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità alla legge.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, essendo in presenza di una definizione consensuale della causa.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra Parte_1 CP_1 il cui matrimonio è stato contratto in Soncino (CR) il
[...] 10/06/2004 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Soncino (CR) al n. 5 Parte I anno 2004;
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Soncino (CR) via T. Benzi n. 61, di proprietà della sig.ra viene lasciata in uso alla medesima, con sua Parte_1 conservazione esclusiva della proprietà di tutti i mobili ed arredi ivi allocati;
le parti si danno atto che il sig. ha già Controparte_1 rilasciato la casa coniugale, trasferendo la propria residenza in altra abitazione e portando con sé i propri effetti personali ad eccezione della chaise longue, di tutti i propri libri compresi i test, il trapano,
l'utensileria e le cassette audio per i quali provvederà entro il 15 gennaio
2025;
3) per quanto attiene al mantenimento dei figli e , si Per_2 Per_1 revocano i provvedimenti provvisori adottati riguardo al loro mantenimento, essendo essi divenuti economicamente indipendenti;
4) a regolamentazione della situazione economica dei coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 che accetta, la complessiva somma di €.5.000,00= (euro cinquemila/00)
a titolo di definitiva liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento del coniuge;
tale somma verrà versata dal sig. CP_1 mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra
[...] Parte_1 che verrà effettuato all'emissione della sentenza di separazione;
5) sempre a regolamentazione della situazione patrimoniale dei coniugi e a definitiva divisione del patrimonio comune i signori e Parte_1 provvederanno, entro il termine del 15.01.2025, a Controparte_1 dividere equamente tutti i conti correnti ed investimenti cointestati. Il sig. si obbliga, inoltre, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
che accetta, l'importo di €. 22.500,00 quale quota di sua Parte_1 spettanza degli investimenti assicurativi sottoscritti dal solo sig.
tale importo verrà corrisposto mediante bonifico Controparte_1 bancario intestato alla sig.ra e dovrà essere effettuato Parte_1 entro e non oltre i dieci giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione;
6) le parti si danno atto che i sopradetti accordi economici, essenziali per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione dei coniugi e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate, tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno degli ex coniugi effettuati alla vita comune. Al corretto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano che nulla hanno e avranno a che pretendere, compreso per i rispettivi trattamenti di fine rapporto, l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causa, anche in sede di divorzio, dichiarandosi fin d'ora economicamente indipendenti;
DICHIARA le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, 22.2.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;