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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/10/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1882/2020, promossa da ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata REVOCHI il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 e dichiari che il non ha titolo per esigere CP_1 il pagamento dell'importo oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 992/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2019, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo con il quale all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di Parte_2 Controparte_1
2.534,07 euro oltre interessi, a titolo di oneri condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, tra le quali quella del 2011, annullata con sentenza n. 3745/2017, costituente giudicato tra le stesse odierne parti del giudizio;
f) ha ritenuto che le questioni relative alle sanzioni penali per il ritardato pagamento avrebbero dovuto essere contestate in sede di impugnazione della delibera;
g) non ha tenuto conto del giudicato riferibile alle pronunce del giudice amministrativo (sentenza TAR Sardegna 602/2013 e del Consiglio di Stato 5487/2014) con le quali è stato statuito come, fin dal 1977, gli oneri di gestione della lottizzazione fossero di competenza comunale. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo all' opponente tale da costituire un c.d. , né alcuna comunanza di CP_1 CP_1 CP_1 scopo, lo stesso non ha alcuna legittimazione a richiedere nei CP_1 confronti del medesimo il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che il signor non è in alcun modo Pt_1 tenuto alla partecipazione dello stesso né ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. In ulteriore subordine, salvo gravame, Stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, ed in accoglimento di tutte le eccezioni mosse, compresa quella di prescrizione, revocare lo stesso e dichiarare che il signor
non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. Pt_1 In tutti i casi con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
2. Con comparsa depositata in data 5 novembre 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“In via preliminare: 1) Dichiarare improcedibile, o, in subordine, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata. Nel merito: 2) Rigettare l'impugnazione avversa e confermare integralmente la sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado. In ogni caso:
3) Con vittoria di onorari e spese del giudizio.”.
3. All'udienza del 3 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 992/2019, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1928/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 992/2019, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 992/2019, il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 23 settembre 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 18 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata REVOCHI il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 e dichiari che il non ha titolo per esigere CP_1 il pagamento dell'importo oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 992/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2019, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo con il quale all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di Parte_2 Controparte_1
2.534,07 euro oltre interessi, a titolo di oneri condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, tra le quali quella del 2011, annullata con sentenza n. 3745/2017, costituente giudicato tra le stesse odierne parti del giudizio;
f) ha ritenuto che le questioni relative alle sanzioni penali per il ritardato pagamento avrebbero dovuto essere contestate in sede di impugnazione della delibera;
g) non ha tenuto conto del giudicato riferibile alle pronunce del giudice amministrativo (sentenza TAR Sardegna 602/2013 e del Consiglio di Stato 5487/2014) con le quali è stato statuito come, fin dal 1977, gli oneri di gestione della lottizzazione fossero di competenza comunale. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo all' opponente tale da costituire un c.d. , né alcuna comunanza di CP_1 CP_1 CP_1 scopo, lo stesso non ha alcuna legittimazione a richiedere nei CP_1 confronti del medesimo il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che il signor non è in alcun modo Pt_1 tenuto alla partecipazione dello stesso né ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. In ulteriore subordine, salvo gravame, Stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, ed in accoglimento di tutte le eccezioni mosse, compresa quella di prescrizione, revocare lo stesso e dichiarare che il signor
non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. Pt_1 In tutti i casi con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
2. Con comparsa depositata in data 5 novembre 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“In via preliminare: 1) Dichiarare improcedibile, o, in subordine, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata. Nel merito: 2) Rigettare l'impugnazione avversa e confermare integralmente la sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado. In ogni caso:
3) Con vittoria di onorari e spese del giudizio.”.
3. All'udienza del 3 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 992/2019, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1928/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 992/2019, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 992/2019, il decreto ingiuntivo n. 1928/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 23 settembre 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 18 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia