TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 23466/22 all'udienza del 3/11/2025 tenuta in sostituzione del dott. Ottavio Picozzi, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del Presidente Nazionale e Legale Rappresentante dott.
[...] Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Puliatti pec:
[...] anche disgiuntamente all'avv. Elvira Riccio Email_1 pec: giusto mandato allegato al presente ricorso, Email_2
RICORRENTI
E in persona del Presidente Controparte_1 CP_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato pec
Email_3
RESISTENTE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO;
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato pec Email_3
RESISTENTE
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE CONVENZIONATI ( ) in Controparte_4 CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini pec avv. Email_4 giusta procura su foglio separato
RESISTENTE
Controparte_7
TERZO NON COSTITUITO
FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI (FIMP)
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: nullità clausole contrattuali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.22 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir: “disapplicare ogni provvedimento o atto amministrativo in contrasto con le legittime istanze di parte ricorrente dichiarare nulle le clausole impugnate, come in narrativa analiticamente indicate (di cui agli art. 15, 24, 11 e 12 ed ogni altra di pregiudizio), e disporne comunque la disapplicazione e la loro sostituzione ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ.. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi”. A sostegno del ricorso deduceva di aver instaurato il presente giudizio per la dichiarazione di nullità e/o disapplicazione:
a) dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502 del 1992 triennio normativo 2016 – 2018 in parte qua ed in particolare delle clausole che in narrativa erano meglio precisati;
b) del provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 70/CSR del 28 aprile 2022 con cui era stata sancita l'intesa come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 17 maggio 2022 S.O. n. 19; c) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il parere positivo del Comitato di Settore;
assumeva che la sigla istante era rappresentativa ai fini della contrattazione collettiva per la Pediatria di libera scelta a livello nazionale e decentrato;
che i dottori e erano pediatri di libera scelta convenzionati con il SS;
che in data Pt_1 Pt_2
28/4/22 era stata sancita l'intesa sull'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Pediatria di Libera Scelta pubblicato in data 17/5/22 sulla Gazzetta Ufficiale n 114/2022 S.O. n 19 ; che la giurisdizione apparteneva al Giudice Ordinario;
che l'art 15 dell'ACN dei Pediatri di Libera Scelta prevedeva “Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le deleghe rilasciate dai pediatri di libera scelta di importo superiore alla metà del valore medio delle trattenute richieste da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel corso del precedente anno solare. La rende noto CP_5 annualmente il relativo valore mensile di riferimento” ; che tale norma era contraria all'art 39 Cost che si riferiva alla libertà di organizzazione sindacale senza alcun riferimento per il dato associativo all'importo delle deleghe , nonché all'art 8 del dlgs 502/92 il quale, nel fare riferimento alla consistenza associativa e nell'elencare gli elementi che dovevano contenere gli ,non menzionava l'importo delle deleghe , nonché all'art 43 d.lgs. 165/01 che CP_8 non ancorava il dato della rappresentatività al dato contabile dell'importo delle deleghe;
che l'art 24 dell'ANC per la di Libera Scelta si occupava del procedimento di CP_7 contestazione disciplinare istituendo, per le contestazioni di maggiore gravità, il c.d.
[...] del personale Convenzionato, con la sostituzione di un Parte_4 componente del già costituito scelto dal Direttore Generale da una terna proposta dal CP_9 comitato aziendale e, per le contestazioni di minore gravità, delegando all'uopo il Direttore di Distretto consentendo che questi, nella prima fase, sentisse obbligatoriamente il referente di AFT e non altrettanto il diretto interessato;
che l'art 40 del d.lgs. 165/01 prevedeva che con riferimenti alle materie relative alle sanzioni disciplinari, la contrattazione collettiva era consentita nei limiti previsti dalle norme di legge;
che l'art 48 della L 833/78 al comma 8 prevedeva per i rapporti convenzionati la costituzione di commissioni paritetiche, mentre nel sistema dell'art 24 citato era assente il principio di pariteticità ; che, ancora, gli artt. 11 e 12 dell'ANC censurato prevedevano la costituzione di e ed il Controparte_10 CP_11 fatto che al comma 9 dei predetti articoli si demandasse al comitato di definire gli accordi integrativi regionali e aziendali comportava il superamento della fase delle trattative in sede decentrata mediante le c.d. delegazioni trattanti delegando le trattative e la definizione degli accordi decentrati in sede di comitato e ciò in violazione dell' art. 39 Cost., dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992 e delle regole in materia di rappresentanza e contrattazione previste dalla legge n. 300/1970 ed in particolare dagli artt. 14 e 19. ; che le norme impugnate intendevano by-passare la fase della contrattazione mediante la previa individuazione delle delegazioni trattanti da parte delle stesse OO.SS. , come emergeva dal confronto con le corrispondenti norme in materia di comitati dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e quello per la Specialistica Ambulatoriale che non prevedevano tra i compiti assegnati ai rispettivi comitati, alcuna delega agli stessi per la
“definizione” degli accordi decentrati. Concludeva come sopra.
Si costituiva la ed il Controparte_1 Controparte_2 eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo alle intestate Amministrazioni, in quanto la non era soggetto legittimato ad intervenire in giudizio per Controparte_1 la parte pubblica nè in sede di contrattazione ove era rappresentata dalla avente CP_5 autonoma soggettività giuridica;
che il era soggetto sprovvisto di Controparte_2 competenze istituzionali per ciò che atteneva ai rinnovi degli Accordi stessi;
che con riferimento al merito, le Amministrazioni si richiamavano integralmente alle argomentazioni difensive, svolte nel presente giudizio dalla . CP_5
Si costituiva la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati ,S.I.SA.C. , che eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio in quanto l' ACN impugnato nelle clausole indicate era stato firmato anche dalla Federazione Italiana Medici Pediatri ( FIMP) e dal
[...]
deduceva l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_7 della domanda di disapplicazione sotto il profilo della genericità e perplessità; la carenza di legittimazione attiva della istante che aveva sottoscritto l'Accordo poi Parte_3 impugnato;
l'infondatezza dei motivi di merito. Chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con la FIMP, che non si costituiva e in relazione alla quale va dichiarata la contumacia. All'udienza del 12/9/25 stante l'intervento del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta sottoscritto dalle parti in data 21 maggio 2024,la parte ricorrente, ritenendo che le clausole impugnate del vecchio accordo non fossero più vigenti, essendo state sostituite da quelle del nuovo accordo ivi compresi gli artt 11 e 12 , in cui i comitati regionali non erano più deputati a definire gli accordi regionali e aziendali , chiedeva la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese A tale richiesta si associavano le altre parti costituite , la causa veniva decisa in conformità con separata sentenza di cui si dà lettura. Occorrerebbe , ai fini della decisione, affrontare le molteplici questioni processuali sollevate da tutti i comparenti prima di affrontare il merito della questione , tuttavia, considerato che l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la di Libera Scelta sottoscritto dalle parti CP_7 in data 21 maggio 2024, approvato dalla Corte dei Conti e dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 luglio 2024, ha sostituito l'Accordo censurato e sarebbe pertanto cessata la materia del contendere (o meglio, sopravvenuta una carenze di interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto con il ricorso originario) come affermato concordemente da tutte le parti costituite, in base al principio della ragione più liquida ,si deve dichiarare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dello stesso ,omettendosi così l'esame delle questioni preliminari. La Suprema Corte, ha infatti affermato che “… il principio della “ragione più liquida”, è il principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). Pertanto, in ottemperanza a tale principio, si ritiene che sia più agevole dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
I ricorrenti avevano impugnato le clausole di cui agli artt 15, 24, 11 e 12 dell'ANC del 28/4/22 pubblicato in data 17/5/22 sotto vali profili considerandole nulle perché contrastanti con legge. Nelle more del giudizio è intervenuto l'ANC sottoscritto il 21/5/22 che ha sostituito il precedente accordo ivi comprese le clausole censurate, quanto poi in particolare agli art 11 e 12, il nuovo testo, ad avviso di parte ricorrente, non assegnando ai comitati il compito di definire gli accordi, implicitamente ha attestato la fondatezza degli assunti di parte ricorrente come indicati in ricorso. Il nuovo ANC ha pertanto fatto venir meno l'interesse della ad avere una pronuncia su Pt_5 clausole non più vigenti perché non avrebbe senso e non sarebbe di alcuna utilità la declaratoria di nullità di clausole non più vigenti. Si precisa che appare più corretto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse con sopravvenuta inammissibilità del ricorso, invece che dichiarare la cessata materia, in quanto la pronuncia di cessata materia presuppone il soddisfacimento di quanto domandato con il ricorso introduttivo, qui non intervento, se non per accordo successivo a quello impugnato che lo ha sostituito, ma per il futuro. Circa le spese tutte le parti hanno chiesto la compensazione.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire con sopravvenuta inammissibilità del ricorso;
compensa le spese tra tutte le parti.
Roma, 03/11/25 Il giudice