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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EN ST Presidente
dr. EN Del RIO Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 626 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO GIU- C.F._1
SEPPE, Pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTORICI C.F._2
RE pec: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 626/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di udienza di prima comparizione.
Quanto alle domande di contenuto economico deve rilevarsi che le par-
ti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici prov-
vedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto depositato in data 12/12/2024
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 626/2024
pronunzia la separazione personale dei coniugi na- Parte_1
ta a RIBERA (AG), in data 07/04/1968, e , nato a Controparte_1
MO (PA), in data 24/10/1971, i quali hanno contratto matrimonio in RIBERA, in data 13/05/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 10, parte II serie A, dell'anno 1995 alle con-
dizioni di cui all'accordo a firma congiunta depositato in data
12/12/2025 ;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
28/11/2025.
Il Presidente rel
EN ST
- 3 - Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EN ST Presidente
dr. EN Del RIO Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 626 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO GIU- C.F._1
SEPPE, Pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTORICI C.F._2
RE pec: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 626/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di udienza di prima comparizione.
Quanto alle domande di contenuto economico deve rilevarsi che le par-
ti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici prov-
vedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto depositato in data 12/12/2024
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 626/2024
pronunzia la separazione personale dei coniugi na- Parte_1
ta a RIBERA (AG), in data 07/04/1968, e , nato a Controparte_1
MO (PA), in data 24/10/1971, i quali hanno contratto matrimonio in RIBERA, in data 13/05/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 10, parte II serie A, dell'anno 1995 alle con-
dizioni di cui all'accordo a firma congiunta depositato in data
12/12/2025 ;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
28/11/2025.
Il Presidente rel
EN ST
- 3 - Tribunale di Sciacca