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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9202/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
SOMMINISTRAZIONE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 04/01/1977, residente in Melito di Napoli (NA), alla Via
Michelangelo Buonarroti n. 1, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via
Orazio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Pirro Ferdinando (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Dott. , con sede in Roma (RM), al Viale Regina Controparte_2
Margherita n. 125, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (NA), presso lo studio dell'Avv. Papa Giulio, rappresentata e difesa dall'Avv. Longo
Giancarlo (C.F. ) in virtù d procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 03/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
DELLA CORTE FRANCESCO C. 1 Controparte_1
N.R.G. 9202/2021 - DOTT LUIGI APREA MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2333/2021, Parte_1 emesso il 07/06/2021 da Questo Tribunale, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 14.616,91 per l'omesso pagamento di fatture relative ad una fornitura di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione, il esponeva che: Parte_1
- controparte non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del credito e del rapporto intervenuto tra le parti, limitandosi ad allegare l'estratto conto e le fatture commerciali, le quali non possono considerarsi prova sufficiente;
- tutte le fatture si riferiscono a consumi presunti, per cui non è possibile verificare la correttezza dei consumi effettivi registrati e addebitati, in assenza di una reale lettura del contatore.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“Nel merito:
- annullare e revocare il D.I. n. 2333/2021, rubricato al numero di R.g. 6459/2021, emesso il 7.6.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice dott.ssa Lucia Esposito, attesa
l'insussistenza del credito azionato;
- per effetto della revoca del decreto ingiuntivo dichiarare non dovuta alcuna somma alla
[...]
; CP_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Controparte_1 accertata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede posta in essere dalla società opposta e la sussistenza di sue condotte scorrette, dichiarare dovute unicamente quelle somme determinate secondo giustizia ed equità. Condannare la alla refusione Controparte_1 delle spese diritti ed onorari da distrarre a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio Controparte_1 deducendo che:
- il rapporto di somministrazione trova fondamento nel contratto sottoscritto dall'opponente in data 12/09/2019, versato in atti;
- l'opposizione è assolutamente generica e non è fondata su prova scritta;
- circa la corretta quantificazione degli importi addebitati, le fatture emesse dalla sono state emesse in conformità alla normativa Controparte_1 di settore e sono basate su letture reali;
- peraltro, l'opponente, ricevuta la fattura n. 4004608914, ne riconosceva la debenza presentando istanza per la rateazione.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“in via preliminare:
- rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 2333/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli
Nord;
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2333/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
nel merito in via subordinata:
- condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di CP_1 presso il locale sito in VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N.5,
[...]
80144 NAPOLI (NA), locale identificato dal punto di prelievo (POD) contraddistinto dal seguente codice alfanumerico: IT001E84747827 per tutto il periodo di competenza di
[...] oggetto di fatturazione con i documenti contabili azionati nel procedimento CP_1
DELLA CORTE FRANCESCO C. 3 Controparte_1
N.R.G. 9202/2021 - DOTT CP_4 , foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
[...] in ogni caso:
- condannare l'attore opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
All'udienza del 09/05/2022, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., avendo la lite natura documentale, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in punto di diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (cfr., ex multis, SS.UU. n.
13533/01; Cass. n. 22361/07; Cass. n. 4867/06; Cass. n. 18315/03; Cass. n.
11629/99).
DELLA CORTE FRANCESCO C. ENEL ENERGIA S.P.A. 4
N.R.G. 9202/2021 - DOTT. LUIGI APREA Ciò posto, venendo all'opposizione de qua, va anzitutto rilevato come l'opposta abbia fornito prova del titolo azionato tramite la produzione del contratto di fornitura identificato con il Codice SZ3948779, stipulato con il in Parte_1 data 12/09/2019 e da questi sottoscritto, documento mai oggetto di contestazione da parte del convenuto, così come mai è stata sollevata contestazione in merito ai dati identificativi del punto di prelievo (POD) contraddistinto dal codice IT001E84747827.
L'opponente, in effetti, si è limitato a censurare in via del tutto generica le fatture emesse dall' asserendo che le stesse si riferiscono a consumi Controparte_1
“presunti” e sostenendo che parte opposta non ha fornito prova del regolare funzionamento dell'impianto di misurazione dei consumi.
Al riguardo, tuttavia, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”;
“considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti
e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. ex plurimis Cass. n. 297/20; Cass. n.
23699/16). Alternativamente, se l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi individuandone la causa in attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza
DELLA CORTE 5 Controparte_3
N.R.G. 9 DOTT LUIGI APREA nell'adozione di misure di controllo
Nel caso di specie, come già anticipato, il ricorrente si è limitato ad eccepire la mancata dimostrazione del corretto funzionamento del misuratore, senza tuttavia mai richiederne la verifica e, a ben vedere, senza neppure contestare in maniera puntuale l'erroneità delle letture o delle misurazioni né tantomeno specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, anche soltanto presuntivi, dell'utenza de quo. Peraltro, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui i consumi fatturati sarebbero stati individuati dall'opposta in via presuntiva, posto che tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio hanno ad oggetto esclusivamente consumi quantificati a seguito di letture reali, come d'altro canto si evince dal dettaglio delle letture su di esse riportato.
In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale deve essere dichiarato definitivamente esecutivo
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate, del valore della controversia e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9202/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1
ed ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 2333/21, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07/06/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
DELLA CORTE C. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9 DOTT LUIGI APREA spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 05/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
DELLA CORTE FRANCESCO C. ENEL ENERGIA S.P.A. 7
N.R.G. 9202/2021 - DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Controparte_3
N R G DOTT LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9202/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
SOMMINISTRAZIONE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 04/01/1977, residente in Melito di Napoli (NA), alla Via
Michelangelo Buonarroti n. 1, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via
Orazio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Pirro Ferdinando (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Dott. , con sede in Roma (RM), al Viale Regina Controparte_2
Margherita n. 125, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (NA), presso lo studio dell'Avv. Papa Giulio, rappresentata e difesa dall'Avv. Longo
Giancarlo (C.F. ) in virtù d procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 03/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
DELLA CORTE FRANCESCO C. 1 Controparte_1
N.R.G. 9202/2021 - DOTT LUIGI APREA MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2333/2021, Parte_1 emesso il 07/06/2021 da Questo Tribunale, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 14.616,91 per l'omesso pagamento di fatture relative ad una fornitura di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione, il esponeva che: Parte_1
- controparte non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del credito e del rapporto intervenuto tra le parti, limitandosi ad allegare l'estratto conto e le fatture commerciali, le quali non possono considerarsi prova sufficiente;
- tutte le fatture si riferiscono a consumi presunti, per cui non è possibile verificare la correttezza dei consumi effettivi registrati e addebitati, in assenza di una reale lettura del contatore.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“Nel merito:
- annullare e revocare il D.I. n. 2333/2021, rubricato al numero di R.g. 6459/2021, emesso il 7.6.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice dott.ssa Lucia Esposito, attesa
l'insussistenza del credito azionato;
- per effetto della revoca del decreto ingiuntivo dichiarare non dovuta alcuna somma alla
[...]
; CP_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Controparte_1 accertata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede posta in essere dalla società opposta e la sussistenza di sue condotte scorrette, dichiarare dovute unicamente quelle somme determinate secondo giustizia ed equità. Condannare la alla refusione Controparte_1 delle spese diritti ed onorari da distrarre a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio Controparte_1 deducendo che:
- il rapporto di somministrazione trova fondamento nel contratto sottoscritto dall'opponente in data 12/09/2019, versato in atti;
- l'opposizione è assolutamente generica e non è fondata su prova scritta;
- circa la corretta quantificazione degli importi addebitati, le fatture emesse dalla sono state emesse in conformità alla normativa Controparte_1 di settore e sono basate su letture reali;
- peraltro, l'opponente, ricevuta la fattura n. 4004608914, ne riconosceva la debenza presentando istanza per la rateazione.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“in via preliminare:
- rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 2333/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli
Nord;
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2333/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
nel merito in via subordinata:
- condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di CP_1 presso il locale sito in VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N.5,
[...]
80144 NAPOLI (NA), locale identificato dal punto di prelievo (POD) contraddistinto dal seguente codice alfanumerico: IT001E84747827 per tutto il periodo di competenza di
[...] oggetto di fatturazione con i documenti contabili azionati nel procedimento CP_1
DELLA CORTE FRANCESCO C. 3 Controparte_1
N.R.G. 9202/2021 - DOTT CP_4 , foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
[...] in ogni caso:
- condannare l'attore opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
All'udienza del 09/05/2022, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., avendo la lite natura documentale, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in punto di diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (cfr., ex multis, SS.UU. n.
13533/01; Cass. n. 22361/07; Cass. n. 4867/06; Cass. n. 18315/03; Cass. n.
11629/99).
DELLA CORTE FRANCESCO C. ENEL ENERGIA S.P.A. 4
N.R.G. 9202/2021 - DOTT. LUIGI APREA Ciò posto, venendo all'opposizione de qua, va anzitutto rilevato come l'opposta abbia fornito prova del titolo azionato tramite la produzione del contratto di fornitura identificato con il Codice SZ3948779, stipulato con il in Parte_1 data 12/09/2019 e da questi sottoscritto, documento mai oggetto di contestazione da parte del convenuto, così come mai è stata sollevata contestazione in merito ai dati identificativi del punto di prelievo (POD) contraddistinto dal codice IT001E84747827.
L'opponente, in effetti, si è limitato a censurare in via del tutto generica le fatture emesse dall' asserendo che le stesse si riferiscono a consumi Controparte_1
“presunti” e sostenendo che parte opposta non ha fornito prova del regolare funzionamento dell'impianto di misurazione dei consumi.
Al riguardo, tuttavia, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”;
“considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti
e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. ex plurimis Cass. n. 297/20; Cass. n.
23699/16). Alternativamente, se l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi individuandone la causa in attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza
DELLA CORTE 5 Controparte_3
N.R.G. 9 DOTT LUIGI APREA nell'adozione di misure di controllo
Nel caso di specie, come già anticipato, il ricorrente si è limitato ad eccepire la mancata dimostrazione del corretto funzionamento del misuratore, senza tuttavia mai richiederne la verifica e, a ben vedere, senza neppure contestare in maniera puntuale l'erroneità delle letture o delle misurazioni né tantomeno specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, anche soltanto presuntivi, dell'utenza de quo. Peraltro, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui i consumi fatturati sarebbero stati individuati dall'opposta in via presuntiva, posto che tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio hanno ad oggetto esclusivamente consumi quantificati a seguito di letture reali, come d'altro canto si evince dal dettaglio delle letture su di esse riportato.
In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale deve essere dichiarato definitivamente esecutivo
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate, del valore della controversia e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9202/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1
ed ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 2333/21, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07/06/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
DELLA CORTE C. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9 DOTT LUIGI APREA spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 05/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
DELLA CORTE FRANCESCO C. ENEL ENERGIA S.P.A. 7
N.R.G. 9202/2021 - DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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N R G DOTT LUIGI APREA