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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.7135/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XII CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza del 13.01.2025 veniva disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del 28.04.2025; rilevato che nel termine assegnato l'attore ha depositato le note di udienza;
lette le note di udienza e le memorie conclusive depositate dall'attore; visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7135/2022 R.G., avente ad oggetto: appalto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via V. D'Annibale n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Alaia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I.: , in persona dell'Amministratore Unico, sig.ra Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE CP_1
E
(P.I.: , in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t. CONVENUTA CONTUMACE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la , chiedendo al Controparte_3
Giudice adito di:
a) “Accertare e dichiarare l'instaurarsi del rapporto obbligatorio tra la Controparte_1 in persona dell'amm.re unico sig.ra la
[...] CP_1 [...]
ed il sig. ”; Controparte_4 Parte_1
b) “Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e obbligatorio della
[...] in persona dell'amm.re unico sig.ra e della Controparte_1 CP_1 [...]
”; Controparte_4
c) “Accertare e dichiarare che il sig. ottemperava al pagamento Parte_1 complessivo di quanto pattuito per una somma complessiva di € 34.000,00”;
d) “Accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione commissionati dal sig.
rimanevano parzialmente inevasi per una somma Parte_1 complessiva di € 9.790,00 oltre iva”;
e) “Accertare e dichiarare che i mancati lavori da parte della Controparte_1
e della provocavano notevoli disagi e
[...] Controparte_2
danni al mio assistito vista la volontà dello stesso di aprire un B&B che per un lungo periodo rimaneva infruttuosa”;
f) “Accertare e dichiarare che all'esito dei mancati lavori il sig. si vedeva Parte_1
costretto a chiamare degli operai per il completamento dei suddetti per una somma complessiva pari ad € 10.000,00”;
g) “Condannare la in persona della sig.ra Controparte_1 [...]
in solido alla restituzione Controparte_5 della somma di € 9.790,00 oltre iva per indebito arricchimento”;
h) “Condannare la in persona della sig.ra Controparte_1 [...]
in solido al risarcimento di Controparte_5 tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1218, 2041 e 2043 c.c. per un ammontare complessivo di € 10.000,00 e/o a quella somma che il Giudice Adito riterrà giusta ed equa alla luce dell'inadempimento del rapporto obbligatorio”;
i) “Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio con attribuzione”;
Nell'atto introduttivo, l'attore premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli al
Vico Tarallari a Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9). Al fine di aprire una struttura ricettiva di tipo “B&B”, il sig. aveva commissionato alle ditte “Edil G.S.A. di Paola Parte_1
2 Campus” ed ” lavori di ristrutturazione del predetto Controparte_2
immobile, nonché lavori di rifacimento del fabbricato. Gli interventi manutentivi venivano concordati tra le parti mediante apposito preventivo di lavori per un ammontare complessivo di €
20.500,00, oltre IVA per la ristrutturazione interna dell'immobile, oltre ad € 10.700,00, oltre IVA per i lavori esterni al fabbricato. Successivamente le parti concordarono il prezzo dei lavori da eseguirsi per la somma omnicomprensiva di € 34.000,00. Pertanto, con CILA-6114-2018 del 31.10.2018 –
PG/949028/2018, il P.I. in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, inviava Persona_1
pratica edilizia per le opere da eseguire. Gli interventi avevano inizio a marzo 2018, con termine previsto nel giugno dello stesso anno. Ciononostante, i lavori si protraevano fino a gennaio del 2019 per ritardi addebitabili alle ditte appaltatrici. In forza dell'accordo, il sig. rappresentava di Parte_1 aver corrisposto ad la complessiva somma di € 34.000,00, mediante la consegna Controparte_2 di vari assegni per il totale di €10.000,00 e contanti per la restante somma pari ad € 24.000,00 divisa in diverse tranche, così come previsto da apposita scrittura privata. Sebbene l'attore avesse versato l'intera somma pattuita, evidenziava che le imprese appaltatrici non avevano ottemperato agli obblighi contrattualmente assunti e non avevano terminato i lavori, abbandonando definitivamente il cantiere nel gennaio del 2019. Nonostante i numerosi solleciti, gli interventi rimanevano inattuati, determinando notevoli disagi all'attore, il quale, a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, si vedeva costretto a posticipare l'apertura della struttura ricettiva. Pertanto, il Sig. conferiva Parte_1 incarico ad un tecnico di propria fiducia affinché procedesse all'accertamento delle lavorazioni non eseguite e alla relativa quantificazione economica. Con pec del 5 luglio 2021, inviava ,poi, formale diffida ad adempiere alle imprese convenute, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in relazione all'inadempimento contrattuale consistente nella mancata esecuzione dei lavori pattuiti, nonché il risarcimento dei danni subiti, ex artt.1218 e 2051 c.c. Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'attore si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Alla prima udienza del 29.09.2022, svoltasi in modalità telematica, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle parti convenute e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 19.10.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza del 06.11.23, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore, riservandosi sulle ulteriori richieste istruttorie. Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 28.04.2025 per la decisione e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, si evidenzia che il sig. e le Parte_1 [...]
, hanno stipulato contratti di appalto aventi Controparte_6 ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile e del fabbricato, sito in Napoli al Vico Tarallari a
Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9) di proprietà dell'attore.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il contratto di appalto ha forma libera e può essere concluso, come nel caso di specie, anche verbalmente. Per tale contratto, infatti, la legge non richiede la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem sicchè il contratto di appalto può essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale.
Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia, ha statuito: “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del Codice civile, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cassazione civile sez. II, 26/01/2023, n. 2386).
Spetta, quindi, al committente che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per i lavori non eseguiti nell'immobile di sua proprietà, dimostrare al Giudice l'effettivo conferimento dell'incarico, la realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto all'entità del lavoro svolto sicchè per darne dimostrazione in giudizio possono assume rilevanza le prove testimoniali, documentali o le presunzioni che, ai fini della decisione, devono essere attentamente valutati dal Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
Nel presente giudizio l'attore ha depositato agli atti i seguenti documenti: la scrittura privata del 28.02.18, con cui le parti, oltre a statuire in ordine agli interventi edilizi da realizzare, hanno fissato in € 34.000,00 il prezzo complessivo dei lavori;
due preventivi della relativi ai CP_1
lavori da eseguirsi sia all'interno che all'esterno dell'immobile di proprietà del committente, rispettivamente datati 08.03.2018 e 19.03.2018; gli assegni bancari che possono essere qualificati come adempimento da parte del terzo, in quanto sottoscritti da tale sig.ra per un Persona_2 ammontare complessivo di € 10.000,00.
4 Le deposizioni testimoniali hanno, poi, confermato che tra le parti si è istaurato un rapporto contrattuale e che il Sig. ha ottemperato al proprio obbligo di pagamento dell'intero Parte_1 corrispettivo pattuito, pari ad € 34.000,00 complessivi.
Il teste, sig. , operaio della ditta di , sentito all'udienza Testimone_1 Controparte_2 dell'01.07.24, ha affermato che i preventivi dell'08.03.2018 e del 19.03.2018 furono sottoscritti dalle parti in sua presenza;
che i lavori commissionati erano stati concordati per la somma di €. 20.500,00, oltre Iva per i lavori interni ed €. 10.700 per la ristrutturazione esterna dell'immobile; che il pagamento delle somme in contanti veniva effettuato in più soluzioni dal Sig. in favore del Parte_1 titolare dell'impresa, Sig. , in concomitanza con la corresponsione della Controparte_2
retribuzione settimanale agli operai delle ditte. A tal fine, il teste ha riconosciuto il documento datato
08.03.2018, nel quale risultano indicati i pagamenti in contanti in sua presenza e in corrispondenza dei quali l' apponeva la sigla della sua firma a conferma dell'avvenuta corresponsione delle CP_2
somme.
La teste, sig.ra , madre del committente, escussa all'udienza del 13.01.2025, ha, Testimone_2 poi, dichiarato: “….Ero presente quando fu sottoscritto il preventivo dei lavori tra il sig. CP_2
e mio figlio” e con riguardo al pagamento dei lavori, ha affermato: “ …….ricordo che mio
[...]
CP_ figlio ha versato alla ed all'impresa di , nelle Controparte_1 Controparte_2 mani di , la somma di € 34.000,00, di cui € 10.000,00 con assegni bancari ed € Controparte_2
24.000,00 in contanti”.
Riguardo al pagamento in contanti, occorre precisare quanto segue.
In ambito processuale, il principio generale stabilisce che la prova testimoniale è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge, in particolare quando si tratta di contratti o pagamenti superiori a una certa soglia economica (art. 2721 e ss. c.c.). Tuttavia, se la parte contro cui è diretta la prova sui pagamenti superiori ai limiti di legge, non solleva tempestivamente l'eccezione di inammissibilità, come nel caso di specie, la circostanza del versamento in contanti, una volta ammessa la prova testimoniale, è soggetta alla libera valutazione del giudice ai sensi dell'art. 116
c.p.c., il quale può tenerne conto nella formazione del proprio convincimento, insieme ad altri elementi probatori. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “i limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio;
in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello,
5 neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità” (Cassazione civile, sez. III,
13/03/2012, n. 3959).
Ebbene, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese dai testi in ordine al pagamento dei lavori siano dotate di attendibilità e valenza probatoria, in quanto caratterizzate da coerenza intrinseca, precisione espositiva e assenza di elementi contraddittori, anche in relazione ai documenti prodotti in atti, rispetto ai quali risultano pienamente conformi.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice consentono in ragione del loro carattere circostanziato e preciso di affermare anche il grave inadempimento contrattuale delle ditte convenute.
Tale inadempimento si è concretizzato nell'abbandono totale dei cantieri e nell'incompleta realizzazione delle opere appaltate, che sono risultate del tutto e/o parzialmente inattuate. Il comportamento delle imprese, che hanno disatteso gli impegni assunti, appare particolarmente grave, soprattutto in relazione alla natura degli accordi intercorsi tra le parti.
Invero, il teste , all'udienza del 01.07.24, ha testualmente riferito che: “i Testimone_1
lavori non furono terminati da entrambe le ditte ed . Ricordo che a CP_1 Controparte_2 gennaio del 2019 l'impresa abbandonò il cantiere. Da questa data non ho visto più il sig. , CP_2 né tantomeno lui versò le mie spettanze, tant'è che ho agito nei suoi confronti per ottenere le differenze retributive”. Circostanza quest'ultima confermata anche dalla sig.ra la quale, Tes_2 all'udienza del 13.01.25, ha ribadito che “la somma di € 34.000,00 è stata versata interamente da mio figlio al sig. , sebbene questi non avesse concluso i lavori stabiliti tra le parti. Controparte_2
L'impresa ha, poi, abbandonato il cantiere nel mese di gennaio 2019”. CP_2
Le circostanze emerse in sede istruttoria — pur in assenza di specifica domanda volta alla risoluzione del contratto, che avrebbe verosimilmente trovato accoglimento alla luce del grave inadempimento ascrivibile alle ditte convenute — devono comunque ritenersi idonee ad integrare il pregiudizio patrimoniale in danno del sig. . Parte_1
Tale pregiudizio è ascrivibile all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., che impone al debitore inadempiente di risarcire il danno cagionato al creditore, salvo che l'inadempimento non derivi da causa a lui non imputabile.
Come è noto, l'illecito contrattuale richiede, così come quello aquiliano, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Non ogni inadempimento è idoneo a generarlo ma solo quello che sia accompagnato da una condotta non diligente, dove il grado di diligenza richiesto dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione (art. 1176 c.c.). Nel caso di specie, le ditte convenute, abbandonando il cantiere, sono da considerarsi inadempienti rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto stipulato, risultando gravemente negligenti
6 anche in ordine alla diligenza professionale specificamente richiesta in relazione all' esercizio dell'attività di impresa.
Alla luce di quanto esposto, il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione di una parte rilevante delle opere oggetto del contratto di appalto può essere determinato in base al valore risultante dalla perizia redatta dal consulente di parte attrice, Dott. depositata agli Persona_1
atti del presente procedimento. Il consulente tecnico ha individuato in modo analitico le lavorazioni non eseguite dalle imprese appaltatrici, procedendo alla relativa quantificazione economica.
Questo Giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni peritali esposte dal predetto consulente, in quanto fondate su argomentazioni tecniche dettagliate e valutazioni coerenti, tali da renderle pienamente attendibili.
In particolare, il perito – nella relazione che si intende integralmente richiamata – ha riscontrato l'omessa o parziale esecuzione di opere previste nei contratti, riferite alle voci nn. 009,
011, 017, 018, 019, 020 e 021 del preventivo datato 8 marzo 2018, nonché alle voci nn. 001, 003 e
005 del preventivo del 19 marzo 2018. L'importo complessivo delle lavorazioni parzialmente o totalmente non eseguite è stato stimato in € 9.790,00, oltre IVA. Tale somma rappresenta il danno emergente, configurandosi quale differenza patrimoniale tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che egli avrebbe avuto in assenza dell'inadempimento.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che: “la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33537 del 15 novembre 2022).
Va altresì precisato che, sebbene la contumacia delle convenute non possa essere equiparata ad una generale ammissione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte, essa rappresenta comunque un elemento idoneo a conferire maggiore forza probatoria agli esiti dell'istruttoria, segnatamente nei casi – come quello in esame – in cui la domanda introduttiva risulti corredata da documenti prodotti a sostegno delle proprie pretese. In tal senso, la scelta processuale delle imprese convenute di non comparire in giudizio avvalora la tesi prospettata da parte attrice, soprattutto se valutato alla luce del complessivo quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
7 Alla luce delle suesposte considerazioni, le imprese convenute,
[...]
, vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_3 dei danni contrattuali subiti dal sig. , ai sensi dell'art. 1218 c.c., nella misura Parte_1 complessiva di € 9.790,00 oltre IVA.
Non può essere accolta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni asseritamente derivanti dalla necessità di affidare a terzi l'esecuzione delle opere rimaste inadempiute, in quanto priva di riscontri probatori sia con riguardo al danno-evento che con riferimento al danno-conseguenza. In particolare, parte attrice ha dedotto di aver sostenuto un esborso pari ad € 10.000,00 per l'affidamento ad un'altra impresa dell'esecuzione delle opere non ultimate o eseguite solo parzialmente dalle convenute, senza tuttavia fornire adeguata prova dell'intervenuta stipulazione di un nuovo contratto d'appalto né del relativo pagamento della somma indicata.
L'assoluta carenza probatoria preclude, pertanto, il riconoscimento della voce di danno in questione.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza delle parti convenute e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità bassa della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Gianluca Alaia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta e dichiara la costituzione di validi ed efficaci contratti di appalto tra il sig.
[...]
e le ditte appaltatrici ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
”, aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile e del
[...]
fabbricato, sito in Napoli al Vico Tarallari a Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9) di proprietà dell'attore;
1) accerta e dichiara che l'importo complessivo pattuito per l'esecuzione dei lavori è pari ad euro
34.000,00, somma che il sig. ha integralmente corrisposto al sig. Parte_1
, a saldo del prezzo concordato;
Controparte_2
2) accerta e dichiara che i lavori di ristrutturazione commissionati dal sig. Parte_1
sono stati eseguiti solo parzialmente, risultando pertanto inevasi per una somma
[...] complessiva pari ad € 9.790, 00 oltre Iva;
3) per l'effetto, condanna, in solido tra loro, ed Controparte_1 [...]
”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., a titolo di Controparte_2
8 responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni in favore del sig.
, quantificati nella somma di € 9.790,00 oltre IVA;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, quantificati nella misura di € 10.000,00, per i motivi indicati in premessa;
5) condanna le convenute ed Controparte_1 Controparte_2
”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido tra loro, al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi € 2.804,00 di cui €. 2.540,00 per onorari ed €. 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Gianluca
Alaia, dichiaratosi antistatario.
Napoli,24.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XII CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza del 13.01.2025 veniva disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del 28.04.2025; rilevato che nel termine assegnato l'attore ha depositato le note di udienza;
lette le note di udienza e le memorie conclusive depositate dall'attore; visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7135/2022 R.G., avente ad oggetto: appalto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via V. D'Annibale n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Alaia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I.: , in persona dell'Amministratore Unico, sig.ra Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE CP_1
E
(P.I.: , in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t. CONVENUTA CONTUMACE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la , chiedendo al Controparte_3
Giudice adito di:
a) “Accertare e dichiarare l'instaurarsi del rapporto obbligatorio tra la Controparte_1 in persona dell'amm.re unico sig.ra la
[...] CP_1 [...]
ed il sig. ”; Controparte_4 Parte_1
b) “Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e obbligatorio della
[...] in persona dell'amm.re unico sig.ra e della Controparte_1 CP_1 [...]
”; Controparte_4
c) “Accertare e dichiarare che il sig. ottemperava al pagamento Parte_1 complessivo di quanto pattuito per una somma complessiva di € 34.000,00”;
d) “Accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione commissionati dal sig.
rimanevano parzialmente inevasi per una somma Parte_1 complessiva di € 9.790,00 oltre iva”;
e) “Accertare e dichiarare che i mancati lavori da parte della Controparte_1
e della provocavano notevoli disagi e
[...] Controparte_2
danni al mio assistito vista la volontà dello stesso di aprire un B&B che per un lungo periodo rimaneva infruttuosa”;
f) “Accertare e dichiarare che all'esito dei mancati lavori il sig. si vedeva Parte_1
costretto a chiamare degli operai per il completamento dei suddetti per una somma complessiva pari ad € 10.000,00”;
g) “Condannare la in persona della sig.ra Controparte_1 [...]
in solido alla restituzione Controparte_5 della somma di € 9.790,00 oltre iva per indebito arricchimento”;
h) “Condannare la in persona della sig.ra Controparte_1 [...]
in solido al risarcimento di Controparte_5 tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1218, 2041 e 2043 c.c. per un ammontare complessivo di € 10.000,00 e/o a quella somma che il Giudice Adito riterrà giusta ed equa alla luce dell'inadempimento del rapporto obbligatorio”;
i) “Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio con attribuzione”;
Nell'atto introduttivo, l'attore premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli al
Vico Tarallari a Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9). Al fine di aprire una struttura ricettiva di tipo “B&B”, il sig. aveva commissionato alle ditte “Edil G.S.A. di Paola Parte_1
2 Campus” ed ” lavori di ristrutturazione del predetto Controparte_2
immobile, nonché lavori di rifacimento del fabbricato. Gli interventi manutentivi venivano concordati tra le parti mediante apposito preventivo di lavori per un ammontare complessivo di €
20.500,00, oltre IVA per la ristrutturazione interna dell'immobile, oltre ad € 10.700,00, oltre IVA per i lavori esterni al fabbricato. Successivamente le parti concordarono il prezzo dei lavori da eseguirsi per la somma omnicomprensiva di € 34.000,00. Pertanto, con CILA-6114-2018 del 31.10.2018 –
PG/949028/2018, il P.I. in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, inviava Persona_1
pratica edilizia per le opere da eseguire. Gli interventi avevano inizio a marzo 2018, con termine previsto nel giugno dello stesso anno. Ciononostante, i lavori si protraevano fino a gennaio del 2019 per ritardi addebitabili alle ditte appaltatrici. In forza dell'accordo, il sig. rappresentava di Parte_1 aver corrisposto ad la complessiva somma di € 34.000,00, mediante la consegna Controparte_2 di vari assegni per il totale di €10.000,00 e contanti per la restante somma pari ad € 24.000,00 divisa in diverse tranche, così come previsto da apposita scrittura privata. Sebbene l'attore avesse versato l'intera somma pattuita, evidenziava che le imprese appaltatrici non avevano ottemperato agli obblighi contrattualmente assunti e non avevano terminato i lavori, abbandonando definitivamente il cantiere nel gennaio del 2019. Nonostante i numerosi solleciti, gli interventi rimanevano inattuati, determinando notevoli disagi all'attore, il quale, a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, si vedeva costretto a posticipare l'apertura della struttura ricettiva. Pertanto, il Sig. conferiva Parte_1 incarico ad un tecnico di propria fiducia affinché procedesse all'accertamento delle lavorazioni non eseguite e alla relativa quantificazione economica. Con pec del 5 luglio 2021, inviava ,poi, formale diffida ad adempiere alle imprese convenute, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in relazione all'inadempimento contrattuale consistente nella mancata esecuzione dei lavori pattuiti, nonché il risarcimento dei danni subiti, ex artt.1218 e 2051 c.c. Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'attore si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Alla prima udienza del 29.09.2022, svoltasi in modalità telematica, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle parti convenute e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 19.10.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza del 06.11.23, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore, riservandosi sulle ulteriori richieste istruttorie. Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 28.04.2025 per la decisione e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, si evidenzia che il sig. e le Parte_1 [...]
, hanno stipulato contratti di appalto aventi Controparte_6 ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile e del fabbricato, sito in Napoli al Vico Tarallari a
Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9) di proprietà dell'attore.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il contratto di appalto ha forma libera e può essere concluso, come nel caso di specie, anche verbalmente. Per tale contratto, infatti, la legge non richiede la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem sicchè il contratto di appalto può essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale.
Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia, ha statuito: “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del Codice civile, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cassazione civile sez. II, 26/01/2023, n. 2386).
Spetta, quindi, al committente che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per i lavori non eseguiti nell'immobile di sua proprietà, dimostrare al Giudice l'effettivo conferimento dell'incarico, la realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto all'entità del lavoro svolto sicchè per darne dimostrazione in giudizio possono assume rilevanza le prove testimoniali, documentali o le presunzioni che, ai fini della decisione, devono essere attentamente valutati dal Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
Nel presente giudizio l'attore ha depositato agli atti i seguenti documenti: la scrittura privata del 28.02.18, con cui le parti, oltre a statuire in ordine agli interventi edilizi da realizzare, hanno fissato in € 34.000,00 il prezzo complessivo dei lavori;
due preventivi della relativi ai CP_1
lavori da eseguirsi sia all'interno che all'esterno dell'immobile di proprietà del committente, rispettivamente datati 08.03.2018 e 19.03.2018; gli assegni bancari che possono essere qualificati come adempimento da parte del terzo, in quanto sottoscritti da tale sig.ra per un Persona_2 ammontare complessivo di € 10.000,00.
4 Le deposizioni testimoniali hanno, poi, confermato che tra le parti si è istaurato un rapporto contrattuale e che il Sig. ha ottemperato al proprio obbligo di pagamento dell'intero Parte_1 corrispettivo pattuito, pari ad € 34.000,00 complessivi.
Il teste, sig. , operaio della ditta di , sentito all'udienza Testimone_1 Controparte_2 dell'01.07.24, ha affermato che i preventivi dell'08.03.2018 e del 19.03.2018 furono sottoscritti dalle parti in sua presenza;
che i lavori commissionati erano stati concordati per la somma di €. 20.500,00, oltre Iva per i lavori interni ed €. 10.700 per la ristrutturazione esterna dell'immobile; che il pagamento delle somme in contanti veniva effettuato in più soluzioni dal Sig. in favore del Parte_1 titolare dell'impresa, Sig. , in concomitanza con la corresponsione della Controparte_2
retribuzione settimanale agli operai delle ditte. A tal fine, il teste ha riconosciuto il documento datato
08.03.2018, nel quale risultano indicati i pagamenti in contanti in sua presenza e in corrispondenza dei quali l' apponeva la sigla della sua firma a conferma dell'avvenuta corresponsione delle CP_2
somme.
La teste, sig.ra , madre del committente, escussa all'udienza del 13.01.2025, ha, Testimone_2 poi, dichiarato: “….Ero presente quando fu sottoscritto il preventivo dei lavori tra il sig. CP_2
e mio figlio” e con riguardo al pagamento dei lavori, ha affermato: “ …….ricordo che mio
[...]
CP_ figlio ha versato alla ed all'impresa di , nelle Controparte_1 Controparte_2 mani di , la somma di € 34.000,00, di cui € 10.000,00 con assegni bancari ed € Controparte_2
24.000,00 in contanti”.
Riguardo al pagamento in contanti, occorre precisare quanto segue.
In ambito processuale, il principio generale stabilisce che la prova testimoniale è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge, in particolare quando si tratta di contratti o pagamenti superiori a una certa soglia economica (art. 2721 e ss. c.c.). Tuttavia, se la parte contro cui è diretta la prova sui pagamenti superiori ai limiti di legge, non solleva tempestivamente l'eccezione di inammissibilità, come nel caso di specie, la circostanza del versamento in contanti, una volta ammessa la prova testimoniale, è soggetta alla libera valutazione del giudice ai sensi dell'art. 116
c.p.c., il quale può tenerne conto nella formazione del proprio convincimento, insieme ad altri elementi probatori. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “i limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio;
in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello,
5 neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità” (Cassazione civile, sez. III,
13/03/2012, n. 3959).
Ebbene, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese dai testi in ordine al pagamento dei lavori siano dotate di attendibilità e valenza probatoria, in quanto caratterizzate da coerenza intrinseca, precisione espositiva e assenza di elementi contraddittori, anche in relazione ai documenti prodotti in atti, rispetto ai quali risultano pienamente conformi.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice consentono in ragione del loro carattere circostanziato e preciso di affermare anche il grave inadempimento contrattuale delle ditte convenute.
Tale inadempimento si è concretizzato nell'abbandono totale dei cantieri e nell'incompleta realizzazione delle opere appaltate, che sono risultate del tutto e/o parzialmente inattuate. Il comportamento delle imprese, che hanno disatteso gli impegni assunti, appare particolarmente grave, soprattutto in relazione alla natura degli accordi intercorsi tra le parti.
Invero, il teste , all'udienza del 01.07.24, ha testualmente riferito che: “i Testimone_1
lavori non furono terminati da entrambe le ditte ed . Ricordo che a CP_1 Controparte_2 gennaio del 2019 l'impresa abbandonò il cantiere. Da questa data non ho visto più il sig. , CP_2 né tantomeno lui versò le mie spettanze, tant'è che ho agito nei suoi confronti per ottenere le differenze retributive”. Circostanza quest'ultima confermata anche dalla sig.ra la quale, Tes_2 all'udienza del 13.01.25, ha ribadito che “la somma di € 34.000,00 è stata versata interamente da mio figlio al sig. , sebbene questi non avesse concluso i lavori stabiliti tra le parti. Controparte_2
L'impresa ha, poi, abbandonato il cantiere nel mese di gennaio 2019”. CP_2
Le circostanze emerse in sede istruttoria — pur in assenza di specifica domanda volta alla risoluzione del contratto, che avrebbe verosimilmente trovato accoglimento alla luce del grave inadempimento ascrivibile alle ditte convenute — devono comunque ritenersi idonee ad integrare il pregiudizio patrimoniale in danno del sig. . Parte_1
Tale pregiudizio è ascrivibile all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., che impone al debitore inadempiente di risarcire il danno cagionato al creditore, salvo che l'inadempimento non derivi da causa a lui non imputabile.
Come è noto, l'illecito contrattuale richiede, così come quello aquiliano, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Non ogni inadempimento è idoneo a generarlo ma solo quello che sia accompagnato da una condotta non diligente, dove il grado di diligenza richiesto dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione (art. 1176 c.c.). Nel caso di specie, le ditte convenute, abbandonando il cantiere, sono da considerarsi inadempienti rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto stipulato, risultando gravemente negligenti
6 anche in ordine alla diligenza professionale specificamente richiesta in relazione all' esercizio dell'attività di impresa.
Alla luce di quanto esposto, il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione di una parte rilevante delle opere oggetto del contratto di appalto può essere determinato in base al valore risultante dalla perizia redatta dal consulente di parte attrice, Dott. depositata agli Persona_1
atti del presente procedimento. Il consulente tecnico ha individuato in modo analitico le lavorazioni non eseguite dalle imprese appaltatrici, procedendo alla relativa quantificazione economica.
Questo Giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni peritali esposte dal predetto consulente, in quanto fondate su argomentazioni tecniche dettagliate e valutazioni coerenti, tali da renderle pienamente attendibili.
In particolare, il perito – nella relazione che si intende integralmente richiamata – ha riscontrato l'omessa o parziale esecuzione di opere previste nei contratti, riferite alle voci nn. 009,
011, 017, 018, 019, 020 e 021 del preventivo datato 8 marzo 2018, nonché alle voci nn. 001, 003 e
005 del preventivo del 19 marzo 2018. L'importo complessivo delle lavorazioni parzialmente o totalmente non eseguite è stato stimato in € 9.790,00, oltre IVA. Tale somma rappresenta il danno emergente, configurandosi quale differenza patrimoniale tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che egli avrebbe avuto in assenza dell'inadempimento.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che: “la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33537 del 15 novembre 2022).
Va altresì precisato che, sebbene la contumacia delle convenute non possa essere equiparata ad una generale ammissione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte, essa rappresenta comunque un elemento idoneo a conferire maggiore forza probatoria agli esiti dell'istruttoria, segnatamente nei casi – come quello in esame – in cui la domanda introduttiva risulti corredata da documenti prodotti a sostegno delle proprie pretese. In tal senso, la scelta processuale delle imprese convenute di non comparire in giudizio avvalora la tesi prospettata da parte attrice, soprattutto se valutato alla luce del complessivo quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
7 Alla luce delle suesposte considerazioni, le imprese convenute,
[...]
, vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_3 dei danni contrattuali subiti dal sig. , ai sensi dell'art. 1218 c.c., nella misura Parte_1 complessiva di € 9.790,00 oltre IVA.
Non può essere accolta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni asseritamente derivanti dalla necessità di affidare a terzi l'esecuzione delle opere rimaste inadempiute, in quanto priva di riscontri probatori sia con riguardo al danno-evento che con riferimento al danno-conseguenza. In particolare, parte attrice ha dedotto di aver sostenuto un esborso pari ad € 10.000,00 per l'affidamento ad un'altra impresa dell'esecuzione delle opere non ultimate o eseguite solo parzialmente dalle convenute, senza tuttavia fornire adeguata prova dell'intervenuta stipulazione di un nuovo contratto d'appalto né del relativo pagamento della somma indicata.
L'assoluta carenza probatoria preclude, pertanto, il riconoscimento della voce di danno in questione.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza delle parti convenute e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità bassa della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Gianluca Alaia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta e dichiara la costituzione di validi ed efficaci contratti di appalto tra il sig.
[...]
e le ditte appaltatrici ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
”, aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile e del
[...]
fabbricato, sito in Napoli al Vico Tarallari a Forcella n. 4 (piano 1; foglio 7; part. 46; sub. 9) di proprietà dell'attore;
1) accerta e dichiara che l'importo complessivo pattuito per l'esecuzione dei lavori è pari ad euro
34.000,00, somma che il sig. ha integralmente corrisposto al sig. Parte_1
, a saldo del prezzo concordato;
Controparte_2
2) accerta e dichiara che i lavori di ristrutturazione commissionati dal sig. Parte_1
sono stati eseguiti solo parzialmente, risultando pertanto inevasi per una somma
[...] complessiva pari ad € 9.790, 00 oltre Iva;
3) per l'effetto, condanna, in solido tra loro, ed Controparte_1 [...]
”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., a titolo di Controparte_2
8 responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni in favore del sig.
, quantificati nella somma di € 9.790,00 oltre IVA;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, quantificati nella misura di € 10.000,00, per i motivi indicati in premessa;
5) condanna le convenute ed Controparte_1 Controparte_2
”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido tra loro, al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi € 2.804,00 di cui €. 2.540,00 per onorari ed €. 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Gianluca
Alaia, dichiaratosi antistatario.
Napoli,24.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.
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