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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3344/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 3344/2024 R.G. proposta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZIPPONE GERARDO MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via Caccialepori n. 36;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TRAGELLA GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso
(MI) Viale G. Mazzini n. 37;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che il padre versi € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese extra come da
Protocollo affido esclusivo della minore alla mamma che continuerà a beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico. Spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 26.2.2025, hanno raggiunto un accordo, confermato con successive note di trattazione scritta, e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
pag. 1 di 2 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto di omologazione del 09.2.2017, pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 6145/2016, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia minore
Persona_1
Le spese legali del presente procedimento vengono compensate, come, peraltro, richiesto concordemente dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Abbiategrasso (MI) il
30.4.2011 (atto n. 109, Parte I, anno 2011), da e da Parte_1
n conformità alle condizioni da loro concordate;
Controparte_1
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Spese legali compensate.
Così deciso in Pavia il 07/04/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3344/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 3344/2024 R.G. proposta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZIPPONE GERARDO MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via Caccialepori n. 36;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TRAGELLA GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso
(MI) Viale G. Mazzini n. 37;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che il padre versi € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese extra come da
Protocollo affido esclusivo della minore alla mamma che continuerà a beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico. Spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 26.2.2025, hanno raggiunto un accordo, confermato con successive note di trattazione scritta, e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
pag. 1 di 2 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto di omologazione del 09.2.2017, pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 6145/2016, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia minore
Persona_1
Le spese legali del presente procedimento vengono compensate, come, peraltro, richiesto concordemente dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Abbiategrasso (MI) il
30.4.2011 (atto n. 109, Parte I, anno 2011), da e da Parte_1
n conformità alle condizioni da loro concordate;
Controparte_1
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Spese legali compensate.
Così deciso in Pavia il 07/04/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2