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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 351 e 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando il provvedi- mento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 149/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo ed C.F._1
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n. 149/2025
elettivamente domiciliata ad Alcamo in via Pietro Lombardo n 98, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nato in [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e , nato in [...] il 20 C.F._2 Controparte_2
agosto 1988, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvo- cati Fabio Faraci (c.f.: e (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4
secondo, sito in Alcamo alla via Monte Bonifato, n°107
– parte appellata –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 814/2024, emessa in data 16.12.2024 e notificata in data 17.12.2024, il Tribunale di Trapani rigettò la domanda propo- sta da avente ad oggetto la risoluzione per inadempi- Parte_1
mento del contratto di cessione onerosa - stipulato con rogito notarile in notaio di Alcamo, del 13 settembre 2018, reper- Persona_1
torio 30.945, raccolta 7644, e di restituzione dei beni immobili oggetto del vitalizio, con il quale la stessa attrice aveva ceduto indivisamente ed in parti uguali tra loro, ai convenuti e Controparte_1 CP_3
la piena proprietà di un fabbricato civile per uso abitazione
[...]
sito nel Comune di Alcamo, tra la via Ruggero Settimo, n°75 e il Corso
San Francesco di Paola, n°4 (censito in catasto al Fg. n°61), composto
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da più elevazioni, nonché un appezzamento di terreno, diviso in tre spezzoni, sito nel territorio di Gibellina alla contrada Abita - in cambio dell'obbligo di curare, assistere e servire la propria nonna, con con- danna alle spese di lite a vantaggio delle controparti.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituivano i convenuti in primo grado che eccepivano, pre- liminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva- no il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 3.6.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 17.09.2025, da tenersi innanzi al Collegio con modalità
“cartolari”, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, co. IV, c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'avvenuta errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto di valutare maggior- mente attendibili le testimonianze rese dai Sigg.ri Tes_1 Pt_3
, e (ed in parte anche quella del teste , ri-
[...] Per_2 Pt_4 Tes_2
spetto a quella resa da , e chiede un nuovo vaglio delle Tes_3
prove da parte del Giudice del gravame, volto a confermare
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l'inadempimento dell'obbligo di assistenza, mai correttamente assolto dai cessionari nei confronti della nonna.
2. Il secondo motivo di gravame censura la parte motivazionale della sentenza (pag. 16) laddove afferma: “appare legittimo sospettare che l'iniziativa giudiziaria intrapresa da , all'età di novan- Parte_1
tuno anni, sia in realtà riconducibile al figlio che, una volta Tes_3
rientrato ad Alcamo, con atteggiamento autoritario, ha preteso di occu- parsi esclusivamente della propria genitrice, e che in tale contesto non può escludersi che non abbia profittato della condizione di fragilità e di verosimile minorata capacità di costei”, senza tener conto che l'odierna appellante, al momento della proposizione della presente azione giu- diziaria (fine 2021), era perfettamente in grado di intendere e di vole- re, di comprendere la finalità dell'azione intrapresa. Per converso, sog- giunge l'appellante, è emerso l'intento fraudolento dei convenuti il cui comportamento è stato di totale inadempimento non causato, come erroneamente sostenuto, dal comportamento ostativo di . Tes_3
3. Con il terzo motivo di appello, viene ribadito il totale ina- dempimento di tutte le obbligazioni aventi carattere assistenziale, non avendo, i nipoti, mai assistito la nonna durante la notte, pulito casa o prestato ogni forma di accudimento ed assistenza né delegato tale atti- vità a terzi, come dimostrato dalle prove assunte e da tutta l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
4. Infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole della condanna alle spese del giudizio.
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L'appello proposto da è inammissibile. Parte_1
Dalla documentazione prodotta dalle parti appellate, risulta dimostrato l'avvenuto decesso dell'appellante in data 21.8.2024, prima dell'emissione della sentenza di primo grado, mai dichiarato dal difen- sore nel corso del giudizio ai sensi dell'art 300 c.p.c.
La sentenza di primo grado, emessa in data 16.12.2024, veniva notificata alle parti il 17.12.2024 e l'appello è stato proposto con atto notificato in data 16.1.2025, successivo alla morte della parte.
Orbene, è indirizzo consolidato della giurisprudenza di legitti- mità cui aderisce questa Corte d'Appello che, il principio di ultrattività del mandato conferito al difensore operi solo all'interno della fase pro- cessuale e che non possa valere ai fini della proposizione dell'impugnazione, per effetto dell'estinzione del mandato difensivo:
“Il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello, stante il dettato dell'art.
1722, n.4 cod.civ., secondo il quale la morte del mandante (come ciascu- no degli altri eventi in detta norma contemplati) estingue il mandato, dovendo l'ultrattività della procura alle liti essere contenuta entro il ri- goroso ambito applicativo previsto dall'art. 300, primo e secondo com- ma, cod. proc. civ., che si configura come norma derogatoria del generale principio fissato dalla suddetta norma del codice civile" (Cass. n. 9064 del 19/04/2006); ed ancora “In tema di interruzione del processo, a norma dell'art. 300, primo e secondo comma. cod. proc. civ., il procurato- re ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia con-
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ferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, sol- tanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato. Per- tanto, ove la morte della parte sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difen- sore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base al- la procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi" (Sentenza n. 18485 del 09/08/2010) e, più recen- temente “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce
a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve es- sere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legitti- mato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'im- pugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificato- si dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudi- zio e non dichiarato né notificato. Ne consegue che la mancata dichiara- zione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'estinzione di un ente pubblico non determina di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrat- tività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difenso- re dal soggetto ormai estinto” (Sez. 3, Sentenza n. 5637 del
12/03/2014).
Pertanto, non essendo il difensore munito di regolare mandato
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alle liti, stante l'avvenuto decesso della in data antecedente alla Pt_1
proposizione del gravame, l'appello è inammissibile.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, e si distrag- gono in favore dei procuratori costituiti antistatari ex art 93 cp.c.
Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da av- Parte_1
verso la sentenza n. 814/2024 emessa dal Tribunale di Trapani il
16.12.2024; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in € 3.870,40, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si di- straggono in favore dei procuratori costituiti antistatari ex art. 93 c.p.c. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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