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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240033883521000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data EX IQ , quale ex liquidatore della società Ricorrente_1 srl, impugnava la Cartella di Pagamento n° 29820240033883521000 notificata il 01.04.2024 per l'anno d'imposta
2019 per IV , relative sanzioni ed interessi per un totale di euro 7.499,93, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva stante che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2021
e che la liquidazione avvenuta non aveva previsto alcuna distribuzione di utili ai soci stante il piano di riparto a zero. Eccepiva la nullità della notifica in quanto avvenuta nei confronti di un soggetto estinto da anni e tenuto conto che nessun attivo era stato liquidato a favore dei soci nel bilancio finale.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità dell'operato in quanto l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese;
di conseguenza, doveva ritenersi valida la notifica di un atto impositivo (di accertamento o di riscossione) intestato alla società estinta presso la ricorrente in quanto ex socio e liquidatore, dell'ente, avvenuta nel quinquennio. Eccepiva pur in presenza della cancellazione della società che la responsabilità del liquidatore permaneva direttamente nei confronti del singolo creditore rimasto insoddisfatto, qualora il mancato pagamento fosse dipeso da colpa di detto organo sociale, in violazione di obblighi che sono inerenti all'incarico.
Con memoria del 3.12.2025 la ricorrente contestava la qualifica di socio stante che la quota era pervenuta alla stessa jure hereditatis .
Nella Camera di Consiglio del 19.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte di dover esaminare l'eccezione circa la correttezza della notifica della cartella avvenuta in data 1.4.2024 ed intestata alla società ricorrente, sebbene cancellata dal registro delle imprese dal 2021. Va osservato che la cartella opposta risulta intestata ed indirizzata alla società estinta (Ricorrente_1 srl) e notificata presso la ex sede sociale (Ronco A Indirizzo_1) e non presso l'ex liquidatore;
la Corte di Cassazione, con recenti pronunzie (Cass. n.25415/2024- Cas. 23939/25 n. 24023/25) ha statuito che sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinte, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R.
n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente” a seconda della circostanza;
ossia, se fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. I giudici, nel provvedimento di cui sopra, hanno legittimato la necessità di notificare direttamente ai soci e non più al liquidatore (o alla società cancellata) eventuali richieste di pagamento riconducibili ad obbligazioni tributarie contratte dalla società prima della sua estinzione. Del resto, la notifica di un atto (impositivo) riguardante una società estinta effettuata nei confronti del suo liquidatore è una notifica effettuata ad un soggetto non più esistente considerando che la qualifica o meglio lo status di liquidatore sono strettamente subordinati all'esistenza stessa della società.
Ritenuto che nel caso in esame la cartella risulta intestata alla società (senza alcun riferimento alla avvenuta liquidazione) e presso l'indirizzo originario e non agli ex soci impersonalmente o all'ex liquidatore, ritenuta pertanto la nullità della notifica, va accolto il ricorso ed annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1736,00 oltre accessori e rimborso
CUT
Siracusa, 19.12.2025
IL Presidente relatoe dott. Adriana Puglisi
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240033883521000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data EX IQ , quale ex liquidatore della società Ricorrente_1 srl, impugnava la Cartella di Pagamento n° 29820240033883521000 notificata il 01.04.2024 per l'anno d'imposta
2019 per IV , relative sanzioni ed interessi per un totale di euro 7.499,93, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva stante che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2021
e che la liquidazione avvenuta non aveva previsto alcuna distribuzione di utili ai soci stante il piano di riparto a zero. Eccepiva la nullità della notifica in quanto avvenuta nei confronti di un soggetto estinto da anni e tenuto conto che nessun attivo era stato liquidato a favore dei soci nel bilancio finale.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità dell'operato in quanto l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese;
di conseguenza, doveva ritenersi valida la notifica di un atto impositivo (di accertamento o di riscossione) intestato alla società estinta presso la ricorrente in quanto ex socio e liquidatore, dell'ente, avvenuta nel quinquennio. Eccepiva pur in presenza della cancellazione della società che la responsabilità del liquidatore permaneva direttamente nei confronti del singolo creditore rimasto insoddisfatto, qualora il mancato pagamento fosse dipeso da colpa di detto organo sociale, in violazione di obblighi che sono inerenti all'incarico.
Con memoria del 3.12.2025 la ricorrente contestava la qualifica di socio stante che la quota era pervenuta alla stessa jure hereditatis .
Nella Camera di Consiglio del 19.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte di dover esaminare l'eccezione circa la correttezza della notifica della cartella avvenuta in data 1.4.2024 ed intestata alla società ricorrente, sebbene cancellata dal registro delle imprese dal 2021. Va osservato che la cartella opposta risulta intestata ed indirizzata alla società estinta (Ricorrente_1 srl) e notificata presso la ex sede sociale (Ronco A Indirizzo_1) e non presso l'ex liquidatore;
la Corte di Cassazione, con recenti pronunzie (Cass. n.25415/2024- Cas. 23939/25 n. 24023/25) ha statuito che sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinte, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R.
n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente” a seconda della circostanza;
ossia, se fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. I giudici, nel provvedimento di cui sopra, hanno legittimato la necessità di notificare direttamente ai soci e non più al liquidatore (o alla società cancellata) eventuali richieste di pagamento riconducibili ad obbligazioni tributarie contratte dalla società prima della sua estinzione. Del resto, la notifica di un atto (impositivo) riguardante una società estinta effettuata nei confronti del suo liquidatore è una notifica effettuata ad un soggetto non più esistente considerando che la qualifica o meglio lo status di liquidatore sono strettamente subordinati all'esistenza stessa della società.
Ritenuto che nel caso in esame la cartella risulta intestata alla società (senza alcun riferimento alla avvenuta liquidazione) e presso l'indirizzo originario e non agli ex soci impersonalmente o all'ex liquidatore, ritenuta pertanto la nullità della notifica, va accolto il ricorso ed annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1736,00 oltre accessori e rimborso
CUT
Siracusa, 19.12.2025
IL Presidente relatoe dott. Adriana Puglisi