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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92001196/2012
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona
Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001196/2012 di RG promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 Parte_2
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vito Taffarel presso il cui studio sito in Parte_3
Altamura al viale Martiri 1799 n. 140 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, incorporante la rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta –
E
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Acquaviva presso il cui studio sito Controparte_3
in Altamura alla via Giusti n. 18 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, incorporante la rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter
c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2012 e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/12 del 29.08.2012 emesso
[...]
dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura – con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
e ai suoi garanti , e il pagamento, in
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3
favore della della complessiva somma di €. 58.419,76, oltre Controparte_2
interessi di mora e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2012, sia alla Controparte_2
sia alla proponeva altresì opposizione avverso il medesimo Controparte_1
decreto ingiuntivo, . Controparte_3
A fondamento del ricorso monitorio la esponeva che in Controparte_2
data 05.09.2006 la accendeva presso la Filiale di Altamura (BA) della Parte_1 [...]
il conto corrente n. 3586.28 e in data 12.10.2006 sottoscriveva lettera- Controparte_1 contratto di credito a mezzo della quale la concedeva una linea di credito di €. 30.000,00, con CP_2 validità sino a revoca e utilizzabile sotto forma di “anticipo accredito sbf di assegni bancari”, e una linea di credito di €. 50.000,00, con validità sino a revoca mediante “anticipi su fatture commerciali”.
Deduceva la ricorrente che l'adempimento delle obbligazioni nascenti da tali rapporti risultava garantito in favore della da fideiussione personale, prestata Controparte_1 con atto del 14.05.2002, sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 (poi elevata ad €. 300.000,00 con atto del 24.01.2003), da , nonché da fideiussione personale e solidale prestata Controparte_3 con atto del 12.10.2006 sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 da e Parte_2 Pt_3
[...]
Assumeva la che, in considerazione di un andamento Controparte_2
irregolare del rapporto, la con lettera raccomandata del 02.03.2012 comunicava Controparte_2
alla società correntista la revoca degli affidamenti accordati e comunque il recesso da tutti i rapporti intrattenuti;
in mancanza di riscontro, con lettera raccomandata del 30.03.2012, la
[...]
in qualità di mandataria della invitava la debitrice principale Controparte_2 Controparte_2
e i suoi garanti a provvedere all'eliminazione dell'esposizione debitoria dell'importo complessivo di
€. 58.419,76 certificata come conforme alle scritture contabili della ex art. 50 D. Lgs. n. CP_2
385/1993.
Rimasto senza esito l'invito al pagamento la chiedeva Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato.
In entrambi i giudizi si costituiva la chiedendo la riunione Controparte_2
dei due procedimenti trattandosi di opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
deducendo, poi, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. ; confermando, Controparte_3 infine, nel merito, la piena legittimità del credito oggetto dell'ingiunzione a fronte di opposizioni proposte in via meramente strumentale.
Con ordinanza dell'11.06.2013 il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per la minor somma di €. 52.179,29, nei confronti della Parte_1
di e ma non nei confronti di , tenuto conto Parte_2 Parte_3 Controparte_3 dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e rinviava all'udienza del 13.05.2014 per il prosieguo, allorquando la Banca insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio anche nei confronti dell' che, a sua volta, chiedeva di essere estromesso dal CP_3
giudizio assumendo di essere estraneo ai rapporti bancari oggetto di causa.
La causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 2910.2015 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Dopo taluni rinvii, veniva raggiunto un accordo transattivo per la definizione del contenzioso e l'estinzione del credito rivendicato dalla con la debitrice Controparte_1
principale, Parte_1
In data 14.02.2018 la e i suoi garanti, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositavano atto di rinunzia al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito della che in data 09.03.2018 depositava accettazione alla Controparte_1
rinunzia agli atti. Le parti congiuntamente rinunciavano agli atti del giudizio chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
, invece, insisteva nelle proprie richieste. Controparte_3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente in considerazione dell'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio del 14.02.2018 da parte di e – che hanno dato atto di aver Parte_1 Parte_2 Parte_3
definito stragiudizialmente la presente controversia in via bonaria e transattiva, con estinzione integrale della posizione debitoria e della garanzie fideiussorie tutte - e successiva accettazione della datata 09.03.2018, deve essere dichiarata l'estinzione del Controparte_1 giudizio ai sensi dell'art. 306 co. 3 c.p.c.
Dalla dichiarazione di rinuncia emerge che gli opponenti hanno chiarito il contenuto degli atti abdicativi non soltanto rinunciando al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma chiedendo, altresi', la revoca del decreto ingiuntivo.
E la dal canto proprio, nell'accettare la ridetta rinuncia ha dato atto dell'accordo CP_2 intervenuto per la definizione del contenzioso e l'estinzione del credito da essa rivendicato, sicchè il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971) e deve essere dichiarata con sentenza.
Sotto ulteriore profilo giova richiamare la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi
3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali mette conto rilevare che l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, le parti costituite hanno rappresentato al Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo nulla specificando in merito alle spese di lite.
Tuttavia, avendo le parti precisato di aver raggiunto un'intesa transattiva “con estinzione integrale della posizione debitoria e della garanzie fideiussorie tutte” le spese di lite tra Parte_1
e e la dovranno
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
essere compensate.
Venendo ai rapporti tra e la non Controparte_3 Controparte_1
è revocabile in dubbio che avendo la debitrice principale adempiuto integralmente alla Parte_1 propria obbligazione all'esito della transazione raggiunta con la Controparte_1
i fideiussori – ivi incluso - sono liberati dalla predetta obbligazione attesa
[...] Controparte_3
la natura accessoria della fideiussione.
Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'estinzione del credito rivendicato dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto CP_2
determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
E deve anche essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, posto che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/05/2008, n. 13085; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
25-01-2018, n. 1851; Sez. II, 19-10-2012, n. 18072; Sez. lavoro, 10/04/2000, n. 4531). Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo, l'opponente ha dedotto: 1) in rito, l'assenza di un mandato difensivo rilasciato dalla 2) nel merito, in ordine alla propria posizione di Controparte_1 garanzia, l'avvenuta revoca della fideiussione e quindi l'illegittimità dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti;
3) in via subordinata, l'obbligo di manleva nei suoi confronti a carico della Parte_1
debitrice principale.
La dal canto proprio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da CP_2
non essendo stato notificato l'atto di citazione alla ricorrente Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Volpe, suo difensore. Controparte_2
Orbene, i motivi di opposizione si palesano destituiti di fondamento atteso che, per un verso, il soggetto giuridico che ha agito in giudizio è la che ha conferito Controparte_2 regolare mandato a rappresentarla all'avv. Carlo Volpe e la presenza del mandato al difensore è rinvenibile a margine del ricorso, sul medesimo foglio in cui si richiama la procura rilasciata da
[...]
a e, per altro verso, dalla Controparte_1 Controparte_2
proposta presentata alla dalla in data 05.09.2006 non si evince alcuna revoca CP_2 Parte_1 della garanzia presentata dall' . CP_3
In detto documento, infatti, la nel chiedere la concessione di nuove linee di Parte_1
credito ha:
- confermato per le nuove linee di credito le seguenti garanzie già in essere:
“ – FD di importo determinato per obbligazioni generiche – Importo Controparte_3 garanzia/massimale € 300.000,00”;
- proposto la revoca delle garanzie concesse “per gli affidamenti in essere”;
- proposto nuove garanzie personali generiche: “ , – FD Parte_2 Parte_3
di importo determinato per obbligazioni generiche – Importo garanzia/massimale € 150.000,00”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla Banca, si palesa privo di pregio, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26963/2022 a mente del quale: “ In tema di notificazioni degli atti processuali, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. civ. Ne consegue che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall'opposto ai sensi dell'art. 638 cod. proc. civ., bensì presso la sua residenza personale, è viziata non già da inesistenza, ma da nullità e, in quanto tale, sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'opposto medesimo”.
Ne consegue, pertanto, che l'infondatezza ab origine della proposta opposizione e il rigetto dell'eccezione di parte opposta giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
92001196/2012 R.G., cosi' dispone:
1) DICHIARA l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra Controparte_1
e e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra
[...]
e ; Controparte_1 Controparte_3
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 368/12 del 29.08.2012 nei confronti di tutte le parti;
4) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bari, in data 02.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona
Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001196/2012 di RG promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 Parte_2
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vito Taffarel presso il cui studio sito in Parte_3
Altamura al viale Martiri 1799 n. 140 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, incorporante la rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta –
E
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Acquaviva presso il cui studio sito Controparte_3
in Altamura alla via Giusti n. 18 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, incorporante la rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter
c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2012 e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/12 del 29.08.2012 emesso
[...]
dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura – con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
e ai suoi garanti , e il pagamento, in
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3
favore della della complessiva somma di €. 58.419,76, oltre Controparte_2
interessi di mora e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2012, sia alla Controparte_2
sia alla proponeva altresì opposizione avverso il medesimo Controparte_1
decreto ingiuntivo, . Controparte_3
A fondamento del ricorso monitorio la esponeva che in Controparte_2
data 05.09.2006 la accendeva presso la Filiale di Altamura (BA) della Parte_1 [...]
il conto corrente n. 3586.28 e in data 12.10.2006 sottoscriveva lettera- Controparte_1 contratto di credito a mezzo della quale la concedeva una linea di credito di €. 30.000,00, con CP_2 validità sino a revoca e utilizzabile sotto forma di “anticipo accredito sbf di assegni bancari”, e una linea di credito di €. 50.000,00, con validità sino a revoca mediante “anticipi su fatture commerciali”.
Deduceva la ricorrente che l'adempimento delle obbligazioni nascenti da tali rapporti risultava garantito in favore della da fideiussione personale, prestata Controparte_1 con atto del 14.05.2002, sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 (poi elevata ad €. 300.000,00 con atto del 24.01.2003), da , nonché da fideiussione personale e solidale prestata Controparte_3 con atto del 12.10.2006 sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 da e Parte_2 Pt_3
[...]
Assumeva la che, in considerazione di un andamento Controparte_2
irregolare del rapporto, la con lettera raccomandata del 02.03.2012 comunicava Controparte_2
alla società correntista la revoca degli affidamenti accordati e comunque il recesso da tutti i rapporti intrattenuti;
in mancanza di riscontro, con lettera raccomandata del 30.03.2012, la
[...]
in qualità di mandataria della invitava la debitrice principale Controparte_2 Controparte_2
e i suoi garanti a provvedere all'eliminazione dell'esposizione debitoria dell'importo complessivo di
€. 58.419,76 certificata come conforme alle scritture contabili della ex art. 50 D. Lgs. n. CP_2
385/1993.
Rimasto senza esito l'invito al pagamento la chiedeva Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato.
In entrambi i giudizi si costituiva la chiedendo la riunione Controparte_2
dei due procedimenti trattandosi di opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
deducendo, poi, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. ; confermando, Controparte_3 infine, nel merito, la piena legittimità del credito oggetto dell'ingiunzione a fronte di opposizioni proposte in via meramente strumentale.
Con ordinanza dell'11.06.2013 il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per la minor somma di €. 52.179,29, nei confronti della Parte_1
di e ma non nei confronti di , tenuto conto Parte_2 Parte_3 Controparte_3 dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e rinviava all'udienza del 13.05.2014 per il prosieguo, allorquando la Banca insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio anche nei confronti dell' che, a sua volta, chiedeva di essere estromesso dal CP_3
giudizio assumendo di essere estraneo ai rapporti bancari oggetto di causa.
La causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 2910.2015 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Dopo taluni rinvii, veniva raggiunto un accordo transattivo per la definizione del contenzioso e l'estinzione del credito rivendicato dalla con la debitrice Controparte_1
principale, Parte_1
In data 14.02.2018 la e i suoi garanti, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositavano atto di rinunzia al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito della che in data 09.03.2018 depositava accettazione alla Controparte_1
rinunzia agli atti. Le parti congiuntamente rinunciavano agli atti del giudizio chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
, invece, insisteva nelle proprie richieste. Controparte_3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente in considerazione dell'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio del 14.02.2018 da parte di e – che hanno dato atto di aver Parte_1 Parte_2 Parte_3
definito stragiudizialmente la presente controversia in via bonaria e transattiva, con estinzione integrale della posizione debitoria e della garanzie fideiussorie tutte - e successiva accettazione della datata 09.03.2018, deve essere dichiarata l'estinzione del Controparte_1 giudizio ai sensi dell'art. 306 co. 3 c.p.c.
Dalla dichiarazione di rinuncia emerge che gli opponenti hanno chiarito il contenuto degli atti abdicativi non soltanto rinunciando al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma chiedendo, altresi', la revoca del decreto ingiuntivo.
E la dal canto proprio, nell'accettare la ridetta rinuncia ha dato atto dell'accordo CP_2 intervenuto per la definizione del contenzioso e l'estinzione del credito da essa rivendicato, sicchè il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971) e deve essere dichiarata con sentenza.
Sotto ulteriore profilo giova richiamare la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi
3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali mette conto rilevare che l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, le parti costituite hanno rappresentato al Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo nulla specificando in merito alle spese di lite.
Tuttavia, avendo le parti precisato di aver raggiunto un'intesa transattiva “con estinzione integrale della posizione debitoria e della garanzie fideiussorie tutte” le spese di lite tra Parte_1
e e la dovranno
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
essere compensate.
Venendo ai rapporti tra e la non Controparte_3 Controparte_1
è revocabile in dubbio che avendo la debitrice principale adempiuto integralmente alla Parte_1 propria obbligazione all'esito della transazione raggiunta con la Controparte_1
i fideiussori – ivi incluso - sono liberati dalla predetta obbligazione attesa
[...] Controparte_3
la natura accessoria della fideiussione.
Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'estinzione del credito rivendicato dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto CP_2
determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
E deve anche essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, posto che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/05/2008, n. 13085; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
25-01-2018, n. 1851; Sez. II, 19-10-2012, n. 18072; Sez. lavoro, 10/04/2000, n. 4531). Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo, l'opponente ha dedotto: 1) in rito, l'assenza di un mandato difensivo rilasciato dalla 2) nel merito, in ordine alla propria posizione di Controparte_1 garanzia, l'avvenuta revoca della fideiussione e quindi l'illegittimità dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti;
3) in via subordinata, l'obbligo di manleva nei suoi confronti a carico della Parte_1
debitrice principale.
La dal canto proprio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da CP_2
non essendo stato notificato l'atto di citazione alla ricorrente Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Volpe, suo difensore. Controparte_2
Orbene, i motivi di opposizione si palesano destituiti di fondamento atteso che, per un verso, il soggetto giuridico che ha agito in giudizio è la che ha conferito Controparte_2 regolare mandato a rappresentarla all'avv. Carlo Volpe e la presenza del mandato al difensore è rinvenibile a margine del ricorso, sul medesimo foglio in cui si richiama la procura rilasciata da
[...]
a e, per altro verso, dalla Controparte_1 Controparte_2
proposta presentata alla dalla in data 05.09.2006 non si evince alcuna revoca CP_2 Parte_1 della garanzia presentata dall' . CP_3
In detto documento, infatti, la nel chiedere la concessione di nuove linee di Parte_1
credito ha:
- confermato per le nuove linee di credito le seguenti garanzie già in essere:
“ – FD di importo determinato per obbligazioni generiche – Importo Controparte_3 garanzia/massimale € 300.000,00”;
- proposto la revoca delle garanzie concesse “per gli affidamenti in essere”;
- proposto nuove garanzie personali generiche: “ , – FD Parte_2 Parte_3
di importo determinato per obbligazioni generiche – Importo garanzia/massimale € 150.000,00”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla Banca, si palesa privo di pregio, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26963/2022 a mente del quale: “ In tema di notificazioni degli atti processuali, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. civ. Ne consegue che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall'opposto ai sensi dell'art. 638 cod. proc. civ., bensì presso la sua residenza personale, è viziata non già da inesistenza, ma da nullità e, in quanto tale, sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'opposto medesimo”.
Ne consegue, pertanto, che l'infondatezza ab origine della proposta opposizione e il rigetto dell'eccezione di parte opposta giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
92001196/2012 R.G., cosi' dispone:
1) DICHIARA l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra Controparte_1
e e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra
[...]
e ; Controparte_1 Controparte_3
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 368/12 del 29.08.2012 nei confronti di tutte le parti;
4) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bari, in data 02.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra