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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 17/02/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09848/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9848 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Tartini e Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, n. 914 del 6 giugno 2022, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di assaggio in decisione della parte appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per le Amministrazioni appellate;
1. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini di un completo esame del merito della controversia, disporre l’acquisizione dall’Amministrazione dell’Interno delle due segnalazioni Schengen che hanno giustificato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente.
2. E’ stato quindi assegnato il termine di trenta giorni per provvedere al deposito della suddetta documentazione presso la Segreteria di questa Sezione.
3. Nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2025, fissata per la trattazione del merito, è emerso che l’Amministrazione non ha provveduto all’incombete istruttorio.
4. Pertanto, il Collegio reitera la richiesta della suddetta documentazione che dovrà essere depositata dall’Amministrazione dell’Interno nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza presso la Segreteria di questa Sezione.
5. Avverte che un ulteriore inadempimento all’ordine istruttorio sarà valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a..
6. Fissa per il prosieguo l’udienza del 6 maggio 2025.
7. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) pronunciando in via interlocutoria sull’appello n. 9848 del 2022, dispone l’incombente istruttorio indicato in motivazione, secondo le modalità ed i tempi nella stessa indicati.
Fissa il prosieguo della trattazione del merito del ricorso all’udienza del 6 maggio 2025.
Spese al prosieguo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.