Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2024, proposto da IG ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in LE, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 20314-P del 22.08.2024, con il quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino ha reso parere contrario sull’istanza ex articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, depositata dal ricorrente ai fini della “demolizione di porzione di fabbricato fuori terra in struttura metallica e realizzazione di deposito interrato avente copertura piana a giardino, servito da rampa di accesso” nell’ambito dell’immobile sito alla Via Massimo Marghieri n. 7 – loc. Rotolo del Comune di Cava de’ Tirreni;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 19114-P del 06.08.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove adottato, del diniego comunale di autorizzazione paesaggistica;
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino e del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 29 ottobre 2024 e depositato in data 8 novembre 2024, ED IG ha chiesto l’annullamento – del provvedimento prot. n. 20314-P del 22 agosto 2024, con il quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino ha reso parere contrario sull’istanza ex articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, depositata dal ricorrente ai fini della “demolizione di porzione di fabbricato fuori terra in struttura metallica e realizzazione di deposito interrato avente copertura piana a giardino, servito da rampa di accesso” in relazione all’immobile sito alla Via Massimo Marghieri n. 7 – loc. Rotolo del Comune di Cava de’ Tirreni, esponendo in fatto:
- di essere proprietario di un complesso immobiliare sito alla via Massimo Marghieri - frazione Rotolo del Comune di Cava de’ Tirreni, distinto in catasto al foglio n. 25 particella n. 359 e di aver presentato istanza di autorizzazione paesaggistica, avendo interesse a procedere alla demolizione del fabbricato fuori terra ed al recupero del residuo volume interrato con copertura piana a giardino;
- con verbale n. 12 del 16 luglio 2024, la C.L.P. ha espresso parere favorevole;
- con provvedimento prot. n. 37757 del 18.07.2024, l’Amministrazione Comunale ha proposto l’accoglimento dell’istanza;
- trasmessi gli atti alla Soprintendenza, quest’ultima, con nota del 6 agosto 2024, ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del parere di competenza e successivamente ha adottato il parere definitivo negativo prot. n. 20314-P del 22 agosto 2024.
1.1. Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso avverso il suddetto parere, deducendo i motivi di illegittimità così di seguito rubricati:
I – Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà – illogicità - irragionevolezza) – violazione del giusto procedimento, in quanto la Soprintendenza avrebbe illegittimamente opposto rilievi di natura urbanistica e/o edilizia;
II – Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della l. n. 241/1990; articolo 3 – comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; articoli 15,17 e 23 della L.R.C. n. 35/1987) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà – illogicità - irragionevolezza), in quanto l’intervento proposto non dovrebbe essere qualificato quale intervento di nuova costruzione, ma di ristrutturazione o anche di restauro del paesaggio (articolo 22 L.R.C. n. 35/1987, più restrittivo della ristrutturazione);
III – Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della l. n. 241/1990; articolo 3 – comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; articoli 15,17 e 23 della L.R.C. n. 35/1987) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà – illogicità - irragionevolezza), in quanto la disciplina del P.U.T. non vieterebbe la realizzazione di parcheggi interrati;
IV – Violazione di legge (articolo 11 l. n. 122/1989; articolo 17 della L.R.C. n. 37/1985) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di motivazione - arbitrarietà - sviamento), in quanto la realizzazione di parcheggi rientrerebbero tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 – comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 (“spazi di sosta o di parcheggio”);
V – Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della l. n. 241/1990; articolo 3 – comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; articoli 15,17 e 23 della L.R.C. n. 35/1987) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà – illogicità - irragionevolezza), in quanto l’intervento migliorerebbe il contesto paesaggistico, prevedendo la demolizione del preesistente e fatiscente fabbricato fuori terra e la copertura a giardino del piano terra.
1.2. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.3. Si è costituito anche il Comune di Cava de’ Tirreni che ha eccepito la sua estraneità rispetto al presente giudizio.
1.4. Alla pubblica udienza del giorno 21 maggio 2025, previo deposito di memorie ex articolo 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cava de’ Tirreni, in quanto estraneo rispetto al presente giudizio, il cui oggetto è solo il provvedimento adottato dalla Soprintendenza.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. Il Collegio, prima di procedere all’esame degli specifici motivi articolati da parte ricorrente, ritiene necessario descrivere e qualificare correttamente l’intervento oggetto della richiesta, in via principale, di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, denegata con il provvedimento ivi impugnato, proprio in virtù della sua classificazione da parte della Soprintendenza quale intervento di “nuova costruzione”.
4.1. L’intervento in questione, come si legge nel progetto allegato alla relativa istanza di autorizzazione paesaggistica, del 23 gennaio 2024, consiste nella realizzazione delle seguenti opere: « demolizione della porzione fuori terra di fabbricato esistente in struttura metallica e la realizzazione nel rimanente volume interrato di un deposito interrato avente copertura a giardino piano, di superficie utile pari alla superficie utile dell’esistente (mq 244,31), servito da una rampa di ampiezza pari a 3,00 metri svolta sull’area scoperta adiacente lo scalone con asse curvilinea in modo da spezzarne la continuità con schermature alberate e con pavimentazione in cubetti di pietra lavica vesuviana, installati su sottofondo di sabbia, in conformità alla tradizione locale ». Quanto al fabbricato da demolire è specificato che esso « è a struttura metallica e c.a., composto da un solo livello, parzialmente interrato sui prospetti nord, est ed ovest e su intercapedine di distacco con altro fabbricato sul prospetto sud; La porzione interrata del manufatto è realizzata in muratura di c.a .». Infine, con riguardo specifico alla rampa di accesso, viene descritto l’intervento nei seguenti termini: « la rampa sarà pavimentata con cubetti di pietra lavica di recupero - rigenerati - tipo “sanpietrini”, localmente chiamati “cazzimbocchi” allettati a secco su sabbia così come originariamente erano pavimentate tutte le strade della frazione Rotolo della città in modo da posare sull’intera opera il velo del tempo e consentirne un efficace, non percettibile inserimento nel contesto di riferimento. I muretti di accompagnamento della rampa, aventi esclusiva funzione di balaustra saranno realizzati in pietra calcarea locale posata a secco e seminati con festuca e capparis spinosa (cappero) sui lati soleggiati. Allo stesso modo le connessure fra i sanpietrini saranno idroseminate con festuca. Sui piccoli terrazzamenti esistenti lungo lo sviluppo della rampa saranno piantati arbusti di UT ED (corbezzolo) e RU IL (alloro) piante rustiche, tipiche della macchia locale, sempreverdi e capaci grazie al portamento arbustivo ed un'altezza, già in età giovane, superiore a i tre metri di schermare efficacemente il piccolo vialetto di accesso. Sulla copertura a giardino sarà posato un manto erboso in festuca con ciuffi di EN IR (iparrenia), UM RT (sparto) e PE (saracchio), graminacee autoctone sempreverdi capaci di raggiungere anche i due metri di altezza, ed arbusti adulti di alloro, corbezzolo ed erica. Di fatto, l'andamento curvilineo dell'asse della rampa, il rispetto delle quote attuali, la conservazione dei piccoli terrazzi antropici, le piantumazioni di progetto e quelle esistenti, unitamente all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche della tradizione locale sono tutti elementi oggettivi estremamente rassicuranti sull'inserimento dell'opera nel contesto sia edilizio sia paesaggistico di riferimento ».
4.2. L’area interessata dall’intervento è, poi, pacificamente sottoposta a tutte le disposizioni delle parti terza e quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio per effetto del D.M. 12 giugno 1967 e rientra nel perimento del P.U.T. Costiera Sorrentino Amalfitana approvato con L.R. 35/87, classificata in parte in zona 2 “ Tutela degli insediamenti antichi accentrati del PUT ”, per la quale è previsto il divieto di nuova edificazione privata e la redazione obbligatoria di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo e, direttamente articolata, in conformità all’articolo 17 P.U.T., nel vigente P.U.C. quale sistema insediativo “Borghi Storici di versante e di crinale”, rientrante nella categoria di intervento D-ristrutturazione edilizia del Piano di Recupero Frazioni sud-est. In particolare, il suddetto piano stabilisce che « sono ammissibili gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente », ricomprendendo « anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, nel rispetto dell’impianto planimetrico e tipologico originari […]».
5. Nel parere ivi impugnato la Soprintendenza ha sostenuto che;
- « L’intervento proposto, per quanto sopra, è ascrivibile alla categoria tecnico-giuridica (presupposto per verificarne la conformità al piano paesaggistico ed agli strumenti edilizio-urbanistici che ne sono declinazione) della “nuova costruzione” e non risulta conforme alla disciplina paesaggistica sottesa al PUT e alla sottordinata strumentazione edilizio-urbanistica », citando, in proposito l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001;
- « L’intervento proposto è affiancato da interventi “esterni”, anch’essi di nuova costruzione (realizzazione rampa attraverso lo sbancamento dei terrazzamenti esistenti) che introducono un’irreversibile alterazione dei luoghi dovuta alla realizzazione delle necessarie opere complementari (sbancamenti di terreno, terrazze di contenimento, modifica della morfologia del terreno circostante, modifica permanente di suolo in edificato) che, per la loro stessa natura, risultano rilevanti ai fini paesaggistici e compromettono irrimediabilmente i valori paesaggistici tutelati »;
- «[…] rispetto allo stato esistente, vengono proposti interventi caratterizzati da demolizione parziale di parti a cui segue la costruzione di nuove opere. L’operazione proposta determina, quindi, la modifica di sagoma e prospetti dello stato dei luoghi e, per quanto attiene alla rampa di ingresso al garage, comporta la trasformazione permanente di suolo inedificato e la creazione di superfici utili » e che « Tale tipologia di intervento, ascrivibile all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, non risulta conforme alla disciplina paesaggistica vigente nell’area storica e alla sottordinata categoria di intervento D- ristrutturazione edilizia assegnata al fabbricato in esame dal Piano di Recupero Frazioni sud-est. La norma dispone specificamente che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, che le opere di demolizione siano seguite dalla “successiva fedele ricostruzione del fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, nel rispetto dell’impianto planimetrico e tipologico originari… ”»;
- « L’intervento proposto, ascrivibile alla categoria della “nuova costruzione”, non è idoneo ad integrare il concetto di restauro paesaggistico che, viceversa, consiste in una complessa operazione caratterizzata da specialistici studi, tecniche, profili culturali e scientifici che risultano completamente distanti dalla operazione proposta […]» e che «l’operazione proposta non integra il concetto di rigenerazione urbana in quanto non determina il recupero dell’immobile degradato e/o dismesso attraverso una proposta progettuale caratterizzata da qualità architettonica e paesaggistica conforme alla disciplina paesaggistica e compatibile con il valore culturale dei luoghi e nemmeno effettua alcuna riqualificazione delle aree verdi di pertinenza al fabbricato […]»;
- « Per quanto attiene alla non compatibilità del progetto presentato con il contesto paesaggistico in cui l’immobile è ubicato, basta riportare quanto espresso nel preavviso di diniego “L’intervento proposto è affiancato da interventi “esterni”, anch’essi di nuova costruzione (realizzazione rampa attraverso lo sbancamento dei terrazzamenti esistenti) che introducono un’irreversibile alterazione dei luoghi dovuta alla realizzazione delle necessarie opere complementari (sbancamenti di terreno, terrazze di contenimento, modifica della morfologia del terreno circostante, modifica permanente di suolo in edificato) che, per la loro stessa natura, risultano rilevanti ai fini paesaggistici e compromettono irrimediabilmente i valori paesaggistici tutelati .».
5.1. Orbene, dalla lettura dei diversi passaggi della motivazione posta a sostegno del parere contrario all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica del ricorrente, risulta evidente che, anche nella parte relativa alla “compatibilità del progetto presentato con il contesto paesaggistico”, la Soprintendenza ha ritenuto dirimente la qualificazione dell’intervento quale nuova costruzione e, come tale, incompatibile con la disciplina paesaggistica vigente nell’area interessata, sicché il Collegio ritiene pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso.
6. Premesso ciò in punto di fatto, in diritto, dal punto di vista urbanistico, la giurisprudenza amministrativa si è occupata in molte occasioni della questione dell’individuazione del criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione « costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione' si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (Tar Sicilia Palermo 18 agosto 2023, n. 2655) » (T.A.R. Marche, Ancona, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 809). Ed ancora « sebbene attività costruttive volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti anche modifiche della volumetria complessiva, della superficie e della sagoma, possono oggi essere qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia alla luce del tenore dell’articolo 10, comma 1,lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, occorre tuttavia mantenere sempre una identificabile linea distintiva tra quest’ultima e la nozione di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche degli indici edilizi, della sagoma e delle caratteristiche costruttive siano comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 13.10.2022, n.8751). Al contrario, nel caso in cui il manufatto “sia stato totalmente trasformato, non solo con un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione, che comprende anche gli interventi di ristrutturazione nelle ipotesi in cui, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l’opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI,19.10.2022, n. 8906; Id. 13.06.2023, n.5769; Id., 7.12.2023, n. 10610) ». In particolare, com’è stato giustamente sottolineato dalla più recente giurisprudenza, il criterio della “continuità” costruttiva e la riconducibilità all’organismo preesistente – che si sostituisce a quello, più restrittivo, dell’identità dei fabbricanti ante e post intervento – assume ancora maggior pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione, « in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superficie volumi » (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10307).
6.1. Con specifico riguardo agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, come nel caso di specie, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Successivamente, l'articolo 28, comma 5- bis d.l. 1 marzo 2022 n. 17, convertito in l. 27 aprile 2022 n. 34, e l'articolo 14, comma 1- ter , lett. a), d.l. 17 maggio 2022 n. 50, hanno introdotto ulteriori modifiche all’articolo 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, segnatamente, attraverso l'inserimento della previsione secondo la quale “ ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice ”, nonché la sostituzione, al sesto periodo, delle parole: “ dell'articolo 142 ” con “ degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 ”, inserendo, dunque, anche gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. La disposizione, poi, fa salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici relative agli immobili ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, prescrivendo che « gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ».
6.2. Il Collegio ritiene, quindi, che risulta evidente che il percorso evolutivo della disposizione in parola riflette il progressivo superamento dei confini originariamente propri dell’istituto della ristrutturazione demo-ricostruttiva, che ha portato, in linea generale, all’eliminazione del requisito della ricostruzione con “identità” tra il fabbricato precedente e quello risultante all’esito dei lavori, rendendo così possibile ricondurre a tale categoria edilizia anche interventi comportanti una ricostruzione con modifica dei parametri costruttivi, con l’obiettivo di favorire il contenimento del consumo di nuovo suolo e l’utilizzazione di aree già urbanizzate, persino in relazione agli edifici situati in aree tutelate in base agli articoli 136, comma 1, lett. c) e d), e 142, ovvero, rispettivamente, in relazione agli immobili ricadenti in ed aree di notevole interesse pubblico e in relazione alle aree tutelate per legge. Ne è derivato, allora, che per queste specifiche categorie di fabbricati l'attività edilizia di demolizione e ricostruzione non soggiace al limite della c.d. ‘fedele ricostruzione' posto dall'ultimo periodo della norma, potendo, dunque, esplicarsi con l'ampiezza delineata nei periodi precedenti, cioè anche a mezzo di un intervento « con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico », nonché, anche, con incremento di volumetria. Solo, con specifico riguardo agli immobili ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, il legislatore richiede l’identità non solo di volume ma anche di sagoma.
6.3. Nella fattispecie in esame, il fabbricato in esame e l’area di pertinenza sono ubicati in pieno centro storico del vigente P.U.C. (Borghi storici di versante e di crinale - La città storica), sicché deve effettivamente trovare la più rigorosa disciplina che impone la fedele ricostruzione dell’immobile, anche con riguardo a sagoma e prospetti, oltre che volume.
7. Orbene, risulta circostanza incontestata che l'intervento proposto dal ricorrente non preveda l'incremento della volumetria rispetto al fabbricato preesistente, dando atto, anzi, il progetto della realizzazione nel rimanente volume interrato di un deposito interrato avente copertura a giardino piano, di superficie utile pari alla superficie utile dell’esistente (mq 244,31), non sopravvivendo, nella fase post intervento, alcuna parte fuori terra dello stesso, fatto salvo per la rampa di accesso posta a servizio del fondo e del deposito interrato.
7.1. Ne discende, quindi, che quanto alla consistenza planovolumetrica e alla relazione tra l'edificio preesistente e quello ricostruito, alla luce della relazione tecnica versata in atti e delle fotografie allegate, non contestate dall’amministrazione resistente, il Collegio ritiene raggiunta la dimostrazione che l'intervento di ricostruzione è caratterizzato per misure e ampiezza e, quindi, per consistenza, da un'opera caratterizzata da un impatto in termini edilizi - ma anche paesaggistici - sicuramente inferiore rispetto al manufatto preesistente. In altri termini, accertata l’assenza di un incremento volumetrico, l’eventuale modifica di sagoma è funzionale alla chiusura della parte interrata con un tetto giardino posto alla quota originaria del piano campagna e, quindi, alla totale eliminazione del volume fuori terra del fabbricato, trattandosi di intervento in “riduzione” rispetto all’organismo preesistente.
7.2. D’altronde, non sarebbe ragionevole imporre un’identità oltre che di volume, anche di sagoma e prospetti, in considerazione del progetto di riduzione degli stessi e data la tipologia di immobile oggetto dell’intervento descritto nel progetto, trattandosi di un immobile privo di qualsiasi pregio, ovverossia un capannone in struttura metallica e cemento armato, composto da un solo livello, parzialmente interrato, la cui parte interrata è realizzata a sua volta in muratura di cemento armato, edificato negli anni ’60 in ampliamento ed in aderenza di un pre-esistente fabbricato di muratura.
8. In definitiva, la fondatezza delle criticità dedotte dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, risultando la ragione ostativa al rilascio del titolo incentrata sulla qualificazione dell’intervento quale intervento di “nuova costruzione” non fondata.
8.1. Parimenti non può ritenersi l’intervento di “nuova costruzione” per la realizzazione di una rampa di ampiezza pari a 3,00 metri, in quanto tale rampa di accesso, per la sua consistenza, non presenta un'obiettiva incidenza sull'assetto dei luoghi o un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato superficie lorda di circa 250,00 per un volume lordo fuori terra di circa 800 mc), potendosi senz’altro qualificare quale intervento pertinenziale, risultando accessorio rispetto all'opera principale, ovverossia al fabbricato, e non rientrando tra quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coessenziali alla stessa ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685).
9. Per questi motivi, è fondato il secondo motivo di ricorso, con il conseguente accoglimento anche dell’ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta il giudizio di non compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico. Ed invero, come anticipato in premessa, la Soprintendenza ha espresso il proprio giudizio sulla compatibilità paesaggistica sulla base dell’erroneo presupposto della natura di nuova costruzione degli interventi proposti, limitandosi a sostenere che « per la loro stessa natura, risultano rilevanti ai fini paesaggistici e compromettono irrimediabilmente i valori paesaggistici tutelati ».
9.1. Sul punto, costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la Soprintendenza, « pur essendo titolare di un'ampia discrezionalità in materia, ha l'onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità paesaggistica di un'adeguata motivazione, riferita al concreto, alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento (Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2020, n. 1903) o di limitarlo mediante prescrizioni » (in tali termini, Cons. St., sez. II, sent. n. 10877 del 2023).
9.2. In questo caso, tanto il parere negativo, quanto il "preavviso di rigetto" da esso richiamato si limitano a richiamare i vincoli insistenti sull'area e le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, senza tuttavia spiegare in ragione di quali elementi l'intervento in esame, non sia compatibile con i valori paesaggistici della zona.
9.3. La motivazione, nel riferirsi genericamente a "sbancamenti di terreno, terrazze di contenimento, modifica della morfologia del terreno circostante, modifica permanente di suolo in edificato" dell'opera è invero stereotipata, perché potrebbe astrattamente attagliarsi a interventi eterogenei, anche diversi da quello in esame. Al contrario, l'Amministrazione avrebbe dovuto specificare quali delle concrete caratteristiche dell’intervento comportino un pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati, soprattutto in relazione allo stato attuale del fabbricato e dell’area circostante, indicando eventualmente quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio (in questi termini, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 2838).
10. In conclusione, il ricorso deve esser accolto, assorbito l'esame dei rimanenti profili di censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le successive determinazioni che l'Amministrazione potrà assumere in sede di riesercizio del potere alla luce della portata conformativa del presente provvedimento.
10.1. Di conseguenza, la Soprintendenza dovrà ripronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, accogliendola ovvero dando conto delle ragioni che precludono l'emissione di un provvedimento favorevole, in tal caso specificando quali caratteristiche dell'intervento siano in contrasto con il vincolo paesaggistico e per quale ragione, nonché comunque valutando il raggiungimento di una soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (in questi termini, da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 5 giugno 2024, n. 5046).
11. La particolarità della vicenda e la circostanza che, essendo stato accertato il difetto di motivazione, l’istanza di autorizzazione paesaggistica dovrà comunque essere riesaminata sul piano sostanziale, giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio, fatto salvo il diritto di parte ricorrente al rimborso del contributo unificato, ove versato, da porre a carico della Soprintendenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cava de’ Tirreni;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 20314-P del 22 agosto 2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
- compensa le spese tra tutte le parti del giudizio, fatto salvo il diritto di parte ricorrente al rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO