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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 5006/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. BRANCA AMALIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BRANCA AMALIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1 3. nulla a titolo di contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti,
4. i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale restano di proprietà del signor Parte_1
con esclusione dei seguenti beni mobili che sono di proprietà della signora che ha già CP_1
provveduto ad asportarli: scrittoio, credenza, tavolo da pig pong, sedia da giardino, dondolo da giardino, specchio posto all'ingresso della casa familiare, appendiabiti, stampe e oggettistica di legno appesa alle pareti, camera di figlia della signora;
Persona_1 CP_1
5. la signora ha già lasciato la casa coniugale avendo trovato altra sistemazione, CP_1
provvedendo ad asportare i propri effetti personali;
6. al fine di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria del diritto di proprietà del bene immobile che costituisce la casa familiare sita in Castrezzato (BS), via Cinna n. 26, acquistata dai coniugi, per la quota indivisa di ½ ciascuno, nonché a definizione dei rapporti economici e patrimoniali inerenti e derivanti dal matrimonio, la signora con atto in data 18.09.2024, CP_1
registrato a Brescia il 23.09.2024, n. 45119, serie 1T, trascritto in data 24.09.2024 ai nn. 41740/29200, ha ceduto al signor , il quale ha acquistato, la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) Parte_1
della piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in Comune di Castrezzato (BS), in via
Cinna n. 26 e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 8, sez. NCT mapp. 746, sub. 3, graffato con il mapp. 746 sub 5, via Cinna, piano T, cat. A/2, cl. 5, vani
5, superficie catastale totale mq 120, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.
107, R.C. Euro 387,34, consistente in abitazione con corti esclusive al piano terra;
mapp. 746 sub 4, via Cinna, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq 17, superficie catastale totale mq.
20, R.C. Euro 32,49, consistente in autorimessa al piano terra di pertinenza dell'abitazione.
Il prezzo, pattuito in € 10.000,00, è già stato versato dal sig. alla signora Parte_1 CP_1
ed il signor si è accollato la quota di ½ di competenza della signora Parte_1
del debito capitale residuo e degli interessi del mutuo dai medesimi stipulato CP_1
con Intesa SanPaolo spa in data 15.03.2022, con atto n. rep. 4662, n. raccolta 3602 Notaio
Persona_2
7. Ciascuno dei coniugi rimane proprietario in via esclusiva della autovettura e del motociclo al medesimo intestati.
8. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale e, dunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e titolo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile a Roncadelle (BS) in data 7.4.2022 iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 378/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.202.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 5006/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. BRANCA AMALIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BRANCA AMALIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1 3. nulla a titolo di contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti,
4. i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale restano di proprietà del signor Parte_1
con esclusione dei seguenti beni mobili che sono di proprietà della signora che ha già CP_1
provveduto ad asportarli: scrittoio, credenza, tavolo da pig pong, sedia da giardino, dondolo da giardino, specchio posto all'ingresso della casa familiare, appendiabiti, stampe e oggettistica di legno appesa alle pareti, camera di figlia della signora;
Persona_1 CP_1
5. la signora ha già lasciato la casa coniugale avendo trovato altra sistemazione, CP_1
provvedendo ad asportare i propri effetti personali;
6. al fine di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria del diritto di proprietà del bene immobile che costituisce la casa familiare sita in Castrezzato (BS), via Cinna n. 26, acquistata dai coniugi, per la quota indivisa di ½ ciascuno, nonché a definizione dei rapporti economici e patrimoniali inerenti e derivanti dal matrimonio, la signora con atto in data 18.09.2024, CP_1
registrato a Brescia il 23.09.2024, n. 45119, serie 1T, trascritto in data 24.09.2024 ai nn. 41740/29200, ha ceduto al signor , il quale ha acquistato, la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) Parte_1
della piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in Comune di Castrezzato (BS), in via
Cinna n. 26 e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 8, sez. NCT mapp. 746, sub. 3, graffato con il mapp. 746 sub 5, via Cinna, piano T, cat. A/2, cl. 5, vani
5, superficie catastale totale mq 120, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.
107, R.C. Euro 387,34, consistente in abitazione con corti esclusive al piano terra;
mapp. 746 sub 4, via Cinna, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq 17, superficie catastale totale mq.
20, R.C. Euro 32,49, consistente in autorimessa al piano terra di pertinenza dell'abitazione.
Il prezzo, pattuito in € 10.000,00, è già stato versato dal sig. alla signora Parte_1 CP_1
ed il signor si è accollato la quota di ½ di competenza della signora Parte_1
del debito capitale residuo e degli interessi del mutuo dai medesimi stipulato CP_1
con Intesa SanPaolo spa in data 15.03.2022, con atto n. rep. 4662, n. raccolta 3602 Notaio
Persona_2
7. Ciascuno dei coniugi rimane proprietario in via esclusiva della autovettura e del motociclo al medesimo intestati.
8. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale e, dunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e titolo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile a Roncadelle (BS) in data 7.4.2022 iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 378/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.202.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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