CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6746/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL ND Presidente
Maria delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6746 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
AR e dell'Avv. Marco Pierangeli.
APPELLANTE
1 E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Davide Pirrottina.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza n. 14075/2020 del Tribunale ordinario di
Roma, pubblicata il 14.10.2020 in ordine ai fatti e motivi esposti in narrativa,
in via preliminare accogliere la formulata istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
in via principale accogliere il gravame nei sensi di cui al motivo 1 e/o 2 di appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza appellata rigettando in conformità la domanda di corresponsione del preteso saldo capitale del c.d. conto anticipi oggetto di causa pari a € 300.000,00;
in via subordinata accogliere il gravame nei sensi di cui al motivo 3 e/o 4 di appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza appellata rigettando in conformità la domanda di corresponsione del preteso saldo capitale del c.d. conto anticipi oggetto di causa pari a € 300.000,00 e comunque escludere o diminuire nella minor misura ritenuta di giustizia siffatto credito nei confronti del cedente ex artt. 1267, comma 2, e 1227, comma 1, c.c.;
in ogni caso accogliere il motivo 5 di gravame e, per l'effetto, riformare la pronuncia relativa Contr alle spese di CTU ponendo le stesse a carico di o, in subordine, compensandole tra le parti.
Con vittoria di compensi, spese generali e oneri di lite, da distrarsi.”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel paragrafo sub.1) del presente atto;
b) sempre in via preliminare rigettare l'avversa istanza di sospensione per i motivi esposti nel paragrafo sub. 5) del presente atto;
2 c) nel merito rigettare l'appello e le avverse domande perché infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 14075/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 21.9.2020 e pubblicata il 14.10.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 27355/2016, emesso in favore della Controparte_1
(d'ora in poi anche solo per il pagamento della complessiva somma di €
[...] CP_1
612.892,80, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 22.6.2016 al saldo.
L'importo ingiunto corrispondeva, per la somma di € 304.859,92, al saldo negativo del contratto di conto corrente con affidamento mediante scoperto n. 23790/84, stipulato in data
2.4.2012, e, per la somma di € 307.996,88, al saldo negativo del contratto anticipazioni contro cessione di credito n. 70271912/68, stipulato in data 29.11.2012, oltre interessi come sopra specificati.
L'opponente, dato conto dei pregressi rapporti contrattuali con la e della CP_1
corrispondenza con essa intercorsa nel periodo antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, deduceva innanzitutto che durante tale periodo aveva manifestato la propria disponibilità a definire bonariamente la lite, mentre la aveva tenuto un atteggiamento CP_1
dilatorio, causando un significativo aumento della sua esposizione debitoria, e lo aveva poi indebitamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, così impedendogli di acquisire altro credito utile a definire la controversia.
L'opponente eccepiva poi la mancanza di documentazione contabile idonea a dimostrare la fondatezza delle pretese avanzate dalla nonché, in relazione alla pretesa restitutoria CP_1
derivante dal contratto anticipazioni contro cessione di credito n. 70271912/68, che, avendo tale contratto a oggetto la cessione pro solvendo di crediti vantati dall'opponente nei confronti della la Banca avrebbe dovuto far valere la sua pretesa nei confronti del Parte_2
3 debitore ceduto (che, seppur fallito, non poteva dirsi inadempiente), con conseguente difetto dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e inammissibilità dello stesso.
L'opponente contestava inoltre la congruità del saldo negativo in relazione a entrambi i rapporti bancari sopra menzionati, deducendo l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anche variati unilateralmente,
l'addebito di commissioni di massimo scoperto in assenza di una previsione contrattuale e di una causa lecita, l'illegittima applicazione di commissioni varie, interessi per giorni di valuta e spese, la violazione della normativa antiusura e, comunque, la richiesta di importi non adeguatamente provati e documentati nella loro determinazione.
Lamentava altresì l'ingiustificato recesso dal contratto da parte della ai sensi degli CP_1
artt. 1176, 1341 comma 2 e 1845 c.c., e la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimo comportamento della CP_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14075/2020, anche all'esito di C.T.U. contabile,
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della della complessiva somma di € 424.563,37, oltre CP_1
interessi legali dal 23.6.2016 fino al saldo effettivo;
- rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- compensava per 1/3 le spese di lite, condannando l'opponente al pagamento del residuo in favore della CP_1
- compensava per 1/3 le spese di C.T.U., ponendo la restante quota definitivamente a carico dell'opponente.
4 Il giudice di primo grado riconosceva parzialmente fondate le censure dell'opponente con riferimento alle pretese relative al conto corrente ordinario, ritenendo non dovuta parte della somma ingiunta.
Per quanto attiene alle pretese relative al conto anticipi, di maggiore interesse in questa sede in quanto oggetto di appello, il Tribunale riteneva che la avesse diritto alla CP_1
restituzione della somma anticipata pari a € 300.000,00, non essendo stato contestato - e anzi essendo processualmente emerso - che tale anticipazione era stata ricevuta dall'opponente tramite accredito sul conto corrente ordinario in data 30.11.2012, e non avendo l'opponente provato di aver restituito la somma, in tutto o in parte, né spiegato la ragione per la quale non fosse tenuto a tale restituzione.
Nello specifico, il giudice di primo grado respingeva l'eccezione d'inammissibilità
dell'ingiunzione sollevata dall'opponente, secondo la quale il credito avrebbe dovuto essere azionato nei confronti del debitore ceduto, osservando che era mera facoltà della agire CP_1
nei confronti del debitore ceduto.
Il Tribunale affermava poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, che, una volta dimostrata l'avvenuta anticipazione da parte della tramite accredito sul conto CP_1
corrente ordinario, era l'opponente a dovere provare che a fronte dell'erogazione ricevuta vi era stato in tutto o in parte rimborso, oppure che il rimborso non era dovuto per altra ragione.
Il Tribunale riteneva, invece, non dovuti gli accessori (interessi, c.m.s. e spese) maturati sul conto anticipi, in quanto rispetto a tali competenze - che venivano trimestralmente girocontate sul conto corrente ordinario - la non aveva prodotto la documentazione CP_1
contabile da cui poter desumere le modalità di calcolo dei relativi importi.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo e con il secondo motivo, entrambi attinenti all'applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, l'appellante ha lamentato l'erroneità
della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto della alla CP_1
5 restituzione della somma di € 300.000,00 a titolo di sorte capitale derivante dal contratto anticipazioni n. 70271912/68, in quanto la non avrebbe assolto all'onere probatorio su CP_1
di essa gravante, quale parte creditrice, che le imponeva di dimostrare il mancato puntuale ed integrale pagamento dei crediti oggetto di cessione da parte del debitore ceduto e di produrre la documentazione contabile (estratti conto analitici relativi al conto anticipi)
idonea a comprovare la spettanza del credito alla restituzione della somma anticipata.
Con il terzo motivo, formulato in subordine, l'appellante ha dedotto che il Tribunale
avrebbe dovuto prendere in considerazione il comportamento contrario a buona fede della nonché la sua inerzia ai sensi degli artt. 1227 e 1267 comma 2 c.c. In particolare, anche CP_1
volendo ammettere che la aveva facoltà di agire per la restituzione della somma CP_1
anticipata nei confronti del cedente senza previa escussione del ceduto, tale facoltà doveva ritenersi tacitamente rinunciata, avendo la lasciato trascorrere un lungo lasso di CP_1
tempo prima di chiedere la restituzione della somma anticipata, così ingenerando nell'appellante l'affidamento circa l'abbandono di tale pretesa.
Con il quarto motivo, pure formulato in via subordinata, l'appellante ha contestato la spettanza in capo alla del diritto alla restituzione della somma di € 300.000,00 a titolo CP_1
di sorte capitale derivante dal contratto anticipazioni n. 70271912/68, in quanto la predetta,
non avendo depositato la documentazione contabile relativa al conto anticipi, non avrebbe provato che la somma anticipata era stata interamente utilizzata da parte dell'appellante o comunque rimossa dal conto.
Con il quinto motivo l'appellante ha infine censurato la condanna alla refusione dei 2/3
delle spese di C.T.U., affermando che l'espletamento della stessa si era reso necessario soprattutto a fronte del comportamento della che aveva operato conteggi illegittimi e CP_1
aveva omesso di depositare la documentazione contabile necessaria a dimostrare le proprie pretese.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai
6 sensi dell'art. 342 c.p.c. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il primo, il secondo e il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla questione del riparto dei carichi probatori, sono infondati.
Attraverso tali motivi l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto provato il diritto della alla restituzione della somma di € 300.000,00 CP_1
a titolo di sorte capitale derivante dal contratto anticipazioni n. 70271912/68.
In virtù di tale contratto di apertura di credito, veniva concessa una linea di credito di €
300.000,00 utilizzabile a fronte di anticipazioni su fatture contro cessione pro solvendo dei relativi crediti.
La ha prodotto sia il contratto anticipazioni n. 70271912/68 che l'estratto conto del CP_1
conto corrente ordinario di appoggio, relativo al IV trimestre del 2012, che conferma l'avvenuto accredito della somma di € 300.000,00 al netto delle spese di istruttoria
(circostanza, quest'ultima, che non è comunque mai stata oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellante).
La prova dell'estinzione del corrispondente debito restitutorio, annotato sul conto anticipi,
gravava sul correntista, essendo sufficiente per il creditore la la mera allegazione dell'inadempimento (Cass. Sez Un. n. 13533/2001 e successivamente, ex multis, Cass.
n. 8615/2006 e Cass. n. 3373/2010).
Spettava quindi al correntista dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del debitore ceduto, quale circostanza estintiva della propria obbligazione restitutoria.
7 Tali considerazioni non sono contraddette dal fatto che il Tribunale, proprio in considerazione della mancata produzione della documentazione contabile relativa al conto anticipi, ha scomputato dal credito ingiunto le competenze maturate su tale conto, atteso che l'epurazione di tali accessori si rendeva invece necessaria in conseguenza dell'impossibilità
di determinare i presupposti e le modalità con cui la aveva calcolato i relativi importi. CP_1
Non condivisibile è poi la censura, formulata specificamente con il quarto motivo di appello, secondo la quale la restituzione dell'anticipazione non sarebbe dovuta perché la non avrebbe fornito la prova dell'utilizzo della somma anticipata o della rimozione CP_1
della stessa dal conto, dato che l'utilizzo è documentato dalla mediante la produzione CP_1
degli stratti conto del conto corrente d'appoggio.
6. Nemmeno è fondato il terzo motivo di appello, con cui si è lamentato il comportamento negligente e inerte della ai sensi degli artt. 1227 e 1267 comma 2 c.c. e il mancato rispetto CP_1
da parte della del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto, richiamando CP_1
circostanze dedotte genericamente nel primo grado di giudizio.
Il riferimento all'art. 1227 c.c. è fuorviante atteso, che tale norma si riferisce al concorso di colpa del creditore nel danno cagionato dall'inadempimento del debitore e comunque,
essendo rimesso alla discrezionalità della richiedere la restituzione delle somme CP_1
anticipate, non risulta alcun comportamento che possa avere ingenerato nel correntista un affidamento sulla possibile rinuncia dell'istituto di credito a far valere i propri diritti.
7. Infine, è infondata la doglianza relativa al criterio di ripartizione delle spese di C.T.U.
formulata con il quinto motivo di appello, avendo il Tribunale ripartito tali spese secondo un principio di proporzionalità, tenuto conto dell'importo riconosciuto alla banca rispetto all'importo ingiunto.
Né può ritenersi che l'esito della C.T.U. sia stato prevalentemente sfavorevole per la banca,
dati gli importi complessivamente scaturiti a credito della banca appunto all'esito della consulenza.
8. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
8 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PA LL ND
9