CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 758/2024 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Elvira Palma Presidente rel.
2) Dott. Luca Ariola Consigliere
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del titolare Parte_1
con sede in Margherita di Savoia, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Paola Columella;
-Appellante- CONTRO
, (10.06.1989- Foggia), rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Teresa Russo e Loredana Leonetti;
-Appellata- NONCHE' CONTRO
Controparte_2
con sede in Roma, non costituito;
[...]
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza definitiva n. 1488/2024 del 09.05.2024, il Tribunale del lavoro di Foggia, accogliendo parzialmente la domanda avanzata da
[...] nei confronti della ditta “ ” CP_1 Parte_1 Parte_1 così statuiva: 1) condannava la società resistente al pagamento di € 27.090,99 a titolo di differenze retributive e a titolo di differenza sul TFR, al lordo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannava la ditta alla regolarizzazione contributiva in favore della ricorrente;
3) condannava la parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della - liquidate CP_1 in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione- nonché dell' -liquidate in € 2.000,00 oltre CP_2 rimborso forfettario, IVA e CAP- ponendo definitivamente a carico della resistente le spese di CTU. 2. Con ricorso del 04.09.2024 la ditta Parte_1 ha interposto appello per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. Si costituiva, con memoria del 03.03.2025, che Controparte_1 invocava la conferma integrale della impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite. L , benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva: ne va, CP_2 pertanto, dichiarata la contumacia. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Per meglio corrispondere ai motivi di appello, va premesso quanto segue:
, con ricorso depositato il 16.22.2020, deduceva: Controparte_1
a) di essere stata assunta dalla ditta “ ” Parte_1 Parte_1 con contratto a tempo determinato part time orizzontale per 10 ore a settimana, dal 17.04.2017 al 30.06.2017 con proroga fino al 11.05.2018, data in cui il contratto aveva solo formalmente termine per proseguire poi con un nuovo contratto, e medesime mansioni, con sottoscrizione in data 1.6.2018 e scadenza 30.09.2018, sempre con part-time orizzontale ma di 5 ore settimanali;
b) di avere di fatto lavorato ininterrottamente dal 27.04.2017 al 30.09.2018, con orario full time, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 per 8 ore al giorno, mentre la domenica e i festivi per 5 ore al giorno, per un totale di 53 ore settimanali;
c) di essere stata inquadrata con mansione di addetta alle vendite, 4° livello del CCNL Commercio, e avere svolto mansioni anche di cassiera, magazziniera e addetta alle pulizie;
d) di avere ricevuto un trattamento economico non corrispondente al lavoro prestato, avendo ricevuto una retribuzione parametrata a 10 ore settimanali (part time del 27,77%) dal 27.04.2017 all'11.5.2018 e a 5 ore settimanali (part time del 14,71%) dal 01.06.2018 al 30.09.2018; e) di non avere goduto del riposo settimanale e delle ferie spettanti, né ricevuto l'indennità sostitutiva;
di non avere percepito, altresì, la retribuzione relativa alle mensilità aggiuntive e giorni festivi lavorati, nonché permessi retribuiti per ex festività e indennità sostitutiva;
di non avere, ancora, percepito l'indennità di cassa e il giusto trattamento di fine rapporto;
f) di avere, pertanto, adito l'autorità giudiziaria, affinché, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata continuativo dal 27.04.2017 al 30.09.2018 alle dipendenze di
, quale titolare della ditta “ ”, fosse Parte_1 Parte_1 condannato a corrisponderle la complessiva somma di € 45.266,90, a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggi analitici redatti e allegati al ricorso introduttivo della lite, oltre accessori di legge, nonché al versamento
2 della relativa contribuzione nei confronti dell , pure evocato in giudizio, CP_2 con vittoria delle spese di lite. 3.2. Costituitosi in giudizio con apposita memoria difensiva del 27.09.2021,
, quale titolare della ditta “ ”, resisteva, Parte_1 Parte_1 eccependo che: a) la non aveva lavorato dal 12.05.2018 al 31.05.2018; CP_1
b) la ditta non aveva mai avuto tre punti vendita, in quanto il negozio di via Bascule sarebbe una vetrina, chiusa al pubblico, mentre il negozio di via Africa Orientale 5 esisterebbe solo dal luglio 2018, con la conseguenza che nel primo periodo di lavoro, cioè da aprile 2017 a maggio 2018, vi sarebbe stato solo un punto vendita e da luglio 2018 in poi due punti vendita;
c) nel primo periodo la ricorrente aveva lavorato per 2 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, svolgendo sempre e solo mansioni di addetta alle vendite, mentre nel secondo periodo di lavoro la stessa aveva lavorato per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì; d) nel primo periodo di lavoro, cioè da aprile 2017 a maggio 2018, quando vi era un solo punto vendita, di 40 mq, vi erano altre 3 dipendenti ed egli, quale titolare, era sempre presente, insieme a queste ultime, in quanto addetto alla cassa e soltanto da luglio 2018 si aggiungeva un altro punto vendita di 20 mq e altre dipendenti, oltre la ricorrente, precisamente e Persona_1 Per_2
[...]
e) nei giorni festivi e la domenica il negozio veniva gestito da lui stesso, senza alcun ausilio di commesse. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale dell'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 3.3. Veniva disposta ed eseguita la chiamata in causa dell , giusta CP_2 ordinanza del 27.10.2022. L si costituiva concludendo perché il Tribunale si pronunciasse “sulla CP_2 fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell CP_2 dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo”, con vittoria di spese. 3.4. Con la sentenza dianzi indicata, il Tribunale, richiamati i fatti di causa, concludeva per il parziale accoglimento della domanda proposta, così argomentando: I) quanto all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice riteneva provato, per mezzo dei testi escussi, lo svolgimento di 8 ore dal lunedì al sabato, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 su cinque giorni settimanali e la domenica dalle 9 alle 13 nei mesi estivi, mentre alcuna prova idonea vi era in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario oltre le ore 21, nonostante la consuetudine dei punti vendita nelle località marittime di rimanere aperti anche in tarda serata, così come dichiarato dai testi , e , con la conseguenza Per_1 Tes_1 Tes_2
3 che poco credibile l'assunto della ditta datrice secondo cui la lavoratrice svolgeva solo due/ un'ora giornaliere di lavoro;
II) quanto allo svolgimento di attività lavorativa per mezza giornata la domenica e nei giorni festivi di Santo ST e UE, risultava comprovato dalle dichiarazioni puntuali rese su detta circostanza dai testi , Tes_3 [...]
e ; Persona_1 Testimone_4
III) parimenti dimostrata risultava la circostanza secondo cui l'attività lavorativa si articolava su tre punti vendita, ognuno gestito a rotazione da una lavoratrice che si occupava di tutte le mansioni collegate alla gestione del negozio (vendite, cassa, pulizie, magazzino); IV) non era stata fornita alcuna prova dal datore di lavoro circa la concessione dei permessi contrattuali in favore della lavoratrice, con la conseguenza che andava riconosciuta la chiesta indennità sostitutiva;
V) non risultava invece assolto, da parte della lavoratrice, l'onere probatorio con riferimento alla invocata indennità di cassa, che richiedeva l'allegazione non solo della normale adibizione alle operazioni di cassa con carattere di continuità, ma anche la responsabilità della gestione, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze. Disposta CTU contabile, affidata al dott. concludeva per la Persona_3 spettanza in favore della della residua somma di € 27.090,99, al lordo CP_1 delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive e TFR, nonché della regolarizzazione contributiva con riferimento all'intero rapporto lavorativo, risultando infondata l'eccezione, mossa dall , di prescrizione “poiché le CP_2 prestazioni lavorative della ricorrente sono iniziate in data 27 Aprile 2017, mentre l'atto di messa in mora per la regolarizzazione contributiva, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio, è stato ricevuto da parte datoriale almeno il 24.9.2021 quando è stata richiesta dalla società la visibilità del fascicolo telematico, quindi entro cinque anni anche dall'inizio del rapporto di lavoro”.
---- 4. Avverso detta statuizione , quale titolare della ditta Parte_1
“ ”, oppone un unico, articolato, motivo di gravame. Parte_1
Si duole del malgoverno, da parte del Tribunale, delle risultanze probatorie in atti che avrebbe condotto ad errate conclusioni «attraverso un giudizio di
“credibilità” e fondato su mere “presunzioni”, costruito sull'apparenza creata dalla lavoratrice, dando rilievo solo ad alcune dichiarazioni rese dai testi escussi, senza alcuna valutazione critica, comparativa ed oggettiva di tutto il compendio probatorio, con una motivazione illogica e contraddittoria». Contesta, in particolare, che:
- i punti vendita non sarebbero stati tre, sì come dichiarato dalla lavoratrice, ma soltanto due ( e soltanto a partire dal luglio 2018), di cui uno sito in via Africa Orientale 13 e l'altro al 5 della stessa via, mentre il punto vendita di via Bascule non sarebbe stato dedicato alla vendita ma a mera vetrina e deposito merci durante il periodo estivo;
4 - il medesimo, quale datore di lavoro, gestiva attivamente i punti vendita (portava le merci nei negozi, era presente in apertura e chiusura di cassa, passava da un punto vendita all'altro);
- la riduzione dell'orario di lavoro da 12 a 5 ore settimanali non era stata imposta dal datore di lavoro, il quale aveva depositato documentazione (Mod. UNI-LAV) comprovante la richiesta di riduzione oraria “formalizzata con una nota scritta di pugno dalla lavoratrice” e redatta dopo che il consulente del lavoro aveva trasmesso telematicamente l'assunzione all;
CP_2
- era stata valorizzata erroneamente, dal primo giudice, la dichiarazione resa dal teste che risultava invece contrastante con quanto dichiarato dagli Per_1 altri testi, , e essendo emerso, contrariamente a quanto Per_2 Tes_2 Tes_1 riferito dalla e dalla stessa che le lavoratrici operavano, Per_1 CP_1 all'interno dei punti vendita, espletando turni di due ore alternandosi tra loro e sempre con l'assistenza del titolare;
- quanto allo svolgimento di lavoro festivo, domenicale e notturno, le risultanze probatorie dovevano ritenersi del tutto insufficienti, avendo omesso i testi escussi di riferire di avere visto la lavorare nei giorni di Santo CP_1
ST e UE, essendosi limitati a confermare di avere visto solo il negozio aperto in quelle giornate;
allo stesso modo non vi era prova alcuna circa l'espletamento di attività lavorativa per ogni domenica del periodo estivo;
- aveva provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi con la redazione del cedolino paga della mensilità di settembre 2018, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva dei permessi maturati e non goduti, delle ferie e festività non godute, precisando che “come si evince dalle buste paga agli atti del giudizio, tutte sottoscritte dalla lavoratrice, la ricorrente ha percepito l'indennità sostitutiva dei permessi e non avendo fornito la prova rigorosa dell'espletamento della prestazione lavorativa full time 40h/sett. – per i motivi esposti nei precedenti paragrafi – non ha diritto a percepire la liquidazione di ulteriori permessi di fatto non maturati”;
- i conteggi redatti dal CTU dovevano ritenersi errati, anche in ragione del fatto che “considerando anche le giornate del sabato, della domenica e le festività di Santo ST e UE per le quali – come evidenziato sopra – la ricorrente non ha raggiunto la prova rigorosa richiesta per l'accoglimento della domanda”;
- la statuizione resa in ordine alla regolarizzazione contributiva meritava riforma, essendo infondata la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive, non essendo emerso dall'istruttoria espletata lo svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali. 5. Il rilievo censorio è infondato, meritando la statuizione gravata piena conferma. 5.1. La doglianza attiene, più in generale, all'applicazione dei principi ripartitori degli oneri di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) dei quali, a detta dell'appellante, avrebbe fatto malgoverno il Tribunale.
5 Tuttavia, la disamina complessiva delle deposizioni rilasciate dai testi escussi in primo grado assevera il giudizio reso dal primo giudice relativamente al fatto costitutivo della pretesa azionata da avente ad Controparte_1 oggetto il riconoscimento del proprio diritto a vedersi riconoscere un rapporto lavorativo unico, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del Parte_1 con le modalità indicate in ricorso e conseguente condanna del medesimo alla corresponsione delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto, anche a titolo di maggiorazione lavoro domenicale, indennità per mancata fruizione dei permessi e lavoro festivo, così come correttamente quantificate dall'ausiliario tecnico in € 27.090.99. Giova premettere che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467). Ancora, in caso di prove testimoniali contrastanti, è necessaria una valutazione di attendibilità, alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), dovendosi al riguardo confermare che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. 5.2. Tanto premesso, la Corte osserva che appare corretta la valutazione operata dal Tribunale del materiale relativo alla prova orale raccolta, essendo le propalazioni rese dai testi escussi precise e concordanti e, pertanto, idonee a sostenere le pretese della lavoratrice. Ragionevolmente il Tribunale ha valorizzato e posto a fondamento della statuizione favorevole alla lavoratrice le deposizioni rese dalla collega di lavoro e dai clienti e . Persona_1 Tes_3 Testimone_4
La prima, in particolare, era a diretta conoscenza dei fatti di causa nel preciso arco temporale in cui la era impiegata e non aveva promosso alcun CP_1 contenzioso nei confronti del datore di lavoro, risultando quindi pienamente attendibile. La aveva dichiarato “ho iniziato a lavorare nel febbraio 2017 e ho Per_1 terminato nel giugno 2019; ho lavorato con contratti a tempo determinato”, confermando che “la sig.ra ha lavorato dal 27.04.2017 al 30.09.2018 CP_1 senza interruzioni. Non so, in ordine alle circostanze E ed F se alla ricorrente scadde il contratto e poi le fu rinnovato. So solo che non ha mai interrotto il 6 lavoro”, confermando quindi pienamente la continuità che ha caratterizzato l'espletamento di attività lavorativa della dal 27.04.2017 al 30.09.2018. CP_1
Deve respingersi, pertanto, sul punto, l'accusa mossa dall'appellante di incompletezza e non idoneità delle dichiarazioni rese dalla in quanto Per_1 assertivamente contrastanti con quelle dell'altra lavoratrice, Per_2
essendo la testimonianza di quest'ultima, in confronto, palesemente
[...] insufficiente e poco circostanziata. Più specificamente, la ha dimostrato di avere una conoscenza del Per_2 tutto frammentaria e incerta dei fatti di causa, non ricordando esattamente il periodo di lavoro in cui avrebbe prestato attività per la ditta “ ”, Parte_1 sostenendo di avere lavorato solo per pochi mesi nel 2018 e, sicuramente, non prima del mese di giugno, quindi con una coincidenza temporale comunque assai limitata (probabilmente da giugno a settembre 2018). Ha, a tal proposito, dichiarato “sono a conoscenza dei fatti in quanto ho lavorato alle dipendenze del signor dal 2013 al 2018 in maniera non Parte_1 continuativa. Non ricordo esattamente in che periodo ho lavorato, sicuramente nel primo periodo 2013 ho lavorato d'estate e forse anche negli anni successivi ho lavorato d'estate. Anche nel 2018 ho lavorato pochi mesi. Non ricordo esattamente in quanto ho svolto più lavori. Riferisco che non ho lavorato per la ditta resistente nel periodo che va da aprile 2017 a maggio 2018 perché facevo un altro lavoro”. Allo stesso modo irrilevanti appaiono le contestazioni mosse dall'appellante in ordine all'attendibilità dei testi e , entrambi Testimone_4 Tes_3 clienti del negozio (la prima ha dichiarato di rivolgersi al punto vendita più volte l'anno e l'altro di recarvisi frequentemente, addirittura una/due volte alla settimana) le cui dichiarazioni coincidono con quelle della e della CP_1 [...]
Per_1
5.3. Tanto asseverato, inveritiera appare la circostanza dedotta nell'atto di appello secondo cui l'orario di lavoro era di sole due ore al giorno, su turnazione/alternanza delle lavoratrici, avendo la confermato che Per_1
“ognuna di noi lavorava per otto ore al giorno dal lunedì al sabato ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 mentre la domenica lavoravamo dalle 9 alle 13. Ognuna di noi lavorava per cinque giorni alla settimana perché vi era una turnazione tra di noi per i riposi settimanali…si lavorava a turno su cinque giorni e che anche i festivi lavoravamo a turno…l'orario era sempre di 40 ore settimanali”. Specificava altresì che erano previsti due giorni di riposo alla settimana. A tal proposito la non ha saputo specificare l'orario svolto Per_2 dalla ricorrente ma ha dichiarato che “gli orari di apertura del negozio sono dalle 9 alle 13 ed il pomeriggio dalle 17 alle 21 circa”. La cliente,
[...]
ha invece potuto testimoniare che “quando tornavo dal mare dopo Tes_4 le 19 la ricorrente era in negozio… preciso che d'estate i negozi chiudono anche la sera tardi”. Lo stesso confermava il cliente “Con Tes_3 riferimento alle circostanze I, L, M ed N non posso confermare con precisione l'inizio della giornata lavorativa posso riferire che la ricorrente lavorava in 7 estate anche oltre le 21 perché i negozi a Margherita restano aperti di sera tardi”. 5.4. Provato risulta anche lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno della domenica per mezza giornata e nei festivi (a UE e a Santo ST). A tal riguardo la ha asserito: “anche i festivi lavoravamo a turno. (..) Per_1 quando lavoravamo la domenica recuperavamo una mezza giornata in settimana per cui l'orario era sempre di 40 ore settimanali (..) il negozio era chiuso i giorni di Pasqua e Natale, ma per esempio era aperto a UE e Santo ST...riferisco che erano aperti anche di domenica i due o i tre negozi della ditta, tutto l'anno”. Sovrapponibile la dichiarazione resa dal teste che riferiva: Testimone_4
“per quanto riguarda la domenica ed i festivi riferisco che a Margherita di Savoia molti negozi sono aperti. Anche il negozio del resistente era aperto e ritengo che anche la ricorrente fosse presente… confermo che da maggio a ottobre i negozi del resistente erano aperti anche di sera tardi. Anche di domenica e nei festivi”. Ancora, conferma l'espletamento di lavoro nella giornata Tes_3 domenicale: “lavorava anche di domenica sicuramente durante l'estate quanto alle domeniche invernali posso riferire che il negozio rimaneva aperto come altri esercizi. La domenica il negozio era aperto anche il pomeriggio. Ho visto sia la ricorrente lavorare di domenica pomeriggio che il negozio aperto.” 5.5. Quanto all'organizzazione del lavoro, la ha illustrato che “il Per_1 lavoro era organizzato in modo che in ogni negozio ci fosse soltanto una commessa che svolgeva soltanto le mansioni di cassiera. Preciso che svolgevamo le mansioni di magazziniera nel senso che il titolare ci portava le merci e noi le sistemavamo e le ordinavamo su scaffali espositori eccetera. Lo stesso facevano le altre commesse… Preciso che nel negozio c'era sempre soltanto una di noi, non eravamo mai in due presenti”; tale modalità operativa risulta confermata anche dal teste , che così riferisce: “la ricorrente ha Tes_5 svolto le mansioni di addetta alle vendite, alla cassa, puliva e sistemava il negozio, faceva la commessa”, nonché dal “confermo la circostanza di Tes_1 cui al punto H con riferimento alle mansioni espletate di addetta alla vendita, commessa, cassiera ed anche magazziniera ed addetta alle pulizie. In particolare, posso riferire di queste due ultimi mansioni perché ho visto la ricorrente che spostava i pacchi e l'ho vista spazzare anche davanti al negozio per mantenere il decoro del locale…Preciso che ho visto la ricorrente spazzare, in genere quando non c'erano persone da servire”. 5.6. Risulta, altresì, comprovato, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che la ditta possedeva tre punti vendita “confermo che all'epoca dei fatti il signor aveva tre punti vendita, anche se non so Parte_1 dire se siano corrette le vie indicate” (teste ; “Conosco i tre Testimone_4 esercizi di cui alle circostanze B e C. Preciso che in tutti e 3 viene esercitata la vendita, quanto a quello di via Bascule l'ho sempre trovato aperto ma non so dire se sia sempre aperto da maggio ad ottobre, non ci ho fatto caso” (teste 8 ); “Quando erano aperti i tre punti vendita il titolare stanziava una Tes_3 somma per tutti e tre i punti vendita e noi ce la dividevamo in quattro commesse” (teste . Per_1
5.7. La ha poi precisato le modalità di corresponsione della Per_1 retribuzione adottate dal datore di lavoro, sostenendo di non aver mai percepito esattamente le somme indicate in busta paga, in quanto “il titolare stanziava una somma (per esempio, 600 euro) per ogni punto vendita e noi commesse dovevamo dividercela tra di noi a seconda delle giornate di lavoro espletate. Era una divisione di cui il titolare non si interessava e che facevamo noi da sole. Quando erano aperti tre punti vendita il titolare stanziava la somma per tutti e tre i punti vendita e noi ce la dividevamo in quattro commesse però facevamo una mezza giornata di lavoro in più per cui si guadagnava un pochino di più di quello che era scritto in busta paga”.
5.8. Sono state provate dalla collega di lavoro , inoltre, le circostanze Per_1 relative alla mancata fruizione dei permessi contrattuali e delle giornate di ferie spettanti contrattualmente, avendo riferito che: “confermo la circostanza P, non abbiamo goduto di permessi retribuiti né abbiamo avuto l'indennità sostitutiva… sulla circostanza 10 della memoria, non è vero che il sig. Parte_1 concordava con noi le ferie e i permessi. Preciso infatti che non avevamo ferie e che la rotazione su turni ce la facevamo noi ragazze”.
6. Quanto dianzi esposto conferma la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale all'esito della disamina delle risultanze della condotta prova orale, che assevera la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alle pretese differenze retributive con specifico riferimento alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla natura ed al contenuto delle mansioni espletate dalla lavoratrice ed alla sua presenza quotidiana e nell'ambito di fasce orarie predeterminate sul posto di lavoro. Conclusivamente la censura di mal governo, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della assunta prova testimoniale è palesemente priva di fondamento.
Tale assunto porta a ritenere irrilevanti anche le critiche, peraltro del tutto generiche, mosse alla CTU espletata in primo grado;
l'appellante, invero, contesta avere il primo giudice posto dei quesiti fondati su circostanze a suo dire erronee - prestazione a tempo pieno di 40 ore settimanali, comprensiva di sabato, domeniche e festività di Santo ST e UE, ferie e permessi non goduti- che risultano, invece, smentite dalle evidenze probatorie dianzi riportate. Assume ancora che tali contestazioni erano già state mosse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, nelle quali era stato eccpito che i conteggi “si appalesano errati in quanto presuppongono lo svolgimento da parte della ricorrente di una prestazione di lavoro a tempo pieno e ininterrotto dal 27.04.2017 al 30.09.2018 comprensivo - in modo sorprendente - di tutti i weekend e le festività “da calendario”; inoltre NON scomputano dalle singole voci di 13ma mensilità, 14ma mensilità, ex festività e ferie annue non godute le 9 somme effettivamente erogate dal datore di lavoro e puntualmente indicate nelle rispettive buste paga, tutte sottoscritte dalla lavoratrice”. Fermo restando che la mera riproposizione della censura da parte dell'appellante, senza contrapporre valide argomentazioni contrastanti e atte a demolire la statuizione in parte qua della sentenza, ovvero opporre un conteggio differente o alternativo, determinerebbe ex se il rigetto della doglianza proposta, va aggiunto che il giudice di prime cure sul punto ha ampiamente argomentato, riportando interamente la C.T.U. (di cui la Corte condivide in toto gli esiti), nonché le relative conclusioni “alla sig.ra
[...]
spetterebbe quale differenza tra le retribuzioni percepite e TFR CP_1
e quelle effettivamente spettanti la somma di euro 27.090,99 quale differenza con il totale lordo in busta. Quindi la ditta convenuta va condannata a corrispondere la somma quantificata dal CTU, lorda”. 7. Alla luce dell'istruttoria svolta, erronea risulta, altresì, la doglianza di parte appellante relativa all'avvenuto riconoscimento e liquidazione, nel corso del rapporto di lavoro, della indennità sostitutiva dei permessi contrattuali, per risultare tale voce nei prospetti paga (vedi, cedolino paga mese di settembre 2018). Afferma il Tavoletti -testualmente- che “come si evince dalle buste paga agli atti del giudizio, tutte sottoscritte dalla lavoratrice, la ricorrente ha percepito l'indennità sostitutiva dei permessi…”. Ebbene, i prospetti paga risultano sottoscritti dalla lavoratrice solo 'per ricevuta', e non anche 'per quietanza' di pagamento (vd. doc. nn. 3 e 4 fasc. 1^ grado Ditta “R.T. Stock ”), e parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di Pt_1 non avere mai percepito tale emolumento. A fronte di tale dichiarazione spettava al datore di lavoro, secondo i comuni principi di ripartizione degli oneri probatori, dimostrare, tramite la ordinaria documentazione liberatoria, di avere tacitato tale richiesta durante il rapporto di lavoro;
prova evidentemente omessa. È fin troppo noto l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. lav. n. 6267 del 24.06.1998), secondo cui la sottoscrizione “per ricevuta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento e, pertanto, la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. In senso analogo Cass. lav. n. 1150 del 4.2.1994, secondo cui l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1 di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul 10 lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti
(conformi, Cass., 29.05.2001, n. 7310 e Cass., 25.07.2017, n. 18281). Ne consegue che, erroneamente la ditta addebita al Tribunale di avere ingiustamente riconosciuto la spettanza di dette somme in quanto manca la prova della effettiva percezione delle stesse da parte della . CP_1
8. Resta assorbita la doglianza che attinge l'avvenuto -e corretto- riconoscimento del diritto ad ottenere la regolarizzazione contributiva, parametrata ai termini e condizioni del rapporto di lavoro, sì come emerso nel corso dell'istruttoria ed accertato già dal primo giudice, avendo ritualmente la lavoratrice evocato in giudizio anche l , titolare dell'autonomo rapporto CP_2 contributivo. Merita infatti conferma la statuizione di prime cure laddove afferma che “la ricorrente ha chiesto ed ha diritto anche alla regolarizzazione contributiva con riferimento alle differenze retributive riconosciute. Non si pone un problema di prescrizione dei contributi previdenziali assicurativi poiché le prestazioni lavorative della ricorrente sono iniziate in data 27 Aprile 2017, mentre l'atto di messa in mora per la regolarizzazione contributiva, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio, è stato ricevuto da parte datoriale almeno il 24.9.2021 quando è stata richiesta dalla società la visibilità del fascicolo telematico, quindi entro 5 anni anche dall'inizio del rapporto di lavoro”. 9. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va rigettato e confermata in ogni parte la sentenza di primo grado Le spese del presente grado del giudizio -liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n 147/2022 - seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale titolare della “Ditta R.T. Parte_1
STOCK SHOCK di FA OL, con ricorso depositato in data 04.09.2024 avverso la sentenza n. 1488/24 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 09.05.2024 nei confronti della e , così Controparte_1 CP_2 provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Teresa Russo e 11 Loredana Lionetti, procuratori anticipanti;
nulla per le spese nei confronti dell;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, CP_2 da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. ssa Elvira Palma
12
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Elvira Palma Presidente rel.
2) Dott. Luca Ariola Consigliere
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del titolare Parte_1
con sede in Margherita di Savoia, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Paola Columella;
-Appellante- CONTRO
, (10.06.1989- Foggia), rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Teresa Russo e Loredana Leonetti;
-Appellata- NONCHE' CONTRO
Controparte_2
con sede in Roma, non costituito;
[...]
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza definitiva n. 1488/2024 del 09.05.2024, il Tribunale del lavoro di Foggia, accogliendo parzialmente la domanda avanzata da
[...] nei confronti della ditta “ ” CP_1 Parte_1 Parte_1 così statuiva: 1) condannava la società resistente al pagamento di € 27.090,99 a titolo di differenze retributive e a titolo di differenza sul TFR, al lordo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannava la ditta alla regolarizzazione contributiva in favore della ricorrente;
3) condannava la parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della - liquidate CP_1 in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione- nonché dell' -liquidate in € 2.000,00 oltre CP_2 rimborso forfettario, IVA e CAP- ponendo definitivamente a carico della resistente le spese di CTU. 2. Con ricorso del 04.09.2024 la ditta Parte_1 ha interposto appello per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. Si costituiva, con memoria del 03.03.2025, che Controparte_1 invocava la conferma integrale della impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite. L , benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva: ne va, CP_2 pertanto, dichiarata la contumacia. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Per meglio corrispondere ai motivi di appello, va premesso quanto segue:
, con ricorso depositato il 16.22.2020, deduceva: Controparte_1
a) di essere stata assunta dalla ditta “ ” Parte_1 Parte_1 con contratto a tempo determinato part time orizzontale per 10 ore a settimana, dal 17.04.2017 al 30.06.2017 con proroga fino al 11.05.2018, data in cui il contratto aveva solo formalmente termine per proseguire poi con un nuovo contratto, e medesime mansioni, con sottoscrizione in data 1.6.2018 e scadenza 30.09.2018, sempre con part-time orizzontale ma di 5 ore settimanali;
b) di avere di fatto lavorato ininterrottamente dal 27.04.2017 al 30.09.2018, con orario full time, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 per 8 ore al giorno, mentre la domenica e i festivi per 5 ore al giorno, per un totale di 53 ore settimanali;
c) di essere stata inquadrata con mansione di addetta alle vendite, 4° livello del CCNL Commercio, e avere svolto mansioni anche di cassiera, magazziniera e addetta alle pulizie;
d) di avere ricevuto un trattamento economico non corrispondente al lavoro prestato, avendo ricevuto una retribuzione parametrata a 10 ore settimanali (part time del 27,77%) dal 27.04.2017 all'11.5.2018 e a 5 ore settimanali (part time del 14,71%) dal 01.06.2018 al 30.09.2018; e) di non avere goduto del riposo settimanale e delle ferie spettanti, né ricevuto l'indennità sostitutiva;
di non avere percepito, altresì, la retribuzione relativa alle mensilità aggiuntive e giorni festivi lavorati, nonché permessi retribuiti per ex festività e indennità sostitutiva;
di non avere, ancora, percepito l'indennità di cassa e il giusto trattamento di fine rapporto;
f) di avere, pertanto, adito l'autorità giudiziaria, affinché, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata continuativo dal 27.04.2017 al 30.09.2018 alle dipendenze di
, quale titolare della ditta “ ”, fosse Parte_1 Parte_1 condannato a corrisponderle la complessiva somma di € 45.266,90, a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggi analitici redatti e allegati al ricorso introduttivo della lite, oltre accessori di legge, nonché al versamento
2 della relativa contribuzione nei confronti dell , pure evocato in giudizio, CP_2 con vittoria delle spese di lite. 3.2. Costituitosi in giudizio con apposita memoria difensiva del 27.09.2021,
, quale titolare della ditta “ ”, resisteva, Parte_1 Parte_1 eccependo che: a) la non aveva lavorato dal 12.05.2018 al 31.05.2018; CP_1
b) la ditta non aveva mai avuto tre punti vendita, in quanto il negozio di via Bascule sarebbe una vetrina, chiusa al pubblico, mentre il negozio di via Africa Orientale 5 esisterebbe solo dal luglio 2018, con la conseguenza che nel primo periodo di lavoro, cioè da aprile 2017 a maggio 2018, vi sarebbe stato solo un punto vendita e da luglio 2018 in poi due punti vendita;
c) nel primo periodo la ricorrente aveva lavorato per 2 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, svolgendo sempre e solo mansioni di addetta alle vendite, mentre nel secondo periodo di lavoro la stessa aveva lavorato per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì; d) nel primo periodo di lavoro, cioè da aprile 2017 a maggio 2018, quando vi era un solo punto vendita, di 40 mq, vi erano altre 3 dipendenti ed egli, quale titolare, era sempre presente, insieme a queste ultime, in quanto addetto alla cassa e soltanto da luglio 2018 si aggiungeva un altro punto vendita di 20 mq e altre dipendenti, oltre la ricorrente, precisamente e Persona_1 Per_2
[...]
e) nei giorni festivi e la domenica il negozio veniva gestito da lui stesso, senza alcun ausilio di commesse. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale dell'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 3.3. Veniva disposta ed eseguita la chiamata in causa dell , giusta CP_2 ordinanza del 27.10.2022. L si costituiva concludendo perché il Tribunale si pronunciasse “sulla CP_2 fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell CP_2 dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo”, con vittoria di spese. 3.4. Con la sentenza dianzi indicata, il Tribunale, richiamati i fatti di causa, concludeva per il parziale accoglimento della domanda proposta, così argomentando: I) quanto all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice riteneva provato, per mezzo dei testi escussi, lo svolgimento di 8 ore dal lunedì al sabato, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 su cinque giorni settimanali e la domenica dalle 9 alle 13 nei mesi estivi, mentre alcuna prova idonea vi era in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario oltre le ore 21, nonostante la consuetudine dei punti vendita nelle località marittime di rimanere aperti anche in tarda serata, così come dichiarato dai testi , e , con la conseguenza Per_1 Tes_1 Tes_2
3 che poco credibile l'assunto della ditta datrice secondo cui la lavoratrice svolgeva solo due/ un'ora giornaliere di lavoro;
II) quanto allo svolgimento di attività lavorativa per mezza giornata la domenica e nei giorni festivi di Santo ST e UE, risultava comprovato dalle dichiarazioni puntuali rese su detta circostanza dai testi , Tes_3 [...]
e ; Persona_1 Testimone_4
III) parimenti dimostrata risultava la circostanza secondo cui l'attività lavorativa si articolava su tre punti vendita, ognuno gestito a rotazione da una lavoratrice che si occupava di tutte le mansioni collegate alla gestione del negozio (vendite, cassa, pulizie, magazzino); IV) non era stata fornita alcuna prova dal datore di lavoro circa la concessione dei permessi contrattuali in favore della lavoratrice, con la conseguenza che andava riconosciuta la chiesta indennità sostitutiva;
V) non risultava invece assolto, da parte della lavoratrice, l'onere probatorio con riferimento alla invocata indennità di cassa, che richiedeva l'allegazione non solo della normale adibizione alle operazioni di cassa con carattere di continuità, ma anche la responsabilità della gestione, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze. Disposta CTU contabile, affidata al dott. concludeva per la Persona_3 spettanza in favore della della residua somma di € 27.090,99, al lordo CP_1 delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive e TFR, nonché della regolarizzazione contributiva con riferimento all'intero rapporto lavorativo, risultando infondata l'eccezione, mossa dall , di prescrizione “poiché le CP_2 prestazioni lavorative della ricorrente sono iniziate in data 27 Aprile 2017, mentre l'atto di messa in mora per la regolarizzazione contributiva, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio, è stato ricevuto da parte datoriale almeno il 24.9.2021 quando è stata richiesta dalla società la visibilità del fascicolo telematico, quindi entro cinque anni anche dall'inizio del rapporto di lavoro”.
---- 4. Avverso detta statuizione , quale titolare della ditta Parte_1
“ ”, oppone un unico, articolato, motivo di gravame. Parte_1
Si duole del malgoverno, da parte del Tribunale, delle risultanze probatorie in atti che avrebbe condotto ad errate conclusioni «attraverso un giudizio di
“credibilità” e fondato su mere “presunzioni”, costruito sull'apparenza creata dalla lavoratrice, dando rilievo solo ad alcune dichiarazioni rese dai testi escussi, senza alcuna valutazione critica, comparativa ed oggettiva di tutto il compendio probatorio, con una motivazione illogica e contraddittoria». Contesta, in particolare, che:
- i punti vendita non sarebbero stati tre, sì come dichiarato dalla lavoratrice, ma soltanto due ( e soltanto a partire dal luglio 2018), di cui uno sito in via Africa Orientale 13 e l'altro al 5 della stessa via, mentre il punto vendita di via Bascule non sarebbe stato dedicato alla vendita ma a mera vetrina e deposito merci durante il periodo estivo;
4 - il medesimo, quale datore di lavoro, gestiva attivamente i punti vendita (portava le merci nei negozi, era presente in apertura e chiusura di cassa, passava da un punto vendita all'altro);
- la riduzione dell'orario di lavoro da 12 a 5 ore settimanali non era stata imposta dal datore di lavoro, il quale aveva depositato documentazione (Mod. UNI-LAV) comprovante la richiesta di riduzione oraria “formalizzata con una nota scritta di pugno dalla lavoratrice” e redatta dopo che il consulente del lavoro aveva trasmesso telematicamente l'assunzione all;
CP_2
- era stata valorizzata erroneamente, dal primo giudice, la dichiarazione resa dal teste che risultava invece contrastante con quanto dichiarato dagli Per_1 altri testi, , e essendo emerso, contrariamente a quanto Per_2 Tes_2 Tes_1 riferito dalla e dalla stessa che le lavoratrici operavano, Per_1 CP_1 all'interno dei punti vendita, espletando turni di due ore alternandosi tra loro e sempre con l'assistenza del titolare;
- quanto allo svolgimento di lavoro festivo, domenicale e notturno, le risultanze probatorie dovevano ritenersi del tutto insufficienti, avendo omesso i testi escussi di riferire di avere visto la lavorare nei giorni di Santo CP_1
ST e UE, essendosi limitati a confermare di avere visto solo il negozio aperto in quelle giornate;
allo stesso modo non vi era prova alcuna circa l'espletamento di attività lavorativa per ogni domenica del periodo estivo;
- aveva provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi con la redazione del cedolino paga della mensilità di settembre 2018, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva dei permessi maturati e non goduti, delle ferie e festività non godute, precisando che “come si evince dalle buste paga agli atti del giudizio, tutte sottoscritte dalla lavoratrice, la ricorrente ha percepito l'indennità sostitutiva dei permessi e non avendo fornito la prova rigorosa dell'espletamento della prestazione lavorativa full time 40h/sett. – per i motivi esposti nei precedenti paragrafi – non ha diritto a percepire la liquidazione di ulteriori permessi di fatto non maturati”;
- i conteggi redatti dal CTU dovevano ritenersi errati, anche in ragione del fatto che “considerando anche le giornate del sabato, della domenica e le festività di Santo ST e UE per le quali – come evidenziato sopra – la ricorrente non ha raggiunto la prova rigorosa richiesta per l'accoglimento della domanda”;
- la statuizione resa in ordine alla regolarizzazione contributiva meritava riforma, essendo infondata la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive, non essendo emerso dall'istruttoria espletata lo svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali. 5. Il rilievo censorio è infondato, meritando la statuizione gravata piena conferma. 5.1. La doglianza attiene, più in generale, all'applicazione dei principi ripartitori degli oneri di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) dei quali, a detta dell'appellante, avrebbe fatto malgoverno il Tribunale.
5 Tuttavia, la disamina complessiva delle deposizioni rilasciate dai testi escussi in primo grado assevera il giudizio reso dal primo giudice relativamente al fatto costitutivo della pretesa azionata da avente ad Controparte_1 oggetto il riconoscimento del proprio diritto a vedersi riconoscere un rapporto lavorativo unico, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del Parte_1 con le modalità indicate in ricorso e conseguente condanna del medesimo alla corresponsione delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto, anche a titolo di maggiorazione lavoro domenicale, indennità per mancata fruizione dei permessi e lavoro festivo, così come correttamente quantificate dall'ausiliario tecnico in € 27.090.99. Giova premettere che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467). Ancora, in caso di prove testimoniali contrastanti, è necessaria una valutazione di attendibilità, alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), dovendosi al riguardo confermare che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. 5.2. Tanto premesso, la Corte osserva che appare corretta la valutazione operata dal Tribunale del materiale relativo alla prova orale raccolta, essendo le propalazioni rese dai testi escussi precise e concordanti e, pertanto, idonee a sostenere le pretese della lavoratrice. Ragionevolmente il Tribunale ha valorizzato e posto a fondamento della statuizione favorevole alla lavoratrice le deposizioni rese dalla collega di lavoro e dai clienti e . Persona_1 Tes_3 Testimone_4
La prima, in particolare, era a diretta conoscenza dei fatti di causa nel preciso arco temporale in cui la era impiegata e non aveva promosso alcun CP_1 contenzioso nei confronti del datore di lavoro, risultando quindi pienamente attendibile. La aveva dichiarato “ho iniziato a lavorare nel febbraio 2017 e ho Per_1 terminato nel giugno 2019; ho lavorato con contratti a tempo determinato”, confermando che “la sig.ra ha lavorato dal 27.04.2017 al 30.09.2018 CP_1 senza interruzioni. Non so, in ordine alle circostanze E ed F se alla ricorrente scadde il contratto e poi le fu rinnovato. So solo che non ha mai interrotto il 6 lavoro”, confermando quindi pienamente la continuità che ha caratterizzato l'espletamento di attività lavorativa della dal 27.04.2017 al 30.09.2018. CP_1
Deve respingersi, pertanto, sul punto, l'accusa mossa dall'appellante di incompletezza e non idoneità delle dichiarazioni rese dalla in quanto Per_1 assertivamente contrastanti con quelle dell'altra lavoratrice, Per_2
essendo la testimonianza di quest'ultima, in confronto, palesemente
[...] insufficiente e poco circostanziata. Più specificamente, la ha dimostrato di avere una conoscenza del Per_2 tutto frammentaria e incerta dei fatti di causa, non ricordando esattamente il periodo di lavoro in cui avrebbe prestato attività per la ditta “ ”, Parte_1 sostenendo di avere lavorato solo per pochi mesi nel 2018 e, sicuramente, non prima del mese di giugno, quindi con una coincidenza temporale comunque assai limitata (probabilmente da giugno a settembre 2018). Ha, a tal proposito, dichiarato “sono a conoscenza dei fatti in quanto ho lavorato alle dipendenze del signor dal 2013 al 2018 in maniera non Parte_1 continuativa. Non ricordo esattamente in che periodo ho lavorato, sicuramente nel primo periodo 2013 ho lavorato d'estate e forse anche negli anni successivi ho lavorato d'estate. Anche nel 2018 ho lavorato pochi mesi. Non ricordo esattamente in quanto ho svolto più lavori. Riferisco che non ho lavorato per la ditta resistente nel periodo che va da aprile 2017 a maggio 2018 perché facevo un altro lavoro”. Allo stesso modo irrilevanti appaiono le contestazioni mosse dall'appellante in ordine all'attendibilità dei testi e , entrambi Testimone_4 Tes_3 clienti del negozio (la prima ha dichiarato di rivolgersi al punto vendita più volte l'anno e l'altro di recarvisi frequentemente, addirittura una/due volte alla settimana) le cui dichiarazioni coincidono con quelle della e della CP_1 [...]
Per_1
5.3. Tanto asseverato, inveritiera appare la circostanza dedotta nell'atto di appello secondo cui l'orario di lavoro era di sole due ore al giorno, su turnazione/alternanza delle lavoratrici, avendo la confermato che Per_1
“ognuna di noi lavorava per otto ore al giorno dal lunedì al sabato ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 mentre la domenica lavoravamo dalle 9 alle 13. Ognuna di noi lavorava per cinque giorni alla settimana perché vi era una turnazione tra di noi per i riposi settimanali…si lavorava a turno su cinque giorni e che anche i festivi lavoravamo a turno…l'orario era sempre di 40 ore settimanali”. Specificava altresì che erano previsti due giorni di riposo alla settimana. A tal proposito la non ha saputo specificare l'orario svolto Per_2 dalla ricorrente ma ha dichiarato che “gli orari di apertura del negozio sono dalle 9 alle 13 ed il pomeriggio dalle 17 alle 21 circa”. La cliente,
[...]
ha invece potuto testimoniare che “quando tornavo dal mare dopo Tes_4 le 19 la ricorrente era in negozio… preciso che d'estate i negozi chiudono anche la sera tardi”. Lo stesso confermava il cliente “Con Tes_3 riferimento alle circostanze I, L, M ed N non posso confermare con precisione l'inizio della giornata lavorativa posso riferire che la ricorrente lavorava in 7 estate anche oltre le 21 perché i negozi a Margherita restano aperti di sera tardi”. 5.4. Provato risulta anche lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno della domenica per mezza giornata e nei festivi (a UE e a Santo ST). A tal riguardo la ha asserito: “anche i festivi lavoravamo a turno. (..) Per_1 quando lavoravamo la domenica recuperavamo una mezza giornata in settimana per cui l'orario era sempre di 40 ore settimanali (..) il negozio era chiuso i giorni di Pasqua e Natale, ma per esempio era aperto a UE e Santo ST...riferisco che erano aperti anche di domenica i due o i tre negozi della ditta, tutto l'anno”. Sovrapponibile la dichiarazione resa dal teste che riferiva: Testimone_4
“per quanto riguarda la domenica ed i festivi riferisco che a Margherita di Savoia molti negozi sono aperti. Anche il negozio del resistente era aperto e ritengo che anche la ricorrente fosse presente… confermo che da maggio a ottobre i negozi del resistente erano aperti anche di sera tardi. Anche di domenica e nei festivi”. Ancora, conferma l'espletamento di lavoro nella giornata Tes_3 domenicale: “lavorava anche di domenica sicuramente durante l'estate quanto alle domeniche invernali posso riferire che il negozio rimaneva aperto come altri esercizi. La domenica il negozio era aperto anche il pomeriggio. Ho visto sia la ricorrente lavorare di domenica pomeriggio che il negozio aperto.” 5.5. Quanto all'organizzazione del lavoro, la ha illustrato che “il Per_1 lavoro era organizzato in modo che in ogni negozio ci fosse soltanto una commessa che svolgeva soltanto le mansioni di cassiera. Preciso che svolgevamo le mansioni di magazziniera nel senso che il titolare ci portava le merci e noi le sistemavamo e le ordinavamo su scaffali espositori eccetera. Lo stesso facevano le altre commesse… Preciso che nel negozio c'era sempre soltanto una di noi, non eravamo mai in due presenti”; tale modalità operativa risulta confermata anche dal teste , che così riferisce: “la ricorrente ha Tes_5 svolto le mansioni di addetta alle vendite, alla cassa, puliva e sistemava il negozio, faceva la commessa”, nonché dal “confermo la circostanza di Tes_1 cui al punto H con riferimento alle mansioni espletate di addetta alla vendita, commessa, cassiera ed anche magazziniera ed addetta alle pulizie. In particolare, posso riferire di queste due ultimi mansioni perché ho visto la ricorrente che spostava i pacchi e l'ho vista spazzare anche davanti al negozio per mantenere il decoro del locale…Preciso che ho visto la ricorrente spazzare, in genere quando non c'erano persone da servire”. 5.6. Risulta, altresì, comprovato, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che la ditta possedeva tre punti vendita “confermo che all'epoca dei fatti il signor aveva tre punti vendita, anche se non so Parte_1 dire se siano corrette le vie indicate” (teste ; “Conosco i tre Testimone_4 esercizi di cui alle circostanze B e C. Preciso che in tutti e 3 viene esercitata la vendita, quanto a quello di via Bascule l'ho sempre trovato aperto ma non so dire se sia sempre aperto da maggio ad ottobre, non ci ho fatto caso” (teste 8 ); “Quando erano aperti i tre punti vendita il titolare stanziava una Tes_3 somma per tutti e tre i punti vendita e noi ce la dividevamo in quattro commesse” (teste . Per_1
5.7. La ha poi precisato le modalità di corresponsione della Per_1 retribuzione adottate dal datore di lavoro, sostenendo di non aver mai percepito esattamente le somme indicate in busta paga, in quanto “il titolare stanziava una somma (per esempio, 600 euro) per ogni punto vendita e noi commesse dovevamo dividercela tra di noi a seconda delle giornate di lavoro espletate. Era una divisione di cui il titolare non si interessava e che facevamo noi da sole. Quando erano aperti tre punti vendita il titolare stanziava la somma per tutti e tre i punti vendita e noi ce la dividevamo in quattro commesse però facevamo una mezza giornata di lavoro in più per cui si guadagnava un pochino di più di quello che era scritto in busta paga”.
5.8. Sono state provate dalla collega di lavoro , inoltre, le circostanze Per_1 relative alla mancata fruizione dei permessi contrattuali e delle giornate di ferie spettanti contrattualmente, avendo riferito che: “confermo la circostanza P, non abbiamo goduto di permessi retribuiti né abbiamo avuto l'indennità sostitutiva… sulla circostanza 10 della memoria, non è vero che il sig. Parte_1 concordava con noi le ferie e i permessi. Preciso infatti che non avevamo ferie e che la rotazione su turni ce la facevamo noi ragazze”.
6. Quanto dianzi esposto conferma la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale all'esito della disamina delle risultanze della condotta prova orale, che assevera la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alle pretese differenze retributive con specifico riferimento alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla natura ed al contenuto delle mansioni espletate dalla lavoratrice ed alla sua presenza quotidiana e nell'ambito di fasce orarie predeterminate sul posto di lavoro. Conclusivamente la censura di mal governo, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della assunta prova testimoniale è palesemente priva di fondamento.
Tale assunto porta a ritenere irrilevanti anche le critiche, peraltro del tutto generiche, mosse alla CTU espletata in primo grado;
l'appellante, invero, contesta avere il primo giudice posto dei quesiti fondati su circostanze a suo dire erronee - prestazione a tempo pieno di 40 ore settimanali, comprensiva di sabato, domeniche e festività di Santo ST e UE, ferie e permessi non goduti- che risultano, invece, smentite dalle evidenze probatorie dianzi riportate. Assume ancora che tali contestazioni erano già state mosse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, nelle quali era stato eccpito che i conteggi “si appalesano errati in quanto presuppongono lo svolgimento da parte della ricorrente di una prestazione di lavoro a tempo pieno e ininterrotto dal 27.04.2017 al 30.09.2018 comprensivo - in modo sorprendente - di tutti i weekend e le festività “da calendario”; inoltre NON scomputano dalle singole voci di 13ma mensilità, 14ma mensilità, ex festività e ferie annue non godute le 9 somme effettivamente erogate dal datore di lavoro e puntualmente indicate nelle rispettive buste paga, tutte sottoscritte dalla lavoratrice”. Fermo restando che la mera riproposizione della censura da parte dell'appellante, senza contrapporre valide argomentazioni contrastanti e atte a demolire la statuizione in parte qua della sentenza, ovvero opporre un conteggio differente o alternativo, determinerebbe ex se il rigetto della doglianza proposta, va aggiunto che il giudice di prime cure sul punto ha ampiamente argomentato, riportando interamente la C.T.U. (di cui la Corte condivide in toto gli esiti), nonché le relative conclusioni “alla sig.ra
[...]
spetterebbe quale differenza tra le retribuzioni percepite e TFR CP_1
e quelle effettivamente spettanti la somma di euro 27.090,99 quale differenza con il totale lordo in busta. Quindi la ditta convenuta va condannata a corrispondere la somma quantificata dal CTU, lorda”. 7. Alla luce dell'istruttoria svolta, erronea risulta, altresì, la doglianza di parte appellante relativa all'avvenuto riconoscimento e liquidazione, nel corso del rapporto di lavoro, della indennità sostitutiva dei permessi contrattuali, per risultare tale voce nei prospetti paga (vedi, cedolino paga mese di settembre 2018). Afferma il Tavoletti -testualmente- che “come si evince dalle buste paga agli atti del giudizio, tutte sottoscritte dalla lavoratrice, la ricorrente ha percepito l'indennità sostitutiva dei permessi…”. Ebbene, i prospetti paga risultano sottoscritti dalla lavoratrice solo 'per ricevuta', e non anche 'per quietanza' di pagamento (vd. doc. nn. 3 e 4 fasc. 1^ grado Ditta “R.T. Stock ”), e parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di Pt_1 non avere mai percepito tale emolumento. A fronte di tale dichiarazione spettava al datore di lavoro, secondo i comuni principi di ripartizione degli oneri probatori, dimostrare, tramite la ordinaria documentazione liberatoria, di avere tacitato tale richiesta durante il rapporto di lavoro;
prova evidentemente omessa. È fin troppo noto l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. lav. n. 6267 del 24.06.1998), secondo cui la sottoscrizione “per ricevuta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento e, pertanto, la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. In senso analogo Cass. lav. n. 1150 del 4.2.1994, secondo cui l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1 di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul 10 lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti
(conformi, Cass., 29.05.2001, n. 7310 e Cass., 25.07.2017, n. 18281). Ne consegue che, erroneamente la ditta addebita al Tribunale di avere ingiustamente riconosciuto la spettanza di dette somme in quanto manca la prova della effettiva percezione delle stesse da parte della . CP_1
8. Resta assorbita la doglianza che attinge l'avvenuto -e corretto- riconoscimento del diritto ad ottenere la regolarizzazione contributiva, parametrata ai termini e condizioni del rapporto di lavoro, sì come emerso nel corso dell'istruttoria ed accertato già dal primo giudice, avendo ritualmente la lavoratrice evocato in giudizio anche l , titolare dell'autonomo rapporto CP_2 contributivo. Merita infatti conferma la statuizione di prime cure laddove afferma che “la ricorrente ha chiesto ed ha diritto anche alla regolarizzazione contributiva con riferimento alle differenze retributive riconosciute. Non si pone un problema di prescrizione dei contributi previdenziali assicurativi poiché le prestazioni lavorative della ricorrente sono iniziate in data 27 Aprile 2017, mentre l'atto di messa in mora per la regolarizzazione contributiva, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio, è stato ricevuto da parte datoriale almeno il 24.9.2021 quando è stata richiesta dalla società la visibilità del fascicolo telematico, quindi entro 5 anni anche dall'inizio del rapporto di lavoro”. 9. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va rigettato e confermata in ogni parte la sentenza di primo grado Le spese del presente grado del giudizio -liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n 147/2022 - seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale titolare della “Ditta R.T. Parte_1
STOCK SHOCK di FA OL, con ricorso depositato in data 04.09.2024 avverso la sentenza n. 1488/24 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 09.05.2024 nei confronti della e , così Controparte_1 CP_2 provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Teresa Russo e 11 Loredana Lionetti, procuratori anticipanti;
nulla per le spese nei confronti dell;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, CP_2 da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. ssa Elvira Palma
12