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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6828/2021 R.G., pendente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_1
appellante
CONTRO
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Tiziano CP_1 C.F._1
Saporito giusta delega in atti appellata Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 22 luglio
2021, n. 12611/21.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'avversa opposizione ad ordinanza ingiunzione e per l'effetto condannare alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite, a titolo di contributi comunitari, per un importo di euro 36.719,38, di cui euro
28.809,49 a titolo di sorte capitale ed euro 7.909,89, a titolo di interessi maturati, oltre interessi successivi e rivalutazione. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, anche in via istruttoria.
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del presente giudizio”;
Per l'appellata: “Si chiede il rigetto dell'appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 22 luglio 2021, Pt_1
n. 12611/21, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla signora CP_1
avverso l'ingiunzione emessa in suo danno ai sensi del R.D. n. 639/1910, recante il pagamento della somma di euro 36.719,38, pari alle somme dovute (per capitale e interessi) a titolo di restituzione di contributi comunitari indebitamente percepiti.
L'appellante ha lamentato l'illegittimità e la illogicità manifesta della impugnata sentenza.
A tal fine ha evidenziato come il primo Giudice, dopo aver rilevato che “l'indebita percezione degli aiuti (era) emersa dai corretti accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, dai quali emergeva che la signora aveva indicato nelle domande di aiuto per la produzione di olio per le campagne 1999/00 e CP_1
2000/01 particelle sulle quali insistevano uliveti non ancora in produzione o con capacità produttiva inferiore rispetto a quella dichiarata (circostanza riscontrata anche in sede di CTU resa nel procedimento penale rgnr
1335/00 conclusosi per intervenuta prescrizione)”, a dispetto di tali premesse aveva poi inopinatamente revocato l'ingiunzione opposta, sul presupposto del difetto di prova delle denunciate irregolarità. L' con il secondo motivo di appello, ha comunque evidenziato come la suddetta Pt_1
conclusione fosse contraria alle risultanze istruttorie, il cui esame era stato omesso dal primo
Giudice, e si ponesse altresì in violazione delle previsioni di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p.
A tal fine ha evidenziato come le risultanze del giudizio penale, conclusosi con la pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati ascritti agli imputati (i.e. associazione a delinquere finalizzata all'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di olio, mediante la commissione dei reati fine di truffa aggravata, falso materiale ed ideologico), fossero utilizzabili nel giudizio civile quale argomenti di giudizio e dessero ampio conto della sussistenza degli illeciti ascritti alla , nei cui confronti non era infatti stata CP_1
significativamente emessa pronuncia di assoluzione con formula piena.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte.
si è costituita in giudizio resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
L'appellata ha evidenziato come, al fine della verifica della correttezza dell'accertamento e della validità dell'ipotesi accusatoria, fosse onere dell'Amministrazione quello di fornire puntuale dimostrazione delle fittizie operazioni e in ogni caso dell'apporto materiale e psicologico fornito dalla alla realizzazione dell'illecito. CP_1
Ciò posto, l'appellata ha negato che tale onere che fosse stato assolto dall' non potendo Pt_1
a tal fine soccorrere l'accertamento penale dei fatti e la perizia tecnica che lo supportava, posto che il giudizio penale era terminato con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, inidonea a fare stato tra le parti.
Su tali presupposti l'appellata ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
La causa è stata decisa all'udienza del 9 luglio 2025, mediante pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Riepilogando brevemente gli antefatti del presente giudizio, risulta dalla documentazione in atti:
-che in data 24 novembre 2004 veniva elevato nei confronti di verbale da parte CP_1
della Guardia di Finanza -Comando Compagnia Crotone-, con il quale veniva contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di olio, per un importo complessivo di € 28.809,49, di cui € 17.120,94 per la campagna 1999/2000 ed € 11.688,55= per la campagna
2000/2001, per aver dichiarato una produzione di olio superiore a quella effettiva (si rimanda al doc. 4 del fascicolo di primo grado di;
Pt_1
-che a seguito di tali accertamenti veniva avviato un processo penale nei confronti (tra gli altri) dell'odierna appellata, che si concludeva con la sentenza n. 1145/2011, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti della per intervenuta prescrizione (v. CP_1
doc. 5 del fascicolo di primo grado di Pt_1
- che il successivo 20.5.2013 veniva emessa l'ingiunzione di pagamento qui opposta, con la quale era intimata alla la restituzione di € 36.719,38, di cui € 28.809,49 a titolo di CP_1
capitale ed € 7.909,89 a titolo di interessi maturati (si rimanda al doc. 7 del fascicolo di . Pt_1
Tanto premesso quanto agli accadimenti che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio, l'effettiva esistenza dell'illecito è come detto contestata dalla , la quale ha CP_1
sostenuto l'insufficienza degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e posti a fondamento del verbale di contestazione a costituire prova dell'effettiva commissione dell'illecito ascritto nonché l'inutilizzabilità degli accertamenti svolti in sede penale, a fronte della conclusione del giudizio con la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
Tali assunti non sono condivisibili, non consentendo di addivenire alla revoca dell'ingiunzione opposta.
Premesso che le originarie contestazioni contenute nell'atto di opposizione all'ordinanza ex
R.D. 639/1910 erano di tenore assolutamente generico, posto che la si era in quella CP_1
sede limitata a formulare censure di carattere formale, omettendo di formulare specifiche contestazioni in ordine alla veridicità dei puntuali addebiti formulati in suo danno dalla GdF, le circostanze (per quanto detto da ritenere pacifiche, nel presente giudizio) poste a fondamento della contestazione sono comprovate dagli accertamenti svolti in sede penale.
Preliminarmente, in termini generali, giova evidenziare come non sia condivisibile l'assunto dell'inutilizzabilità degli accertamenti svolti in sede penale, posto che “il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio” civile “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente” (in questi termini, Cass., 12 giugno
2017, n. 14570).
Come noto, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (in questi termini, Cass., ord., 1.2.2023, n. 2947; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 4.7.2019, n. 18025; Cass., 20.1.2017, n. 1593).
In applicazione dei suddetti principi, le risultanze del giudizio penale e della fase delle indagini che lo ha preceduto, autonomamente valutate del giudice civile, possono assurgere a prova dei fatti dibattuti in questa sede, se attendibili e non contrastante da altre risultanze istruttorie.
Tanto premesso in termini generali, dagli atti delle indagini e dagli accertamenti svolti in sede dibattimentale emerge:
-che per la campagna olearia 1999-2000 la aveva chiesto contributi per una dichiarata CP_1
produzione di 29.823 kg di olio e per la campagna 2000-2001 per 22.231 kg di olio;
-che, in dettaglio, la stessa aveva indicato, nelle denunce di coltivazione indicate per gli anni
1999 e 2000, particelle sulle quali insistevano uliveti non ancora in produzione (aree di cui ai contratti d'affitto stipulati con e o che Controparte_2 Controparte_3
producevano un quantitativo di olio di gran lunga inferiore a quello dichiarato;
- che, secondo quanto accertato dal Consulente Tecnico nominato dal P.M. nella relazione in data 30.8.2003, gli uliveti individuati nel foglio di mappa n. 33, particelle n. 188 e 189, Agro di
Roccabernarda e foglio di mappa 2 particelle n. 15 dello stesso agro non erano ancora in produzione, e ciò sia con riguardo alla campagna olearia del 1999 che a quella dell'anno 2000;
- che per l'effetto degli accertamenti peritali relativi alla minore produzione di olio, rispetto ai contributi richiesti ed erogati in favore della , il consulente tecnico aveva calcolato CP_1
l'indebito versamento di contributi per euro 17.120,94 per l'anno 1999 e di euro 11.688,55 per l'anno 2000.
Tali accertamenti sono comprovati dalle denunce di coltivazione presentate dalla negli CP_1
anni 1999-2000, acquisite agli atti delle indagini, e dalle successive domande di riconoscimento dei contributi (prodotti in allegato al doc. 4 del fascicolo . Pt_1
La minore produzione olearia, rispetto a quella per cui risultavano richiesti ed erogati i contributi, è stata poi accertata dal consulente del Pubblico Ministero, dr. nella Per_1
perizia svolta in sede di indagini (allegata sempre al doc. 4 di parte e per quanto Pt_1
necessario è ulteriormente comprovata dalle dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi dell'art. 351
c.p.p., nel cui ambito lo stesso ha riferito, con specifico riferimento alla posizione della
, di avere personalmente riscontrato, a seguito di accesso sui luoghi, che le piante di CP_1
ulivo insistenti sui richiamati mappali fossero “piante molto giovani” e come tali improduttive
(si rimanda ancora ai documenti allegati sub 4 al fascicolo di parte . Pt_1
Ebbene, a fronte della completezza ed univocità degli accertamenti svolti in sede penale e dell'assenza di alcun contrario elemento di prova (non essendo stato neppure allegato, da parte della , che gli ulivi insistenti sui terreni condotti in affitto fossero produttivi), si ritiene, CP_1
in esito all'autonoma valutazione in sede civile del materiale istruttorio acquisito agli atti, che non sia dubitabile la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito. Con riguardo poi all'elemento soggettivo, il cui difetto di prova è stato eccepito dalla , CP_1
appare sufficiente evidenziare come ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sia richiesta la mera coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (in argomento, tra le molte, Cass.,
7 luglio 2006, n. 15580; Cass., 12.5.2006, n. 11012).
Ebbene, la non ha fornito alcun elemento di giudizio idoneo a superare la suddetta CP_1
presunzione di colpa, di modo che l'elemento soggettivo dell'azione deve ritenersi provato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado,
l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex R.D. 639/1910 proposta da deve CP_1
essere rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione di importi compresi tra i medi ed i minimi tariffari, considerata la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6828/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di ingiunzione ex R.D. 639/1910 irrogata in CP_1
suo danno;
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.000,00 e, quanto al Pt_1
giudizio d'appello, in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025. Il cons. est.
Dr. Elena Gelato
Il presidente
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6828/2021 R.G., pendente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_1
appellante
CONTRO
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Tiziano CP_1 C.F._1
Saporito giusta delega in atti appellata Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 22 luglio
2021, n. 12611/21.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'avversa opposizione ad ordinanza ingiunzione e per l'effetto condannare alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite, a titolo di contributi comunitari, per un importo di euro 36.719,38, di cui euro
28.809,49 a titolo di sorte capitale ed euro 7.909,89, a titolo di interessi maturati, oltre interessi successivi e rivalutazione. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, anche in via istruttoria.
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del presente giudizio”;
Per l'appellata: “Si chiede il rigetto dell'appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 22 luglio 2021, Pt_1
n. 12611/21, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla signora CP_1
avverso l'ingiunzione emessa in suo danno ai sensi del R.D. n. 639/1910, recante il pagamento della somma di euro 36.719,38, pari alle somme dovute (per capitale e interessi) a titolo di restituzione di contributi comunitari indebitamente percepiti.
L'appellante ha lamentato l'illegittimità e la illogicità manifesta della impugnata sentenza.
A tal fine ha evidenziato come il primo Giudice, dopo aver rilevato che “l'indebita percezione degli aiuti (era) emersa dai corretti accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, dai quali emergeva che la signora aveva indicato nelle domande di aiuto per la produzione di olio per le campagne 1999/00 e CP_1
2000/01 particelle sulle quali insistevano uliveti non ancora in produzione o con capacità produttiva inferiore rispetto a quella dichiarata (circostanza riscontrata anche in sede di CTU resa nel procedimento penale rgnr
1335/00 conclusosi per intervenuta prescrizione)”, a dispetto di tali premesse aveva poi inopinatamente revocato l'ingiunzione opposta, sul presupposto del difetto di prova delle denunciate irregolarità. L' con il secondo motivo di appello, ha comunque evidenziato come la suddetta Pt_1
conclusione fosse contraria alle risultanze istruttorie, il cui esame era stato omesso dal primo
Giudice, e si ponesse altresì in violazione delle previsioni di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p.
A tal fine ha evidenziato come le risultanze del giudizio penale, conclusosi con la pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati ascritti agli imputati (i.e. associazione a delinquere finalizzata all'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di olio, mediante la commissione dei reati fine di truffa aggravata, falso materiale ed ideologico), fossero utilizzabili nel giudizio civile quale argomenti di giudizio e dessero ampio conto della sussistenza degli illeciti ascritti alla , nei cui confronti non era infatti stata CP_1
significativamente emessa pronuncia di assoluzione con formula piena.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte.
si è costituita in giudizio resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
L'appellata ha evidenziato come, al fine della verifica della correttezza dell'accertamento e della validità dell'ipotesi accusatoria, fosse onere dell'Amministrazione quello di fornire puntuale dimostrazione delle fittizie operazioni e in ogni caso dell'apporto materiale e psicologico fornito dalla alla realizzazione dell'illecito. CP_1
Ciò posto, l'appellata ha negato che tale onere che fosse stato assolto dall' non potendo Pt_1
a tal fine soccorrere l'accertamento penale dei fatti e la perizia tecnica che lo supportava, posto che il giudizio penale era terminato con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, inidonea a fare stato tra le parti.
Su tali presupposti l'appellata ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
La causa è stata decisa all'udienza del 9 luglio 2025, mediante pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Riepilogando brevemente gli antefatti del presente giudizio, risulta dalla documentazione in atti:
-che in data 24 novembre 2004 veniva elevato nei confronti di verbale da parte CP_1
della Guardia di Finanza -Comando Compagnia Crotone-, con il quale veniva contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di olio, per un importo complessivo di € 28.809,49, di cui € 17.120,94 per la campagna 1999/2000 ed € 11.688,55= per la campagna
2000/2001, per aver dichiarato una produzione di olio superiore a quella effettiva (si rimanda al doc. 4 del fascicolo di primo grado di;
Pt_1
-che a seguito di tali accertamenti veniva avviato un processo penale nei confronti (tra gli altri) dell'odierna appellata, che si concludeva con la sentenza n. 1145/2011, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti della per intervenuta prescrizione (v. CP_1
doc. 5 del fascicolo di primo grado di Pt_1
- che il successivo 20.5.2013 veniva emessa l'ingiunzione di pagamento qui opposta, con la quale era intimata alla la restituzione di € 36.719,38, di cui € 28.809,49 a titolo di CP_1
capitale ed € 7.909,89 a titolo di interessi maturati (si rimanda al doc. 7 del fascicolo di . Pt_1
Tanto premesso quanto agli accadimenti che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio, l'effettiva esistenza dell'illecito è come detto contestata dalla , la quale ha CP_1
sostenuto l'insufficienza degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e posti a fondamento del verbale di contestazione a costituire prova dell'effettiva commissione dell'illecito ascritto nonché l'inutilizzabilità degli accertamenti svolti in sede penale, a fronte della conclusione del giudizio con la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
Tali assunti non sono condivisibili, non consentendo di addivenire alla revoca dell'ingiunzione opposta.
Premesso che le originarie contestazioni contenute nell'atto di opposizione all'ordinanza ex
R.D. 639/1910 erano di tenore assolutamente generico, posto che la si era in quella CP_1
sede limitata a formulare censure di carattere formale, omettendo di formulare specifiche contestazioni in ordine alla veridicità dei puntuali addebiti formulati in suo danno dalla GdF, le circostanze (per quanto detto da ritenere pacifiche, nel presente giudizio) poste a fondamento della contestazione sono comprovate dagli accertamenti svolti in sede penale.
Preliminarmente, in termini generali, giova evidenziare come non sia condivisibile l'assunto dell'inutilizzabilità degli accertamenti svolti in sede penale, posto che “il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio” civile “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente” (in questi termini, Cass., 12 giugno
2017, n. 14570).
Come noto, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (in questi termini, Cass., ord., 1.2.2023, n. 2947; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 4.7.2019, n. 18025; Cass., 20.1.2017, n. 1593).
In applicazione dei suddetti principi, le risultanze del giudizio penale e della fase delle indagini che lo ha preceduto, autonomamente valutate del giudice civile, possono assurgere a prova dei fatti dibattuti in questa sede, se attendibili e non contrastante da altre risultanze istruttorie.
Tanto premesso in termini generali, dagli atti delle indagini e dagli accertamenti svolti in sede dibattimentale emerge:
-che per la campagna olearia 1999-2000 la aveva chiesto contributi per una dichiarata CP_1
produzione di 29.823 kg di olio e per la campagna 2000-2001 per 22.231 kg di olio;
-che, in dettaglio, la stessa aveva indicato, nelle denunce di coltivazione indicate per gli anni
1999 e 2000, particelle sulle quali insistevano uliveti non ancora in produzione (aree di cui ai contratti d'affitto stipulati con e o che Controparte_2 Controparte_3
producevano un quantitativo di olio di gran lunga inferiore a quello dichiarato;
- che, secondo quanto accertato dal Consulente Tecnico nominato dal P.M. nella relazione in data 30.8.2003, gli uliveti individuati nel foglio di mappa n. 33, particelle n. 188 e 189, Agro di
Roccabernarda e foglio di mappa 2 particelle n. 15 dello stesso agro non erano ancora in produzione, e ciò sia con riguardo alla campagna olearia del 1999 che a quella dell'anno 2000;
- che per l'effetto degli accertamenti peritali relativi alla minore produzione di olio, rispetto ai contributi richiesti ed erogati in favore della , il consulente tecnico aveva calcolato CP_1
l'indebito versamento di contributi per euro 17.120,94 per l'anno 1999 e di euro 11.688,55 per l'anno 2000.
Tali accertamenti sono comprovati dalle denunce di coltivazione presentate dalla negli CP_1
anni 1999-2000, acquisite agli atti delle indagini, e dalle successive domande di riconoscimento dei contributi (prodotti in allegato al doc. 4 del fascicolo . Pt_1
La minore produzione olearia, rispetto a quella per cui risultavano richiesti ed erogati i contributi, è stata poi accertata dal consulente del Pubblico Ministero, dr. nella Per_1
perizia svolta in sede di indagini (allegata sempre al doc. 4 di parte e per quanto Pt_1
necessario è ulteriormente comprovata dalle dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi dell'art. 351
c.p.p., nel cui ambito lo stesso ha riferito, con specifico riferimento alla posizione della
, di avere personalmente riscontrato, a seguito di accesso sui luoghi, che le piante di CP_1
ulivo insistenti sui richiamati mappali fossero “piante molto giovani” e come tali improduttive
(si rimanda ancora ai documenti allegati sub 4 al fascicolo di parte . Pt_1
Ebbene, a fronte della completezza ed univocità degli accertamenti svolti in sede penale e dell'assenza di alcun contrario elemento di prova (non essendo stato neppure allegato, da parte della , che gli ulivi insistenti sui terreni condotti in affitto fossero produttivi), si ritiene, CP_1
in esito all'autonoma valutazione in sede civile del materiale istruttorio acquisito agli atti, che non sia dubitabile la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito. Con riguardo poi all'elemento soggettivo, il cui difetto di prova è stato eccepito dalla , CP_1
appare sufficiente evidenziare come ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sia richiesta la mera coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (in argomento, tra le molte, Cass.,
7 luglio 2006, n. 15580; Cass., 12.5.2006, n. 11012).
Ebbene, la non ha fornito alcun elemento di giudizio idoneo a superare la suddetta CP_1
presunzione di colpa, di modo che l'elemento soggettivo dell'azione deve ritenersi provato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado,
l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex R.D. 639/1910 proposta da deve CP_1
essere rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione di importi compresi tra i medi ed i minimi tariffari, considerata la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6828/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di ingiunzione ex R.D. 639/1910 irrogata in CP_1
suo danno;
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.000,00 e, quanto al Pt_1
giudizio d'appello, in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025. Il cons. est.
Dr. Elena Gelato
Il presidente
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto