Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 28.05.2025, che si è svolta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2116/2023
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Maria Teresa Pezzoni e Angelo Magliaro
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa come in atti dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco
Toffoletto, Giacomo De Fazio, Valeria Moriggi resistente
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di
[...]
, per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento in proprio favore della complessiva somma di €
194.093,56 (o diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze
6.116,64 bonificato al ricorrente in data 08.06.2023).
Il ricorrente, infatti, affermava di aver lavorato per la convenuta, azienda dedita alla coltivazione e commercializzazione di fiori e piante, come bracciante agricolo, a far data dal 12.03.201, prima con contratto a termine, poi a tempo indeterminato, fino alle dimissioni per giusta causa del 27.04.2023. L'istante sosteneva di aver lavorato nel rispetto degli orari di cui al ricorso “che si ripetevano annualmente e si intensificavano sia in base al ritmo delle stagioni, sia alle punti di attività commerciale (per esempio, in concomitanza con le festività dei defunti, di Natale ecc.)” (pag. 3 ricorso) e riassunti nello schema di seguito riportato (pag. 3 ricorso):
Rassegnava, dunque, le sopra rimesse conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Con memoria depositata in data 16.02.2024, si costituiva in giudizio l Controparte_1
contestando fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese, destituite di fondamento in fatto e in diritto, oltre che sfornite di riscontro probatorio;
eccepiva, ad ogni modo, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive Tentata invano la conciliazione ed esaurita l'istruttoria orale
(tramite nomina di un interprete di lingua punjabi), acquisiti i verbali di causa parallela e connessa, operati nuovi conteggi su disposizione del Giudice, la causa veniva definita con motivazione contestuale con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La domanda del ricorrente può essere per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati.
***
È noto che il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa in eccedenza rispetto all'orario normale e che tale prova deve essere piena e rigorosa nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Trattasi dell'applicazione pratica del generale principio in tema di onus probandi, secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
La Cassazione ha sempre affermato che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009 – v. da ultimo sent. Cass. n. 9906/2015 e n. 16150/2018).
Anche le Corti di merito si sono allineate al dictum: “Spetta al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del lavoro effettuato oltre l'orario normale di lavoro provare i fatti che testimoniano lo svolgimento delle prestazioni straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già risultanti come retribuite dalle buste paga prodotte in causa. Pertanto la domanda non basata su fatti che ne dimostrano la fondatezza non può essere accolta” (Trib.
Milano 12/8/2003).
Inoltre, “premesso che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario a essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte, non può dubitarsi che tale onere probatorio investa non solo la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale e la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, ma anche la prova dell'articolazione di tale prestazione con riferimento a eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa” (Trib.
Firenze 14/1/2015).
Parte ricorrente ha compiutamente dimostrato di aver svolto ore di lavoro straordinario, considerato il tenore delle deposizioni raccolte (anche nel giudizio parallelo e connesso RG. n. 2129/2023
i cui verbali sono stati acquisiti al presente procedimento).
Va immediatamente rimarcato che non possono considerarsi attendibili le testimonianze:
- di ex collega del ricorrente escusso in qualità di Persona_1
teste in entrambi i procedimenti connessi che ha riferito orari di lavoro diversi nell'uno e nell'altro;
- di responsabile della produzione presso la Tes_1
convenuta, che ha riferito orari di lavoro notevolmente diversi da quelli risultanti dalle altre deposizioni, oltre che l'esistenza di fogli presenza in ingresso e in uscita a cui nemmeno la difesa di parte convenuta ha mai fatto riferimento;
- di , ex collega del ricorrente, il quale è Persona_2
parso preventivamente edotto sulle questioni che sarebbero state affrontate nel corso dell'esame testimoniale;
il Giudice ha, infatti, attestato che “il teste senza che gli venga rivolta alcuna domanda inizia a riferire gli orari di lavoro” ancor prima di dare avvio all'esame e che “il teste riferisce autonomamente che il ricorrente quando va in India vi resta un mese”, senza che alcuna domanda in argomento gli fosse stata posta (v. verbale del 19.09.2024). Il teste, oltretutto, ha riferito confusamente e contraddicendosi riguardo alle modalità di attestazione delle presenze, affermando inizialmente che non vi era un metodo di rilevazione delle stesse, per poi affermare che era solito redigere un foglio presenza che consegnava alla datrice di lavoro, che questo veniva “buttato, non so in realtà se viene buttato, resta alla che penso lo getti, ma non lo so”, infine, affermava CP_1
di non sapere “se qualcuno firma le presenze in ingresso e in uscita”.
Gli altri testi escussi hanno più compiutamente riferito sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
, collega, ha riferito: “Lavoravo insieme al ricorrente e Tes_2
avevamo la stessa occupazione;
rispettavamo anche gli stessi orari di lavoro. Dalla mattina alle 06.00 fino alle 20.00 o 21.00 poi dipendeva dalle richieste e dagli ordini. Quando c'era poca richiesta si lavorava di meno. Si lavorava di meno solo nel mese di gennaio/febbraio c'era poca richiesta di lavoro, a giugno ancora di meno;
ad ottobre si riprendeva il ritmo serrato. A gennaio febbraio si iniziava alle 8 fino alle 17.30/18.00; il periodo tra marzo e maggio si lavorava dalle 08.00 fino alle 20.30 sicuramente a volte si arrivava anche alle 21.00; da giugno a settembre si lavorava di meno dalle 08.00 fino alle 18.30. Ad ottobre si lavorava dalle 06.30 fino alle 20.00/20.30; a novembre dalle 08.00 fino alle 18.00 e dicembre dalle 06.00/06.30 fino alle
19.00 e talvolta fino alle 20.00. Si lavorava anche sabato e domenica ma dipendeva dalla richiesta. Se si lavorava la domenica lo si faceva solo fino a mezzogiorno. Se si lavorava la domenica o si facevano più ore nei periodi di picco non è mai capitato di recuperare le ore con dei giorni liberi durante la settimana. Durante la giornata lavorativa avevamo pausa pranzo dalle 12.00 fino alle 13.00 e avevamo anche pausa caffè di 10 minuti… Gli orari che ho indicato sono quelli che osservava anche il ricorrente. Non ricordo di periodi di assenza prolungata dal lavoro del ricorrente”; il teste collega, ha Testimone_3 riferito: “Nel mese di gennaio si iniziava alle 08.00 fino alle
17.00/17.30 a febbraio si iniziava alle 07.00 fino alle 18.00/18.30; da marzo a maggio si lavorava di più: dalle 07.00 fino alle 20.30 e
a volte anche fino alle 21.00; durante l'estate, da giugno a settembre, si lavorava dalle 08.00 fino alle 17.00/17.30; ad ottobre dalle 07.00 fino alle 20.00/20.30 perché c'era più richiesta di fiori;
novembre si iniziava alle 08.00 fino alle 17.00/17.30 invece a dicembre dalle 08.00 fino alle 20.00/20.30 a volte anche fino alle
21.00 ma dipendeva dalle richieste. Si lavorava anche di sabato e domenica ma dipendeva dalle richieste, sabato tutto il giorno e domenica fino a mezzo giorno. Le ore aggiuntive di lavoro non venivano mai recuperate con giorni liberi durante la settimana.
Era prevista una pausa di un'ora per il pranzo e se c'era più lavoro la pausa si riduceva di mezz'ora; c'era anche la pausa caffè di 5 minuti”.
Sulla scorta di tali deposizioni, il Giudice ha richiesto nuovi conteggi sulla base dei seguenti orari di lavoro distinti per mensilità, considerando un impegno lavorativo dal lunedì al venerdì e con un'ora e 10 minuti di pausa al giorno: gennaio 08.00-
17.00; febbraio 07.00/18.00; marzo/aprile/maggio 07.00-20.30; giugno/luglio/agosto/settembre 08.00-17.00; ottobre 07.00-20.00; novembre 08.00-17.00; dicembre 08.00-18.30 (v. verbale del
21.11.2024). Si rappresenta, in proposito, che non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di lavoro di sabato e di domenica;
tutti i testi hanno, infatti, riferito che solo saltuariamente si lavorava durante il fine settimana (o solo in alcuni mesi – ad esempio solo in ottobre secondo il teste o solo in primavera e per due o Persona_1 tre volte per il teste – entrambi testi di dubbia credibilità per Per_2
quanto prima affermato) senza la possibilità di individuare una frequenza certa e ben individuata nel tempo.
Inoltre, la circostanza che il contratto collettivo applicato all'art. 34 preveda che “L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere”, con la conseguenza che i giorni lavorativi settimanali sarebbero sei (dal lunedì al sabato), non può superare il dato empirico come risultante dalle deposizioni, oltretutto, proprio in punto di articolazione dell'orario di lavoro, il contratto collettivo di settore ai rapporti di lavoro agricoli avventizi prevede che l'orario di lavoro potrebbe essere diversamente distribuito in base al numero di giornate lavorate e poco rileva che non vi sia prova di contratti provinciali che stabiliscano modalità e criteri di tale differente articolazione oraria.
Al ricorrente avrà, quindi, diritto agli emolumenti per lavoro ordinario/straordinario sulla base dei conteggi richiesti dal Giudice
e depositati dal ricorrente con nota del 28.02.2025 (correttamente eseguiti e non specificamente contestati dalla resistente), ma tenuto conto della parziale prescrizione del diritto alle differenze retributive richieste.
In parte qua va accolta – seppur parzialmente – l'eccezione di parte convenuta.
In sintesi, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive, considerando come primo atto interruttivo della prescrizione la lettera di dimissioni del 27.04.2023 con conseguente prescrizione delle somme relative al quinquennio immediatamente precedente In realtà, è ormai consolidato il principio secondo cui: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità come regola, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (da ultimo, Cass. n.
17805/2024). Inoltre, “Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della
Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod. proc. civ.) e 2009 (art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1)" (Cass.
SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)” – Cass. 16069/2024.
È evidente, dunque, che la prescrizione inizia a decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro e, il lavoratore potrà richiedere le differenze retributive maturate nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso con parte datoriale.
Detto questo, non può, però, essere sottaciuto che, nel caso di specie, trattandosi per un lungo periodo di tempo di una successione di contratti a termine, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa” (Cass. n. 20918/2019).
Va anche detto, inoltre, che i contratti dal 29.01.2024 in poi sono in perfetta successione temporale senza alcuna soluzione di continuità e possono ritenersi come un unico rapporto
Di conseguenza, considerato che nell'arco temporale 2014/2018 si sono susseguiti contratti a termine senza soluzione di continuità
(docc. 3 e ss. fasc. ricorrente), è maturata la prescrizione in relazione alle azionate differenze retributive afferenti al periodo precedente (relative ai contratti del 12.03.2012 con termine al
31.12.2012 e del 05.01.2013 con termine al 31.12.2013 – docc. 1-
2- fasc. ricorrente) caratterizzato, appunto, da contratti in successione non continuativa.
In sostanza, al ricorrente spetteranno differenze retributive da lavoro straordinario per il periodo dal 29.01.2014 in poi, tenuto conto che in tale lasso temporale non si è registrata alcuna soluzione di continuità della prestazione lavorativa (4 contratti a termine senza soluzione di continuità dal 20.01.2014 al 31.12.2027
– docc. 3 e ss. fasc. ricorrente – e contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.01.2018 – docc. 11-12 fasc. ricorrente).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche spetterà al ricorrente l'importo di € 79.760,04 oltre € 12.874,42 a titolo di
TFR; somma ottenuta sommando le spettanze – come da conteggi aggiornati depositati – relative al periodo dal 20.01.2024 in poi e, in dettaglio:
- € 11.903,27 ed € 814,93 per TFR per il periodo con contratto avente decorrenza dal 29.01.2014;
- € 12.241,38 ed € 888,16 per TFR per il periodo con contratto avente decorrenza dal 02.01.2015;
- €13.748,42 ed € 929,20 per TFR per il periodo con contratto avente decorrenza dal 02.01.2016;
- €13.785,11 ed € 916,97 per TFR per il periodo con contratto avente decorrenza dal 02.01.2017;
- € 28.081,86 ed € 9.325,16 per TFR per il periodo con contratto a tempo indeterminato.
La somma complessiva di € 92.634,46 va ridotta dell'importo di €
6.114,64 che il ricorrente ammette di aver ricevuto in data
08.06.2023 (doc. 25 fasc. ricorrente), ottenendo la definitiva somma di € 85.519,82 a cui il ricorrente avrà diritto con interessi e rivalutazione come per legge, con speculare condanna della convenuta ad elargirla.
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni ed entro i limiti appena esposti.
Stante la evidente riduzione del quantum debeatur rispetto al valore della domanda inziale e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, si reputa congrua la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà; la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo;
spese all'interprete liquidate separatamente da porsi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente di €
86.519,82 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di parte convenuta il pagamento della restante parte che si liquida in €
6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
pone a carico di parte convenuta le spese per l'interprete, liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bergamo, il 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta