TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608 /2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DURANTE GIOVANNI , ATTORE contro
rappresentata e difesa dall'avv.to PERTA LUIGI, Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha allegato una serie di Parte_1 Parte_1 condotte tenute da , ritenut r ella società in bonis, non Controparte_1 conformi ai doveri i dallo statuto e tali da determinare la sua responsabilità per i danni cagionati alla società ed ai creditori sociali chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.
Contestava all'amministratore di fatto l'omessa tenuta e mancata consegna al Curatore delle scritture contabili, con conseguente impossibilità di ricostruire le vicende societarie;
distrazioni patrimoniali;
operazione di gestione del patrimonio sociale a condizioni sfavorevoli per la società, consistente nell'acquisto, in data 05.03.2014, di un macchinario dalla Società Albatros srl, non rinvenuto in sede di inventario, e nella cessione nel corso dello stesso anno, di tutti i veicoli di cui disponeva la società fallita, imputabile al convenuto come da sentenza penale.
Chiedeva la condanna del convenuto a risarcire il danno quantificato in un importo pari al passivo accertato in sede fallimentare, dove vi era assoluta incapienza di attivo, ed al valore dei beni sottratti pari a € 33.179,86, per un totale di € 1.645.737,99.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo Controparte_1 l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e nel merito, anda come promossa. Istruita con la produzione dei documenti e l'escussione di testi, all'udienza del 21.3.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1. Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio: premesso che la questione deve essere risolta in virtù del principio della prospettazione della domanda, nel caso si tratta dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f. in danno di colui che si afferma essere stato l'amministratore di fatto della società. L'accertamento della qualità di amministratore di fatto è antecedente logico-giuridico della prospettata domanda ex art. 146 l.f., questione che non è idonea a spostare la competenza del Tribunale delle Imprese, funzionalmente competente in tutte le controversie aventi ad oggetto l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma
2, L.F.
2. Nel merito, l'azione di cui si tratta, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Da ultimo in questo senso la Suprema
Corte ha affermato che "L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili" (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955 Castellani C. Fall. e altri CED Cassazione, 2012; conforme Cass. eiv. Parte_2
Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
3. Nella circostanza, per quanto evidenziato in punto di fatto e per le argomentazioni di diritto svolte dalla procedura attrice, è indubbio che la curatela abbia prospettato (per ciascun addebito) sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali.
4. La responsabilità dell'amministratore sussiste (I) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (II) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (III) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile. Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale. Sul punto la Suprema Corte (cfr.
c.c. S.U. 91000 del 2015 nella parte in cui richiama c.c. S.U. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. Sul tema della quantificazione del danno, deve ricordarsi quanto affermato nella ricordata sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n.
9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto". L'imputazione dell'intero deficit patrimoniale all'amministratore non può dunque discendere dalla considerazione che la mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impediscano al curatore di provare con sufficiente precisione il danno sofferto dalla società, giustificando così lo spostamento dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità in capo all'amministratore in applicazione del principio - di origine prevalentemente giurisprudenziale
- della c.d. prossimità o vicinanza della prova (Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Detto principio, infatti, postula pur sempre che l'attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, essendo possibile - soltanto a tale condizione - un esonero dalla dimostrazione del nesso eziologico, che deve esistere comunque tra l'inadempimento ed il danno.
5. Riguardo alla figura dell'amministratore di fatto, che la curatela assume rivestita dal nel periodo dalla data di costituzione della società (20/05/2007) sino ad agosto CP_1
2014 (cfr. rel. ex art. 33 l.f. all. 4 fascicolo curatela), giova rilevare che questa ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. 1, 11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925. Le affermazioni che precedono paiono da ultimo confermate dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che "In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. civ. Sez. 1, 01-03-2016, n. 4045 ). A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi. Una volta integrato il presupposto oggettivo della funzione concretamente esercitata che fa del terzo gestore un amministratore di fatto, secondo la giurisprudenza, sarebbero a lui applicabili in via diretta le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali.
6. Ebbene quanto a , il suo ruolo di amministratore di fatto a parere del Collegio è CP_1 sufficientemente provato: la Curatela ha, infatti, dedotto e documentato che:
a) come emerge dalla lettura della relazione ex art. 33 l.f. (all. 4 e relatii all.), la compagine sociale al momento della costituzione (20.5.2007) era formata da e Parte_3
(figli di ), soci e a ta Controparte_2 Controparte_1 ca di ammi , e diventa amministratore Parte_3 e socio unico , con pari a Lire 20.000.000; Controparte_2 successivament e aumentato il capitale sociale a Lire 120.000.000, e in data 20/12/2004, cessa dalla carica di amministratore unico, e viene Controparte_2 nominato amministratore unico , fratello di Controparte_3 Parte_3 CP_2
, e l 50% dell 12/2
[...] Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 dalla carica di amministratore unico, , e diventa amministratore unico della Controparte_3
, mentre l tà rimangono in capo a Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
nella misura del 50%. Con atto Notarile del 21/05 Controparte_2 q e , assente l'amministratore unico Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, la e a Checchia Rispoli 165, a Tbilisi (
[...] Pt_1 e a documentazione regolarmente acquisita all'Agenzia delle Entrate (all.2 della rel. curatore in atti). Successivamente, l'intero capitale sociale viene ceduto e/o venduto alla “CA
, con sede in Tbilisi (Georgia), alla via Anna Politkovskaya n.9 int.6, (visura della CP_5 mercio, in atti). Con successivo atto Notarile del 24/07/14, atteso che il trasferimento della società in “Georgia”, non era possibile, non potendo procedere alla Pt_1 iscrizione della Società nel o delle imprese competente, la assoggettata ancora Pt_1 all'ordinamento Giuridico Italiano, nella persona della sig.ra intervenuta in Persona_1 sede di stipula dell'atto, per conto della in tratore unico, Parte_1 deliberava il trasferimento della Società d a Sofia (Bulgaria), alla via Slavyanska n.22. In data 28/07/2014, cessa dalla carica di amministratore unico e viene Controparte_4 nominato amministratore unico , mentre le quote de gono di Controparte_6 proprietà della “CA Trust Compa bilisi (Georgia).
b) la prova che la gestione sociale della fallita ha fatto capo a dalla data di Controparte_1 costituzione e sino alla chiusura del negozio di via Checchia nuta in data 31/08/2014, (la è fallita il 15/09/2016), emerge in virtù delle seguenti circostanze, Parte_1 riscontrate in se : b.1) la Società nel chiarire di aver avuto rapporti commerciali con la dal Controparte_7 Pt_1 mese di Settembre 2012, al mese di Aprile 2014 (all.15), comunicava che l'agente di zona, aveva avuto sempre rapporti commerciali e di pagamento, con ); Persona_2 CP_1
b.2) la dipendente , che rilasciava dichiarazioni al curatore (v. rel. art. 33 l.f.) Testimone_1 ed anche escussa ierno giudizio, riferiva di avere prestato attività lavorativa per la , svolgendo mansioni di addetta all'ufficio amministrativo, dall'anno 2007 fino al Pt_1 24/07/ er collocamento in maternità: la teste riferiva che la aveva cessato ogni Pt_1 attività alla fine del mese di Agosto dell'anno 2014 e che veniva chiu e la sede di , CP_8 sita sulla S.S.89, all'interno dell'Eurospar; la sede di dipendeva sempre dalla sed CP_8 Severo, in quanto la merce arrivava sempre alla s an Severo, e poi veniva smistata al negozio di;
di aver svolto lavoro di ufficio e di essersi occupata principalmente di pagare CP_8 i fornitori to del titolare, di ritirare le riba dalle aziende, fare i bonifici per le aziende, e sporadicamente effettuava anche i bonifici ai lavoratori;
prima della chiusura del negozio, veniva nominato amministratore della , e che sia prima che dopo il cambio Controparte_9 dell'amministratore, era sempre ad occuparsi della , fino alla Controparte_1 Pt_1 chiusura avvenuta in data 30/08/2014, sia per la sede di via Checchia Rispoli, sia per la sede di;
era che effettuava direttamente gli ordini per gli acquisti di calzature CP_8 Controparte_1 liam spostandosi anche fuori sede, mentre per gli ordini relativi alla pelletteria se ne occupava;
la teste chiariva, che prima di essere Controparte_2 Tes_1 collocata in maternità, , le chied pedire alcuni assegni bancari Controparte_1 posdatati ai fornitori, po iti dalla tramite lettera raccomandata, ed Tes_1 una busta indirizzata in “Georgia”; inoltre, ed è ult costanza significativa dell'attività gestoria e non di semplice collaboratore come asserito dalla difesa del convenuto, che proprio
, pochi mesi prima della chiusura, procedeva all'acquisto, da tal società Controparte_1 sso macchinario per la manutenzione degli scii;
così come anche del finanziamento richiesto ed ottenuto per l'acquisto di un fiat doblò. Infine, riferiva anche che, poco prima della cessazione, venivano trasferiti ad alcuni componenti della famiglia di CP_1
i veicoli della società.
[...]
b.3) anche la lavoratrice (cfr dich. rilasciate al curatore) riferiva che il Persona_3 proprietario della (padre di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
) e che era ffettuare i ret
[...] Controparte_1 R, alla data di cessazion ro, avvenuto in data 29/08/2014;
b.4) le lavoratrici e le cui dichiarazioni sono riportate nella Controparte_10 Persona_4 relazione del cur est ativa come commesse, alle dipendenze della fino al 31/08/2014, hanno confermato che i pagamenti delle rispettive retribuzioni Pt_1 eran re stati effettuati dal . In particolare, la Controparte_1 Persona_4 dichiarava che fino alla chiusura de cchia Rispoli, e del n CP_8 avvenuta in pari data il 31/08/2014, era sempre stato ad occupa i Controparte_1 ordini della merce e della gestione del negozio, sia per l , sia per la sede di
, che dipendeva dalla stessa sede di San Severo, chiarendo che, per gli ordini della CP_8 ria, se ne occupava . Sia la lavoratrice che la riferivano Controparte_2 Per_4 CP_10 che era i pagamento di orato icolare, la Controparte_1 noscere né né e di essere stata Per_4 Controparte_4 Controparte_6 agata in contanti da pe quattordicesima, Controparte_1 veniva pagata con bonifico. L va che fino al 30/08/2014 era stato sempre il CP_10
ad occupa dini della merce, sia per la sede di , sia per la Controparte_1 CP_8
unitamente ai figli e , Controparte_2 Controparte_3 CP_3
si occupava della sede di , degli or
[...] CP_8 Controparte_2 elletteria. b.4) anche l'affittuario ( ) dell'immobile già sede della società fallita, dichiarava al Persona_5 curatore che quando aveva prelevato la Kosmo, sita nei locali di via Checchia Rispoli n.165, non c'era nessuna attività commerciale, ma solo tutti i mobili di arredamento del negozio, che gli erano stati lasciati dal (padre di ); Controparte_1 Parte_4
Tanto premesso deve affermarsi che il convenuto abbia effettivamente rivestito la funzione di amministratore di fatto della sino alla data di cessazione di ogni attività. Né appare Pt_1 dirimente la circostanza della i un contratto di collaborazione (in atti), documento da un lato privo di data certa ma che contrasta con quanto emerso in sede di istruttoria sulla effettiva attività gestoria e di direzione svolta dal . CP_1
Quanto ai danni, va considerato che, la mancata consegna delle scritture contabili, non rinvenute dal curatore, ha impedito al curatore di poter costruire correttamente il patrimonio aziendale e la debitoria della società. Ora, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza di per sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, può connotare diversamente la responsabilità dell'amministratore, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l'accertamento degli specifici effetti dannosi;
coerentemente, il giudice deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso. Nella specie, non vi sono i bilanci del triennio precedente la declaratoria di fallimento e pertanto (anche) ad esso è addebitabile il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa. Circostanza questa che rende impossibile la determinazione dei netti patrimoniali, facendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 2486, comma 3, c.c.5 per la quantificazione del danno secondo il criterio del c.d. “deficit fallimentare”. Tale criterio prevede che in caso di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, in violazione dell'art. 2486 c.c., il danno possa essere "liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura". Danno che ricomprende in sé quello derivato dalla cessione (senza corrispettivo) degli autoveicoli di cui disponeva la società fallita e non ritrovati in sede di inventario (- AT OB CF 475 FF – 1.9. JTD – fine possesso: 12.01.2014;
- OPEL IL CS 532 CX – 1.2 16 V – fine possesso 22.05.2014; - NA SC CS 519 CX – 1.9 DCI – fine possesso 22.05.2014; - AT OB Cargo ET 011 CA – fine possesso: 6.5.2014, Per un valore pari ad € 33.171,86), e dall'inavveduta operazione di finanziamento per l'acquisto di un macchinario (anche questo non rinvenuto in sede di inventario) a distanza di un mese dalla totale chiusura di ogni attività. Beni che se rinvenuti avrebbero incrementato l'attivo fallimentare e, di contro, diminuito il passivo.
In definitiva, dunque la domanda de nei confronti del convenuto deve essere accolta per la complessiva somma di Euro 1.610.566,00 somma da devalutarsi al momento dell'illecito (agosto 2014) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità. Invero tale obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto è suscettibile di rivalutazione sino alla data della liquidazione, ossia fino alla data della presente sentenza.
Il convenuto deve inoltre essere condannato, secondo l'ordinario criterio della soccombenza al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- Condanna al pagamento in favore della curatela a titolo di risarcimento Controparte_1 danni della omma da devalutarsi al momento dell'illecito (agosto 2014) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità, oltre intessi legali dalla data della sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la Controparte_1 curatela attri dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura di € 37951,00, oltre rimborso CU, rimborso forfettario al 15, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 10/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608 /2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DURANTE GIOVANNI , ATTORE contro
rappresentata e difesa dall'avv.to PERTA LUIGI, Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha allegato una serie di Parte_1 Parte_1 condotte tenute da , ritenut r ella società in bonis, non Controparte_1 conformi ai doveri i dallo statuto e tali da determinare la sua responsabilità per i danni cagionati alla società ed ai creditori sociali chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.
Contestava all'amministratore di fatto l'omessa tenuta e mancata consegna al Curatore delle scritture contabili, con conseguente impossibilità di ricostruire le vicende societarie;
distrazioni patrimoniali;
operazione di gestione del patrimonio sociale a condizioni sfavorevoli per la società, consistente nell'acquisto, in data 05.03.2014, di un macchinario dalla Società Albatros srl, non rinvenuto in sede di inventario, e nella cessione nel corso dello stesso anno, di tutti i veicoli di cui disponeva la società fallita, imputabile al convenuto come da sentenza penale.
Chiedeva la condanna del convenuto a risarcire il danno quantificato in un importo pari al passivo accertato in sede fallimentare, dove vi era assoluta incapienza di attivo, ed al valore dei beni sottratti pari a € 33.179,86, per un totale di € 1.645.737,99.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo Controparte_1 l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e nel merito, anda come promossa. Istruita con la produzione dei documenti e l'escussione di testi, all'udienza del 21.3.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1. Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio: premesso che la questione deve essere risolta in virtù del principio della prospettazione della domanda, nel caso si tratta dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f. in danno di colui che si afferma essere stato l'amministratore di fatto della società. L'accertamento della qualità di amministratore di fatto è antecedente logico-giuridico della prospettata domanda ex art. 146 l.f., questione che non è idonea a spostare la competenza del Tribunale delle Imprese, funzionalmente competente in tutte le controversie aventi ad oggetto l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma
2, L.F.
2. Nel merito, l'azione di cui si tratta, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Da ultimo in questo senso la Suprema
Corte ha affermato che "L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili" (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955 Castellani C. Fall. e altri CED Cassazione, 2012; conforme Cass. eiv. Parte_2
Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
3. Nella circostanza, per quanto evidenziato in punto di fatto e per le argomentazioni di diritto svolte dalla procedura attrice, è indubbio che la curatela abbia prospettato (per ciascun addebito) sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali.
4. La responsabilità dell'amministratore sussiste (I) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (II) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (III) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile. Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale. Sul punto la Suprema Corte (cfr.
c.c. S.U. 91000 del 2015 nella parte in cui richiama c.c. S.U. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. Sul tema della quantificazione del danno, deve ricordarsi quanto affermato nella ricordata sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n.
9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto". L'imputazione dell'intero deficit patrimoniale all'amministratore non può dunque discendere dalla considerazione che la mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impediscano al curatore di provare con sufficiente precisione il danno sofferto dalla società, giustificando così lo spostamento dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità in capo all'amministratore in applicazione del principio - di origine prevalentemente giurisprudenziale
- della c.d. prossimità o vicinanza della prova (Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Detto principio, infatti, postula pur sempre che l'attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, essendo possibile - soltanto a tale condizione - un esonero dalla dimostrazione del nesso eziologico, che deve esistere comunque tra l'inadempimento ed il danno.
5. Riguardo alla figura dell'amministratore di fatto, che la curatela assume rivestita dal nel periodo dalla data di costituzione della società (20/05/2007) sino ad agosto CP_1
2014 (cfr. rel. ex art. 33 l.f. all. 4 fascicolo curatela), giova rilevare che questa ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. 1, 11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925. Le affermazioni che precedono paiono da ultimo confermate dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che "In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. civ. Sez. 1, 01-03-2016, n. 4045 ). A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi. Una volta integrato il presupposto oggettivo della funzione concretamente esercitata che fa del terzo gestore un amministratore di fatto, secondo la giurisprudenza, sarebbero a lui applicabili in via diretta le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali.
6. Ebbene quanto a , il suo ruolo di amministratore di fatto a parere del Collegio è CP_1 sufficientemente provato: la Curatela ha, infatti, dedotto e documentato che:
a) come emerge dalla lettura della relazione ex art. 33 l.f. (all. 4 e relatii all.), la compagine sociale al momento della costituzione (20.5.2007) era formata da e Parte_3
(figli di ), soci e a ta Controparte_2 Controparte_1 ca di ammi , e diventa amministratore Parte_3 e socio unico , con pari a Lire 20.000.000; Controparte_2 successivament e aumentato il capitale sociale a Lire 120.000.000, e in data 20/12/2004, cessa dalla carica di amministratore unico, e viene Controparte_2 nominato amministratore unico , fratello di Controparte_3 Parte_3 CP_2
, e l 50% dell 12/2
[...] Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 dalla carica di amministratore unico, , e diventa amministratore unico della Controparte_3
, mentre l tà rimangono in capo a Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
nella misura del 50%. Con atto Notarile del 21/05 Controparte_2 q e , assente l'amministratore unico Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, la e a Checchia Rispoli 165, a Tbilisi (
[...] Pt_1 e a documentazione regolarmente acquisita all'Agenzia delle Entrate (all.2 della rel. curatore in atti). Successivamente, l'intero capitale sociale viene ceduto e/o venduto alla “CA
, con sede in Tbilisi (Georgia), alla via Anna Politkovskaya n.9 int.6, (visura della CP_5 mercio, in atti). Con successivo atto Notarile del 24/07/14, atteso che il trasferimento della società in “Georgia”, non era possibile, non potendo procedere alla Pt_1 iscrizione della Società nel o delle imprese competente, la assoggettata ancora Pt_1 all'ordinamento Giuridico Italiano, nella persona della sig.ra intervenuta in Persona_1 sede di stipula dell'atto, per conto della in tratore unico, Parte_1 deliberava il trasferimento della Società d a Sofia (Bulgaria), alla via Slavyanska n.22. In data 28/07/2014, cessa dalla carica di amministratore unico e viene Controparte_4 nominato amministratore unico , mentre le quote de gono di Controparte_6 proprietà della “CA Trust Compa bilisi (Georgia).
b) la prova che la gestione sociale della fallita ha fatto capo a dalla data di Controparte_1 costituzione e sino alla chiusura del negozio di via Checchia nuta in data 31/08/2014, (la è fallita il 15/09/2016), emerge in virtù delle seguenti circostanze, Parte_1 riscontrate in se : b.1) la Società nel chiarire di aver avuto rapporti commerciali con la dal Controparte_7 Pt_1 mese di Settembre 2012, al mese di Aprile 2014 (all.15), comunicava che l'agente di zona, aveva avuto sempre rapporti commerciali e di pagamento, con ); Persona_2 CP_1
b.2) la dipendente , che rilasciava dichiarazioni al curatore (v. rel. art. 33 l.f.) Testimone_1 ed anche escussa ierno giudizio, riferiva di avere prestato attività lavorativa per la , svolgendo mansioni di addetta all'ufficio amministrativo, dall'anno 2007 fino al Pt_1 24/07/ er collocamento in maternità: la teste riferiva che la aveva cessato ogni Pt_1 attività alla fine del mese di Agosto dell'anno 2014 e che veniva chiu e la sede di , CP_8 sita sulla S.S.89, all'interno dell'Eurospar; la sede di dipendeva sempre dalla sed CP_8 Severo, in quanto la merce arrivava sempre alla s an Severo, e poi veniva smistata al negozio di;
di aver svolto lavoro di ufficio e di essersi occupata principalmente di pagare CP_8 i fornitori to del titolare, di ritirare le riba dalle aziende, fare i bonifici per le aziende, e sporadicamente effettuava anche i bonifici ai lavoratori;
prima della chiusura del negozio, veniva nominato amministratore della , e che sia prima che dopo il cambio Controparte_9 dell'amministratore, era sempre ad occuparsi della , fino alla Controparte_1 Pt_1 chiusura avvenuta in data 30/08/2014, sia per la sede di via Checchia Rispoli, sia per la sede di;
era che effettuava direttamente gli ordini per gli acquisti di calzature CP_8 Controparte_1 liam spostandosi anche fuori sede, mentre per gli ordini relativi alla pelletteria se ne occupava;
la teste chiariva, che prima di essere Controparte_2 Tes_1 collocata in maternità, , le chied pedire alcuni assegni bancari Controparte_1 posdatati ai fornitori, po iti dalla tramite lettera raccomandata, ed Tes_1 una busta indirizzata in “Georgia”; inoltre, ed è ult costanza significativa dell'attività gestoria e non di semplice collaboratore come asserito dalla difesa del convenuto, che proprio
, pochi mesi prima della chiusura, procedeva all'acquisto, da tal società Controparte_1 sso macchinario per la manutenzione degli scii;
così come anche del finanziamento richiesto ed ottenuto per l'acquisto di un fiat doblò. Infine, riferiva anche che, poco prima della cessazione, venivano trasferiti ad alcuni componenti della famiglia di CP_1
i veicoli della società.
[...]
b.3) anche la lavoratrice (cfr dich. rilasciate al curatore) riferiva che il Persona_3 proprietario della (padre di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
) e che era ffettuare i ret
[...] Controparte_1 R, alla data di cessazion ro, avvenuto in data 29/08/2014;
b.4) le lavoratrici e le cui dichiarazioni sono riportate nella Controparte_10 Persona_4 relazione del cur est ativa come commesse, alle dipendenze della fino al 31/08/2014, hanno confermato che i pagamenti delle rispettive retribuzioni Pt_1 eran re stati effettuati dal . In particolare, la Controparte_1 Persona_4 dichiarava che fino alla chiusura de cchia Rispoli, e del n CP_8 avvenuta in pari data il 31/08/2014, era sempre stato ad occupa i Controparte_1 ordini della merce e della gestione del negozio, sia per l , sia per la sede di
, che dipendeva dalla stessa sede di San Severo, chiarendo che, per gli ordini della CP_8 ria, se ne occupava . Sia la lavoratrice che la riferivano Controparte_2 Per_4 CP_10 che era i pagamento di orato icolare, la Controparte_1 noscere né né e di essere stata Per_4 Controparte_4 Controparte_6 agata in contanti da pe quattordicesima, Controparte_1 veniva pagata con bonifico. L va che fino al 30/08/2014 era stato sempre il CP_10
ad occupa dini della merce, sia per la sede di , sia per la Controparte_1 CP_8
unitamente ai figli e , Controparte_2 Controparte_3 CP_3
si occupava della sede di , degli or
[...] CP_8 Controparte_2 elletteria. b.4) anche l'affittuario ( ) dell'immobile già sede della società fallita, dichiarava al Persona_5 curatore che quando aveva prelevato la Kosmo, sita nei locali di via Checchia Rispoli n.165, non c'era nessuna attività commerciale, ma solo tutti i mobili di arredamento del negozio, che gli erano stati lasciati dal (padre di ); Controparte_1 Parte_4
Tanto premesso deve affermarsi che il convenuto abbia effettivamente rivestito la funzione di amministratore di fatto della sino alla data di cessazione di ogni attività. Né appare Pt_1 dirimente la circostanza della i un contratto di collaborazione (in atti), documento da un lato privo di data certa ma che contrasta con quanto emerso in sede di istruttoria sulla effettiva attività gestoria e di direzione svolta dal . CP_1
Quanto ai danni, va considerato che, la mancata consegna delle scritture contabili, non rinvenute dal curatore, ha impedito al curatore di poter costruire correttamente il patrimonio aziendale e la debitoria della società. Ora, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza di per sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, può connotare diversamente la responsabilità dell'amministratore, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l'accertamento degli specifici effetti dannosi;
coerentemente, il giudice deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso. Nella specie, non vi sono i bilanci del triennio precedente la declaratoria di fallimento e pertanto (anche) ad esso è addebitabile il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa. Circostanza questa che rende impossibile la determinazione dei netti patrimoniali, facendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 2486, comma 3, c.c.5 per la quantificazione del danno secondo il criterio del c.d. “deficit fallimentare”. Tale criterio prevede che in caso di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, in violazione dell'art. 2486 c.c., il danno possa essere "liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura". Danno che ricomprende in sé quello derivato dalla cessione (senza corrispettivo) degli autoveicoli di cui disponeva la società fallita e non ritrovati in sede di inventario (- AT OB CF 475 FF – 1.9. JTD – fine possesso: 12.01.2014;
- OPEL IL CS 532 CX – 1.2 16 V – fine possesso 22.05.2014; - NA SC CS 519 CX – 1.9 DCI – fine possesso 22.05.2014; - AT OB Cargo ET 011 CA – fine possesso: 6.5.2014, Per un valore pari ad € 33.171,86), e dall'inavveduta operazione di finanziamento per l'acquisto di un macchinario (anche questo non rinvenuto in sede di inventario) a distanza di un mese dalla totale chiusura di ogni attività. Beni che se rinvenuti avrebbero incrementato l'attivo fallimentare e, di contro, diminuito il passivo.
In definitiva, dunque la domanda de nei confronti del convenuto deve essere accolta per la complessiva somma di Euro 1.610.566,00 somma da devalutarsi al momento dell'illecito (agosto 2014) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità. Invero tale obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto è suscettibile di rivalutazione sino alla data della liquidazione, ossia fino alla data della presente sentenza.
Il convenuto deve inoltre essere condannato, secondo l'ordinario criterio della soccombenza al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- Condanna al pagamento in favore della curatela a titolo di risarcimento Controparte_1 danni della omma da devalutarsi al momento dell'illecito (agosto 2014) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità, oltre intessi legali dalla data della sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la Controparte_1 curatela attri dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura di € 37951,00, oltre rimborso CU, rimborso forfettario al 15, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 10/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana