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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 8482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pavia il 9 giugno 1965
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Ianco e l'Avv. Matteo Gozzi presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25 gennaio 1964
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela D'Evant presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6 giugno 1992 in Pavia
(atto n. 111- parte 2 - serie A – anno 1992)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata il [...] a [...] e nata il 16 dicembre Persona_1 Persona_2
1998 a Pavia, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 luglio 2024 hanno avanzato domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, formulando
- le seguenti condizioni relative alla separazione
1. Pronunciare la separazione dei sigg.ri e e dare atto e disporre come Parte_1 Parte_2 segue.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. è assegnata come Pt_2 diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con la IA (e ciò anche in Pt_1 Per_2 ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla IA Pt_2
come di seguito indicato. Per_2 La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione notarile, non provvederà a Pt_1 trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla IA Per_2 ove antecedente.
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data entro cui si impegna a Pt_2 trasferire la proprietà dello stesso alla IA . Nel caso in cui detto trasferimento non avvenisse entro la predetta Per_2 data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore Pt_2 della dott.ssa Pt_1 A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al personale di servizio, alle utenze e alla Pt_2 spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della
IG.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto con eventuale Pt_1 personale di servizio . Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. Pt_2 lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla mensilità successiva da corrispondere. All'atto del Pt_1 rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale Pt_1 con l'attuale dipendente, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
4. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la predetta data, trasferirà i beni mobili Pt_2 a lui assegnati alla IA . Per_2 All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti personali, i quadri di Pt_2 sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una madonna con BA con cornice verde a CP_1 CP_ firma e altri tre a firma Persona_3
5. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle suddette condizioni di Pt_2 Pt_1 separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Entrambe le figlie e sono indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
7. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, che ha da valere anche in rapporto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
8. Spese legali compensate.
pagina 2 di 5 - nonché le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 giugno 1992 a Pavia, ritualmente trascritto presso i registri di detto Comune (atto n. 111- parte 2 Serie A92 – anno 1996) (all. 5);
ii. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
iii. Omologare e prendere atto delle seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONFORMI ALLE
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. è assegnata come Pt_2 diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con la IA (e ciò anche in Pt_1 Per_2 ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla IA Pt_2
come di seguito indicato. Per_2 La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione notarile, non provvederà a Pt_1 trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla IA Per_2 ove antecedente.
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data entro cui si impegna a Pt_2 trasferire la proprietà dello stesso alla IA . Nel caso in cui detto trasferimento non avvenisse entro la predetta Per_2 data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore Pt_2 della dott.ssa Pt_1 2. A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al personale di servizio, alle utenze e alla Pt_2 spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della
IG.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto con eventuale Pt_1 personale di servizio. Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. Pt_2 lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla mensilità successiva da corrispondere. All'atto del Pt_1 rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale Pt_1 con l'attuale personale di servizio, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
3. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la predetta data, trasferirà i beni mobili Pt_2
a lui assegnati alla IA . Per_2 All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti personali, i quadri di Pt_2 sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una madonna con BA con cornice verde a CP_1 CP_ firma e altri tre a firma Persona_3 4. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle condizioni di Pt_2 Pt_1 separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5. Entrambe le figlie sono maggiorenni e indipendenti economicamente.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definite tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
7. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con l'istanza congiunta, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità della scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 6 giugno 1992 in Pavia;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura da definire al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pavia il 9 giugno 1965
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Ianco e l'Avv. Matteo Gozzi presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25 gennaio 1964
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela D'Evant presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6 giugno 1992 in Pavia
(atto n. 111- parte 2 - serie A – anno 1992)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata il [...] a [...] e nata il 16 dicembre Persona_1 Persona_2
1998 a Pavia, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 luglio 2024 hanno avanzato domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, formulando
- le seguenti condizioni relative alla separazione
1. Pronunciare la separazione dei sigg.ri e e dare atto e disporre come Parte_1 Parte_2 segue.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. è assegnata come Pt_2 diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con la IA (e ciò anche in Pt_1 Per_2 ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla IA Pt_2
come di seguito indicato. Per_2 La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione notarile, non provvederà a Pt_1 trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla IA Per_2 ove antecedente.
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data entro cui si impegna a Pt_2 trasferire la proprietà dello stesso alla IA . Nel caso in cui detto trasferimento non avvenisse entro la predetta Per_2 data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore Pt_2 della dott.ssa Pt_1 A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al personale di servizio, alle utenze e alla Pt_2 spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della
IG.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto con eventuale Pt_1 personale di servizio . Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. Pt_2 lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla mensilità successiva da corrispondere. All'atto del Pt_1 rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale Pt_1 con l'attuale dipendente, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
4. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la predetta data, trasferirà i beni mobili Pt_2 a lui assegnati alla IA . Per_2 All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti personali, i quadri di Pt_2 sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una madonna con BA con cornice verde a CP_1 CP_ firma e altri tre a firma Persona_3
5. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle suddette condizioni di Pt_2 Pt_1 separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Entrambe le figlie e sono indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
7. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, che ha da valere anche in rapporto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
8. Spese legali compensate.
pagina 2 di 5 - nonché le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 giugno 1992 a Pavia, ritualmente trascritto presso i registri di detto Comune (atto n. 111- parte 2 Serie A92 – anno 1996) (all. 5);
ii. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
iii. Omologare e prendere atto delle seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONFORMI ALLE
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. è assegnata come Pt_2 diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con la IA (e ciò anche in Pt_1 Per_2 ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla IA Pt_2
come di seguito indicato. Per_2 La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione notarile, non provvederà a Pt_1 trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla IA Per_2 ove antecedente.
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data entro cui si impegna a Pt_2 trasferire la proprietà dello stesso alla IA . Nel caso in cui detto trasferimento non avvenisse entro la predetta Per_2 data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore Pt_2 della dott.ssa Pt_1 2. A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al personale di servizio, alle utenze e alla Pt_2 spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della
IG.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto con eventuale Pt_1 personale di servizio. Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. Pt_2 lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla mensilità successiva da corrispondere. All'atto del Pt_1 rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale Pt_1 con l'attuale personale di servizio, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
3. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la predetta data, trasferirà i beni mobili Pt_2
a lui assegnati alla IA . Per_2 All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti personali, i quadri di Pt_2 sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una madonna con BA con cornice verde a CP_1 CP_ firma e altri tre a firma Persona_3 4. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle condizioni di Pt_2 Pt_1 separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5. Entrambe le figlie sono maggiorenni e indipendenti economicamente.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definite tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
7. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con l'istanza congiunta, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità della scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 6 giugno 1992 in Pavia;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura da definire al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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