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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4994/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo di Mauro e Daniela de Simone, giusta Parte_1 delega in atti
ATTORI
contro rappresentata e difesa dall'avv. Debora Macello, Controparte_1 giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare - previa incidentale dichiarazione di nullità delle clausole di irripetibilità
e/o di ripetibilità parziale - il diritto di esso ricorrente alla ripetizione della complessiva somma di €.5.455,36 (con riduzione della domanda in ragione dei rimborsi assicurativi documentati da controparte con Docc.07 e 08).
pagina 1 di 7 Il ricorrente chiarisce di rinunciare totalmente ai rimborsi assicurativi al fine di “alleggerire” la causa, secondo la tabella che segue: omissis
Il tutto secondo qualificazione giuridica della domanda che l'On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della resistente, per le motivazioni ed in accoglimento delle domande in atti e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento dei suindicati importi, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze - anche della fase stragiudiziale e di quella della mediazione (Art.25bis di cui alle nuove tabelle allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018), da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO - ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal Signor nei confronti di Pt_1 [...]
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi e tenere conto di quanto già rimborsato a titolo di premi delle polizze assicurative (doc. 7 e 8)
IN OGNI CASO - con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio ( ) esponendo: che in data 27.5.2014 Controparte_1 CP_1 aveva sottoscritto con il contratto di finanziamento n. 511545 contro cessione del CP_1 quinto dello stipendio;
che lo stesso era stato estinto anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata il ricorrente vantava il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-
383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis, contrattualmente previsto. pagina 2 di 7 Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 6.601,17.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni avversarie. CP_1
In particolare, la convenuta evidenziava che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies TUB vigente al momento della stipula del contratto;
sosteneva, inoltre, che per il conteggio dei c.d. costi up front dovesse essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come stabilito anche dall'ABF n. 26525/2019.
1.3. Con ordinanza del 23.11.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Occorre premettere come in sede di precisazione delle conclusioni l'attore abbia ridotto la domanda ad € 5.455,36 in ragione dei rimborsi assicurativi documentati dalla convenuta sub docc. 7 ed 8 e rinunciando totalmente agli ulteriori rimborsi assicurativi “al fine di alleggerire la domanda” (cfr. note scritte del 19.6.2025).
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di pagina 3 di 7 finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere letto in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Già antecedentemente all'introduzione del presente procedimento è tuttavia intervenuta, con la sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale che, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co.
1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2
D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
In definitiva, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
2.2. In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia come “in CP_1 nessun punto della sentenza Lexitor o della direttiva Comunitaria 2008/48/CE veniva stabilito un criterio proporzionale lineare, ovvero il c.d. pro rata temporis. Ciò che veniva solamente stabilito era infatti che il rimborso di tutti i costi dovesse avvenire proporzionalmente alla durata residua del contratto” e che “applicare il metodo di calcolo del pro rata temporis ai contratti stipulati dal 1 giugno 2011 al 25 luglio 2021 determinerebbe pertanto una situazione paradossale e doppiamente – e ingiustamente – sfavorevole e pregiudizievole nei confronti pagina 4 di 7 delle banche le quali si troverebbero a dover rimborsare dei costi che non sapevano di dover corrispondere alla luce della suindicata incertezza legislativa e, inoltre, si troverebbero a doverli rimborsare addirittura in misura superiore a quella ad oggi prevista dall'art. 125 sexies
TUB, unica norma che si è preoccupata di disciplinare (solo dal 2021) anche detto aspetto pratico delle modalità di rimborso” (pagg. 27-28 comp.cost.).
Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Invero, come correttamente evidenziato dall'attore, l'art. 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisce che, in caso di estinzione anticipata, il cliente ha diritto
“ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale prevede espressamente che “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”, con previsione espressa, dunque, del criterio pro-rata temporis (doc. 1 attrice).
Sostiene la convenuta che il contratto in esame, prevedendo un piano di ammortamento alla francese, implicherebbe che la clausola sul rimborso anticipato debba essere interpretata nel senso che la riduzione del costo del credito debba riguardare la sola quota di interessi relativa alle rate successive all'estinzione.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come già evidenziato in diverse pronunce emesse da questo Tribunale, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'interpretazione voluta da non solo porterebbe di CP_1 fatto a disapplicare una clausola contrattuale chiara nel prevedere il criterio del pro rata temporis, ma si pone in contrasto con l'intento della direttiva 48/2008 di tutela del consumatore.
Il criterio della curva degli interessi, infatti, non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, poiché non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al cliente di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata.
Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d.
Lexitor, esso è maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel pagina 5 di 7 considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore (in tal senso, Corte App. Torino n. 544/2023; Trib. Torino n.
2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024; Trib. Torino n.861/2025; Trib.
Torino n.2974/2025).
A ciò si aggiunga come, in caso di dubbio, debba essere accolta l'interpretazione a favore del non predisponente, ex art. 1370 c.c.
E' infine inconferente il richiamo di alla pronuncia C-555/21, Unicredit Bank CP_1
Austria, attesa l'irrilevanza, nel caso in esame, della sentenza c.d. , la Controparte_2 quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir.
2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
2.3. In conclusione, va affermato il diritto dell'attore alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di interessi e commissioni, con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis. deve dunque essere condannata al pagamento di complessivi €.5.455,36, oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data della richiesta stragiudiziale del 7.5.2021
(doc. 11 parte attrice) al 26.2.2023 ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 27.02.2023 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
La circostanza che parte attrice abbia ridotto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni non incide sulla regolamentazione delle spese di lite, dal momento che la pretesa più elevata inizialmente avanzata non ha comportato una maggiore attività processuale, né un rallentamento del giudizio.
Non sussistono inoltre i presupposti per la compensazione delle spese di lite invocata dalla convenuta, tenuto conto che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta prima dell'introduzione del presente giudizio e in considerazione della diffusa giurisprudenza formatasi, anche presso questo Tribunale, dopo la sentenza Lexitor.
Dette spese, in assenza di nota, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € pagina 6 di 7 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta e dell'importo riconosciuto all'attore, prossimo alla base inferiore dello scaglione di riferimento.
Si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.455,36, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 7.5.2021 al 26.2.2023 ed ex art. 1284,
IV comma, c.c. dal 27.02.2023 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, compresa la mediazione, in € 3.828,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Paolo Di Mauro.
Così deciso in Torino, in data 28.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4994/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo di Mauro e Daniela de Simone, giusta Parte_1 delega in atti
ATTORI
contro rappresentata e difesa dall'avv. Debora Macello, Controparte_1 giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare - previa incidentale dichiarazione di nullità delle clausole di irripetibilità
e/o di ripetibilità parziale - il diritto di esso ricorrente alla ripetizione della complessiva somma di €.5.455,36 (con riduzione della domanda in ragione dei rimborsi assicurativi documentati da controparte con Docc.07 e 08).
pagina 1 di 7 Il ricorrente chiarisce di rinunciare totalmente ai rimborsi assicurativi al fine di “alleggerire” la causa, secondo la tabella che segue: omissis
Il tutto secondo qualificazione giuridica della domanda che l'On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della resistente, per le motivazioni ed in accoglimento delle domande in atti e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento dei suindicati importi, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze - anche della fase stragiudiziale e di quella della mediazione (Art.25bis di cui alle nuove tabelle allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018), da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO - ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal Signor nei confronti di Pt_1 [...]
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi e tenere conto di quanto già rimborsato a titolo di premi delle polizze assicurative (doc. 7 e 8)
IN OGNI CASO - con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio ( ) esponendo: che in data 27.5.2014 Controparte_1 CP_1 aveva sottoscritto con il contratto di finanziamento n. 511545 contro cessione del CP_1 quinto dello stipendio;
che lo stesso era stato estinto anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata il ricorrente vantava il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-
383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis, contrattualmente previsto. pagina 2 di 7 Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 6.601,17.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni avversarie. CP_1
In particolare, la convenuta evidenziava che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies TUB vigente al momento della stipula del contratto;
sosteneva, inoltre, che per il conteggio dei c.d. costi up front dovesse essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come stabilito anche dall'ABF n. 26525/2019.
1.3. Con ordinanza del 23.11.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Occorre premettere come in sede di precisazione delle conclusioni l'attore abbia ridotto la domanda ad € 5.455,36 in ragione dei rimborsi assicurativi documentati dalla convenuta sub docc. 7 ed 8 e rinunciando totalmente agli ulteriori rimborsi assicurativi “al fine di alleggerire la domanda” (cfr. note scritte del 19.6.2025).
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di pagina 3 di 7 finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere letto in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Già antecedentemente all'introduzione del presente procedimento è tuttavia intervenuta, con la sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale che, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co.
1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2
D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
In definitiva, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
2.2. In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia come “in CP_1 nessun punto della sentenza Lexitor o della direttiva Comunitaria 2008/48/CE veniva stabilito un criterio proporzionale lineare, ovvero il c.d. pro rata temporis. Ciò che veniva solamente stabilito era infatti che il rimborso di tutti i costi dovesse avvenire proporzionalmente alla durata residua del contratto” e che “applicare il metodo di calcolo del pro rata temporis ai contratti stipulati dal 1 giugno 2011 al 25 luglio 2021 determinerebbe pertanto una situazione paradossale e doppiamente – e ingiustamente – sfavorevole e pregiudizievole nei confronti pagina 4 di 7 delle banche le quali si troverebbero a dover rimborsare dei costi che non sapevano di dover corrispondere alla luce della suindicata incertezza legislativa e, inoltre, si troverebbero a doverli rimborsare addirittura in misura superiore a quella ad oggi prevista dall'art. 125 sexies
TUB, unica norma che si è preoccupata di disciplinare (solo dal 2021) anche detto aspetto pratico delle modalità di rimborso” (pagg. 27-28 comp.cost.).
Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Invero, come correttamente evidenziato dall'attore, l'art. 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisce che, in caso di estinzione anticipata, il cliente ha diritto
“ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale prevede espressamente che “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”, con previsione espressa, dunque, del criterio pro-rata temporis (doc. 1 attrice).
Sostiene la convenuta che il contratto in esame, prevedendo un piano di ammortamento alla francese, implicherebbe che la clausola sul rimborso anticipato debba essere interpretata nel senso che la riduzione del costo del credito debba riguardare la sola quota di interessi relativa alle rate successive all'estinzione.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come già evidenziato in diverse pronunce emesse da questo Tribunale, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'interpretazione voluta da non solo porterebbe di CP_1 fatto a disapplicare una clausola contrattuale chiara nel prevedere il criterio del pro rata temporis, ma si pone in contrasto con l'intento della direttiva 48/2008 di tutela del consumatore.
Il criterio della curva degli interessi, infatti, non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, poiché non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al cliente di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata.
Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d.
Lexitor, esso è maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel pagina 5 di 7 considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore (in tal senso, Corte App. Torino n. 544/2023; Trib. Torino n.
2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024; Trib. Torino n.861/2025; Trib.
Torino n.2974/2025).
A ciò si aggiunga come, in caso di dubbio, debba essere accolta l'interpretazione a favore del non predisponente, ex art. 1370 c.c.
E' infine inconferente il richiamo di alla pronuncia C-555/21, Unicredit Bank CP_1
Austria, attesa l'irrilevanza, nel caso in esame, della sentenza c.d. , la Controparte_2 quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir.
2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
2.3. In conclusione, va affermato il diritto dell'attore alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di interessi e commissioni, con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis. deve dunque essere condannata al pagamento di complessivi €.5.455,36, oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data della richiesta stragiudiziale del 7.5.2021
(doc. 11 parte attrice) al 26.2.2023 ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 27.02.2023 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
La circostanza che parte attrice abbia ridotto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni non incide sulla regolamentazione delle spese di lite, dal momento che la pretesa più elevata inizialmente avanzata non ha comportato una maggiore attività processuale, né un rallentamento del giudizio.
Non sussistono inoltre i presupposti per la compensazione delle spese di lite invocata dalla convenuta, tenuto conto che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta prima dell'introduzione del presente giudizio e in considerazione della diffusa giurisprudenza formatasi, anche presso questo Tribunale, dopo la sentenza Lexitor.
Dette spese, in assenza di nota, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € pagina 6 di 7 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta e dell'importo riconosciuto all'attore, prossimo alla base inferiore dello scaglione di riferimento.
Si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.455,36, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 7.5.2021 al 26.2.2023 ed ex art. 1284,
IV comma, c.c. dal 27.02.2023 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, compresa la mediazione, in € 3.828,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Paolo Di Mauro.
Così deciso in Torino, in data 28.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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