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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6565/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO, dell'avv. DI LECCE Parte_1
RE IO e dell'avv. ARDITO IACOPO, elettivamente domiciliato in VIA
PROCACCINI, 29 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PARTENIO, 56 AVELLINO
Oggetto: impugnazione licenziamento e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 28-5-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accertare l'inefficacia, nullita' o illegittimita' del licenziamento intimatogli e comunque per sentirlo revocare, con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione e alla corresponsione di una indennita'/retribuzione mensile, anche a titolo risarcitorio, commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi o, in subordine, con condanna della convenuta al pagamento di una indennita' risarcitoria pari a sei mensilita'; il ricorrente ha chiesto, inoltre, il pagamento del complessivo importo di € 4.187,00 a titolo di preavviso, competenze di fine rapporto e t.f.r.
pagina 1 di 6 Premesso di aver iniziato a lavorare per la convenuta dal 12- 9-24, con contratto di lavoro a tempo determinato e poi indeterminato, con mansione di aiuto barman e inquadramento nel livello 6 super del c.c.n.l. turismo confcommercio, il ricorrente ha esposto di essere stato licenziato con comunicazione del 24-2-25 per giustificato motivo oggettivo. Ha aggiunto che, con successiva comunicazione del 25-2-25, la societa' lo aveva informato della propria intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro durante il preavviso.
In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto la trasformazione del licenziamento per giustificato motivo in licenziamento per giusta causa, con conseguente violazione dell'art. 7S.L.; ha inoltre dedotto la genericita e comunque l'assenza della motivazione addotta a fondamento del licenziamento.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Il ricorrente e' stato licenziato con lettera del 24-2-25, per giustificato motivo oggettivo, “a seguito della crisi del settore”, con indicazione del 11-3-25 quale ultimo giorno di lavoro, al termine del periodo di preavviso di 15 giorni.
Con comunicazione del 25-2-25 la societa' datrice di lavoro, preso atto che dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento per riduzione del personale il lavoratore aveva abbandonato il posto di lavoro senza preavviso, ritenuto a fronte di tale comportamento non opportuno proseguire il rapporto di lavoro durante il preavviso residuo e ritenendo il comportamento del lavoratore una palese rinuncia la preavviso, ha informato il lavoratore che la sua attivita' lavorativa si considerava interrotta con effetto immediato dal 25-2-25.
2. Il ricorso sostiene innanzi tutto che il licenziamento per giustificato motivo si sia trasformato in licenziamento per giusta causa, come tale illegittimo per violazione dell'art. 7 S.L.
pagina 2 di 6 La societa' convenuta non contesta la deduzione avversaria, limitandosi a sottolineare che il
“motivo iniziale del licenziamento” era il giustificato motivo oggettivo e che, in data 24-2-25 il ricorrente aveva abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro, “circostanza prontamente contestata dalla societa' (mail del 25-5-25)”.
Appare evidente che la comunicazione del 25-2-25, che ha interrotto il rapporto di lavoro tra le parti durante il periodo di preavviso, costituisca licenziamento disciplinare: infatti la comunicazione fa espresso riferimento all'abbandono del posto di lavoro e, quindi, a pretesi inadempimenti agli obblighi contrattuali del lavoratore.
Dal riconoscimento di tale natura discende la illegittimita' del licenziamento in esame, per violazione della procedura di cui all'art. 7 S.L., in particolare per mancanza della preventiva contestazione: trattandosi di condotte disciplinarmente rilevanti, sussisteva infatti l'obbligo di applicare la procedura prevista dall'art. 7S.L.
Per quanto riguarda il difetto di contestazione, la Cassazione, nella sentenza n. 4879/20, ha ribadito “ la necessità di una contestazione dell'addebito disciplinare che delinei i contorni del
"fatto contestato", principio questo affermato in modo chiaro da Cass. 14.2.2016 n. 25745, secondo cui «in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I.
n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo”.
La S.C. ha precisato che il “caso di "insussistenza del fatto contestato" … implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione” ed ha sostenuto la
“parziale svalutazione della regolarità procedurale ove questa incida in maniera significativa sui diritti di difesa del lavoratore,”.
Le stesse considerazioni possono essere applicate al disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2015
e alla fattispecie in esame, in cui la contestazione degli addebiti e' mancata.
La fattispecie oggetto del presente giudizio risulta, pertanto, riconducibile all'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, specificamente dedotta in ricorso.
All'accertata illegittimita' del licenziamento consegue l'applicazione dell'art. 3, comma 2.
Poiche' la societa' convenuta non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma dello S.L., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015 “non si applica l'articolo 3, comma 2 e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dalll'art. 3, comma 1 … e' pagina 3 di 6 dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'”: tale ultimo limite e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
118/2025.
Tenuto conto dei parametri di legge, si stima equo quantificare l'indennita' dovuta alla ricorrente in tre mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
3. Le conseguenze non mutano anche ove si ritenesse che il ricorrente sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il ricorso deduce la carenza di motivazione e/o di giustificato motivo oggettivo.
La lettera di licenziamento individua genericamente la ragione del licenziamento nella “crisi del settore”.
La societa' convenuta, sulla quale incombeva l'onere di provare l'effettiva esistenza delle ragioni suddette, nella memoria di costituzione nel presente giudizio ha ricondotto la decisione di licenziare il ricorrente alla necessita' di “bilanciare un forte squilibrio finanziario dell'azienda, dovuto all'aumento dei costi ed a un contemporanea e significativa contrazione dei ricavi, che ha imposto al management, per poter garantire la continuita' e la sopravvivenza dell'azienda, una riorganizzazione interna e la riduzione del personale”.
La societa' convenuta, pertanto, non solo non ha offerto alcuna prova della motivazione addotta nella lettera di licenziamento, ma ha anche dedotto una motivazione diversa rispetto a quella originaria.
Non puo' ritenersi pertanto sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto e il licenziamento oggetto di causa risulta illegittimo, con tutte le conseguenze di cu all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, con le precisazioni sopra esposte conseguenti alle dimensioni della convenuta.
Infatti con la sentenza n. 128/24 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
pagina 4 di 6 4. Infine risulta parzialmente fondata la domanda di corresponsione dell'indennita' sostituiva del preavviso, delle spettanze di fine rapporto (tredicesima e quattordicesima mensilita', ferie e Rol) e del t.f.r.
La societa' convenuta non ha dedotto, oltre che provato, di aver corrisposto tali importi al ricorrente, limitandosi ad affermare di avere sempre emesso e consegnato al ricorrente le buste paga.
In ordine alla quantificazione degli importi dovuti, il ricorrente non ha prodotto la lettera di assunzione e sostiene di non aver mai ricevuto le buste paga.
Dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025, prodotte dalla convenuta, si ricava che la convenuta ha correttamente applicato la retribuzione mensile di € 1.446,72, indicata nello stralcio del c.c.n.l. prodotto dal ricorrente.
Dalla busta paga di febbraio 2025 si ricava che al ricorrente sono dovuti i seguenti importi lordi: € 835, 05 a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, € 245,23 a titolo di tredicesima mensilita' (il ricorrente non deduce il mancato pagamento della tredicesima per il 2024 nel Parte dicembre 2024), € 735,70 a titolo di quattordicesima mensilita', € 171,09 a titolo di €
694,72 a titolo di t.f.r.
Del resto il ricorrente non ha dedotto, ancor prima che provato, il mancato godimento di ferie Parte e
Sugli importi spettanti al ricorrente sono dovuti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente;
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la convenuta al pagamento di una indennita' pari a tre mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
2.681,79, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.000,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6565/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO, dell'avv. DI LECCE Parte_1
RE IO e dell'avv. ARDITO IACOPO, elettivamente domiciliato in VIA
PROCACCINI, 29 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PARTENIO, 56 AVELLINO
Oggetto: impugnazione licenziamento e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 28-5-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accertare l'inefficacia, nullita' o illegittimita' del licenziamento intimatogli e comunque per sentirlo revocare, con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione e alla corresponsione di una indennita'/retribuzione mensile, anche a titolo risarcitorio, commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi o, in subordine, con condanna della convenuta al pagamento di una indennita' risarcitoria pari a sei mensilita'; il ricorrente ha chiesto, inoltre, il pagamento del complessivo importo di € 4.187,00 a titolo di preavviso, competenze di fine rapporto e t.f.r.
pagina 1 di 6 Premesso di aver iniziato a lavorare per la convenuta dal 12- 9-24, con contratto di lavoro a tempo determinato e poi indeterminato, con mansione di aiuto barman e inquadramento nel livello 6 super del c.c.n.l. turismo confcommercio, il ricorrente ha esposto di essere stato licenziato con comunicazione del 24-2-25 per giustificato motivo oggettivo. Ha aggiunto che, con successiva comunicazione del 25-2-25, la societa' lo aveva informato della propria intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro durante il preavviso.
In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto la trasformazione del licenziamento per giustificato motivo in licenziamento per giusta causa, con conseguente violazione dell'art. 7S.L.; ha inoltre dedotto la genericita e comunque l'assenza della motivazione addotta a fondamento del licenziamento.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Il ricorrente e' stato licenziato con lettera del 24-2-25, per giustificato motivo oggettivo, “a seguito della crisi del settore”, con indicazione del 11-3-25 quale ultimo giorno di lavoro, al termine del periodo di preavviso di 15 giorni.
Con comunicazione del 25-2-25 la societa' datrice di lavoro, preso atto che dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento per riduzione del personale il lavoratore aveva abbandonato il posto di lavoro senza preavviso, ritenuto a fronte di tale comportamento non opportuno proseguire il rapporto di lavoro durante il preavviso residuo e ritenendo il comportamento del lavoratore una palese rinuncia la preavviso, ha informato il lavoratore che la sua attivita' lavorativa si considerava interrotta con effetto immediato dal 25-2-25.
2. Il ricorso sostiene innanzi tutto che il licenziamento per giustificato motivo si sia trasformato in licenziamento per giusta causa, come tale illegittimo per violazione dell'art. 7 S.L.
pagina 2 di 6 La societa' convenuta non contesta la deduzione avversaria, limitandosi a sottolineare che il
“motivo iniziale del licenziamento” era il giustificato motivo oggettivo e che, in data 24-2-25 il ricorrente aveva abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro, “circostanza prontamente contestata dalla societa' (mail del 25-5-25)”.
Appare evidente che la comunicazione del 25-2-25, che ha interrotto il rapporto di lavoro tra le parti durante il periodo di preavviso, costituisca licenziamento disciplinare: infatti la comunicazione fa espresso riferimento all'abbandono del posto di lavoro e, quindi, a pretesi inadempimenti agli obblighi contrattuali del lavoratore.
Dal riconoscimento di tale natura discende la illegittimita' del licenziamento in esame, per violazione della procedura di cui all'art. 7 S.L., in particolare per mancanza della preventiva contestazione: trattandosi di condotte disciplinarmente rilevanti, sussisteva infatti l'obbligo di applicare la procedura prevista dall'art. 7S.L.
Per quanto riguarda il difetto di contestazione, la Cassazione, nella sentenza n. 4879/20, ha ribadito “ la necessità di una contestazione dell'addebito disciplinare che delinei i contorni del
"fatto contestato", principio questo affermato in modo chiaro da Cass. 14.2.2016 n. 25745, secondo cui «in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I.
n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo”.
La S.C. ha precisato che il “caso di "insussistenza del fatto contestato" … implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione” ed ha sostenuto la
“parziale svalutazione della regolarità procedurale ove questa incida in maniera significativa sui diritti di difesa del lavoratore,”.
Le stesse considerazioni possono essere applicate al disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2015
e alla fattispecie in esame, in cui la contestazione degli addebiti e' mancata.
La fattispecie oggetto del presente giudizio risulta, pertanto, riconducibile all'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, specificamente dedotta in ricorso.
All'accertata illegittimita' del licenziamento consegue l'applicazione dell'art. 3, comma 2.
Poiche' la societa' convenuta non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma dello S.L., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015 “non si applica l'articolo 3, comma 2 e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dalll'art. 3, comma 1 … e' pagina 3 di 6 dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'”: tale ultimo limite e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
118/2025.
Tenuto conto dei parametri di legge, si stima equo quantificare l'indennita' dovuta alla ricorrente in tre mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
3. Le conseguenze non mutano anche ove si ritenesse che il ricorrente sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il ricorso deduce la carenza di motivazione e/o di giustificato motivo oggettivo.
La lettera di licenziamento individua genericamente la ragione del licenziamento nella “crisi del settore”.
La societa' convenuta, sulla quale incombeva l'onere di provare l'effettiva esistenza delle ragioni suddette, nella memoria di costituzione nel presente giudizio ha ricondotto la decisione di licenziare il ricorrente alla necessita' di “bilanciare un forte squilibrio finanziario dell'azienda, dovuto all'aumento dei costi ed a un contemporanea e significativa contrazione dei ricavi, che ha imposto al management, per poter garantire la continuita' e la sopravvivenza dell'azienda, una riorganizzazione interna e la riduzione del personale”.
La societa' convenuta, pertanto, non solo non ha offerto alcuna prova della motivazione addotta nella lettera di licenziamento, ma ha anche dedotto una motivazione diversa rispetto a quella originaria.
Non puo' ritenersi pertanto sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto e il licenziamento oggetto di causa risulta illegittimo, con tutte le conseguenze di cu all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, con le precisazioni sopra esposte conseguenti alle dimensioni della convenuta.
Infatti con la sentenza n. 128/24 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
pagina 4 di 6 4. Infine risulta parzialmente fondata la domanda di corresponsione dell'indennita' sostituiva del preavviso, delle spettanze di fine rapporto (tredicesima e quattordicesima mensilita', ferie e Rol) e del t.f.r.
La societa' convenuta non ha dedotto, oltre che provato, di aver corrisposto tali importi al ricorrente, limitandosi ad affermare di avere sempre emesso e consegnato al ricorrente le buste paga.
In ordine alla quantificazione degli importi dovuti, il ricorrente non ha prodotto la lettera di assunzione e sostiene di non aver mai ricevuto le buste paga.
Dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025, prodotte dalla convenuta, si ricava che la convenuta ha correttamente applicato la retribuzione mensile di € 1.446,72, indicata nello stralcio del c.c.n.l. prodotto dal ricorrente.
Dalla busta paga di febbraio 2025 si ricava che al ricorrente sono dovuti i seguenti importi lordi: € 835, 05 a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, € 245,23 a titolo di tredicesima mensilita' (il ricorrente non deduce il mancato pagamento della tredicesima per il 2024 nel Parte dicembre 2024), € 735,70 a titolo di quattordicesima mensilita', € 171,09 a titolo di €
694,72 a titolo di t.f.r.
Del resto il ricorrente non ha dedotto, ancor prima che provato, il mancato godimento di ferie Parte e
Sugli importi spettanti al ricorrente sono dovuti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente;
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la convenuta al pagamento di una indennita' pari a tre mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
2.681,79, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.000,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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