Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1982, n. 2849
CASS
Sentenza 7 maggio 1982

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Qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al rito del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 abbia, per la pronunzia della sentenza, continuato ad applicare le norme ordinarie senza disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426, non si determina alcuna nullità degli Atti compiuti in osservanza delle Disposizioni processuali comuni, sia perché mancano espresse previsioni di legge in tal senso, sia perché questi Atti sono muniti dei requisiti idonei al raggiungimento dello scopo, talché residua solo l'Obbligo del giudice di appello di provvedere alla trasformazione, suddetta, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ.. ( V 5420/80, mass n 409295; ( V 3519/80, mass n 407355).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1982, n. 2849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2849
    Data del deposito : 7 maggio 1982

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