Sentenza 7 maggio 1982
Massime • 1
Qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al rito del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 abbia, per la pronunzia della sentenza, continuato ad applicare le norme ordinarie senza disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426, non si determina alcuna nullità degli Atti compiuti in osservanza delle Disposizioni processuali comuni, sia perché mancano espresse previsioni di legge in tal senso, sia perché questi Atti sono muniti dei requisiti idonei al raggiungimento dello scopo, talché residua solo l'Obbligo del giudice di appello di provvedere alla trasformazione, suddetta, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ.. ( V 5420/80, mass n 409295; ( V 3519/80, mass n 407355).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1982, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1982 |
Testo completo
Qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al rito del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 abbia, per la pronunzia della sentenza, continuato ad applicare le norme ordinarie senza disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426, non si determina alcuna nullità degli Atti compiuti in osservanza delle Disposizioni processuali comuni, sia perché mancano espresse previsioni di legge in tal senso, sia perché questi Atti sono muniti dei requisiti idonei al raggiungimento dello scopo, talché residua solo l'Obbligo del giudice di appello di provvedere alla trasformazione, suddetta, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ.. ( V 5420/80, mass n 409295; ( V 3519/80, mass n 407355).*