Decreto cautelare 16 novembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 18 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 30 maggio 2025
Decreto presidenziale 10 giugno 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09976/2025REG.PROV.COLL.
N. 06572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2025, proposto dalla società UI Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9562682ED0, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni, Fiorella Forziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società Pagone Infrastrutture a r.l. (già Pagone S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4712, pubblicata in data 30 maggio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Pagone Infrastrutture a r.l. (già Pagone s.r.l.) e dell’Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere RI EL e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vagnucci, Costanzo Cascavilla e Luca Mazzeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società UI Costruzioni a r.l. ha agito per l’esatta ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, nonché per la conseguente declaratoria di nullità o inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., sia del provvedimento del 10 luglio 2025 di nuova esclusione dell’offerta della ricorrente dalla procedura, che della determina n. CDG-0665025-U del 24 luglio 2025 di aggiudicazione della gara alla controinteressata società Pagone Infrastrutture a r.l..
1.2. La società ricorrente ha esposto:
- di aver partecipato alla gara indetta da Anas S.p.A. per “l’affidamento dell’intervento “BA 40/22 - S.S. 16 “Adriatica” – interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. 673 (ex S.S. 16)”. Appalto suddiviso in n. 2 (due) Lotti. Lotto 1 Codice CIG: 9562682ED0. codice CUP: F71b16000560001” ;
- di essersi collocata al primo posto nella graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 80,782 e un ribasso percentuale del 37,945%;
- di essere stata esclusa dalla procedura con nota n. 0715434 del 14 settembre 2023 per aver presentato un’offerta “non congrua poiché complessivamente non affidabile” ;
- di aver impugnato la predetta esclusione dinnanzi al T.a.r. per la Puglia che con la sentenza n. 1437 del 2023 ha respinto il ricorso, decisione poi riformata dalla sentenza ottemperanda con la quale questa Sezione ha accolto l’appello della odierna ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di esclusione gravato in primo grado, precisando che la Stazione appaltante avrebbe dovuto “provvedere a rinnovare il giudizio di anomalia dell’offerta, secondo le indicazioni sopra esposte, relativamente soltanto alla voce “personale fisso di cantiere” e voce di prezzo “NP 6”, rivalutando altresì il costo della manodopera nei limiti dell’incidenza della stessa in tale ultima voce di prezzo e della sua riduzione per la durata dei lavori e per l’incidenza dei fattori di cui alla voce di prezzo A.01.010” ;
- di essere stata nuovamente esclusa con il provvedimento del 10 luglio 2025 con il quale la S.A., facendo propria la relazione di anomalia n. 4 “di rinnovo della verifica sulla congruità delle offerte” svolta dal Gruppo di Valutazione, ha ritenuto “non congrua” l’offerta presentata per una sottostima di € 464.741,03 in relazione alla voce di prezzo “NP 6” , per l’assenza di “ adeguate giustificazioni atte a dimostrare la sostenibilità dei prezzi esposti nella propria offerta con riferimento ad una riduzione dell’importo della manodopera (pari al 10%) conseguente ad una diminuzione dei giorni di lavoro (da 657 a 592 -pari al 10%)” , per una sottostima di € 423.857,28 in relazione alla voce di prezzo “personale fisso di cantiere” ;
- di aver avuto notizia della determina del 24 luglio 2025 con la quale la S.A. ha aggiudicato la gara alla società Pagone Infrastrutture a r.l..
1.3. La società ricorrente deduce:
1) la violazione o elusione della sentenza n. 4712 del 2025 per travisamento delle indicazioni conformative e delle risultanze della verificazione.
Ad avviso della società ricorrente la S.A. in sede di riesercizio del potere si sarebbe immotivatamente discostata dall’ambito oggettivo, dall’estensione e dai criteri fissati dalla decisione per la nuova istruttoria demandatale in sede conformativa e, segnatamente:
- quanto alla voce di prezzo “NP 6” il Gruppo di Valutazione di ANAS: a) avrebbe proceduto a un nuovo ricalcolo della produttività basandolo su uno spessore arbitrariamente ridotto di 5 cm che non avrebbe dovuto essere assunto come parametro vincolante, ma, in conformità al contenuto della verificazione e della sentenza, come mera indicazione della stima cautelativa fatta dalla società UI, una stima che contemplava, in via di massima prudenza, un’eventuale fresatura residua fino a 5 cm, ma che non inciderebbe sul fatto che l’intera miscelazione avrebbe dovuto riferirsi allo spessore di 18 cm; b) avrebbe ritenuto che la stabilizzatrice BO dovesse operare su uno spessore complessivo di 5 cm, anziché operare la miscelazione in sito del materiale sciolto per lo spessore di 18 cm, come da progetto, e sulla base di tale erroneo presupposto avrebbe ricalcolato la produttività della lavorazione attribuendo alla BO un rendimento ridotto, pari a 56,25 mc/h (ossia 0,0178 H/mc), con l’effetto di sovrastimare i tempi e i costi di esecuzione e di pervenire ad una stima di prezzo pari a € 91,43/mc superiore rispetto a € 74,05/mc indicati dalla ricorrente nella propria offerta.
Sulla scorta delle predette argomentazioni la ricorrente ha lamentato che la S.A. nel procedere al rinnovo del giudizio di anomalia avrebbe adottato una produttività oraria riferita a una lavorazione non corrispondente a quella effettivamente da lei proposta riproducendo sotto altro profilo il medesimo errore già stigmatizzato dalla sentenza ottemperanda;
- quanto al costo della manodopera la S.A. avrebbe reiterato, sebbene sotto una nuova veste, la medesima valutazione già censurata nella Relazione n. 3 e annullata in parte qua dalla sentenza partendo dall’assunto che la manodopera - essendo stimata nelle schede ANAS in termini percentuali rispetto al prezzo unitario della lavorazione - non sarebbe rapportabile alla variabile “tempo”, né la ricorrente avrebbe fornito adeguata dimostrazione dell’effettivo collegamento tra le due grandezze.
In tal modo la S.A nella relazione n. 4 avrebbe negato in radice che la riduzione del tempo di esecuzione può rappresentare, secondo quanto statuito nella sentenza ottemperanda, una legittima base giustificativa per la corrispondente riduzione del costo della manodopera, da ricalcolare in sede di rinnovazione della verifica di anomalia;
- quanto al costo del personale fisso di cantiere il Gruppo di Valutazione, discostandosi dallo schema fornito dalla società basato su un criterio di impiego differenziato delle varie figure professionali, funzionale a garantire la copertura dell’intero arco temporale del contratto (1 ingegnere per 549 giorni; 2 capi cantiere e 2 geometri per 550 giorni;1 impiegato per 186 giorni; 2 assistenti/autisti per 113 giorni) e dalle indicazioni fornite nella sentenza ottemperanda, ha ricalcolato il costo del personale della ricorrente assumendo la necessità di impiegare tutte le figure professionali, ivi compresi 4 assistenti/autisti per 550 giorni, per l’intera durata dell’appalto, computando un costo complessivo di € 1.194.860,32 e determinando una sottostima di € 423.857,97. Procedendo in tal modo, ad avviso della società ricorrente, la S.A. oltre ad aver oltrepassato i limiti conformativi stabiliti dalla sentenza, avrebbe introdotto elementi nuovi e peggiorativi mai contestati in precedenza.
2. La società Pagone Infrastrutture a r.l. si è costituita in giudizio, ha dato atto di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ottemperanda contestando l’eccesso di potere giurisdizionale per l’asserita invasione della sfera della discrezionalità amministrativa della S.A. ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza avverso provvedimenti sopravvenuti adottati dalla S.A. in sede di rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. A supporto dell’eccepita inammissibilità la controinteressata ha evidenziato che la stessa società UI ha proposto autonomo gravame dinanzi al T.a.r. per Puglia avverso i medesimi atti poiché in considerazione degli ulteriori e diversi motivi negativi esternati rispetto a quelli coperti dalla sentenza sarebbero soggetti all'ordinario regime di impugnazione.
2.1. La società controinteressata ha, altresì, depositato in data 3 settembre 2025 ricorso incidentale al fine di censurare la non corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato con la conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati per non avere tenuto conto dell’incremento del costo della manodopera correlato al sopravvenuto rinnovo del CCNL di categoria, in forza del decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 che ha aggiornato il costo del lavoro con decorrenza dal mese di dicembre 2023.
3. L’Anas s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza in considerazione dei margini di discrezionalità lasciati dalla decisione della cui esecuzione si controverte alla stazione appaltante nella rinnovazione della verifica dell’anomalia, con la conseguente necessità di contestarne l’esito mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
3.1. Nel merito l’Anas S.p.A. ha concluso per il rigetto dell’unico e articolato motivo di gravame con il quale è contestata la legittimità del nuovo provvedimento di esclusione dalla procedura e dell’aggiudicazione di quest’ultima alla società controinteressata evidenziando che:
- quanto alla voce di prezzo NP6 il Gruppo di Valutazione ha considerato lo spessore di 5 cm indicato nella sentenza, ha rilevato che la produttività giornaliera è di 9000 mq/giorno, come da scheda tecnica della stabilizzatrice BO, a cui corrisponde una produttività di 0,0178 H/mcM, ha proceduto al ricalcolo secondo la scheda di analisi Anas ed ha constatato una diseconomia pari a 464.741,03 €;
- quanto al costo della manodopera il Gruppo di Valutazione ha ritenuto insussistente ogni automatismo tra la riduzione del costo della manodopera e la riduzione dei tempi di esecuzione perché le variabili che incidono su detto costo dipendono dalla produttività, a sua volta, determinata da una serie di variabili (quantità, prezzo, macchinari utilizzati, organizzazione aziendale) con la conseguenza che, in mancanza di una specifica dimostrazione da parte della società UI in sede di sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, il costo complessivo della manodopera resta immutato se la quantità di lavori da eseguirsi non muta, a prescindere dal tempo di esecuzione delle lavorazioni;
- quanto al costo del personale fisso di cantiere il Gruppo di Valutazione il GDV ha applicato i valori indicati dalla società UI nella propria offerta tecnica e nel sub procedimento di anomalia e ha calcolato una sottostima maggiore rispetto a quella rilevata con la annullata Relazione di anomalia n. 3 pari a 423.857,28 €.
4. Con l’ordinanza n. 4047, pubblicata il 7 novembre 2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare “attesa l’impossibilità di anticipare in questa sede la valutazione in ordine all’intervenuta esecuzione della sentenza tramite l’adozione dei successivi provvedimenti adottati dalla S.A., peraltro oggetto di ricorso dinnanzi al T.a.r. per la Puglia, e di esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’ottemperanza” .
4. In vista dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4.1. In particolare:
- la società UI ha evidenziato l’erroneità della lettura prospettata dalla controinteressata dell’ordinanza n. 4049/2025, resa nell’appello avverso l’ordinanza cautelare adottata dal T.a.r. per la Puglia nel giudizio di impugnazione del provvedimento di nuova esclusione, e dell’ordinanza n. 4047/2025, resa nel presente giudizio, non potendosi desumere dal loro contenuto né valutazioni di inammissibilità dell’ottemperanza, né di pretesa devoluzione al giudice di primo grado delle censure formulate, attesa anche la non sovrapponibilità dei due giudizi. Nel merito la società ricorrente ha ribadito che la sentenza ottemperanda non avrebbe lasciato spazi di nuova discrezionalità alla stazione appaltante, ma le avrebbe imposto tre puntuali e cogenti vincoli conformativi relativi alla voce di prezzo NP6, al costo della manodopera e al costo del personale fisso, circoscrivendo a questi unici profili il riesame demandatole. Quanto infine al ricorso incidentale la società ricorrente ha concluso per la sua infondatezza perché il nuovo CCNL e le tabelle 2025 sarebbero elementi estranei al perimetro della rinnovazione, posto che la sentenza ha disposto un rinnovo della verifica operata nel 2023 su profili specifici e che la lex specialis vincola la verifica al “dato ministeriale aggiornato alla data di scadenza dell’offerta” ;
- l’Anas S.p.A. ha ribadito l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza in considerazione dei margini di discrezionalità lasciati alla S.A. in sede di rinnovazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia;
- la società Pagone Infrastrutture a r.l. ha reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ottemperanza anche in considerazione della pendenza del ricorso per cassazione e della conseguente non definitività della decisione, l’infondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e la fondatezza del ricorso incidentale proposto atteso che il costo della manodopera pari € 2.338.224,56, dichiarato dalla società UI nell’offerta economica e ribadito in sede di prime giustificazioni, alla data del rinnovo della verifica di congruità operata dal Gruppo di Valutazione sarebbe sottostimato dovendo l’operatore economico sostenere oltre al costo dichiarato anche il sopravvenuto incremento.
5. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso per ottemperanza non è ammissibile, come dedotto dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, per le ragioni di seguito esposte.
7. Con la sentenza della quale la società ricorrente chiede l’esatta esecuzione, questa Sezione, accogliendo l’appello proposto dalla odierna ricorrente, ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per l’erroneità e l’irragionevolezza della verifica di anomalia, statuendo che all’esito del giudizio si “rende necessaria una nuova attività valutativa della p.a.” , attesa “l’impossibilità di sostituirsi alla stazione appaltante” , attività che “dovrà (e non potrà che) riguardare soltanto i profili in contestazione” .
7.1. In particolare quanto alla voce di prezzo NP6 la Sezione ha stabilito che “la stazione appaltante dovrà procedere alla rivalutazione della produttività - quindi della produzione media giornaliera - della lavorazione ed al ricalcolo del prezzo, considerando le operazioni di cantiere così come proposte da UI (e ricostruite dal verificatore al paragrafo 5 della relazione di verificazione), mantenendo fermo il dato riguardante la produttività della stabilizzatrice BO con uno spessore di asfalto pari a 5 cm” .
7.2. Con riferimento al costo della manodopera, la Sezione ha ritenuto di accogliere le censure dell’appellante sul giudizio di anomalia riguardo alla riduzione del costo della manodopera osservando che “la UI non ha applicato alcun ribasso direttamente al costo della manodopera, ma la riduzione complessiva del costo della manodopera è (indicata come) conseguenza della miglioria proposta in sede di gara e delle correlate modalità di impiego di mezzi e personale” e che “ la riduzione del tempo di esecuzione contrattuale comporta la riduzione dell’importo del costo della manodopera perché uno dei modi per pervenire a tale risultato è esattamente quello proposto da UI, di effettuare cioè le medesime lavorazioni in minor tempo, a parità di lavoratori, grazie alla modalità di impiego di questi ultimi” .
Pertanto, la Sezione ha affermato che:
- “alla riduzione del tempo contrattuale - se e nei limiti in cui venga accertata rinnovando come sopra le operazioni di valutazione della produzione media giornaliera - ben può essere ritenuta corrispondente una pari riduzione percentuale del costo complessivo della manodopera” ;
- tale riduzione, “indicata da UI nell’importo di € 312.927,24 (cioè in misura corrispondente al 10%) (…) andrà verificata in sede di rinnovazione, dipendendo dall’accertamento della riduzione della durata dei tempi di esecuzione di cui sopra” ;
- quanto al “risparmio di spesa che la UI assume di avere sul costo della manodopera per il fatto che, appunto, in luogo delle tre figure professionali a terra (previste nella scheda Anas) ne impiega una” occorre verificare “se tali ultimi costi (quelli cioè relativi al personale in aggiunta al caposquadra) siano stati giustificati da UI (come la stessa assume, e come confermato dal verificatore) separatamente dalla voce NP6 e se grazie a tale separata considerazione si giunga effettivamente ad un risparmio di spesa per il costo della manodopera (indicato da UI nell’importo di 338.747,09, ma da verificare in sede di rinnovazione), in aggiunta al risparmio di spesa per la riduzione dei tempi di esecuzione contrattuale”;
- “analogamente è a dirsi per la riduzione del costo della manodopera per il minor trasporto ed anche il minor tempo del trasporto a discarica: la modalità di lavorazione sopra detta e quanto si dirà a proposito della voce A.01.010 inducono infatti a ritenere fondato l’assunto della UI di poter risparmiare sulla parte del costo della manodopera qui in contestazione; va rimessa alla stazione appaltante la verifica di congruità del calcolo corrispondente (che ha portato la UI a quantificare il risparmio nell’importo di € 139.373,51), tenuto conto appunto delle due variabili del minor numero di viaggi da effettuare in discarica e del minor tempo di trasporto” .
7.3. Con riferimento al costo del personale fisso di cantiere la Sezione ha solo parzialmente condiviso la verificazione perché, “pur avendo fatto corretto riferimento alle scelte organizzative dell’impresa – non risulta avere puntualmente risposto al quesito posto dal Collegio che chiedeva di riferire “se l’impiego delle diverse figure professionali per il numero di giorni differenziato sia coerente con i giorni di lavoro effettivamente necessari per l’espletamento delle attività relative all’appalto” (ord. n.5315/2024) e di tenere conto delle “modalità esecutive delle lavorazioni di cui alla ... offerta [n.d.r. dell’appellante]” (ord.n.9654/2024)” . Pertanto, partendo dall’assunto che “il numero delle giornate lavorative di ciascuna delle figure professionali del “personale fisso di cantiere” va rapportato alle effettive necessità del cantiere, tenuto conto della proposta organizzativa dell’operatore economico” , la Sezione ha ritenuto il giudizio compendiato nella relazione di anomalia conclusiva “non approfonditamente istruito né motivato” , ordinando ad Anas di rinnovarlo “tenendo conto dello schema di ripartizione delle giornate lavorative predisposto da UI nonché delle previsioni di turnazione e riposo e quindi delle modalità di gestione del personale che appaiono coerenti con la proposta tecnica” .
8. Alla luce delle chiare statuizioni testualmente riportate nei punti precedenti ritiene il Collegio che la sentenza n. 4712 del 2025 abbia ordinato all’Anas di procedere alla rinnovazione della verifica di anomalia e di congruità delle voci dell’offerta tecnica specificamente indicate lasciando alla stazione appaltante gli spazi di discrezionalità, sicuramente tecnica ma anche amministrativa, connaturati alla nuova attività valutativa ad essa demandata.
8.1. Se, pertanto, si può convenire con la società ricorrente sul fatto che la sentenza ottemperanda ha circoscritto la rinnovazione alla voce di prezzo NP6, al costo della manodopera e al costo del personale fisso, non si può, invece, accedere alla prospettazione secondo la quale la decisione non avrebbe lasciato alla stazione appaltante alcuno spazio di nuova discrezionalità, ma le avrebbe imposto tre puntuali e cogenti vincoli conformativi.
8.2. Tale prospettazione non trova conforto in primo luogo proprio nel tenore letterale della decisione che statuisce chiaramente come all’esito del giudizio si renda “necessaria una nuova attività valutativa della p.a.” , sebbene circoscritta ai soli profili in contestazione, attesa “ l’impossibilità di sostituirsi alla stazione appaltante” .
Inoltre, la detta prospettazione non trova riscontro neanche nei provvedimenti dei quali viene chiesta la declaratoria di nullità o inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., e segnatamente del provvedimento del 10 luglio 2025 di nuova esclusione dell’offerta della ricorrente dalla procedura, atteso che dal contenuto dello stesso si evince che il giudizio di incongruità dell’offerta è stato reiterato sulla base di una serie di argomentazioni autonome, autosufficienti e in parte diverse rispetto a quelle poste a fondamento della precedente valutazione.
8.3. Come chiarito dalla giurisprudenza anche di questa stessa Sezione, “la concentrazione nel giudizio di ottemperanza di tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato, in relazione alla sua esecuzione, non si spinge sino al punto di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato, ed in conseguenza dello stesso, debba essere portato davanti al giudice dell’ottemperanza, atteso che il ricorrente può rivolgersi a quest’ultimo, oltre che in caso di inerzia totale o parziale (e dunque per conseguire l’attuazione della sentenza: art. 112, comma 2, cod. proc. amm.), anche in presenza di atti violativi od elusivi del giudicato (in tale caso dichiarando tali atti nulli, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b, cod. proc. amm.); laddove invece l’atto nuovo successivo al giudicato non sia elusivo o violativo ma autonomamente lesivo, in quanto copre spazi lasciati in bianco dal giudicato, deve essere azionato il rimedio del ricorso ordinario ” (Cons. Stato, V, n. 8494 del 2025).
Solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se, invece, rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (Cons. Stato, VII, n. 5955 del 2022).
8.4. Ad avviso del Collegio nel caso di specie si versa in tale ultima ipotesi in quanto per tutte le ragioni esposte la sentenza n. 4712 del 2025 ha ordinato all’Anas di procedere alla rinnovazione della verifica di anomalia e di congruità delle voci dell’offerta tecnica specificamente indicate lasciandole però degli spazi di discrezionalità, sicuramente tecnica ma anche amministrativa, che la stazione appaltante ha esercitato adottando il nuovo provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione alla società controinteressata. Ne discende, pertanto, che i nuovi provvedimenti non possono considerarsi alla stregua di atti posti in essere in violazione o elusione di un giudicato puntuale e tale da non lasciare alla stazione alcuno spazio di discrezionalità, quanto piuttosto l’esito di un rinnovato e distinto segmento procedimentale, esitato in provvedimenti sorretti da una motivazione frutto di una nuova attività valutativa la cui legittimità e la cui ragionevolezza vanno contestate mediante un’ordinaria azione di cognizione dinanzi al T.a.r., come effettivamente ha già provveduto a fare la società ricorrente.
9. Alla inammissibilità del ricorso per ottemperanza consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata.
10. La complessità della vicenda, evincibile anche dal diverso esito dei giudizi di primo e secondo grado, nonché dalla pluralità di impugnazioni, induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NO, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
RI EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | IE NO |
IL SEGRETARIO