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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 5595/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE - RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
19/04/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara BEOZZO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 08/05/2005 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel d'Azzano (VR) al n.
8 - parte
II - serie A - anno 2005, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, che Persona_1 Persona_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando i minori si troveranno presso l'uno o l'altro e assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, di comune accordo. Si precisa che i minori verranno collocati in via prevalente presso il padre, ove avranno la residenza.
3) La madre avrà il diritto di vedere e di tenere con sé i figli minori in ogni occasione previo accordo tra i genitori e i figli e comunque secondo il seguente calendario minimo, che entrerà in vigore non appena la reperirà idonea Parte_1
soluzione abitativa:
- a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
- a settimane alterne, nella settimana in cui li tiene anche il week-end, il mercoledì
dalle ore 18.00 fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
- a settimane alterne, nella settimana in cui non li tiene il week-end, il mercoledì
dalle ore 18.00 fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
2 - vacanze di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro fine aprile;
- metà delle vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre con quello dal 30 dicembre sera fino alla ripresa della scuola;
- il padre si farà carico di prendere i figli tutti i giorni a scuola alle ore 14.00.
4) La casa familiare, sita in Vigasio (VR), via Alzeri, n. 7/A (così identificata catastalmente al catasto dei fabbricati del Comune di Vigasio (VR), foglio 15
particella 677, sub 7, rendita 77,73, categoria C/6, classe 2, consistenza 35 mq e foglio 15, particella 677, sub 17, rendita 484,18, categoria A/2, classe 4,
consistenza 7,5 vani), viene assegnata a con tutti gli arredi e Parte_2
corredi, per abitarvi con i figli che ivi avranno la loro residenza.
5) provvederà integralmente al mantenimento ordinario dei figli. Parte_2
6) e sosterranno nella misura di 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno le seguenti spese straordinarie per i figli minori:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
3 III) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori.
si farà invece carico integralmente delle seguenti spese Parte_2
straordinarie:
I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
II) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli, nei limiti massimi di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II) IV) e VI)
(spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso
4 come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Le parti si accordano per un conguaglio mensile delle spese straordinarie reciprocamente sostenute.
Nel caso di spese medico - sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'assegno unico universale corrisposto dall'INPS verrà richiesto e trattenuto integralmente da;
avrà diritto al 100% delle Parte_2 Parte_1
detrazioni fiscali per le spese extra sostenute per i figli minori.
8) Le parti concordano che le spese relative al cane RC di proprietà di verranno sostenute al 50% tra le parti. Parte_1
9) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pregressa posizione economico -
patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, salvo i futuri oneri di mantenimento dei figli.
10) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli minori, ritenendo superfluo l'ascolto degli stessi.
11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
12) Spese di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1394 pubblicata il 14/06/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 5595/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE - RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
19/04/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara BEOZZO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 08/05/2005 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel d'Azzano (VR) al n.
8 - parte
II - serie A - anno 2005, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, che Persona_1 Persona_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando i minori si troveranno presso l'uno o l'altro e assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, di comune accordo. Si precisa che i minori verranno collocati in via prevalente presso il padre, ove avranno la residenza.
3) La madre avrà il diritto di vedere e di tenere con sé i figli minori in ogni occasione previo accordo tra i genitori e i figli e comunque secondo il seguente calendario minimo, che entrerà in vigore non appena la reperirà idonea Parte_1
soluzione abitativa:
- a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
- a settimane alterne, nella settimana in cui li tiene anche il week-end, il mercoledì
dalle ore 18.00 fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
- a settimane alterne, nella settimana in cui non li tiene il week-end, il mercoledì
dalle ore 18.00 fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la casa del padre alle ore 8.00;
2 - vacanze di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro fine aprile;
- metà delle vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre con quello dal 30 dicembre sera fino alla ripresa della scuola;
- il padre si farà carico di prendere i figli tutti i giorni a scuola alle ore 14.00.
4) La casa familiare, sita in Vigasio (VR), via Alzeri, n. 7/A (così identificata catastalmente al catasto dei fabbricati del Comune di Vigasio (VR), foglio 15
particella 677, sub 7, rendita 77,73, categoria C/6, classe 2, consistenza 35 mq e foglio 15, particella 677, sub 17, rendita 484,18, categoria A/2, classe 4,
consistenza 7,5 vani), viene assegnata a con tutti gli arredi e Parte_2
corredi, per abitarvi con i figli che ivi avranno la loro residenza.
5) provvederà integralmente al mantenimento ordinario dei figli. Parte_2
6) e sosterranno nella misura di 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno le seguenti spese straordinarie per i figli minori:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
3 III) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori.
si farà invece carico integralmente delle seguenti spese Parte_2
straordinarie:
I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
II) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli, nei limiti massimi di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II) IV) e VI)
(spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso
4 come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Le parti si accordano per un conguaglio mensile delle spese straordinarie reciprocamente sostenute.
Nel caso di spese medico - sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'assegno unico universale corrisposto dall'INPS verrà richiesto e trattenuto integralmente da;
avrà diritto al 100% delle Parte_2 Parte_1
detrazioni fiscali per le spese extra sostenute per i figli minori.
8) Le parti concordano che le spese relative al cane RC di proprietà di verranno sostenute al 50% tra le parti. Parte_1
9) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pregressa posizione economico -
patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, salvo i futuri oneri di mantenimento dei figli.
10) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli minori, ritenendo superfluo l'ascolto degli stessi.
11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
12) Spese di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1394 pubblicata il 14/06/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/02/2025
Il Presidente
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