Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/01/2023, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00706/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03521/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2018, proposto da rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Mariniello, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
avverso e per l'annullamento
1) della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Capri Ufficio Tecnico del 30.05.2018, notificata in data 31.05.2018 (all.1), recante comunicazione del parere del 15.04.2014 della C.E. comunale e contestuale diniego di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01;
2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 1) ed, in particolare:
- comunicazione procedimentale di preavviso di diniego avente prot.-OMISSIS-del 16/05/2018 (all. 2);
- del parere della C.E. comunale del 15.04.2014, richiamato nella comunicazione prot. -OMISSIS-(all. 3);
3) nonché per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio ovvero del comportamento (anche per mancato esercizio del potere) tenuto dalla P.A. sulla istanza del 19.12.2013, depositata il 20.12.2013, prot. -OMISSIS- (all. 4), con la quale il ricorrente ha chiesto: il mantenimento di tale struttura preesistente in ferro con la rimozione di tutti i muretti perimetrali (in quanto non ha comportato aumenti di volume e superfici), la demolizione del massetto armato in fase di esecuzione e l’eliminazione del manufatto precario a monte del pergolato in essere (in quanto fatiscente e pericolante e al fine di mitigare l'impatto rispetto all'ambiente circostante) e del conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di Capri di provvedere su tali ultime richieste, con atto espresso e esplicito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 16 dicembre 2022;
Visto l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 30 luglio 2018 e depositato il 14 settembre 2018 il ricorrente - premesso di aver presentato istanza (prot. n. -OMISSIS-), ex art. 36 DPR 380/2001, onde ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per alcune opere, già realizzate in assenza di atti abilitativi ed oggetto di precedente ordinanza di demolizione - impugnava il provvedimento di diniego (prot. -OMISSIS- del Comune di Capri Ufficio Tecnico del 30.05.2018), articolando, a sostegno, vari ordini di censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere e con cui deduceva, in sintesi: l’erroneità delle valutazioni dell’Amministrazione comunale; la carenza istruttoria e/o motivazionale del provvedimento impugnato.
2. – Con memoria da ultimo depositata il 16 dicembre 2022 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 gennaio 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Preso atto di quanto dichiarato dal ricorrente nella memoria depositata il 16 dicembre 2022 e rilevato che l’espressa rinuncia non è conforme alle formalità prescritte dai primi tre commi dell’art. 84 c. p. a., al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza di interesse alla decisione: ai sensi dell’art. 84 comma 4 c. p. a., infatti, “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
4.1. - La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.