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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3434 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Morbinati, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Nigro, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 20.09.2024, e Parte_1
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli (5.12.2018) e (29.05.2021) – hanno agito dinanzi Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini: “(i) affido condiviso dei figli ffilnon ad entrambi genitori con esercizio congiunto della potestà genitoriale, e collocamento degli stessi presso l'abitazione materna non appena la signora ne avrà reperita altra ove trasferirsi unitamente ai figli minori;
Parte_1
(ii) la casa familiare sita in Pomezia, Viale Niso 14, rientrerà nella piena disponibilità del non appena la avrà trovato altra abitazione ove trasferirsi con i CP_1 Parte_1
figli minori e sino a tale momento la casa rimane assegnata ad entrambe le parti che attualmente la stanno abitando rispettivamente al piano terra ed al primo piano;
il reperimento di tale altra abitazione da parte della Signora dovrà avvenire entro sei mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso;
(iii) I figli minori trasferiranno la propria residenza presso la nuova abitazione scelta dalla
Sig.ra Parte_1
(iv) il padre, potrà vedere e tenere con sé i minori (regolamentazione secondo gli orari di lavoro dei due genitori):
a) durante il periodo scolastico:
- dalle ore 10.00 della domenica sino al martedì mattina avendo cura di riaccompagnarli a scuola, fatta salva la possibilità da parte della madre di richiedere di avere con se i figli nell'arco di tale periodo, nonché dal giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- la madre terrà con sé i figli minori dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola nonché il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 10.00 della domenica mattina fatto salvo diverso accordo fra le parti;
- il padre si rende disponibile a tenere i bambini con sé nei giorni in cui la madre dovrà eventualmente lavorare in trasferta.
b) Durante il periodo estivo
Nel corso della settimana il padre terrà con sé i figli minori dalla domenica mattina fino al martedì mattina riaccompagnandoli presso la residenza materna, nonché dal giovedì mattina fino al venerdì successivo mattina riaccompagnandoli presso la residenza materna;
- la madre terrà con sé i figli minori dal martedì mattina sino al giovedì mattina riaccompagnandoli presso la residenza paterna prima di andare al lavoro nonché dal venerdì mattina sino alla domenica mattina.
- Durante tale periodo estivo il padre, iniziando il turno di lavoro alle ore 17,00, si rende disponibile a prenderli al mattino sino a tale ora, così come si rende disponibile a tenerli con sé nei giorni in cui la madre dovrà eventualmente lavorare in trasferta. c) ad anni alterni per le vacanze scolastiche pasquali i minori staranno con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 20.00 della sera della giornata di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua, la giornata di Pasquetta e gli ulteriori giorni sino alla ripresa della scuola avendo quest'ultimo genitore cura di riaccompagnare i minori presso l'istituto scolastico, dal 2025 la turnazione sarà iniziata con il padre, fatto salvo diverso accordo fra le parti;
d) per le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente di anno in anno i minori staranno con genitore dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 10.00 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla mattina del 7 gennaio con riaccompagno a scuola per la ripresa dell'anno scolastico, per l'anno 2024 la turnazione sarà iniziata con la madre, si precisa comunque che per i giorni del 24 e del 25 dicembre le parti stabiliscono che ad anni alterni- indipendentemente da quanto sopra- i figli saranno il 24 con un genitore e il 25 con l'altro ;
e) ciascun genitore, inoltre, potrà trascorrere una settimana di vacanze invernali con i minori comunicandolo all'altro genitore entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
f) per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ (v) il padre contribuirà - per il primo anno - al mantenimento dei figli minori e per complessivi euro 200,00 mensili (euro 100,00 ciascuno), mentre dal secondo anno Per_2
verserà per ciascun minore l'importo di euro 150, ossia 300,00 euro mensili entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT;
(vi) il sig. , ad integrazione dell'assegno di mantenimento, autorizza sin Controparte_1
d'ora la signora ad incassare integralmente l'assegno unico e si impegna, a Parte_1
sottoscrivere i documenti necessari per procedere alla richiesta ogni anno;
(vii) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per i figli minori in misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Velletri;
(viii) al fine di contribuire al reperimento ed all'avvio di una nuova abitazione per la Signora
il Sig. si obbliga a corrispondere a quest'ultima la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 40.000,00 quarantamila come sopra indicata;
(ix) per quanto riguarda possibili regali monetari per i ragazzi, gli importi saranno versati su un conto corrente congiunto cointestato e per la gestione i prelievi dovranno essere congiunti mentre i versamenti anche in via autonoma;
(x) le parti si impegnano a rilasciare fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
(xi) le parti si danno atto di aver regolato integralmente i propri rapporti patrimoniali attuali e pregressi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.”.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti e della prole.
Il contenuto dell'accordo può essere, pertanto, recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
3434/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3434 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Morbinati, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Nigro, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 20.09.2024, e Parte_1
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli (5.12.2018) e (29.05.2021) – hanno agito dinanzi Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini: “(i) affido condiviso dei figli ffilnon ad entrambi genitori con esercizio congiunto della potestà genitoriale, e collocamento degli stessi presso l'abitazione materna non appena la signora ne avrà reperita altra ove trasferirsi unitamente ai figli minori;
Parte_1
(ii) la casa familiare sita in Pomezia, Viale Niso 14, rientrerà nella piena disponibilità del non appena la avrà trovato altra abitazione ove trasferirsi con i CP_1 Parte_1
figli minori e sino a tale momento la casa rimane assegnata ad entrambe le parti che attualmente la stanno abitando rispettivamente al piano terra ed al primo piano;
il reperimento di tale altra abitazione da parte della Signora dovrà avvenire entro sei mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso;
(iii) I figli minori trasferiranno la propria residenza presso la nuova abitazione scelta dalla
Sig.ra Parte_1
(iv) il padre, potrà vedere e tenere con sé i minori (regolamentazione secondo gli orari di lavoro dei due genitori):
a) durante il periodo scolastico:
- dalle ore 10.00 della domenica sino al martedì mattina avendo cura di riaccompagnarli a scuola, fatta salva la possibilità da parte della madre di richiedere di avere con se i figli nell'arco di tale periodo, nonché dal giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- la madre terrà con sé i figli minori dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola nonché il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 10.00 della domenica mattina fatto salvo diverso accordo fra le parti;
- il padre si rende disponibile a tenere i bambini con sé nei giorni in cui la madre dovrà eventualmente lavorare in trasferta.
b) Durante il periodo estivo
Nel corso della settimana il padre terrà con sé i figli minori dalla domenica mattina fino al martedì mattina riaccompagnandoli presso la residenza materna, nonché dal giovedì mattina fino al venerdì successivo mattina riaccompagnandoli presso la residenza materna;
- la madre terrà con sé i figli minori dal martedì mattina sino al giovedì mattina riaccompagnandoli presso la residenza paterna prima di andare al lavoro nonché dal venerdì mattina sino alla domenica mattina.
- Durante tale periodo estivo il padre, iniziando il turno di lavoro alle ore 17,00, si rende disponibile a prenderli al mattino sino a tale ora, così come si rende disponibile a tenerli con sé nei giorni in cui la madre dovrà eventualmente lavorare in trasferta. c) ad anni alterni per le vacanze scolastiche pasquali i minori staranno con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 20.00 della sera della giornata di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua, la giornata di Pasquetta e gli ulteriori giorni sino alla ripresa della scuola avendo quest'ultimo genitore cura di riaccompagnare i minori presso l'istituto scolastico, dal 2025 la turnazione sarà iniziata con il padre, fatto salvo diverso accordo fra le parti;
d) per le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente di anno in anno i minori staranno con genitore dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 10.00 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla mattina del 7 gennaio con riaccompagno a scuola per la ripresa dell'anno scolastico, per l'anno 2024 la turnazione sarà iniziata con la madre, si precisa comunque che per i giorni del 24 e del 25 dicembre le parti stabiliscono che ad anni alterni- indipendentemente da quanto sopra- i figli saranno il 24 con un genitore e il 25 con l'altro ;
e) ciascun genitore, inoltre, potrà trascorrere una settimana di vacanze invernali con i minori comunicandolo all'altro genitore entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
f) per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ (v) il padre contribuirà - per il primo anno - al mantenimento dei figli minori e per complessivi euro 200,00 mensili (euro 100,00 ciascuno), mentre dal secondo anno Per_2
verserà per ciascun minore l'importo di euro 150, ossia 300,00 euro mensili entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT;
(vi) il sig. , ad integrazione dell'assegno di mantenimento, autorizza sin Controparte_1
d'ora la signora ad incassare integralmente l'assegno unico e si impegna, a Parte_1
sottoscrivere i documenti necessari per procedere alla richiesta ogni anno;
(vii) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per i figli minori in misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Velletri;
(viii) al fine di contribuire al reperimento ed all'avvio di una nuova abitazione per la Signora
il Sig. si obbliga a corrispondere a quest'ultima la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 40.000,00 quarantamila come sopra indicata;
(ix) per quanto riguarda possibili regali monetari per i ragazzi, gli importi saranno versati su un conto corrente congiunto cointestato e per la gestione i prelievi dovranno essere congiunti mentre i versamenti anche in via autonoma;
(x) le parti si impegnano a rilasciare fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
(xi) le parti si danno atto di aver regolato integralmente i propri rapporti patrimoniali attuali e pregressi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.”.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti e della prole.
Il contenuto dell'accordo può essere, pertanto, recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
3434/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi