Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 3057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3057/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/12/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti DI MEO AMEDEO e MARROCCO GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 30/09/2006
e che dalla loro unione è nato il figlio (l'11.08.2007); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
b) La dimora coniugale ubicata alla Via Ferrarecce n. 127, Caserta, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, locata, con contratto intestato al sig. , verrà abitata Parte_1
dal ricorrente, nell'interesse del figlio OR ivi stabilmente convivente, e, in ogni caso, sino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. La sig.ra Parte_2
, insieme al figlio , generato da una relazione al di
[...] Persona_2
fuori del matrimonio, vivrà ancora per alcuni mesi presso la dimora coniugale, per poi
trasferirsi, entro la fine dell'anno 2024, presso la dimora dei propri genitori a Napoli.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI IN
c) Il figlio OR resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno, Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno prese singolarmente, dal genitore, con cui il figlio si troverà in quel momento, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee parentali;
d) Il figlio resta collocato stabilmente e prevalentemente presso la dimora paterna, e la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le segg. cadenze:
d1) eserciterà diritto di visita settimanale nei confronti del figlio OR , previo Per_1
avviso ed accordo con il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed educativi del OR;
d2) avrà diritto di tenere con sé il figlio, a fine settimana alterni, dalle ore 17,00 del sabato alle 20,30 della domenica, nel periodo invernale, e dalle 18,00 alle 21,30, in quello estivo;
d3) il medesimo criterio sarà adottato nelle festività pasquali e natalizie;
d4) i genitori avranno il diritto di tenere con sé il figlio OR per 15 giorni consecutivi nel mese (luglio o agosto) di godimento delle ferie estive, concordando il detto periodo con l'altro coniuge, rispettivamente, entro il 30 giugno e 30 luglio di ogni anno. Durante il detto periodo in cui il OR soggiornerà presso uno dei genitori, l'altro non potrà esercitare il diritto di visita settimanale;
e) tenuto conto delle condizioni economico/reddituali della sig.ra , madre di un Pt_2
figlio di 4 mesi, nato da una relazione al di fuori del matrimonio, attualmente non occupata, che percepisce un importo mensile di € 299,10, a titolo di assegno unico, la stessa verserà un assegno di mantenimento per il figlio OR , pari ad € Per_1
120,00, che sarà aggiornato in automatico di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione, così fin tanto che non avrà reperito una occupazione stabile;
f) le spese straordinarie (spese mediche non convenzionate e specialistiche, spese e tasse scolastiche, spese per attività sportive ricreative, vacanze studio, gite 3
d'istruzione, ecc.), con l'impegno reciproco di comunicarne preventivamente i costi, verranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) la sig.ra rinuncia in d'ora al contributo al suo mantenimento, in quanto, come Pt_2
già indicato, percepisce l'assegno unico e può giovarsi del sostegno economico dei propri genitori;
h) gli istanti, sin d'ora, prestano consenso per il rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio in favore del figlio OR;
i) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio OR;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a Napoli l'08/07/1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n.
277, parte II, serie A, anno 2006;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio